Corte IV D-6512/2008/ {T 0/2} Sentenza d e l 1 8 dicembre 2008 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione di Regula Schenker Senn, giudice; cancelliera Antonella Guarna. A._______, alias B._______, alias C._______, e D._______, Mongolia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 7 ottobre 2008 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-6512/2008 Fatti: A. Il 12 febbraio 2008, l'interessata, gravida e originaria della Mongolia, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha inizialmente dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo ([...]) di essere espatriata per proteggere la vita del figlio che portava in grembo, dopo che il suo fidanzato l'aveva minacciata di portarle via il bambino alla sua nascita. Sottoposta ad una seconda audizione in data [...] - a seguito della scoperta da parte dell'UFM della richiesta d'asilo presentata in data 25 febbraio 2006 in E._______ dall'interessata, sotto altro nome - la stessa ha ammesso di trovarsi in E._______ già dal febbraio del 2006, dove viveva con la sorella e il cognato con statuto di richiedente l'asilo, come pure ha smentito le sue precedenti dichiarazioni riguardo sia ai suoi dati personali sia ai motivi alla base della sua richiesta d'asilo. Infatti, l'interessata ha dichiarato successivamente che avrebbe lasciato il suo Paese per recarsi in E._______ con sua sorella e suo cognato a causa dei problemi avuti con dei cinesi nei confronti dei quali sua sorella era debitrice e che per questo motivo l'avrebbero tenuta in ostaggio, nonché violentata. L'interessata avrebbe poi lasciato E._______ per raggiungere la Svizzera a seguito dei contrasti nati con la sorella, la quale voleva che essa interrompesse la gravidanza, frutto di una relazione avuta in E._______ con un richiedente d'asilo rientrato nel frattempo in Mongolia. Il 12 maggio 2008, la richiedente ha dato alla luce il figlio di nome F._______, presso G._______. B. Il 7 ottobre 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata e di suo figlio dalla Svizzera entro il 6 novembre 2008, e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Mongolia siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 15 ottobre 2008, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento litigioso e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda Pagina 2
D-6512/2008 d'asilo, e in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento anticipato delle presunte spese processuali. D. Il 20 ottobre 2008, con decisione incidentale, il TAF ha respinto, per i motivi ivi indicati (ricorso privo di probabilità d'esito favorevole), la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali ed ha invitato la ricorrente a versare un siffatto anticipo, di fr. 600.--, entro il 31 ottobre 2008, con comminatoria d'inammissibilità del gravame in caso di decorso infruttuoso del termine. E. Il 29 ottobre 2008, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. F. Il 14 novembre 2008, il TAF con altra decisione incidentale ha riconosciuto un ulteriore termine di 5 giorni lavorativi, scadente il 21 novembre 2008, a favore della ricorrente per completare l'atto ricorsuale, ritenuto che gli atti essenziali per la decisione sono stati inviati alla ricorrente soltanto in data 15 ottobre 2008, data della scadenza del termine di ricorso. G. Con scritto 21 novembre 2008, la ricorrente ha presentato il complemento dell'atto ricorsuale. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Pagina 3
D-6512/2008 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri. Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha ritenuto inverosimili le allegazioni in materia d'asilo presentate dalla ricorrente. Quest'ultime sarebbero inattendibili e contraddittorie tanto da non poter corroborare in alcun modo la storia della richiedente. In particolare, l'insorgente avrebbe reso in un primo tempo delle dichiarazioni circa il suo luogo di nascita, i membri della sua famiglia, la paternità del bambino, nonché i motivi a sostegno della sua richiesta d'asilo prima dell'arrivo in Svizzera, che la stessa avrebbe smentito nelle audizioni successive solo dopo essere stata confrontata con il risultato dell'esame dattiloscopico. Inattendibile appare inoltre il motivo - rilevato soltanto durante l'audizione federale diretta - secondo cui i contrasti avuti con la sorella e quindi la sua partenza da E._______ sarebbero dovuti al fatto che la di lei sorella sospettasse che il padre del bambino fosse in realtà il suo convivente. Risulterebbero inoltre inverosimili le allegazioni dell'insorgente quanto al sequestro di cui sarebbe stata oggetto nonché delle violenze carnali che avrebbe subito da parte del cinese quale motivi alla base della sua domanda d'asilo, ritenuto che la stessa non sarebbe stata in grado di riferire l'identità completa del suo aggressore, come pure non avrebbe più fatto menzione di tali fatti nel corso dell'audizione federale diretta, limitandosi invece a dichiarare di aver subito delle minacce, delle pressioni, nonché il sequestro di oggetti personali. Infine, dagli Pagina 4
