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Bundesverwaltungsgericht 20.09.2010 D-6508/2006

20. September 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·5,980 Wörter·~30 min·2

Zusammenfassung

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFR del 10...

Volltext

Corte IV D-6508/2006 {T 0/2} Sentenza d e l 2 0 settembre 2010 Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Jean-Pierre Monnet e Daniel Schmid; cancelliere Federico Pestoni; A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), C._______, nata il (...), D._______, nata il (...), E._______, nato il (...), alias F._______, nato il (...) Turchia, tutti patrocinati dall'avvocato G._______, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFR del 10 luglio 2003 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-6508/2006 Fatti: A. Gli interessati, di origine turca, etnia curda, con ultimo domicilio a H._______, I._______, L._______, hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera il (...). Essi hanno dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriati poiché il marito sarebbe stato minacciato di morte se avesse rifiutato di diventare una spia al servizio del M._______. Il marito ha inoltre riferito di aver subito direttamente delle pressioni e persino delle torture da parte degli agenti del predetto gruppo militare, poiché sospettato, insieme al fratello, di collaborare con il N._______ e il O._______. Egli ha riferito di essere stato prelevato cinque volte, l'ultima delle quali nel mese di giugno del (...), quando gli sarebbe stato chiesto di diventare una spia del gruppo altrimenti lo avrebbero ucciso. Di qui la decisione di lasciare il paese con tutta la famiglia. B. Con decisione del 10 luglio 2003, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito UFM, autorità inferiore) ha respinto la domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine, ossia la Turchia, siccome lecita, esigibile e possibile. C. L'8 agosto 2003, gli interessati, per il tramite del loro patrocinatore, hanno inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (in seguito: CRA) contro la menzionata decisione del l'UFM. Hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera rispettivamente ogni altra misura pertinente atta ad impedire il rientro in patria, subordinatamente, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per la revisione della procedura sia per quanto attiene alla questione sull'asilo che per quella relativa all'inesigibilità del ritorno. Essi hanno altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e dal relativo anticipo, nonché di essere posti al beneficio del gratuito patrocinio a favore dell'avvocato G._______. Nel gravame, oltre a contestare le contraddizioni ritenute dall'UFM, Pagina 2

D-6508/2006 essi hanno sollevato la questione formale della violazione del diritto di essere sentiti posto che l'UFM avrebbe utilizzato le dichiarazioni rilasciate dalla moglie in sede di audizione del 26 settembre 2001 per negare la concessione dell'asilo senza conferire al marito la possibilità di esprimersi in merito. Inoltre, i ricorrenti hanno sollevato non poche perplessità riguardo alla figura dell'interprete, da un lato mettendo in dubbio la sua competenza ad effettuare traduzioni come quelle richieste nel caso in rassegna e, dall'altro, avanzando dei sospetti circa la sua soggettiva neutralità. D. La CRA, con decisione incidentale del 4 settembre 2003, ha informato i ricorrenti del diritto a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. Inoltre, non ritenendo dimostrata l'indigenza dei ricorrenti, la CRA ha respinto la loro domanda volta ad ottenere il beneficio del gratuito patrocinio rinunciando, tuttavia, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura ammi nistrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172 021]), a chiedere ai ricorrenti il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. E. In data 19 gennaio 2004, pendente ricorso, è nato E._______, terzo figlio dei ricorrenti, che segue pertanto il destino dei genitori e delle sorelle nella presente procedura. F. Con osservazioni del 28 dicembre 2005, l'UFM ha confermato quanto già espresso con decisione del 10 luglio 2003, posto che l'atto ricor suale non contiene fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustifi care una modificazione della sua posizione. Tuttavia, l'UFM ha voluto precisare che, quo alla censura concernente il diritto di essere sentito del marito, tutte le contraddizioni evidenziate nella decisione del 10 luglio 2003 riguardano esclusivamente le dichiarazioni rese dal marito ri spettivamente dalla moglie, separatamente. L'autorità di prime cure ha inoltre rilevato che, malgrado sia stata emessa un'unica decisione comprendente entrambe le domande d'asilo dei coniugi, le loro dichiarazioni sono state apprezzate separatamente. In merito alla contestazione circa l'attendibilità dell'interprete, l'UFM ha ribadito che, avendo sottoscritto i verbali, i ricorrenti li hanno ritenuti conformi a quanto da loro espresso. Pagina 3

