Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 28.04.2009 D-6675/2007

28. April 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,402 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | la decisione del 26 settembre 2007 in materia di n...

Volltext

Corte IV D-6675/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 2 8 aprile 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer; cancelliera Chiara Piras. A._______, Afghanistan, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 26 settembre 2007 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-6675/2007 Fatti: A. Il 20 agosto 2007, l'interessato - di etnia pashtun ed originario di B._______ (provincia di Baghlan) - ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 7 e del 27 settembre 2007) d'essere espatriato il (...), dopo la scoperta della sua relazione intima durata tre anni con la terza moglie del comandante della sicurezza di C._______. Per timore d'essere ucciso da quest'ultimo o di essere consegnato alle autorità, l'interessato si sarebbe dapprima rifugiato a casa della sorella ad D._______, proseguendo lo stesso giorno fino a Kabul, da dove si sarebbe recato in auto ad Herat. Avrebbe proseguito in autobus, passando la frontiera con l'Iran e recandosi a E._______. Dopo quattro o cinque giorni trascorsi nella capitale iraniana, l'interessato avrebbe proseguito il proprio viaggio passando per F._______ (Iran) e G._______ (Turchia), dove, munito di un passaporto falso iraniano, avrebbe preso un volo fino ad H._______ (Turchia), riprendendo il proprio viaggio in camion fino ad I._______ (Francia), arrivando in seguito in auto e senza subire dei controlli a Ginevra. B. Il 26 settembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato verso l'Afghanistan siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 2 ottobre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per ulteriori indagini ed una nuova decisione nel merito della domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 17 ottobre 2007, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi Pagina 2

D-6675/2007 particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. Il 19 ottobre 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 17 dicembre 2008, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi, e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata esibizione di Pagina 3

D-6675/2007 documenti di viaggio o d'identità ai sensi della legge, sottolineando che le affermazioni del ricorrente, secondo le quali non avrebbe portato con sé la carta d'identità, perché non era consapevole che le sarebbe tornata utile e secondo cui non sarebbe in grado di contattare i suoi familiari residenti nel distretto di D._______, dove non ci sarebbe rete telefonica mobile, non convincerebbero l'autorità inferiore e non giustificherebbero la mancata consegna dei documenti richiesti. Inoltre, l'autorità inferiore ha sottolineato le contraddizioni e la mancanza di riferimenti concreti nelle dichiarazioni del ricorrente rese in merito al suo viaggio d'espatrio, in particolare riguardanti il tragitto da Kabul in Iran. Detto Ufficio ha inoltre ritenuto le allegazioni dell'insorgente come superficiali, generiche, stereotipate e prive di elementi in grado di avvalorare i suoi motivi d'asilo. Infine, l'UFM non ha ritenuto necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. 5. Nel ricorso, l'insorgente ha fatto valere di avere lasciato la propria carta d'identità in Patria, poiché non sapeva di dovere lasciare il suo Paese d'origine. Inoltre, avrebbe temuto di essere identificato ai posti di blocco durante il viaggio d'espatrio. Per di più, non avrebbe potuto contattare i propri familiari nel distretto di D._______, regione – contrariamente a quanto affermato dall'UFM – sprovvista di rete telefonica mobile. Conseguentemente, avrebbe chiesto aiuto ad un cittadino afghano alloggiato al Centro di registrazione e di procedura, il quale avrebbe contattato un suo cugino residente nella città di Baghlan, domandandogli di recarsi all'abitazione del ricorrente per recuperare la carta d'identità di quest'ultimo. Sarebbe dunque evidente che egli non sia in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti d'identità o di viaggio nel termine legale di 48 ore. Egli contesta altresì che nel caso concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità d'ulteriori chiarimenti per la determinazione della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, conto tenuto della situazione vigente in Afghanistan (richiamato in proposito, il rapporto pubblicato dall'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR] nel dicembre 2006), non sarebbe consentito, come invece avrebbe effettuato l'autorità inferiore nel caso di specie, di non entrare nel merito della domanda d'asilo. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Afghanistan sarebbe inesigibile, visto che il Pagina 4

