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Bundesverwaltungsgericht 11.02.2010 D-682/2010

11. Februar 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,179 Wörter·~21 min·1

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-682/2010/ {T 0/2} Sentenza dell ' 1 1 febbraio 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Maurice Brodard; cancelliera Antonella Guarna. A._______, Russia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 28 gennaio 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-682/2010 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 23 gennaio 2009 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, il verbale del 29 gennaio 2009 dell'audizione sommaria, nonché quello relativo al diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett.d della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), l'analisi LINGUA effettuata il (...) e il relativo rapporto del (...) dell'esaminatore che l'ha effettuata, i verbali d'audizione del 16 marzo 2009 e del 7 dicembre 2009, il verbale d'audizione del 7 gennaio 2010, in occasione del quale al richiedente è stato altresì conferito il diritto di essere sentito sulle risultanze del rapporto LINGUA, la decisione dell'UFM del 28 gennaio 2010, notificata all'interessato al più presto il medesimo giorno, il ricorso inoltrato dall'insorgente il 4 febbraio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 5 febbraio 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, Pagina 2

D-682/2010 e considerato : che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere nato a B._______ (Sud Ossezia), ma di essere d'etnia russa rispettivamente ossettina; che egli avrebbe avuto ultimo domicilio a C._______ (Russia) dal (...) al suo espatrio definitivo, che, nell'(...), l'interessato avrebbe lasciato inizialmente il suo Paese, per recarsi in Ungheria, dove avrebbe chiesto l'asilo e, dopo (...) o (...), alla fine del mese di (...), sarebbe ritornato a casa sua a C._______, rispettivamente a B._______, che egli ha dichiarato di aver lasciato definitivamente il suo Paese alla fine del mese di (...), rispettivamente nell'(...), perché, da un lato, in Russia sarebbe ricercato dai Ceceni, in quanto avrebbe partecipato alla guerra in Abkhazia nel (...), rispettivamente nel (...), nonché in Ossezia nel (...) o (...) e infine in Cecenia, dove nel (...) – combattendo per i russi e dopo essere stato tasferito a C._______ – avrebbe dovuto Pagina 3

D-682/2010 difendere la frontiera tra Russia e Cecenia; che, nell'(...) alla frontiera tra (...) e la Cecenia, egli sarebbe stato catturato dai ceceni, i quali gli avrebbero tolto i suoi denti in oro e l'avrebbero picchiato nonché torturato, perché egli era il maggiore di grado; che, dopo (...), nel (...), sarebbe stato rilasciato, grazie al pagamento del riscatto di USD 5'000.- da parte di sua moglie; che, altresì, egli non potrebbe ritornare in Georgia, poiché sarebbe ricercato dal KGB (Komitet Gossoudarstvennoï Bezopasnosti), avendo combattutto contro di loro; che, dall'altro lato, egli avrebbe lasciato il suo Paese, per il timore di essere incarcerato fino alla fine dei suoi giorni, poiché – a fine (...), inizio (...) – si sarebbe rifiutato di prestare servizio militare a sostengo dell'esercito russo nella guerra contro i ceceni, che, al momento dell'espatrio, alla fine del mese di (...), rispettivamente nell'(...), egli si sarebbe recato in treno, attraversando il confine con una carta d'identità russa falsa che riportava le sue generalità, in Ucraina dove sarebbe rimasto illegalmente per un anno vivendo in diverse città; che, da D._______ (Ucraina), avrebbe viaggiato in bus per dieci giorni, pagando i passatori e senza subire controlli, fino ad arrivare in Svizzera, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 28 gennaio 2010, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valido ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) è realizzata nel caso di specie, ritenuto che, in virtù delle risultanze del rapporto sull'esame LINGUA, le allegazioni del richiedente in merito alla sua regione di provenienza sono considerate contrarie alla realtà e quindi inverosimili, così come le sue allegazioni in merito ai suoi motivi d'asilo siccome contraddittorie e divergenti su punti essenziali, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile, Pagina 4