D-6508/2006 G. Con scritto del 13 gennaio 2006, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino ha confermato il proprio preavviso favorevole, già espresso in data 9 novembre 2005, alla concessione dell'ammissione provvisoria in favore dei ricorrenti. H. In data 30 gennaio 2006, i ricorrenti hanno prodotto l'allegato di repli ca, nel quale hanno integralmente riconfermato le loro censure avverso la decisione dell'autorità inferiore. I. Dal momento dello scioglimento della CRA avvenuto il 31 dicembre 2006 e l'istituzione del Tribunale amministrativo federale il 1° gennaio 2007 con l'entrata in vigore della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) non sono stati comunicati ulteriori mutamenti nella situazione dei ricorrenti ed ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sul la procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il Tribunale amministrativo federale osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. Pagina 4

D-6508/2006 2. Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA); sono pertanto legitti mati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 105 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002, no. 2.2.6.5). 4. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni dei richiedenti come insufficienti a soddisfare le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e pertanto all'ammissione della sua domanda d'asilo. In particolare, l'autorità di prima istanza ha messo in evidenza le diverse contraddizioni emerse nelle audizioni sostenute dai richiedenti. Inoltre l'autorità di prime cure ha deciso l'allontanamento dei ricorrenti dalla Svizzera, ritenendone l'esecuzione ammissibile, esigibile e possibile. Pagina 5

D-6508/2006 4.2 Nel gravame, in limine, i ricorrenti sollevano la censura della violazione del diritto di essere sentito da parte del marito in quanto l'UFM avrebbe rilevato una contraddizione ascoltando posteriormente la moglie e senza più dare la possibilità al marito di esprimersi in proposito. Nel merito della decisione gli insorgenti contestano inizialmente la competenza e l'imparzialità dell'interprete utilizzato per le audizioni. In seguito, essi sostengono di aver addotto validi motivi a suffragio delle proprie rispettive domande d'asilo e che le contraddizioni rilevate dal l'UFM sarebbero anzitutto il frutto di una infedele traduzione delle audizioni dei ricorrenti e di conclusioni illogiche tratte dall'UFM nella valu tazione delle stesse. Essi ritengono inoltre che il loro rientro in Patria non sarebbe ragionevolmente esigibile, in quanto troverebbe applicazione l'art. 3 CEDU, e ciò per il motivo che rivolgendosi al Consolato turco al fine di ottenere i documenti necessari al rimpatrio, la polizia militare verrebbe senz'altro informata del loro arrivo in patria. 4.3 In conclusione, gli insorgenti hanno chiesto l'accoglimento del ri corso con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato e la concessione dell'asilo in Svizzera o di ogni altra misura pertinente atta ad impedire il rientro in patria, subordinatamente il rinvio della decisione avversata all'istanza inferiore per la revisione della procedura, sia per quanto attiene alla questione sull'asilo che per quella relativa all'inesigibilità dell'allontanamento. Essi hanno altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e dal relativo anticipo, nonché di essere posti al beneficio del gratuito patrocinio a favore dell'G._______. 4.4 In sede di osservazioni al ricorso rispettivamente replica, le parti si sono confermate sostanzialmente nelle loro rispettive, antitetiche posizioni. 5. I ricorrenti sollevano, in entrata, la violazione del diritto di essere sentito nei confronti del marito, il quale si sarebbe visto negare la concessione dell'asilo anche sulla scorta di una contraddizione emersa dai verbali di audizione della moglie senza che egli abbia avuto l'occasio ne di potersi esprimere in merito. 5.1 La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito in parti colare per l'interessato di prendere conoscenza del dossier, di espri mersi sugli elementi pertinenti prima che sia presa una decisione concernente la sua situazione giuridica, di produrre delle prove pertinenti, Pagina 6

