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Bundesverwaltungsgericht 01.11.2018 D-6629/2017

1. November 2018·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,306 Wörter·~7 min·6

Zusammenfassung

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 23 ottobre 2017

Volltext

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Corte IV D-6629/2017

Sentenza d e l 1 ° novembre 2018 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione del giudice Gérard Scherrer, cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti A._______, nata il (…), Eritrea, patrocinata dal Sig. Rosario Mastrosimone, SOS Antenna Profughi, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 23 ottobre 2017 / N (…).

D-6629/2017 Pagina 2 Visto: la domanda d’asilo che l’interessata ha presentato in Svizzera il 23 luglio 2015, i verbali di audizione del 29 luglio 2015 (di seguito: verbale 1) e del 22 agosto 2016 (cfr. verbale 2), la decisione della SEM del 23 ottobre 2017, per mezzo della quale tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo e pronunciato l’allontanamento della richiedente asilo dalla Svizzera nonché l’esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 23 novembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato), mediante il quale l’interessata ha postulato in via principale il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera; in subordine la restituzione degli atti all’autorità di prima istanza per una nuova valutazione sul punto di questione della verosimiglianza e del riconoscimento della qualità di rifugiato; in via ancor più subordinata di essere ammessa provvisoriamente in Svizzera per inammissibilità ed inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; contestualmente di essere esentata dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, l’avviso di ricevimento del gravame, trasmesso alla ricorrente il 27 novembre 2017, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. ac e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,

D-6629/2017 Pagina 3 che i ricorsi manifestamente fondati sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che la richiedente, cittadina eritrea nata ad B._______, nella Regione di Gasc-Barca, ha dichiarato di aver lasciato illegalmente il paese d’origine nell’aprile del 2015; che una volta giunta sul suolo elvetico, ella ha depositato una domanda d’asilo il 23 luglio 2015 (cfr. verbale 1 , pag. 2 e seg.), che al momento di essere sentita sui motivi d’asilo, l’interessata ha addotto di aver abbandonato la scuola nel corso del decimo anno in quanto conscia del fatto che dopo lo svolgimento dell’undicesimo si sarebbe dovuta recare al campo di addestramento di Sawa; che durante il periodo successivo sarebbe rimasta presso i genitori, svolgendo saltuarie attività di commercio; che proprio in tali circostanze sarebbe stata fermata, picchiata ed interrogata dalle autorità in quanto sospettata di aver lasciato il paese, riuscendo però a fuggire; che il giorno stesso avrebbe intrapreso il suo viaggio d’espatrio verso il Sudan; che una volta all’estero avrebbe appresso dai famigliari che le autorità si sarebbero presentate al suo domicilio con l’intenzione di arrestare sua madre; che pur avendola lasciata in libertà, queste avrebbero confiscato la sua carta d’identità, che la SEM ha considerato inverosimili le allegazioni dell’interessata a proposito del fermo di cui sarebbe stata oggetto in patria, in quanto nel corso dell’audizione sulle generalità avrebbe citato due diverse circostanze salvo poi menzionare un solo arresto al momento di essere sentita sui suoi motivi d’asilo; che pure le circostanze dell’espatrio sarebbero contraddittorie; che del resto, non avendo la richiedente asilo mai ricevuto alcuna convocazione, i presupposti per la concessione dell’asilo non sarebbero riuniti ; che

D-6629/2017 Pagina 4 in assenza di circostanze supplementari, nemmeno l’asserito espatrio illegale risulterebbe rilevante, che l’autorità di prima istanza non ha tuttavia esaminato né sotto l’aspetto della verosimiglianza né dal punto di vista della pertinenza le allegazioni della richiedente asilo a proposito delle presunte conseguenze patite dai famigliari a seguito della sua partenza (cfr. verbale 2, pag. 15), che così facendo la SEM ha però violato diritto di essere sentito dell’interessata, che tale garanzia procedurale, disciplinata dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e dall’art. 29 PA, impone all’autorità giudicante di prendere in debita considerazione le allegazioni della parte in causa nell’ambito della procedura di elaborazione delle decisioni (cfr. DTF 111 Ia 273 consid. 2b ; DTF 105 Ia 193 consid. 2b/cc), che un suo corollario è inoltre il cosiddetto obbligo di motivare le decisioni, presupposto essenziale per la verifica della fondatezza dei provvedimenti; che si necessita che l’autorità menzioni, quantomeno brevemente, le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto di modo che, la persona toccata dalla decisione possa rendersi conto della sua portata ed impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 126 I 97, 102), che il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale; che la sua violazione, conduce dunque, di principio, all’annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 122 I 464 consid. 4a), che pertanto, il ricorso è accolto, la decisione della SEM del 23 ottobre 2017 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza, che su tali presupposti non vi è necessità di passare in rivista le restanti censure ricorsuali, che visto l’esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA) e l’istanza di assistenza giudiziaria è da considerarsi risulta priva d’oggetto,

D-6629/2017 Pagina 5 che la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dal-la causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al TAF, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il TAF fissa l’indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il TAF fissa l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF), che nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l’indennità per spese ripetibili è fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 650.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF), che la pronuncia è definitiva,

(dispositivo alla pagina seguente)

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 23 ottobre 2017 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La SEM rifonderà alla ricorrente complessivamente CHF 650.– a titolo di indennità ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Data di spedizione:

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