D-682/2010 che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, sostenendo che vi sarebbero nel suo caso dei motivi oggettivi che giustificano la mancata presentazione dei documenti d'identità e che, di conseguenza, l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo; che, infatti, egli ribadisce che per il suo passaporto avrebbe pagato USD 2'000.- ai passatori, i quali avrebbero organizzato il suo viaggio e non avrebbero poi voluto restituirglielo; che, per quanto concerne il suo passaporto interno, egli sottolinea di averlo buttato via su consiglio dei passatori; che, d'altronde, egli avrebbe chiamato diverse volte sua madre per farsi inviare un documento che comprovasse la sua identità, in particolare egli le avrebbe richiesto una copia del passaporto, ciò che pertanto non sarebbe contraddittorio con il fatto che il passaporto in originale sarebbe rimasto nelle mani dei passatori, mentre che quello interno l'avrebbe buttato; che, inoltre, in merito alle risultanze dell'esame LINGUA, il ricorrente fa valere che l'UFM si sarebbe concentrato solo su quegli aspetti a cui egli non sarebbe riuscito a fornire risposte convincenti, mentre che avrebbe tralasciato tutte quelle risposte che renderebbero verosimili le sue dichiarazioni circa la sua provenienza; che, a tal proposito, l'autore del gravame conferma quanto già dichiarato e sottolinea che non parlerebbe bene l'ossetino in quanto la sua scolarizzazione – all'epoca ancora dell'Unione Sovietica – si sarebbe svolta nella lingua russa, che pertanto meglio padroneggerebbe, nonostante il suo accento caucasico, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione, senza contestare la pronuncia e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in Pagina 5

D-682/2010 base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, oltre a quanto già rettamente rilevato dall'UFM nella decisione impugnata, in merito all'attraversamento del confine tra Russia e Ucraina, l'insorgnete si è limitato ad affermare di aver avuto a disposizione una carta d'identità russa falsa, la quale avrebbe riportato le sue generalità (cfr. verbale d'audizione sommaria del 29 gennaio 2009 pag. 8), senza tuttavia apportare alcuna prova o indizio suscettibile di corroborare tale affermazione, che, peraltro, quanto al proseguimento del suo viaggio in bus dall'Ucraina alla Svizzera, il ricorrente non ha saputo indicare qualsivoglia dettaglio circa i Paesi attraversati, nonché circa le circostanze in cui avrebbe potuto attraversare tali confini senza controlli (cfr. ibidem); che, a tal proposito, non soccorrono l'insorgente le allegazioni vaghe e stereotipate secondo cui egli non saprebbe nulla sui documenti con i quali avrebbe viaggiato, poiché i passatori avrebbero fatto tutto loro (cfr. ibidem) e gli avrebbero ritirato il passaporto che loro gli avrebbero fatto per USD 2'000.- (cfr. ricorso pag. 2), ritenuto che egli ha invece affermato che l'asserito passaporto gli sarebbe stato fatto per andare in Ungheria nel (...) e che gli sarebbe stato ritirato in detto Paese (cfr. ibidem pagg. 4-5), e non in riferimento al suo espatrio definitivo dal suo Paese, che, infine, non soccorre il ricorrente l'allegazione secondo cui egli avrebbe gettatto il suo passaporto interno (rispettivamente carta Pagina 6

D-682/2010 d'identità) su consiglio dei passatori (cfr. ibidem pag. 5); che, infatti, tale affermazione è inconcepibile, ritenuto che lo stesso documento gli sarebbe servito proprio per attraversare il confine tra Russia e Ucraina, senza bisogno di procurarsi una carta d'identità russa falsa, secondo quanto affermato (cfr. ibidem pag. 8), che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, indipendentemente che, inoltre, non soccorrono l'insorgente gli sforzi che avrebbe intrapreso, telefonando alla madre per farsi inviare un suo documento d'identità (cfr. ricorso pag. 2), considerato che, a fronte delle circostanze sopradescritte, egli doveva essere per forza di cose in possesso dei suoi documenti d'identità e che, ad ogni modo, le sue allegazioni costituiscono delle semplice affermazioni di parte; che, pertanto, v'è motivo di concludere che l'assenza di presentazione di documenti d'identità sia un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti, dato che, di regola, chi è già in possesso di un suo documento d'identità e si limita a dissimularlo, non intraprende alcunché per procurarsene di nuovi o di complementari, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, Pagina 7