D-6508/2006 di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di esprimersi sul suo risultato, quando ciò tende ad influire sulla decisione da prendere (DTF 132 II 485 consid. 3; DTF 132 V 368 consid. 3.1; DTF 129 II 497 consid. 2.2; DTF 126 I 7 consid. 2b, e rif. cit.; DTAF 2007/21, consid. 10 e 11.1.3, pagg. 248 e segg.; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 38 consid. 6.1 pag. 263). Affinché il diritto di un richie dente sia rispettato, egli deve, in particolare, essere confrontato, prima di una decisione a suo sfavore, con le dichiarazioni di terzi ( in casu il coniuge) che sono in contraddizione con le sue, cosicché possa recare tutte le spiegazioni utili a dissipare qualsiasi malinteso (sentenza del Tribunale amministrativo federale E-4704/2007 del 5 luglio 2010; GI- CRA 1994 n. 14, pagg. 118 e segg.). 5.2 Nella sua decisione, l'UFM ha sollevato diverse contraddizioni – che verranno trattate in seguito nel dettaglio – emerse dalle audizioni dei coniugi A._______ e B._______. Così come avvenuto per quelle derivanti dalle dichiarazioni del marito, anche l'avversata incongruenza in esame (cfr. decisione dell'UFM, pag. 4), è dedotta unicamente dalle allegazioni della moglie senza che esse siano state messe a confronto con le affermazioni dell'altro coniuge. In sostanza, le dichiarazioni dei due coniugi sono state analizzate verticalmente, ovvero confrontando la prima e la seconda audizione dello stesso singolo coniuge e mai in crociando le allegazioni dell'uno con quelle dell'altro. Ne discende che le antinomie evidenziate dall'autorità inferiore scaturiscono dal racconto dei coniugi presi singolarmente e quindi in pieno ossequio del diritto degli stessi ad essere sentiti. 5.3 Pertanto, non avendo l'UFM contestato ai ricorrenti alcuna contraddizione risalente ad un confronto incrociato delle rispettive audizioni, la censura si rivela infondata e va respinta. 6. I ricorrenti sollevano inoltre la questione relativa alla persona dell'interprete operante presso il Centro di registrazione, ritenuta inappropriata in quanto, da un lato, sarebbe stata incapace di tradurre correttamente le allegazioni da loro proposte e, dall'altro, poiché presumibilmente di etnia e religione diverse da quelle degli interessati, non avrebbe dato sufficiente garanzia di imparzialità. 6.1 Anzitutto occorre rilevare che l'interprete utilizzato per le audizioni dei coniugi A._______ e B._______in data 17 luglio 2001 presso il Pagina 7

