Corte IV D-6692/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 2 8 ottobre 2008 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bruno Huber; cancelliera Chiara Piras. A._______, Mongolia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 16 ottobre 2008 / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-6692/2008 Fatti: A. Il 13 agosto 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 17 settembre e del 10 ottobre 2008), d'essere espatriato, a seconda della versione, il [...], [...] o [...]. In patria il ricorrente ed un suo amico di nome B._______ sarebbero stati arrestati verso la fine di [...] a causa della morte della fidanzata di B._______ avvenuta dopo una nottata trascorsa all'aperto. Dopo l'espatrio il ricorrente si sarebbe recato in Austria, dove avrebbe depositato una prima domanda d'asilo. Senza attendere la risposta ad un ricorso interposto contro la decisione negativa emessa dalle competenti autorità austriache, nell'[...] si sarebbe recato in Svezia, dove avrebbe presentato un'ulteriore domanda d'asilo. Nel [...] sarebbe stato rinviato in Austria, dove si sarebbe trattenuto fino all'[...] quando avrebbe deciso di recarsi in Svizzera. B. Il 16 ottobre 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Austria siccome lecita, esigibile e possibile (v. accordo di riammissione delle autorità austriache del 2 ottobre 2008). C. Il 23 ottobre 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento litigioso e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Pagina 2
D-6692/2008 Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che l'Austria è stata designata dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro, dove sussiste la presunzione del rispetto del principio di divieto di respingimento. Detto Ufficio constata che l'insorgente ha soggiornato in Austria dall'inizio del [...] fino all'[...] o [...] e in seguito dal [...] all'[...] e di non avere, altresì, presentato dei motivi per invalidare la summenzionata presunzione. Avrebbe infatti dichiarato di non volere rientrare in Austria per timore di essere infastidito dagli amici di due richiedenti l'asilo, dei quali non conoscerebbe però la nazionalità, che lo avrebbero violentato nel [...]. Il ricorrente avrebbe comunque dichiarato, che le autorità austriache, se sollecitate, avrebbero arrestato gli autori delle violenze. L'UFM ha, inoltre, sottolineato che le autorità austriache, in data [...], si sono dichiarate disposte a riammettere l'interessato sul loro territorio. Inoltre, in Svizzera, non vivrebbero persone con le quali il ricorrente intratterrebbe rapporti Pagina 3
D-6692/2008 stretti o suoi parenti prossimi. Peraltro, l'autorità inferiore ha ritenuto siccome vaghe, stereotipate e contraddittorie le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente. 5. Nel ricorso, l'insorgente ha sostenuto di non volere ritornare in Austria, visto che le competenti autorità avrebbero già una volta respinto la sua domanda d'asilo. Inoltre, tornando in Austria sarebbe rinviato in patria, dove dovrebbe attendersi la vendetta della famiglia della ragazza deceduta. Infine, le autorità mongole non sarebbero in grado di accordargli alcuna protezione contro l'agire illegittimo di tale famiglia. 6. 6.1 Secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, in vigore dal 1° gennaio 2008, il Consiglio federale designa gli Stati terzi sicuri in cui, secondo i suoi accertamenti, v'è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. 6.2 Giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Giusta l'art. 34 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 non si applica se in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti stretti o suoi parenti stretti (lett. a), se il richiedente adempie manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi (lett. b), o se vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (lett. c). 7. 7.1 Le condizioni d'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi sono manifestamente realizzate, essendo incontestato che l'insorgente ha soggiornato una prima volta in Austria dal [...] fino all'[...] o [...] ed una seconda volta dal [...] all'[...], prima di presentare la sua domanda d'asilo in Svizzera. A tal proposito vale rilevare che la durata del soggiorno nello Stato terzo sicuro antecedente l'entrata del ricorrente in Svizzera non è decisiva per l'allontanamento verso tale Stato (v. FF 2002 6125; Decisione del TAF E-2001/2008 del 4 aprile 2008). Infine, l'Austria – designata come Stato terzo sicuro dal Consiglio federale il 14 dicembre 2007 – ha dato il suo accordo alla riammissione dell'insorgente, in applicazione dell'Accordo del 3 luglio Pagina 4
