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Bundesverwaltungsgericht 28.09.2010 D-6793/2010

28. September 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,125 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-6793/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 2 8 settembre 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliere Carlo Monti; A._______, Algeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 16 settembre 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-6793/2010 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il 21 agosto 2010 in Svizzera; il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 30 agosto 2010 e del 16 settembre 2010; il verbale di decisione dell'UFM del 16 settembre 2010, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 20 settembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 21 settembre 2010); la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale ammini strativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 21 settembre 2010; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che, fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); Pagina 2

D-6793/2010 che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione del l'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa; che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino algerino, di etnia berbera e di aver avuto ultimo domicilio ad B._______; che egli ha affermato di essere espatriato per il timore di essere con dannato ingiustamente a 20 o 25 anni di carcere per aver diviso due li tiganti spingendone uno che, cadendo, avrebbe picchiato la testa a terra e sarebbe poi deceduto in ospedale; che l'interessato ha dichiarato di aver lasciato l'Algeria da C._______ in data 13 agosto 2010, di aver attraversato la Tunisia per giungere in Libia dove avrebbe soggiornato una settimana a D._______; che Pagina 3

D-6793/2010 avrebbe poi raggiunto Malta a bordo di un peschereccio; che, dopo un soggiorno di una notte, sarebbe giunto a E._______ con un traghetto ed avrebbe quindi soggiornato per tre giorni in Italia in una città a lui sconosciuta; che avrebbe poi preso un treno in una località a lui ignota per raggiungere la Svizzera in data 21 agosto 2010; che il ricorrente non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi tà; che nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste al l'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, rimandato a quanto già affermato in sede di prima istanza, sostenendo di aver fornito motivi scusabili che spiegherebbero le ragioni per la mancata consegna dei documenti ri chiesti; che egli ha altresì reiterato la veridicità delle sue dichiarazioni riguardo ai motivi che l'avrebbero portato a fuggire dall'Algeria e che, ad ogni modo, gli elementi a favore della verosimiglianza prevarrebbero su quelli contrari; che, inoltre, ha allegato che in Algeria avrebbe incaricato un avvocato ad occuparsi della sua faccenda (cfr. ricorso, pag. 2); che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che, inoltre, egli ha chiesto di essere ammesso provvisoriamente qualora non gli venisse accordato asilo politico; che, infine, ha presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu- Pagina 4

D-6793/2010 mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti colari formalità amministrative (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 5); che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre un mese dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di aver posseduto una carta d'identità ma di averla lasciata in patria e di non aver mai richiesto il passaporto; che le dichiarazioni del ricorrente circa le misure prese per procurarsi detto documento sono poco credibili; che, inoltre, interrogato circa la mancata produzione della carta d'identità, egli ha dichiarato di non aver intrapreso alcunché, in quanto la sua intenzione sarebbe quella di chiedere l'asilo temporaneamente per tre mesi e di tornare in Algeria non appena si sarebbe risolto il suo pro blema (cfr. verbale d'audizione del 16 settembre 2010, pagg. 2-3); che, inoltre, fattogli ulteriormente presente che la mancata consegna della carta d'identità avrebbe avuto come conseguenza la non entrata in merito della sua domanda d'asilo, egli si è soffermato a chiedere: "dove è la soluzione?" (cfr. ibidem, pag. 2); che con tale comportamento egli ha chiaramente dimostrato di non volere in alcun Pagina 5