D-6508/2006 centro di registrazione di P._______ non è lo stesso che ha prestato servizio in occasione delle seconde rispettive audizioni sostenute dai ricorrenti il 5 settembre 2001 rispettivamente 26 settembre 2001. Ciò si evince, a non averne dubbio, dalla firma differente con la quale i tra duttori hanno sottoscritto i relativi documenti. 6.2 Da un lato, i ricorrenti si limitano a mere congetture sull’appartenenza etnica e religiosa dell’interprete, dall’altro, quand’anche l’inter prete fosse d’etnia e fede religiosa diversa da quella dei ricorrenti, ciò non sarebbe di per sé sufficiente per fondare un’apparenza di prevenzione, non potendosi genericamente sospettare di parzialità un interprete per questa sola circostanza, pure se, turco, è chiamato a tradur re dichiarazioni di cittadini d’etnia curda di confessione alevita. I ricor renti non hanno peraltro neppure dimostrato l’esistenza di una grave inimicizia personale con l’interprete o un interesse dello stesso nel procedimento in esame. Inoltre, gli insorgenti non ha preteso, ne tanto meno dimostrato, che l’interprete ha manifestato il suo parere sull’oggetto del procedimento fuori dell’esercizio delle sue funzioni. Infine, neppure dal ricorso si evince con chiarezza se e in quali punti le di chiarazioni degli insorgenti siano state tradotte in modo scorretto. Essi parlano infatti piuttosto di errori di trascrizione o di battitura, laddove gli sono state contestate delle contraddizioni. Conseguentemente, non è dato sapere concretamente dove sia ravvisabile un problema nell’attività svolta dall’interprete. 6.3 Ciò posto ed avendo i ricorrenti sottoscritto i propri verbali di audizione confermandone il contenuto ed avendo affermato in occasione delle rispettive interrogazioni di aver capito bene quanto tradotto dall'interprete, essi non possono ora sostenere l'incapacità dello stesso. 6.4 Il Tribunale amministrativo federale osserva pertanto che tali censure, non sostanziate, sono palesemente destituite d’ogni anche minima parvenza di fondamento. 7. 7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le di sposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifu giate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionali tà, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Pagina 8

D-6508/2006 Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre al tresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo deter minante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GI- CRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al mini mo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudi zio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23, GICRA 2005 n. 21, consid. 6.1). 7.2 I ricorrenti hanno allegato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriati poiché il marito sarebbe stato minacciato di morte se avesse rifiutato di diventare una spia al servizio del M._______. Il marito ha inoltre riferito di aver subito direttamente delle pressioni e persino delle torture da parte degli agenti del predetto gruppo militare, poiché sospettato, insieme al fratello, di collaborare con il N._______ e il O._______. Egli ha riferito di essere stato prelevato cinque volte, l'ul tima delle quali nel mese di giugno del (...), quando gli sarebbe stato chiesto per l'ultima volta di diventare una spia del gruppo altrimenti lo Pagina 9

D-6508/2006 avrebbero ucciso. Di qui la decisione di lasciare il paese con tutta la famiglia. 7.3 Questo Tribunale osserva preliminarmente che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dagli insorgenti s'esauriscono in mere affermazioni di parte, contraddittorie e pertanto non verosimili, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. 7.3.1 In casu, l'autorità inferiore ha rilevato che, nel corso della prima audizione, il ricorrente ha affermato di aver già subìto, e come lui tutta la famiglia, pressioni a causa dell'attività politica del fratello quando ancora abitava ad Q._______ (che ha poi lasciato nel [...], cfr. verbale di audizione del 17 luglio 2001, pag. 1) e di essere stato preso dai militari in borghese sin dal (...) (cfr. verbale di audizione del 17 luglio 2001, pag. 4). Tuttavia egli ha poi dichiarato, in sede di seconda audizione, di non essere mai stato fermato e di non aver mai avuto problemi in patria prima del mese di (...) (cfr. verbale di audizione del 5 set tembre 2001, pag. 9). Egli sostiene poi, riferendosi all'inizio delle persecuzioni, di non aver mai inteso il (...) e che si tratterebbe di un errore di trascrizione o di battitura. Ciò sarebbe giustificato, a suo dire, anche dal fatto che, nel (...), il M._______ non sarebbe ancora esistito. A tal pro, codesto Tribunale osserva anzitutto che la nascita del M._______ – (...) – è difficilmente collocabile a livello temporale poiché la sua esistenza è sempre stata negata, visto che la gendarmeria turca ha acquisito la capacità di condurre legalmente delle operazioni di intelligence soltanto nel 2005. Non di meno, molti documenti, e testi monianze farebbero risalire la costituzione del gruppo militare in questione alla fine degli anni '80. Di conseguenza, è lecito credere che il M._______, fosse già operativo nel (...) e che dunque la tesi del ricorrente fondata sull'errore di trascrizione o di battitura nonché sulla presunta parzialità dell'interprete si rivela senza fondamento. Infatti, non solo il ricorrente ha fatto riferimento esplicito al (...), ma egli ha pure affermato di aver subìto, unitamente al resto della famiglia, delle pressioni a causa dell'attività politica del fratello quando ancora abitava ad Q._______ (ovvero prima del [...]). Ciò, oltre ad avvalorare l'ipotesi che il primo sequestro sia avvenuto già nel (...), dimostra a non averne dubbio, la contraddizione del ricorrente che ha poi allegato di non aver mai avuto problemi in patria prima del mese di (...). Pagina 10