D-682/2010 accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che sostanzialemente il ricorrente ha fatto valere, da un lato, il timore di essere ricercato dai ceceni che l'avrebbero torturato e sequestrato, nonché dal KGB, per aver combattutto contro di loro, rispettivamente, dall'altro lato, ha invocato il timore di essere incarcerato fino alla fine dei suoi giorni, poiché si sarebbe rifiutato di prestare servizio militare a sostegno dell'esercito russo nella guerra contro i ceceni, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, in particolare, come rettamente rilevato dall'UFM, l'insorgente ha reso dichiarazioni contraddittorie e divergenti su alcuni punti essenziali del suo racconto, che rendono manifestamente inverosimile l'intera vicenda a fondamento della sua domanda d'asilo; che, infatti, basti rilevare che egli ha inizialmente allegato di essere stato sequestrato nonché torturato dai ceceni alla frontiera tra C._______ (Russia) e la Cecenia nell'(...) quando aveva l'ordine di difendere la frontiera russa (cfr. verbale d'audizione sommaria del 29 gennaio 2009 pagg. 6- 7), mentre che successivamente ha affermato di aver rifiutato di prestare il servizio militare per l'esercito russo tra la fine del (...) e l'inizio del (...), allorquando era iniziata la guerra con i ceceni e, per questa ragione, di essere fuggito in Ungheria (cfr. verbale d'audizione del 7 gennaio 2010 D28-30 e D35); che, oltre alla palese discrepanza tra le vicende invocate dal ricorrente, a comprova dell'inverosimiglianza manifesta dei suoi motivi d'asilo, si rileva altresì che, da un lato, quanto all'asserita cattura, il ricorrente non ha saputo indicare né la data esatta in cui sarebbe avvenuta, né come e da chi sua moglie Pagina 8

D-682/2010 avrebbe saputo che egli sarebbe stato catturato (cfr. verbale d'audizione sommaria del 29 gennaio 2009 pag. 7); che, dall'altro lato, quanto al rifiuto di prestare servizio militare, l'insorgente si è limitato ad affermazioni assolutamente vaghe circa la ricezione di una lettera di convocazione, che non saprebbe nemmeno chi l'avrebbe mandata (cfr. verbale d'audizione del 7 gennaio 2010 D31-33); che, ad ogni modo, il ricorrente si limita a mere congetture non corroborate da alcun indizio fondato e oggettivo circa il timore di essere ricercato in Russia sia dai ceceni (cfr. verbale d'audizione sommaria del 29 gennaio 2009 pagg. 6 e 8) che dai militari dell'esercito russo, considerato che dopo il suo rientro dall'Ungheria, egli non avrebbe né ricevuto altre lettere né avrebbe avuto contatti con i militari (cfr. verbale d'audizione del 7 gennaio 2010 D37-38); che, aggiungasi ancora, che l'insorgente si è contraddetto crassamente e più volte sulla data del suo espatrio, affermando che sarebbe avvenuto nell'(...) (cfr. verbale d'audizione sommaria del 29 gennaio 2009 pag. 1), o in generale nel (...) (cfr.verbale d'audizione del 7 gennaio 2010 D40) oppure nel (...), alla fine di (...) (cfr. ibidem pagg. 2 e 8); che, di conseguenza, qualsivoglia circostanza che ha condotto all'espatrio del ricorrente dalla Russia – che non si sa nemmeno quando sia avvenuto con certezza – è da ritenersi inverosimile; che, infine, non risulta nemmeno che vi siano indizi fondati e verosimili circa l'esistenza per il ricorrente di eventuali pregiudizi in Georgia; che, infatti, egli si è limitato ad evocare la guerra del (...) o (...) senza alcuna giustificazione ed a rendere allegazioni assolutamente vaghe circa il timore di essere ricercato in detto Paese (cfr. verbale d'audizione sommaria del 29 gennaio 2009 pag. 7), che, visto quanto sopra, v'è ragione di concludere alla palese inverosimiglianza dei motivi asilo addotti dal ricorrente sia in riferimento alla Russia che alla Georgia, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi inattendili e contraddittori del racconto reso, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, inoltre, in virtù delle risultanze dell'esame LINGUA - il quale va sussunto al mezzo di prova dell’informazione giusta l’art. 12 lett. c PA (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 14, tuttora applicabile), Pagina 9