D-6512/2008 atti non risulterebbero indizi che potrebbero capovolgere la presunzione confutabile dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. 5. Nel gravame, la ricorrente ha fatto valere innanzitutto la mancata ricezione degli atti essenziali dell'incarto. Nel merito, l'insorgente contesta di aver reso delle dichiarazioni contraddittorie e inverosimili e sottolinea di aver sottaciuto parte della verità per paura del rinvio e per essere stata mal consigliata. In occasione della seconda audizione, essa avrebbe raccontato la sua vera vicenda e chiarito lei stessa le contraddizioni. Inoltre, la ricorrente asserisce di trovarsi esposta a trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e dall'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) non potendo beneficiare nel suo Paese della protezione contro l'agire di terzi, ciò che renderebbe il suo rientro e quello di suo figlio inammissibile, impossibile e ragionevolmente inesigibile, tenuto conto inoltre che in Mongolia lei e suo figlio non avrebbero più nessuno, essendo quasi tutti i familiari morti di cancro al fegato. 6. Nel completamento del gravame, l'insorgente rinvia sostanzialmente ai fatti e alle considerazioni addotte con l'atto ricorsuale. Essa ha sostanzialmente ribadito che il suo rinvio e quello di suo figlio non sarebbero esigibili, considerato che in Patria non avrebbero nessuno e dovrebbe crescere suo figlio da sola. 7. 7.1 Giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione. 7.2 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale. Pagina 5
D-6512/2008 7.3 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18). 8. 8.1 Questo Tribunale osserva che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese. 8.2 Nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita, per quanto attiene alla sua situazione personale e quella di suo figlio, ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione. In particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, difatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che la ricorrente si é contraddetta in maniera palese proprio quanto al motivo alla base della sua richiesta d'asilo. Essa, infatti, ha affermato dapprima di essere espatriata per il timore che il padre del bambino le volesse portare via suo figlio alla nascita, fatto questo che la ricorrente avrebbe denunciato alla H._______ di I._______ ([...]). In occasione della seconda audizione del [...], la stessa ha invece affermato di essere espatriata in quanto temeva il cinese, ovvero colui che l'avrebbe tenuta in ostaggio e violentata (pag. 1), di cui però non è stata in grado di indicarne l'identità ([...]). La ricorrente avrebbe poi affermato di essere stata liberata dal suo aggressore grazie all'intervento del cognato che é un militare ([...]), raccontando poi nel corso dell'audizione federale diretta che i vicini (del cinese) avrebbero allarmato la H._______, la quale avrebbe portato via sia il cinese che il cognato ([...]). In tale contesto e - tanto più considerate le versioni Pagina 6
D-6512/2008 contraddittorie, nonché le menzogne rese e ammesse espressamente dalla ricorrente nel corso delle sue audizioni sia sul motivo d'asilo che su diversi punti della sua storia, al limite della violazione di qualsivoglia obbligo di collaborazione ([...]) – codesto Tribunale può concludere che non v'è ragione di ritenere che la ricorrente non possa ricevere un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi, contrariamente a quanto l'insorgente pretende invece far valere con generiche e vaghe affermazioni (cfr. ricorso pag. 3). Di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo, considerato che non sussistono indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. 9. 9.1 In considerazione di quanto suesposto, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente e di suo figlio in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre la ricorrente e il figlio in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 9.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 9.3 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. La ricorrente è giovane, è nata ed ha vissuto ad J._______ fino al suo espatrio ([...]) dove ha avuto delle esperienze professionali – a seconda delle sue versioni ([...]) - sia come parrucchiera che come venditrice nel negozio di alimentari di sua sorella, che tra l'altro la ricorrente ha rivelato essere di proprietà della sorella e facente parte di un centro commerciale ([...]). Inoltre, codesto Tribunale osserva che si può presumere che la ricorrente abbia una importante rete sociale nel suo Paese d'origine, tenuto conto che nel corso dell'audizione Pagina 7
D-6512/2008 federale diretta, l'insorgente ha rivelato la presenza in Patria di suoi amici (pag. 8), dell'amica di sua sorella a cui avrebbe lasciato i suoi documenti (pag. 4) e nondimeno del presunto padre di suo figlio, il quale sarebbe ritornato in Mongolia (pag. 6). Non si può del resto escludere la presenza di una rete familiare dalla ricorrente, ciò che nella fattispecie non presuppone ulteriori approfondimenti, considerate le versioni contraddittorie e menzognere della stessa sulla sua famiglia nel corso delle sue audizioni. In questo contesto, la ricorrente avrebbe quindi la possibilità di chiedere ospitalità e sostegno alle suddette persone presenti in Patria. La ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire lei stessa o il figlio di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente e di suo figlio in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per la ricorrente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. 9.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). La ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 11. L'insorgente e suo figlio non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 12. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 9 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione Pagina 8
D-6512/2008 dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 13. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di fr. 600.--, versato dall'insorgente il 29 ottobre 2008. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9
D-6512/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di fr. 600.- versato il 29 ottobre 2008. 3. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato) - UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - K._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 10