D-6508/2006 7.3.2 L'UFM ha messo poi in evidenza come il ricorrente abbia inizialmente riferito di essere obbligato ad aiutare il N._______ ed il O._______, mentre in un secondo momento egli ha allegato di aiutare solamente il N._______ poiché, pur non essendo attivo nell'organizzazione, ne è simpatizzante, contrariamente al O._______ al quale avrebbe rifiutato ogni aiuto. I ricorrenti, nel gravame, fanno notare che è normale per il N._______ chiedere aiuti alle persone di etnia curda e che quindi non v'è nulla di insolito se il signor A._______ ha aiutato il N._______. Inoltre, essi non intravvedono alcuna contraddizione legata alla richiesta da parte del O._______, che il ricorrente avrebbe aiutato la prima volta poiché obbligato, ma non più in seguito, posto che con l'aiuto del N._______, gli esponenti del O._______ lo avrebbero lasciato in pace. A mente dello scrivente Tribunale, l'incongruenza sollevata dall'autorità di prime cure è senz'altro pertinente sia per quanto riguarda i rapporti tra il ricorrente ed il N._______ sia per quelli concernenti il ricorrente con il O._______. Egli ha infatti dichiarato in un primo momento di essere stato obbligato ad aiutare sia l'uno che l'altro movimento, non facendo egli parte di alcuna organizzazione politica (cfr. verbale di audizione del 17 luglio 2001, pag. 5). Tuttavia, il ricorrente ha successivamente riferito che membri del N._______ gli avrebbero chiesto la sua disponibilità a prestare loro aiuto, in particolar modo procurando loro dei medicinali. Egli ha quindi deciso di aiutarli poiché lo riteneva giusto e poiché nutriva una certa simpatia nei loro confronti, tanto da prepa rare, oltre a quanto richiesto, anche dei dolci (cfr. verbale di audizione del 5 settembre 2001, pag. 7). Ora, o si tratta di un obbligo, o si tratta di una semplice richiesta di disponibilità alla quale, peraltro, il ricorrente ha aderito di buon grado preparando pure dei dolci da aggiungere alla fornitura di medicinali. In secondo luogo, per quanto riguarda la relazione con il O._______, non emerge dalla cronologia delle visite raccontata in sede di seconda audizione, che il ricorrente abbia mai effet tivamente prestato alcun servizio al O._______. Anzi, quando gli esponenti di questo movimento si sono presentati da lui, li ha respinti di cendo semplicemente che non aveva intenzione di aiutarli, dopo di che non li ha più rivisti. Il ricorrente non ha mai precisato che ciò è avvenuto grazie all'intervento del N._______ e, tuttavia, un tale comportamento remissivo da parte del O._______ non può essere considerato un'insistente tentativo di obbligare qualcuno a rendere dei favori. Pertanto, la censura mossa dai ricorrenti su questo punto, non trova ri - Pagina 11

