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Bundesverwaltungsgericht 27.01.2014 D-6664/2013

27. Januar 2014·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,531 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 15 novembre 2013 / N

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-6664/2013

Sentenza d e l 2 7 gennaio 2014 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Christa Luterbacher, Gérald Bovier; cancelliere Gilles Fasola;

Parti

A._______, nato il (...), Stato sconosciuto, alias B._______, nato il (...), Mali, patrocinato dal signor Rosario Mastrosimone, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 15 novembre 2013 / N (...).

D-6664/2013 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 11 giugno 2013; il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; l'audizione sulle generalità del 26 giugno 2013 (di seguito: verbale 1) e l'audizione sui motivi d'asilo del 5 luglio 2013 (di seguito: verbale 2); l'analisi LINGUA effettuata il 5 agosto 2013 ed il relativo rapporto redatto dell'esaminatore in data 12 agosto 2013; il diritto di essere sentito sulle risultanze del rapporto LINGUA, concesso dall'UFM al richiedente il 16 agosto 2013, in merito all'eventuale applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. b della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31); la presa di posizione dell'interessato ad esso relativa del 30 agosto 2013 (di seguito: presa di posizione sulle risultanze LINGUA); la decisione dell'UFM del 15 novembre 2013, notificata all'interessato in data 20 novembre 2013 (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento stesso; il ricorso inoltrato dal ricorrente al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 27 novembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato); l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data 29 novembre 2013; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

D-6664/2013 Pagina 3 e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell'ambito delle audizioni, il richiedente ha in sostanza dichiarato di essere minorenne, cittadino del Mali, di etnia bambara; che, tuttavia, sarebbe nato e cresciuto in Costa d'Avorio, dove avrebbe vissuto sino all'espatrio (cfr. verbale 1, pagg. 3-5); che il medesimo avrebbe deciso di espatriare per migliorare le proprie condizioni economiche (cfr. verbale 1, pag. 8); che, nella decisione del 15 novembre 2013, l'UFM ha considerato che, da un lato, in forza dell'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti sancito dall'art. 8 cpv. 1 LAsi, il richiedente non sarebbe riuscito a convincere l'autorità della sua minore età, non avendo presentato alcuna prova a sostegno della stessa, oltre ad essere risultato maggiorenne dall'esame osseo, ragion per cui l'audizione sui fatti si sarebbe svolta senza una persona di fiducia; che, dall'altro lato, parimenti, viste la scarsità delle conoscenze in merito al paese, l'UFM ha scartato la provenienza dal Mali dell'interessato; che, peraltro, dalle risultanze del rapporto sull'esame LINGUA sarebbe altresì emerso che il luogo di socializzazione del richiedente non sarebbe con certezza la Costa d'Avorio, come da lui sostenuto in corso di procedura; che, oltre a ciò, detto Ufficio non ha ritenuto realizzata nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e ha contestualmente pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile; che nel ricorso l'insorgente ha anzitutto contestato l'accertamento dell'UFM sulla denegata minore età; che, a questo proposito, egli sostiene che in ossequio alla normativa Dublino andrebbe ricercata la di lui madre in Belgio; che circa la questione dei motivi scusabili per la mancata consegna dei documenti ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi, egli ha allegato, in sostanza, che gli stessi sarebbero imputabili alla sua minor età; che, per quanto attiene al paese d'origine, l'assenza di

D-6664/2013 Pagina 4 conoscenze relative al Mali sarebbero da imputare al fatto che il ricorrente non vi avrebbe mai vissuto, mentre che i risultati lacunosi dell'esame LINGUA sulla Costa d'Avorio sarebbero da relativizzare in quanto nella presa di posizione sulle risultanze LINGUA egli avrebbe comunque fornito dei dettagli che pochi africani non ivoriani sarebbero stati in grado di fornire; che, infine, il ricorrente giustifica le proprie incongruenze in materia d'asilo sostenendo di essersi limitato a seguire la madre e di non conoscere le ragioni del di lei espatrio; che erroneamente, quindi, l'UFM non avrebbe ritenuto necessari ulteriori chiarimenti; che, in conclusione, egli ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria, subordinatamente la pronuncia dell'ammissione provvisoria in favore del ricorrente; che egli ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia; che, preliminarmente, giusta l'art. 7 cpv. 2 OAsi 1, per il richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura di asilo o di allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età; che la designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento); che, nell'ambito dell'accertamento dei fatti, è altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1); che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire né indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età, né valide giustificazioni per la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio, essenzialmente per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato; che, peraltro, non soccorrono il ricorrente le stereotipate e vaghe dichiarazioni circa la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pagg. 6-7); che il medesimo ha persino dichiarato di aver viaggiato in aereo sino ad Istanbul (Turchia) (cfr. verbale 2, pag. 6), ciò che lascia presupporre ch'egli dissimuli i propri documenti per i bisogni di causa; che, per quanto l'onere della prova spetti in casu al ricorrente, dal rapporto dell'esame radiologico del 12 giugno 2013 (cfr. atto A6/1) risulta un'età

