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Bundesverwaltungsgericht 21.04.2016 D-6562/2015

21. April 2016·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,904 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione della SEM del 5 ottobre 2015

Volltext

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Corte IV D-6562/2015

Sentenza d e l 2 1 aprile 2016 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Thomas Wespi, Claudia Cotting-Schalch, cancelliera Sebastiana Stähli.

Parti A._______, nato il (…), B._______, nata (…) ed i figli C._______, nato il (…), D._______, nato il (…), Iraq, rappresentati dal Signor Rosario Mastrosimone, Antenna Profughi, ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione della SEM del 5 ottobre 2015 / N (…).

D-6562/2015 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che i richiedenti hanno presentato in Svizzera il 20 febbraio 2015, le audizioni sulle generalità del 12 marzo 2015 di A._______ (di seguito: verbale/A.) e di B._______ (di seguito: verbale/B.) nelle quali è stato concesso il diritto di essere sentito circa un'eventuale evasione della loro domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) con il relativo trasferimento verso l'Italia, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 5 ottobre 2015 (notificata il 7 ottobre 2015 [cfr. risultanze processuali]), mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento degli interessati verso l'Italia ed ordinato lo stesso al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso, indicando che un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo, il ricorso del 13 ottobre 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 14 ottobre 2015), con il quale gli insorgenti hanno concluso all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per il completamente dell'istruttoria; le ulteriori conclusioni ricorsuali tendenti alla concessione dell'effetto sospensivo come pure dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili, il provvedimento del 14 ottobre 2015, con il quale il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti, l'incarto originale della SEM pervenuto al Tribunale il 16 ottobre 2015, la decisione incidentale del 28 ottobre 2015 con la quale il Tribunale ha accolto l'istanza di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, esentato i ricorrenti dal versamento di un anticipo delle spese, indicato di decidere sulla concessione dell'assistenza giudiziaria in prosieguo di procedura e trasmesso il ricorso all'autorità inferiore invitandola ad esprimersi,

D-6562/2015 Pagina 3 la risposta al ricorso del 19 novembre 2015 con la quale la SEM ha confermato l'esattezza della decisione impugnata e sottolineato che nella presente fattispecie l'Italia avrebbe fornito garanzie sufficienti circa la presa in carico dei ricorrenti, nonostante la mancanza della menzione del nucleo famigliare nella comunicazione di riammissione da parte delle autorità italiane, e che l'Italia disporrebbe di infrastrutture sufficienti per tutelare il problema di salute del figlio D._______, la replica del 3 dicembre 2015 con la quale gli insorgenti, fondandosi sulla DTAF 2015/4 e ulteriori sentenze del Tribunale, hanno ribadito che le garanzie generali come quelle invocate dalla decisione impugnata non sarebbero sufficienti e che a differenza della sentenza del TAF D-4394/2015 del 27 luglio 2015, menzionata esplicitamente nel provvedimento impugnato, nella comunicazione di riammissione non sarebbero indicate le generalità e le date di nascita dei minori e il grado di parentela dei membri della famiglia, la duplica del 18 febbraio 2016 con la quale l'autorità inferiore, confermando la decisione impugnata, ha informato gli insorgenti che le autorità italiane avrebbero trasmesso a tutti gli Stati membri Dublino il 15 febbraio 2016 una lista aggiornata dei posti disponibili per accogliere i nuclei famigliari, le osservazioni dell'11 marzo 2016 nelle quali gli insorgenti hanno ribadito l'assenza di garanzie, sottolineando che la SEM nel provvedimento impugnato avrebbe indicato l'esistenza di 446 posti disponibili per accogliere le famiglie nella Regione Lazio, mentre nella lista del 15 febbraio 2016 nella stessa regione sarebbero disponibili unicamente diciotto posti, i fatti del caso di specie e gli argomenti adotti dalle parti negli scritti che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi ed art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c ed art. 52 PA,

D-6562/2015 Pagina 4 che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione, che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III- Verordnung, Vienna 2014, n. 4 ad art. 7), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata),

D-6562/2015 Pagina 5 che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del Regolamento Dublino III è tenuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III), che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che, nel caso di specie, dagli atti risulta che gli insorgenti – eccetto C._______, titolare di un visto Schengen di tipo C scaduto il 7 gennaio 2015 – sono titolari di un permesso di soggiorno scaduto il 27 settembre 2014 rilasciato dalle autorità italiane (cfr. verbale/A., pag. 7; verbale/B., pag. 6 e passaporto di C._______), che il 9 aprile 2015, la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III due richieste, fondate sull'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III, di presa in carico, che anche a livello ricorsuale i ricorrenti confermano di essere stati in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità italiane (cfr. ricorso, pag. 3), che pertanto a giusto titolo la SEM ha fondato la sua richiesta di presa in carico dei ricorrenti ai sensi dell'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III, che avendo l'Italia riconosciuto la propria competenza nella trattazione della domanda d'asilo in questione con accettazione del 26 maggio 2015