D-6508/2006 scontro nelle dichiarazioni fornite dagli stessi in occasione delle audi zioni sostenute. 7.3.3 Quanto alla fine della carcerazione del fratello, l'UFM osserva che il ricorrente dapprima ha riferito di aver saputo che fosse stato li berato per poi affermare di aver appreso che in realtà era fuggito. I ricorrenti, a questo proposito, contestano ogni contraddizione giustifi cando le due versioni come la corretta conseguenza della cronologia del racconto. Effettivamente il fatto che i ricorrenti fossero stati inizialmente informati che il fratello di lui era stato liberato non preclude che in seguito il si gnor A._______ sia venuto a conoscenza del fatto che in realtà il fra tello era fuggito. Ciononostante, tale costruzione cronologica è il frutto di una sovrapposizione delle due audizioni, le quali, prese singolar mente, contemplano soltanto l'una rispettivamente l'altra versione senza alcun riferimento alla combinazione di notizie ottenute, l'incongruenza rilevata dall'UFM ha pertanto ragione di essere ritenuta. 7.3.4 Di seguito, l'UFM solleva una discrepanza nelle allegazioni del ricorrente circa le richieste di collaborazione che gli sarebbero state sottoposte. In una prima versione il ricorrente ha riferito che durante l'ultimo fermo, avvenuto nel mese di giugno (...), i militari in borghese gli avrebbero chiesto di collaborare, mentre in un secondo tempo, egli ha dichiarato che tale richiesta gli è stata avanzata in occasione di tutti cinque i fermi subiti. Nel gravame, i ricorrenti sostengono che occorre fare una distinzione terminologica, la quale dimostrerebbe la veridicità di quanto riportato dal signor A._______. Essi ritengono che fare la spia – ciò che sarebbe stato imposto al ricorrente in occasione dell'ultimo fermo – non equivale ad una semplice collaborazione, che sarebbe invece sempre stata richiesta in occasione di tutti i fermi subiti dal signor A._______. Effettivamente, nel corso della prima audizione, il ricorrente ha affermato che in occasione dell'ultimo fermo gli avrebbero intimato di diventare una loro spia (cfr. verbale di audizione del 17 luglio 2001, pag. 5), mentre nella successiva audizione egli usa il termine "collaborazio ne" per descrivere le richieste rivoltegli in occasione di tutti i fermi (cfr. verbale di audizione del 5 settembre 2001, pagg. 7, 8 e 9). Tuttavia, a una più attenta lettura, emerge che pur quando parla di collaborazione il richiedente specifica dicendo "mi hanno chiesto di collaborare con Pagina 12

D-6508/2006 loro, volendomi mandare nel mio villaggio Q._______ e dare a loro le informazioni necessarie", e ancora "dicendomi di rintracciare Mustafa e consegnarlo a loro" (cfr. verbale di audizione del 5 settembre 2001, pagg. 7 e 8). Alla luce di quanto precede, la distinzione linguistica proposta dai ri correnti a giustificazione delle dichiarazioni fornite non può essere rite nuta, posto che, malgrado la semantica generale ed estesa del termine "collaborazione", nel caso concreto il suo significato è da considerare nel senso di portare informazioni sensibili e quindi di fare la spia. Pertanto, la contraddizione rilevata dall'UFM a proposito delle richieste di collaborazione rispettivamente spionaggio del M._______ è valida e pertinente. 7.3.5 L'UFM ha inoltre ravvisato che il ricorrente ha più volte sostenuto di aver subito l'ultimo fermo dei militari in borghese in data (...), per poi dichiarare che durante l'ultimo fermo essi gli hanno intimato di chiudere il negozio, ciò che ha fatto il (...). I ricorrenti hanno dapprima contestato che la chiusura del negozio sia avvenuta nel (...) bensì nel (...). Essi contestano pure che l'ultimo fer mo sia avvenuto il (...), adducendo che quella era l'ultima volta in cui il ricorrente aveva ancora il negozio. Anzitutto va rilevato che effettivamente il negozio è stato chiuso il (...) e non nel (...) come erroneamente riportato dall'UFM. Malgrado ciò, la referenza alla fine della frase in questione lascia intendere che l'autori tà inferiore sia incappata in un errore di trascrizione. Secondariamente si rileva che il ricorrente ha dapprima dichiarato di essere stato fermato dal M._______ cinque volte in totale (cfr. verbale di audizione del 17 luglio 2001, pag.4), salvo poi affermare che tali fatti sono avvenuti in cinque occasioni e che l'ultima volta gli dissero che doveva chiudere il negozio, ciò che è avvenuto il (...) (cfr. verbale di audizione del 5 settembre 2001, pagg. 7 e 8). Resta quindi ancora da computare l'ultimo fermo annunciato dal ricorrente, ovvero quello del (...). Pertanto quand'anche il ricorrente avesse voluto effettivamente intendere che si trattava dell'ultimo fermo finché il negozio era aperto, non torna la somma dei fermi dichiarati dal ricorrente. 7.3.6 Infine, come rettamente rilevato dall'UFM e non contestato dai ricorrenti, pure la moglie è caduta in contraddizione sul numero di fer- Pagina 13