D-6664/2013 Pagina 5 ossea superiore ai 18 anni e che si differenzia "significativamente" dall'età dichiarata; che, sebbene, il citato rapporto non adempie cumulativamente alle condizioni formali stabilite dalla giurisprudenza (cfr. GICRA 2004 n. 31 consid. 7.3), il Tribunale ritiene tuttavia che, in considerazione di quanto esposto e sulla base dell'incarto, l'insorgente non sia stato in grado di rendere in alcun modo credibile l'asserita minore età; che, peraltro, nemmeno il rappresentante dell'opera assistenziale (ROA), presente all'audizione sui motivi d'asilo (cfr. verbale 2, p. 13), ha formulato obbiezioni in merito all'accertamento dell'UFM (cfr. art. 30 cpv. 4 LAsi); che, in considerazione di tutto quanto sopra, l'insorgente non è stato in grado di rendere verosimile e provare l'asserita minore età; che, di conseguenza, le misure istruttorie richieste in sede di ricorso sottese alla ricerca della presunta madre si avverano superflue e la censura in questo senso va respinta; che, parimenti, in virtù di quanto sopra, anche le ulteriori argomentazioni legate alla dichiarata minore età del ricolorente vanno deserte; che, pertanto, sulla base dell'incarto e delle audizioni, l'UFM ha rettamente considerato il ricorrente quale maggiorenne e non ha nominato una persona di fiducia che lo accompagnasse nella procedura di asilo; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);

D-6664/2013 Pagina 6 che nel caso concreto, a distanza di quasi sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo, il ricorrente non ha esibito alcun documento; che stando alle sue dichiarazioni egli avrebbe viaggiato in aereo da Abidjan (Costa d'Avorio) sino ad Istanbul, dove sarebbe rimasto per due mesi (cfr. verbale 2, pag 6); che, successivamente, dalla Turchia avrebbe proseguito verso la Grecia in taxi (cfr. verbale 2, pag 7); che dopo aver vissuto in Grecia per tre anni – segnatamente ad Atene – nascosto in un camion a bordo di un traghetto sarebbe arrivato in Italia a Milano dove avrebbe preso un treno a destinazione della Svizzera (cfr. verbale 2, p. 8); che il ricorrente, in sede d'audizione, ha sostenuto di essersi imbarcato sul volo per Istanbul con passaporto ivoriano custodito dalla madre (cfr. verbale 1, pagg. 6-7 e verbale 2, D66-D67, pag. 6); che a suo dire tali documenti sarebbero stati presi in consegna dalla polizia al loro arrivo in Turchia (cfr. verbale 2, pag. 7); che, del resto, anche il proprio certificato di nascita sarebbe presso la presunta madre, a suo dire in Belgio (cfr. vebale 1, pag. 6); che, quanto alla possibilità di procurarsi dei documenti, il ricorrente sostiene di non poter fare nulla in quanto non ne avrebbe mai posseduti (cfr. verbale 1, pag. 6); che le argomentazioni quo al possesso di documenti, come pure quelle addotte relativamente al viaggio di espatrio, risultano inattendibili come rettamente ritenuto nella decisione impugnata a cui si rimanda; che, ai sensi dell'art. 8 LAsi, il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti, segnatamente dichiarando le sue generalità, consegnando i documenti di viaggio e di identità, indicando le ragioni della sua domanda d'asilo, designando in modo completo e fornendo eventuali mezzi di prova; che, nondimeno, vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente circa il viaggio e il possesso di documenti, oltre al fatto di non aver mai manifestato la minima volontà nel collaborare ai fine dell'accertamento della propria identità o provenienza, il Tribunale conclude che egli dissimuli i documenti per i bisogni di causa; che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità;