D-682/2010 soggiace al libero apprezzamento delle prove e costituisce peraltro un mezzo idoneo a dimostrare l’inganno sull’identità ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi (GICRA 1999 n. 19 e n. 20 e GICRA 1998 n. 34) – l'autorità inferiore ha rettamente considerato che le allegazioni del richiedente in merito alla sua regione di provenienza sono inverosimili, che, infatti, da un lato il ricorrente non ha sollevato alcuna censura in merito allo svolgimento dell’esame LINGUA, segnatamente alla prospettazione del contenuto essenziale dell’esame ed alla facoltà d’esprimersi al riguardo, senza che vi sia motivo di un intervento d'ufficio da parte del TAF medesimo a causa dell'esistenza di un vizio grave non suscettibile di sanatoria in sede di ricorso, che, dall'altro lato, le allegazioni dell'insorgente nell'ambito del diritto di essere sentito sul rapporto LINGUA, nonché in sede ricorsuale non sono suscettibili di apportare una diversa valutazione alle risultanze inequivocabili e incontestabili del suddetto esame, le quali hanno condotto l'esaminatore a ritenere che la socializzazione del ricorrente sia avvenuta in maniera certa non in un contesto Ossetino, bensì in Georgia (cfr. agli atti A 10/9) e, di conseguenza, hanno condotto l'UFM a ritenere che – in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso a cui può essere rimandato – le allegazioni del ricorrente anche in merito al suo Paese di provenienza sono inverosimili, che, segnatamente, basti rilevare che, con vaghe e inconsistenti affermazioni, il ricorrente si è limitato a ribadire in maniera del tutto illogica che egli non sarebbe russo, bensì che la sua lingua madre sarebbe l'ossetino, nonostante egli non lo parli bene, mentre che parlerebbe bene il georgiano poiché avrebbe studiato in tale lingua (cfr. verbale d'audizione del 7 gennaio 2010 D46 e segg.); che tali affermazioni però risultano in contrapposizione con quanto egli dichiarato in sede di ricorso secondo cui la sua scolarizzazione sarebbe avvenuta in russo (cfr. ricorso pag. 3), che, visto tutto quanto precede, v'è ragione di concludere l'autorità inferiore ha rettamente considerato inverosimili anche le allegazioni del ricorrente in merito al suo Paese di provenienza, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, Pagina 10

D-682/2010 che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; GICRA 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che la questione del carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata d'ufficio; che, tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale D- 975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262); che si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA, che, avendo il ricorrente violato l'obbligo di collaborare segnatamente con riferimento all'indicazione del suo vero Paese di provenienza, a lui senza dubbio noto, non spetta alle autorità in materia d'asilo determinare il vero Paese d'origine dell'insorgente ed eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso suddetto Paese, che, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente Pagina 11

D-682/2010 enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105; GICRA 1996 n. 18), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile, che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo egli violato il suo dovere di collaborare, dissimulando il suo vero Paese di provenienza, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarlo nel suo effettivo Paese d'origine, che, d'altronde, l'insorgente è in buona salute; che infatti egli non ha, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), come invece aveva fatto in sede d'audizione, invocando – senza alcun fondamento – di soffrire addirittura di epatite C (cfr. verbale d'audizione del 7 gennaio 2010 D61-64), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, Pagina 12

D-682/2010 che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle spese processuali è divenuta senza oggetto, che, peraltro, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 13

D-682/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. La presente sentenza è indirizzata: - al ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di pagamento) - all'UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) - E._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 14

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