D-6508/2006 mi subiti dal marito, affermando inizialmente che egli è stato fermato due volte (cfr. verbale di audizione del 17 luglio 2001, pag.5) e cambiando versione in seguito, dicendo che è stato fermato il (...) ed altre cinque o sei volte (cfr. verbale di audizione del 5 settembre 2001, pag. 7). 7.3.7 Quo alla strategia che il M._______ avrebbe adottato, e meglio alle continue minacce mai messe in pratica malgrado il rifiuto sistematico del ricorrente a voler collaborare, pur difficilmente comprensibile visto anche l'arco di tempo piuttosto lungo durante il quale è stata di sposta, non si possono nemmeno escludere, in mancanza di ulteriori elementi, le ragioni dei ricorrenti secondo cui il M._______ avrebbe avuto più interesse alla collaborazione del ricorrente che alla sua uccisione. 8. Tutto ciò stante, vista l'inverosimiglianza delle dichiarazioni, considerate nel suo insieme, vengono a far difetto argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui alla deci sione impugnata. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'e secuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione del l'UFM relativa alle domande d'asilo dei ricorrenti, quest'ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale Pagina 14

D-6508/2006 pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). 10. Giusta l'art. 44 cpv. 2 LAsi, se l'esecuzione dell'allontanamento è impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all'ammissione provvisoria della legge federale del 16 di cembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). 10.1 Le summenzionate tre condizioni per una rinuncia all'esecuzione dell'allontanamento – impossibilità, inammissibilità ed inesigibilità – sono di natura alternativa: non appena una di queste condizioni è adempita, non può più essere pronunciata l'esecuzione dell'allontanamento e vanno disciplinate le condizioni del soggiorno in Svizzera del l'interessato secondo le regole sull'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4, pag. 748; GICRA 2006 n. 6, consid. 4.2., pag. 54). È sul punto dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento che il Tribunale amministrativo federale intende concentrare la sua analisi. 10.2 Il fatto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ragionevolmente esigibile costituisce, come detto, uno dei motivi che giustificano la pronuncia della misura sostitutiva dell'ammissione provvisoria (art. 44 cpv. 2 LAsi e 83 cpv. 1 LStr). 10.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'e secuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo. La prima disposizione citata si applica principalmente ai " réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'al lontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bi sogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio- Pagina 15