D-6664/2013 Pagina 7 che, in conclusione, non avendo esibito alcun documento d'identità né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, come rettamente considerato nella querelata decisione, alla quale si rinvia, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente in materia di asilo risultano irrilevanti, in quanto di tipo meramente economico (cfr. verbale 1, pag. 8); che, del resto, il ricorrente non ha mai avuto problemi con autorità o terze persone nel proprio paese (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pag. 5) e non teme nulla in caso di rientro (cfr. verbale 2, D121, pag. 10); che pur nel ipotesi in cui il ricorrente al tempo dell'espatrio fosse stato minorenne e avesse lasciato il proprio paese d'origine al seguito della madre, come sostenuto in sede ricorsuale, ciò non muta la circostanza per cui il medesimo non ha manifestato di voler ottenere protezione contro persecuzioni ai sensi della LAsi (cfr. ricorso pt. 9, pag. 6); che, del resto, il ricorrente non è stato in grado di indicare il proprio paese di provenienza; che infatti l'origine maliana del medesimo è altamente inverosimile ritenuta la scarsità di conoscenze elementari sul paese (cfr. verbale 1, pagg. 7-8 e verbale 2, pagg. 3-4); che tale circostanza è altresì corroborata dal fatto che il ricorrente sostiene di non aver mai vissuto in Mali, ma di essere stato socializzato in Costa d'Avorio, di aver posseduto un certificato di nascita rilasciato in tale paese e di aver viaggiato con documenti ivoriani; che, nondimeno, le altrettante scarse conoscenze sulla Costa d'Avorio hanno condotto l'autorità inferiore ad effettuare un esame LINGUA in relazione al citato Paese; che tale esame va sussunto a mezzo di prova giusta l’art. 12 lett. c PA (cfr. GICRA 2003 n. 14); che esso soggiace al libero apprezzamento delle prove e costituisce, peraltro, un mezzo idoneo a dimostrare un inganno sull’identità ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi (GICRA 1999 n. 19 e n. 20 e GI- CRA 1998 n. 34); che la misura d'istruzione in questione ha condotto altresì ad escludere la socializzazione del ricorrente in Costa d'Avorio; che il ricorrente non ha sollevato alcuna censura in merito allo svolgimento dell’esame LINGUA, segnatamente alla prospettazione del contenuto essenziale dell’esame ed alla facoltà d’esprimersi al riguardo, senza che vi sia motivo di un intervento d'ufficio da parte del Tribunale medesimo a

D-6664/2013 Pagina 8 causa dell'esistenza di un vizio grave non suscettibile di sanatoria in sede di ricorso; che i motivi giustificativi addotti nel gravame sul risultato di tale esame non soccorrono l'insorgente; che, infatti, al di là della presunta mancata alfabetizzazione ed il presunto ambiente famigliare non ivoriano, il ricorrente ha chiaramente dimostrato di avere lacune inspiegabili per una persona che sostiene di aver trascorso la quasi totalità della propria vita in Costa d'Avorio (cfr. atto A24/4); che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7, pagg. 90 e segg. e DTAF 2009/50 consid. 5-8, pagg. 725-733); che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel paese d'origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1

D-6664/2013 Pagina 9 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 2011 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9, pag. 733); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che la questione del carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata d'ufficio; che tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262), trattandosi di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA; che nel caso in esame le affermazioni del ricorrente in merito alla propria cittadinanza sono manifestamente carenti ed inverosimili, come sopraindicato e come rettamente statuito dall'autorità inferiore alla cui decisione è qui rimandato; che, pertanto, egli ha segnatamente violato l'obbligo di collaborare circa l'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio nota, ed ha così posto le autorità nell'impossibilità di determinare con certezza il suo paese d'origine, così come l'esistenza di eventuali ostacoli all'allontanamento; che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo egli violato il suo dovere di collaborare, dissimulando il suo vero paese d'origine, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarlo nello stesso; che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, pag. 21 e relativi riferimenti) senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici;

D-6664/2013 Pagina 10 che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12, pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria vanno respinte; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-6664/2013 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.

Presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Gilles Fasola

Data di spedizione:

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