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Bundesverwaltungsgericht 27.11.2014 D-6701/2014

27. November 2014·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,485 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 23 ottobre 2014

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-6701/2014

Sentenza d e l 2 7 novembre 2014 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König; cancelliere Gilles Fasola.

Parti

A._______, nato il (…), Marocco, c/o Ufficio federale della migrazione, Centro di registrazione e procedura, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 23 ottobre 2014 / (…).

D-6701/2014 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 1° ottobre 2014; i verbali d'audizione del 6 ottobre 2014 (di seguito: verbale 1) e del 16 ottobre 2014 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 23 ottobre 2014, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. atto A10/1); il ricorso del 17 novembre 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 18 novembre 2014); ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;

e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi);

D-6701/2014 Pagina 3 che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2); che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di essere cittadino marocchino nato a B._______ (Marocco); che dal 1996 avrebbe vissuto e lavorato in Italia (cfr. verbale 1, pag. 2); che quanto ai motivi d'asilo egli ha affermato di avere lasciato il Marocco per motivi economici (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, D5, pag. 2); che in Italia alcuni famigliari avrebbero cercato di ucciderlo dopo avere scoperto la sua pretesa omosessualità (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, D5, pag. 5); che nella decisione impugnata l'UFM ha considerato inverosimili le dichiarazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo; che, in particolare, la data in cui avrebbe presentato il compagno alla sorella non collimerebbe con le precedenti dichiarazioni in merito alla relazione che avrebbe trascorso col medesimo; che egli avrebbe pure reso dichiarazioni contraddittorie in merito alle minacce che avrebbe subito in Italia; che le dichiarazioni del richiedente sarebbero anche illogiche; che, a titolo d'esempio, mal si comprenderebbe perché avrebbe presentato il proprio compagno alla sua famiglia allorché questi sarebbero molto religiosi e praticanti; che, infine, le dichiarazioni circa la sua relazione omosessuale sarebbero troppo vaghe e superficiali; che, pertanto, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso verso il Marocco siccome lecita, esigibile e possibile; che nel ricorso l'insorgente ha contestato le conclusioni dell'UFM circa la verosimiglianza dei suoi motivi d'asilo, sostenendo che le contraddizioni rilevate sarebbero il frutto di una lettura inesatta e parziale dei verbali d'audizione; che, in particolare, egli avrebbe sempre sostenuto di avere presentato alla sorella il secondo compagno; che, inoltre, avrebbe dichiarato che la sua relazione sarebbe durata due o tre anni e non che sarebbe iniziata da due o tre anni; che, in merito alle minacce, egli avrebbe sempre affermato che i propri cugini sarebbero stati inviati dai suoi fratelli; che, in questo senso, quanto risulterebbe nei verbali sarebbe probabilmente il frutto di un errore di traduzione o di trascrizione delle sue parole; che il giudizio di illogicità dell'UFM in merito al suo agire sarebbe arbitrario; che, infatti, presentandosi dalla sorella con il proprio compagno non avrebbe potuto immaginare le conseguenze che ne sarebbero seguite; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata,

D-6701/2014 Pagina 4 il riconoscimento della qualità di rifugiato nonché la concessione dell'asilo; che, in subordine, ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera; che egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento di un anticipo a copertura delle presunte spese giudiziarie con protestate spese e ripetibili; che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che, in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria; che le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi; che, peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferimenti ivi citati);

D-6701/2014 Pagina 5 che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura sono inverosimili, giacché contraddittorie e non corroborate da elementi consistenti, limitandosi, quo ai fatti evocati, ad esprimere delle congetture non fondate su un indizio oggettivo; che, come giustamente rilevato dall'autorità inferiore, il ricorrente si è palesemente contraddetto in merito alle circostanze in cui la sorella avrebbe scoperto la propria omosessualità; che, infatti, l'insorgente ha dichiarato di avere fatto visita alla sorella con il proprio compagno nel 2009 (cfr. verbale 2, D34, pag. 4) che, tuttavia, in precedenza egli aveva sostenuto di essersi separato dal suo compagno, di nome C._______, nel 2007 (cfr. verbale 2, D27, pag. 4); che, reso attento su tale contraddizione, egli si è giustificato affermando che dalla sorella si sarebbe presentato con il suo nuovo compagno di nome D._______ (cfr. verbale 2, D92, pag. 9); che, tuttavia, tale giustificazione non convince il Tribunale; che da un lato egli aveva chiaramente affermato che la sorella avrebbe notato la relazione omosessuale dai gesti del suo compagno di nome C._______ (cfr. verbale 2, D 37 e 38, pag. 4); che, dall'altro lato, l'interessato situa l'inizio della relazione con D._______ nel 2011 o 2012 e, quindi, posteriormente all'asserito incontro con la sorella (cfr. verbale 2, D45, pag. 5); che l'insorgente ha reso dichiarazioni contraddittorie anche in merito alle minacce che avrebbe subito in Italia; che, segnatamente, egli ha dapprima sostenuto di avere ricevuto minacce telefoniche dai fratelli e dai cugini e che solo un cugino sarebbe giunto in Italia, inviato dai fratelli, con l'intenzione di ucciderlo (cfr. verbale 1, pag. 6); che, in seguito, egli ha affermato che anche uno dei sui fratelli lo avrebbe raggiunto in Italia nel febbraio del 2014 (cfr. verbale 2, D20, pag. 3); che, inoltre, il ricorrente ha inizialmente identificato in maniera precisa il cugino che avrebbe minacciato il suo datore di lavoro (cfr. verbale 1, pag. 6) allorché, nella seconda audizione, non ha saputo indicare chi avrebbe minacciato quest'ultimo (cfr. verbale 2, D16-17, pag. 3); che anche le allegazioni ricorsuali non permetto di modificare il giudizio di inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo limitandosi a generiche affermazioni di parte prive di alcun elemento oggettivo; che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;

D-6701/2014 Pagina 6 che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4); che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento; che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30); che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che, inoltre, la situazione vigente in Marocco non risulta essere caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che egli è giovane e gode di una buona formazione scolastica avendo conseguito la maturità (cfr. verbale 1, pag. 3); che in Italia ha maturato esperienze professionali quali magazziniere e fruttivendolo (cfr. verbale 1, pag. 4); che in patria vivono la madre, cinque fratelli e due sorelle

D-6701/2014 Pagina 7 (cfr. verbale 1, pagg. 4 e 5); che, ritenuta l'inverosimiglianza dei propri motivi d'asilo, si può partire dal presupposto che abbia una rete sociale soddisfacente in Patria; che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche su questo punto la querelata decisione dell'autorità inferiore va confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e computate con l'anticipo spese, di CHF 600.–, versato dal ricorrente il 4 giugno 2014 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);

D-6701/2014 Pagina 8 che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva;

(dispositivo alla pagina seguente)

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

D-6701/2014 Pagina 9 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Gilles Fasola

Data di spedizione:

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