D-6508/2006 economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposi zione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 pag. 215; DTAF 2007/10 e relativi riferimenti). 10.4 Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se gli interessati concludono a giusta ragione o meno il carattere inesi gibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Turchia, da un lato, e la loro si tuazione personale, dall'altro. 10.5 In caso di allontanamento di fanciulli, l'interesse superiore dei medesimi è un elemento che deve essere preso in considerazione. Il benessere del fanciullo è un elemento di rilievo per l'esame dell'esigi bilità. In tale contesto, vanno ponderate tutte le circostanze che appaiono rilevanti in vista dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3.2, pag. 367; GICRA 2005 n. 6, consid. 6.1, pag. 57 GI- CRA 1998 n. 13, consid. 5e aa, pag. 98). Delle difficoltà di reinserimento nel Paese d'origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera famiglia (cfr. GICRA 2005 n. 6, consid. 6.2, pag. 57 e seg. nonché GICRA 1998 n. 31, consid. 8c ff ccc, pag. 260 e seg.). 10.6 Nella fattispecie, la situazione circa i tre figli attualmente in età di formazione si presenta oggi nel modo che segue: la figlia maggiore ha 17 anni e soggiorna in Svizzera dal suo ottavo anno di vita, la seconda figlia ne ha quasi 14 e vive in Svizzera dal suo quarto anno di vita, infi ne il terzo figlio dei ricorrenti ha 6 anni ed è nato in Svizzera. Le due ragazze abitano da nove anni in Svizzera ove entrambe hanno cominciato, e stanno tuttora seguendo, il loro percorso scolastico e formativo in Svizzera. Tenuto conto della loro età e degli anni trascorsi in Svizze ra le due figlie e, anche se in misura minore, il figlio, si sono adeguati al modo di vivere svizzero e sono stati notevolmente influenzati dall'ambiente socio-culturale locale. A ciò aggiungasi che le conoscenze della loro lingua materna – in particolare di quella scritta – non posso- Pagina 16

D-6508/2006 no considerarsi tali da presupporre un inserimento adeguato nel sistema scolastico e professionale del loro Paese d'origine. Inoltre, pure in altri ambiti sociali è dubbia la loro possibilità d'integrazione in Patria. Sussiste quindi, da un lato, il pericolo concreto di uno sradicamento dall'ambiente sociale svizzero nel quale sono cresciuti e, dall'altro, la problematica dell'integrazione che si presenterebbe in un ambiente a loro divenuto estraneo, e ciò soprattutto per le figlie più grandi. Tali fat tori inciderebbero marcatamente sul loro sviluppo adolescenziale e non sono compatibili con il principio di protezione del benessere del fanciullo. 10.7 Da quanto suesposto, discende che l'esecuzione dell'allontanamento dei figli e quindi dell'intera famiglia non è ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr. Inoltre, dagli atti di causa non risul tano alcuni indizi per eventuali motivi d'esclusione giusta l'art. 83 cpv. 7 LStr. Si rivela pertanto giudizioso pronunciare l'ammissione provvisoria. 11. Per conseguenza, il gravame, limitatamente alla questione dell'esecuzione dell'allontanamento, va accolto. La decisione dell'UFM del 10 luglio 2003 è annullata per quanto concerne i punti 4 e 5 del dispositivo. L'UFM è invitato a regolare le condizioni di soggiorno dei ricorrenti in conformità alle disposizioni dell'ammissione provvisoria per gli stranieri. 12. Visto l'esito parzialmente positivo del gravame, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ri correnti in ragione di un mezzo (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinan zi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 13. La parte vincente ha diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla procedura di ricorso (art. 64 PA in relazione all'art. 7 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). L'indennità per spese ripetibili, in assenza di una nota particolareggiata e tenuto conto sia dell'acco glimento parziale del ricorso sia dell'influenza del tempo trascorso sul- Pagina 17

D-6508/2006 l'esito espresso, è fissata d'ufficio dal Tribunale amministrativo federale sulla base degli atti di causa in CHF 1000.- (art. 16 cpv. 1 lett. a LTAF nonché art. 10 e 14 cpv. 2 TS-TAF). 14. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Pagina 18

D-6508/2006 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. 2. I punti 4 e 5 della decisione dell'UFM del 10 luglio 2003 sono annullati. L’UFM è invitato a regolare le condizioni di soggiorno dei ricorrenti in conformità alle disposizioni dell'ammissione provvisoria per gli stranieri. 3. Le spese processuali, di fr. 300.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 4. L'UFM rifonderà ai ricorrenti fr. 1000.- a titolo di spese ripetibili. 5. Comunicazione a: - rappresentante dei ricorrenti (Raccomandata) - UFM, Divisione soggiorno, (allegato: incarto N [...], per corriere interno; in copia) - R._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Federico Pestoni Data di spedizione: Pagina 19

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