D-6692/2008 2000 tra il Consiglio federale svizzero, il Governo federale austriaco e il Principato del Liechtenstein sull'ammissione di persone in situazione irregolare (Accordo sulla riammissione; RS 0.142.111.639), in data [...]. Giusta l'art. 5 del succitato Accordo, l'autorizzazione di riammissione ha la validità di tre mesi dal momento del consenso alla riammissione e tale termine può essere prorogato su domanda della Parte contraente. Nel caso concreto è perciò da considerare ancora valida la riammissione. 7.2 Questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non emergono elementi da cui si possa desumere che in Svizzera si trovino persone con le quali il ricorrente intrattenga rapporti stretti o siano suoi parenti prossimi. Da quanto esposto, discende che, nel caso concreto, non sono dati i presupposti dell'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi. 7.3 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, l'insorgente non è manifestamente riuscito a comprovare la propria qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente in corso di procedura non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Questo Tribunale constata che il ricorrente ha fornito un racconto incongruente e svariato. Nell'ambito dell'audizione del 10 ottobre 2008, il ricorrente ha sostenuto di essere andato a trovare il suo amico B._______ in carcere, il quale però lo avrebbe ricattato, chiedendogli USD 12'000.- (pag. 3). Inoltre, dopo essere andato a vivere con uno zio ad C._______ nel [...], i genitori gli avrebbero detto che la polizia era andata a cercarlo a casa loro nel [...] (ibidem). Peraltro, sempre durante l'audizione del 10 ottobre 2008, il ricorrente ha allegato l'esistenza di un articolo di giornale, sul quale sarebbe stampata la sua foto ed un ordine di ricerca (ibidem pag. 5). Per di più, l'insorgente ha sostenuto – nell'ambito della medesima audizione – di essere stato violentato da due richiedenti l'asilo in Austria nel [...] (pag. 5). Il ricorrente non ha, però, ritenuto opportuno menzionare tali elementi – apparentemente rilevanti per la propria domanda d'asilo – nell'ambito dell'audizione del 17 settembre 2008. Pagina 5
D-6692/2008 Ciò convalida la fondatezza della conclusione dell'autorità inferiore circa l'inattendibilità del suo racconto, rendendo così manifesta l'assenza di seri timori d'esposizione a persecuzioni nel suo Paese d'origine. Infine, non v'è ragione di ritenere che le autorità statali, se opportunamente sollecitate, non accorderebbero al ricorrente un'appropriata protezione contro l'eventuale agire illegittimo di terzi nei suoi confronti. In virtù di quanto precede, nel caso di specie, l'eccezione prevista dall'art. 34 cpv. 3 lett. b LAsi non è applicabile. 7.4 Dato che l'Austria è considerata uno Stato terzo sicuro, incombe all'insorgente invalidare la presunzione di protezione effettiva dal respingimento. Nella fattispecie, il ricorrente non è manifestamente riuscito in tale intento. A tal proposito non soccorre il ricorrente la generica affermazione ricorsuale secondo la quale le autorità austriache non farebbero altro che arrestarlo e rinviarlo in Mongolia (pag. 2). Sulla base degli atti di causa non vi è motivo di ritenere che le autorità austriache, se confrontate con elementi e prove suscettibili di attestare la qualità di rifugiato, non accorderebbero al ricorrente un'adeguata protezione. Pertanto, l'art. 34 cpv. 3 lett. c LAsi non trova applicazione nella fattispecie. 8. Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 10. 10.1 Non emerge dalle carte processuali alcun serio indizio da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Austria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri Pagina 6
D-6692/2008 (LStr, RS 142.20) o esporre l'insorgente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. Tortura, RS 0.105). 10.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva che né la nota situazione generale esistente in Austria, che non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, né altri motivi deducibili dalle carte processuali conducono a pensare che, in caso d'allontanamento in questo Paese, vi sia una messa in pericolo concreta del ricorrente. 10.3 Inoltre, l'insorgente è giovane, celibe, possiede una formazione scolastica (cfr. verbale d'audizione del 17 settembre 2008 pag. 2) e non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza del ricorrente in Svizzera per motivi medici. 10.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Le autorità austriache si sono dichiarate disposte a riammettere l'insorgente sul loro territorio (v. accordo di riammissione del [...]). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 11. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è da ritenere ammissibile, esigibile e possibile, per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento verso l'Austria il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 12. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Pagina 7
D-6692/2008 13. Il TAF, avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8
D-6692/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ) - D._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 9