D-6793/2010 modo collaborare con le autorità elvetiche per dimostrare la sua vera identità; che, nel gravame, l'insorgente in sostanza non ha fatto altro che ribadire, rinviando a quanto da lui spiegato in sede d'audizione e che non si sarebbe reso conto dell'importanza della mancata consegna dei documenti di viaggio (cfr. ricorso, pag. 2); che, inoltre, per quanto il racconto in merito al viaggio di espatrio possa apparire a prima vista privo di contraddizioni, il ricorrente è stato generico al riguardo, non riuscendo ad esempio ad indicare il nome della città dove avrebbe soggiornato per tre giorni in Italia e dove avrebbe poi preso il treno per recarsi in Svizzera (cfr. verbale d'audizione del 30 agosto 2010, pag. 7); che egli ha altresì dichiarato di non avere subito controlli durante il suo viaggio d'espatrio (cfr. ibidem); che, il ricorrente non è stato in grado di fornire dettagli e spiegazioni che possano donare credibilità al proprio racconto che risulta pertanto alquanto vago ed impreciso; che, peraltro, giova sottolineare che varcare il confine Schengen senza subire alcun controllo, come l'insorgente ha dichiarato di aver fatto, ri sulta a tutt'oggi, per lo meno difficoltoso; che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché e specialmente l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, codesto Tribunale ha ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa; che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; Pagina 6

D-6793/2010 che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5); che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo non adempie manifestamente la qualità di rifugiato; che ciò può risultare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza dei motivi d'asilo addotti (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dall'Algeria per il timore di essere condannato ingiustamente a 20 o 25 anni di carcere; che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, a mente di questo Tribunale, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo non presenta elementi di verosimiglianza e neppure rilevanti nel quadro di eventuali motivi d'asilo relativi alle circostanze di vita del ricorrente in Algeria; che, in particolare, il ricorrente non è stato in grado di indicare il nome della vittima pur essendo stato accusato di averne causato la morte (cfr. verbale d'audizione del 16 settembre 2010, pag. 3); che, inoltre, avendo egli dichiarato di avere incaricato un avvocato ad occuparsi della faccenda, avrebbe senz'altro potuto presentare almeno un atto giudiziale in merito; che, peraltro, si è contraddetto in merito alla data in cui sarebbe avvenuta la lite dichiarando nella prima audizione che sarebbe accaduta due giorni prima dell'inizio del mese di Ramadan, per poi asserire nella seconda audizione che sarebbe successa cinque giorni prima dell'inizio del Ramadan (cfr. verbali d'audizione del 30 agosto 2010, pag. 6 e del 16 settembre 2010, pag. 4); che, oltre a ciò, non ha nemmeno saputo indicare la data d'inizio del Ramadan menzionando in modo generico che si svolgerebbe nel mese di agosto, mentre anteriormente ha dichiarato di essere espatriato il 13 agosto 2010, ossia il secondo o il terzo giorno di Ramadan (cfr. verbali Pagina 7

D-6793/2010 d'audizione del 30 agosto 2010, pag. 7 e del 16 settembre 2010, pag. 4); che, inoltre, non ha saputo fornire il numero delle persone che sarebbero intervenute per sedare la lite e chi avesse informato il padre della morte della persona ricoverata in ospedale (cfr. verbale d'audizione del 16 settembre 2010, pagg. 5-6); che, tutto sommato, codesto Tribunale non può che concludere all'inverosimiglianza dell'asserito racconto; che, per sovrabbondanza, tale atto, se commesso, costituirebbe un reato, la cui persecuzione rientra nei compiti e nel dovere delle autori tà algerine, in applicazione delle leggi penali vigenti in detto Paese; che, inoltre, non v'è ragione di credere che in Algeria, il ricorrente non possa beneficiare di un equo processo in relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti e che non gli siano garantiti i mezzi necessari per difendersi; che rettamente quindi, i motivi d'asilo evocati sono stati dall'autorità inferiore ritenuti come inverosimili, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, inoltre, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (DTAF 2009/50 consid. 8); che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 Pagina 8

D-6793/2010 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi bile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr); che, la situazione vigente in Algeria non appare caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e possiede un'esperienza lavorativa quale commerciante (cfr. verbale d'audizione del 30 agosto 2010, pag. 2); che, inoltre, stando a quanto riferito, il ricorrente dispone di una rete famigliare nel suo Paese, dove vivono, perlomeno, i genitori ed un fratello (cfr. ibidem, pag. 3); che l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame nel suo Paese è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); Pagina 9

D-6793/2010 che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; che l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale amministrativo federale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-6793/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 3. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il F._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento); - UFM, F._______ (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notifi care la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale); - G._______ (in copia). Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 11

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