D-6675/2007 ricorrente non vi troverebbe una garanzia di un minimo vitale, ritenuta la frettolosa vendita della sua sartoria al cognato per raccogliere il denaro necessario all'espatrio. 6. Nella risposta al ricorso del 19 ottobre 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame ed ha rilevato, in particolare, che il ricorso dell'insorgente non fornisce alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata. 7. Nella replica del 17 dicembre 2008, il ricorrente ha sottolineato la situazione ulteriormente degradata nel suo Paese d'origine, in particolare nella sua regione di provenienza. 8. 8.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 8.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente d'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisione del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6). Pagina 5

D-6675/2007 8.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 9. Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge. 9.1 Il ricorrente ha allegato di essersi recato in motocicletta da B._______ fino ad D._______, proseguendo da lì in auto fino a Kabul. Sempre in auto si sarebbe recato fino al confine con l'Iran (passando per Kandahar ed Herat; cfr. verbale d'audizione del 27 settembre 2007 pag. 3), dove sarebbe salito su un autobus per varcare il confine. In Iran, ad una fermata degli autobus in un luogo a lui sconosciuto, sarebbe sceso dall'autobus e salito su un'auto che lo avrebbe portato fino a E._______, proseguendo, sempre in auto, passando per F._______, oppure, a seconda della versione, fermandosi e trascorrendovi cinque giorni (cfr. verbali d'audizione del 7 settembre 2007 pag. 5 e del 27 settembre 2007 pag. 7). Sempre in auto sarebbe entrato in Turchia, dove un passatore gli avrebbe procurato un passaporto falso iraniano. A G._______ (Turchia) avrebbe preso un aereo per H._______, dove sarebbe rimasto otto giorni. Avrebbe proseguito il suo viaggio in camion per tre giorni, arrivando in un bosco, dove avrebbe cambiato di nuovo veicolo, proseguendo in auto, fino ad arrivare in una casa, dove vi avrebbe trascorso due notti ed un'altra notte in un ulteriore posto a lui sconosciuto. Da lì avrebbe proseguito fino ad I._______, arrivando, infine, a Ginevra in auto. Il ricorrente ha affermato di non avere subito controlli durante l'intero viaggio (cfr. verbale d'audizione del 7 settembre 2007 pag. 5 e 6). Questo Tribunale osserva, che il ricorrente si è espresso in modo particolarmente vago, stereotipato ed inverosimile in merito alle circostanze del suo viaggio d'espatrio. A titolo d'esempio, egli non è stato più volte in grado di riportare in modo esaustivo il percorso del Pagina 6

D-6675/2007 suo viaggio, ripetendo di essere arrivato in luoghi a lui sconosciuti (cfr. verbale d'audizione del 7 settembre 2007 pag. 6). Inoltre, vale sottolineare che, ritenuti i rigorosi controlli d'identità effettuati attualmente agli aeroporti nazionali ed internazionali, le allegazioni dell'insorgente, secondo le quali avrebbe viaggiato da G._______ ad H._______ in aereo, munito di un passaporto falso iraniano, sono da valutare come manifestamente inverosimili. Per di più, e come rettamente rilevato dall'UFM, il ricorrente non è stato in grado di riportare la compagnia aerea con la quale avrebbe viaggiato. Peraltro, varcare il confine Schengen, come il ricorrente ha dichiarato di avere fatto, senza alcun valido documento d'identità o di viaggio, costituisce un'impresa pressoché impossibile. Di conseguenza, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte. 9.2 Per di più, non convincono le vaghe e stereotipate allegazioni, secondo le quali l'insorgente non avrebbe portato con sé la sua carta d'identità, giacché non ne avrebbe avuto il tempo, oppure, a seconda delle versioni, perché non pensava di averne bisogno e, infine, poiché, se l'avesse avuta con sé, avrebbero potuto scoprire la sua identità ad un posto di blocco. Inoltre, non soccorre il ricorrente l'affermazione secondo cui non potrebbe contattare i propri familiari in Patria, poiché il distretto di D._______ non sarebbe raggiunto dal maggiore operatore di telefonia mobile del Paese (cfr. gravame pag. 3), tantopiù che lo stesso avrebbe, a suo dire, chiesto aiuto ad un altro cittadino afghano alloggiato al Centro di registrazione e di procedura, il quale avrebbe contattato un suo cugino, residente nella città di Baghlan, domandandogli di recarsi a casa del ricorrente per prendere la carta d'identità di quest'ultimo ed inviarla in Svizzera. Infine, il TAF costata che, a distanza di venti mesi dall'invito da parte dell'autorità inferiore a depositare dei documenti di viaggio o d'identità, nessun documento d'identità valido è finora giunto a questo Tribunale. 9.3 Vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa. 9.4 In conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli Pagina 7