D-6562/2015 Pagina 6 (cfr. atto A26/2) e non avendo i ricorrenti contestato, in linea di principio, la competenza dell'Italia, la stessa è, in casu, competente, che avendo risposto alla domanda di presa in carico entro il termine previsto all'art. 22 par. 1 Regolamento Dublino III, l'Italia ha esplicitamente riconosciuto la propria competenza nella trattazione della domanda d'asilo in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III), che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è data, che nonostante la competenza dell'Italia giusta la gerarchia dei criteri testé enunciata, i ricorrenti contestano le modalità con le quali l'Italia ha accettato la presa in carico della famiglia qui ricorrente e più precisamente la mancanza di garanzie sufficienti tali da escludere un'eventuale violazione dell'art. 3 CEDU, che censurando la mancanza dell'ottenimento dall'Italia di garanzie individuali, i ricorrenti si riferiscono implicitamente alla clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausole discrezionali) rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda (cfr. DTAF 2015/9), che se il richiedente l'asilo invoca motivi umanitari per opporsi al trasferimento, il Tribunale si limita ad esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere discrezionale in modo conforme alla legge, che l'applicazione della clausola di sovranità è obbligatoria qualora il trasferimento violi la CEDU o altre norme di diritto internazionale alle quali la Svizzera è legata (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8), che sulla questione delle garanzie in vista del trasferimento di famiglie in Italia questo Tribunale si è pronunciato con sentenza di principio (DTAF 2015/4), riprendendo quanto stabilito dalla CorteEDU nella sentenza Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12 § 122, secondo cui la Svizzera non può procedere al trasferimento di famiglie qualora non ottenga garanzie individuali dall'Italia circa la presa in carico adeguata

D-6562/2015 Pagina 7 conforme all'età dei fanciulli ed alla preservazione dell'unità della famiglia; che in assenza di tali garanzie individuali da parte dell'Italia vi sarebbe un rischio di violazione dell'art. 3 CEDU, che nella sentenza del TAF D-4394/2015 del 27 luglio 2015 consid. 8, parzialmente citata nel provvedimento impugnato, il Tribunale ha stabilito che se la SEM verifica che l'Italia ha a) riconosciuto, nella comunicazione di riammissione, i ricorrenti come famiglia nucleare indicandone le precise generalità e le date di nascita di ciascuno e b) riservato degli alloggi in seno ai progetti del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) consoni alla preservazione dell'unità della famiglia come pure all'età del fanciullo, il Tribunale parte dal principio che l'Italia ha fornito sufficienti garanzie individuali così da poter escludere una violazione dell'art. 3 CEDU, che nella fattispecie, nelle due richieste di presa in carico (cfr. atti A21/7 e A22/8) la SEM ha sia indicato la presenza di due bambini – indicando le loro generalità e date di nascita – e la necessità di mantenere l'unità familiare, sia esposto in maniera dettagliata la situazione medica del bambino affetto da leucemia, peraltro già curato e ospedalizzato in Italia per questa malattia, che nella comunicazione di riammissione del 26 maggio 2015 (cfr. atto A25/1), le autorità italiane hanno esplicitamente indicato la presenza di due minori – ciò che significa che hanno preso atto delle loro generalità e date di nascita – così come hanno dato prova di aver preso conoscenza della situazione medica messa in evidenza dalla SEM avendo invitato le autorità svizzere a comunicare al momento del trasferimento l'esistenza di una situazione medica particolare e le necessità specifiche degli interessati, che malgrado le autorità italiane nella comunicazione di riammissione non abbiano né menzionato l'alloggio esatto in cui verrà accolta la famiglia – indicando unicamente che il trasferimento dovrà avvenire all'aeroporto di E._______ – né indicato che la famiglia sarà alloggiata in un progetto SPRAR, le garanzie vanno lette in relazione alle garanzie generali rilasciate dall'Italia con le circolari del 2 febbraio 2015, dell'8 giugno 2015 e del 15 febbraio 2016 (cfr. sentenza del TAF D-6358/2015 del 7 aprile 2016 [prevista per la pubblicazione] consid. 5.2),

D-6562/2015 Pagina 8 che si può pertanto ritenere che sono state ottenute le garanzie individuali necessarie circa la presa in carico adeguata conforme all'età dei fanciulli ed alla preservazione dell'unità della famiglia, che visto tutto quanto precede, il Tribunale ritiene che tutte le precauzioni siano state prese per tenere conto della situazione particolare della famiglia, che nulla permette invero di considerare che le autorità italiane non rispetteranno l'unità familiare e non adotteranno le necessarie misure per assicurare un trattamento medico per il bambino affetto da leucemia, che ciò posto, il Tribunale ritiene che l'Italia abbia fornito sufficienti garanzie individuali così da poter escludere una violazione dell'art. 3 CEDU, che in conclusione, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente per l'esame della domanda di asilo dei ricorrenti ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderli in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Dublino III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che i ricorrenti non possiedono un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e relativi riferimenti), che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata,

D-6562/2015 Pagina 9 che in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore vanno respinte, che visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che tuttavia, non essendo state le conclusioni al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che sulla base delle circostanze del caso di specie si può concludere allo stato d'indigenza senza ulteriori accertamenti, v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-6562/2015 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli

Data di spedizione:

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