D-6675/2007 stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile. 10. In assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente. 11. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato. In particolare, il ricorrente si è espresso in modo palesemente inverosimile sulla relazione intrattenuta per ben tre anni con una donna sposata. Egli avrebbe infatti incontrato l'amante – terza moglie del comandante di sicurezza di C._______, la quale abitava con il marito e la altre due mogli di quest'ultimo – nell'abitazione di famiglia, entrando dalla porta principale (cfr. verbale d'audizione del 26 settembre 2007 pag. 5) due volte al mese o una volta alla settimana (cfr. ibidem pag. 7), senza essere mai stato scoperto durante i tre anni di relazione. Per di più – e come rettamente rilevato dall'autorità inferiore – il ricorrente non è stato in grado di fornire dei dettagli su punti essenziali del suo racconto, rispondendo in modo impreciso e superficiale alle domande poste dalla collaboratrice dell'autorità inferiore, non essendo in grado, a titolo d'esempio, né di riferire i nomi delle altre due mogli del comandante, né l'età dei due bambini della sua amante (cfr. verbale d'audizione del 26 settembre 2007 pag. 5 e 8). Inoltre, i timori addotti dal ricorrente in caso di rientro in Patria – di essere ucciso o punito per la sua relazione intima con una donna sposata – sono, di per sé, irrilevanti in materia d'asilo, ritenuto che non costituiscono un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. Infine, il ricorrente ha dichiarato di non avere mai avuto - a parte la summenzionata storia d'adulterio - alcun problema in patria (cfr. verbale d'audizione del 26 settembre 2007 pag. 8). Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con Pagina 8

D-6675/2007 riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente. 12. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 11 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato. Inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 13. Di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 14. 14.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Afghanistan, più precisamente nella provincia di Baghlan, possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 14.2 14.2.1 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, questo Tribunale osserva che per quanto attiene alla situazione generale regnante in Afghanistan, secondo la giurisprudenza (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 9), l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese è Pagina 9

D-6675/2007 ragionevolmente esigibile a Kabul e in tutte quelle province che non conoscono più, dal 2004, attività militari significative, oppure che non sono esposte ad un'instabilità permanente. Trattasi delle province di Kabul, di quelle site a nord della capitale (Parwan, Baghlan, Takhar, Badakhshan, Kunduz, Balkh, Sari Pul e le regioni del Samangan che non fanno parte di Hazarajat [v. GICRA 2003 n. 30, consid. 7a, pag. 193]), come pure di Herat nell'ovest del Paese. L'esecuzione dell'allontanamento è peraltro ragionevolmente esigibile unicamente per le persone originarie di tali regioni che adempiono le medesime restrittive condizioni di cui a GICRA 2003 n. 10, vale a dire che dispongono in loco di una solida rete familiare o sociale in grado d'assicurare loro un adeguato reinserimento sociale (alloggio, minimo vitale). Potranno, inoltre, essere rimpatriate solo le persone giovani, non sposate oppure le coppie senza figli, a condizione che non soffrano di alcun grave problema medico. 14.2.2 Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino afghano di etnia pashtun ed originario di B._______ (provincia di Baghlan). Egli è giovane, celibe ed ha una certa esperienza professionale (per circa cinque anni come sarto in proprio; cfr. verbale d'audizione del 7 settembre 2007 pag. 2). Secondo le sue dichiarazioni, in patria risiedono ancora la madre, due sorelle e due fratelli (cfr. ibidem). In particolare, prima dell'espatrio egli avrebbe vissuto con la madre, due fratelli ed una sorella a B._______ (cfr. verbale d'asudizione del 27 settembre 2007 pag. 2). In caso di rinvio nel suo Paese, il ricorrente avrebbe quindi la possibilità di essere nuovamente ospitato dai suoi familiari. Peraltro, egli potrebbe pure beneficiare degli aiuti offerti dai programmi di distribuzione di generi alimentari (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.4). L'insorgente non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, risultano adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Afghanistan. 14.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni Pagina 10

D-6675/2007 documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 15. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 14 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 16. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111A LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 17. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 11

D-6675/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia, n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - J._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 12

D-6675/2007 — Bundesverwaltungsgericht 28.04.2009 D-6675/2007 — Swissrulings