Corte IV D-6490/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 1 7 settembre 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliere Federico Pestoni; A._______, nato il (...), paese sconosciuto [2], ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 7 settembre 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-6490/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera; il verbale d'audizione del 22 luglio 2010 (audizione sommaria al Centro di registrazione e di procedura di B._______ [di seguito: Centro]) in cui il richiedente ha dichiarato di essere cittadino palestinese con ultimo domicilio a C._______ (Libano), da dove, a metà del mese di (...), sarebbe espatriato, poiché, a causa della sua conversione, sarebbe stato minacciato dal gruppo D._______ e altri gruppi islamici che avrebbero già cercato di ucciderlo; l'analisi LINGUA effettuata il 2 agosto 2010 e il relativo rapporto del 18 agosto 2010 dell'esaminatore che l'ha effettuata; il verbale d'audizione del 25 agosto 2010, in occasione del quale al richiedente è stato conferito il diritto di essere sentito sulle risultanze del rapporto LINGUA, nonché in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), la decisione del 7 settembre 2010, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze di causa), con la quale l'UFM non è entrato nel merito della domanda di asilo del richiedente; il ricorso del 10 settembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 13 settembre 2010); gli atti dell'UFM trasmessi via fax al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 13 settembre 2010; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del Pagina 2
D-6490/2010 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che, nella decisione del 31 marzo 2010, l'UFM ha considerato che, in virtù delle risultanze del rapporto sull'esame LINGUA, il richiedente ha ingannato le autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, essendo emerso, con certezza, che la sua socializzazione, avvenuta in un ambiente arabo, non si è compiuta in Palestina, bensì, con ogni probabilità, in Libano o in Siria; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di non aver ingannato le autorità svizzere, ribadendo di essere palestinese; che, inoltre, contesta l'esame LINGUA, in quanto, anzitutto, perché egli ritiene di aver fornito risposte sufficienti a dimostrare la sua provenienza palestinese, e inoltre perché, a suo dire, la persona che ha condotto il test sarebbe giunta a delle conclusioni sbagliate e gravemente carenti; che infine il ricorrente, a parziale giustificazione, ha allegato che si dovrebbe tenere maggiormente conto delle difficoltà di vita che ha dovuto affrontare; che inoltre, in sede di seconda audizione egli aveva riferito che, per Pagina 3
D-6490/2010 quanto riguarda le inflessioni tipicamente libanesi o siriane nella lingua da lui parlata, queste sarebbero dovute al fatto che per diverso tempo egli ha vissuto in campi palestinesi situati in Libano, dove è pertanto normale che la lingua abbia subito delle influenze (cfr. verbale di audizione del 25 agosto 2010, pag. 5); che, inoltre, il ricorrente ritiene che non si può affermare che abbia violato il suo dovere di collaborare solo in base ad un esame LINGUA, viziato da conclusioni sbagliate e gravemente carenti da parte dell'esperto; che infine, si sarebbe attivato per far pervenire al più presto allo scrivente Tribunale una documentazione che confermi la sua provenienza; che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto l'annullamento della deci sione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo nonché, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle spese processuali; che, sul punto della contestazione dell'esame LINGUA, dal ricorso non si evince con chiarezza se e in quali frangenti le dichiarazioni dell'in sorgente siano state interpretate in modo scorretto; che egli parla infatti piuttosto, in maniera del tutto generica, di conclusioni errate e gra vemente carenti da parte dell'esperto, senza tuttavia indicare dove ed in che modo questi avrebbe sbagliato la propria analisi; che pertanto, non è dato sapere concretamente dove sia ravvisabile un problema nell’attività svolta dall’esperto; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o da altri mezzi di prova; che l’esame LINGUA va sussunto a mezzo di prova dell’informazione giusta l’art. 12 lett. c PA (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 14, tut tora applicabile); che esso soggiace al libero apprezzamento delle prove e costituisce peraltro un mezzo idoneo a dimostrare l’inganno sull’i dentità ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi (GICRA 1999 n. 19 e n. 20 e GICRA 1998 n. 34) e, dunque, a giustificare la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo; che è tuttavia Pagina 4
D-6490/2010 consentito ammettere un inganno sull’identità solo allorquando l’esame LINGUA consenta d’escludere inequivocabilmente che il richiedente l’asilo provenga dal Paese di cui sostiene di possedere la cittadinanza (GICRA 2004 n. 4); che, ai sensi dell'articolo 36 cpv. 2 LAsi, in vista di una decisione ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, al ricorrente è concesso il diritto di essere sentito; che, in tale ambito, il ricorrente è stato sentito su tutti i punti dell'esame LINGUA che l'UFM ha successivamente utilizzato nella sua deci sione di non entrata nel merito (cfr. audizione del 25 agosto 2010); che, pertanto, l'insorgente ha potuto correttamente esercitare il proprio diritto di essere sentito in relazione ai punti rilevanti della decisione presa dall'UFM ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi; che, dalle risultanze dell'esame LINGUA contenute nel rapporto del 18 agosto 2010, da un lato, è emerso con ogni probabilità che la socializzazione del ricorrente è stata compiuta in un ambiente libanese o siriano, e dall'altro, è stato escluso con certezza (eindeutig nicht) che la stessa sia avvenuta in un ambiente palestinese (cfr. rapporto LINGUA del 25 agosto 2010 pag. 1); che, infatti, l'esaminatore (cognito, in particolare, della lingua e dei dialetti arabi, con profonde conoscenze di Palestina, Libano e Siria nonché degli ambienti palestinesi in medio oriente [cfr. agli atti]) ha indicato che le caratteristiche linguistiche dell'insorgente rilevano dalla lingua araba con inflessioni dialettali tipiche del Libano e della Siria (cfr. rapporto LINGUA del 25 agosto 2010 pagg. 5 e 6); che, inoltre, l'insorgente, non è stato in grado di dimostrare di avere delle conoscenze particolari della cultura e dei costumi palestinesi in generale, ma neppure dei paesi e campi palestinesi nei quali dice di essere stato; che, come è emerso dal rapporto dell'esame LINGUA, egli non ha saputo nominare alcune scuole presenti nella regione; che il ricorrente non ha saputo nominare e collocare i campi palestinesi a E._______ in Libano, e che pure a proposito di quello in cui dice di aver vissuto non è stato in grado di fornire informazioni conformi alla realtà; che, infine, malgrado al sua asserita permanenza in campi palestinesi egli non ha saputo descrivere correttamente la carta d'identità palestinese emessa in Libano ed ha dimostrato di non Pagina 5
D-6490/2010 conoscere i punti essenziali della causa palestinese (cfr. rapporto LINGUA del 25 agosto 2010 pagg. 2, 3 e 4); che, d'altronde, il ricorrente - sia in occasione del diritto di essere sentito, sia in sede di ricorso - non ha fatto valere alcun argomento o mezzo di prova suscettibile di contestare la fondatezza dell'esame LINGUA così come delle risultanze dello stesso; che l'interessato ha allegato al ricorso la fotocopia del suo presunto certificato di nascita; che sono documenti d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi a confortare propria identità rispettivamente provenienza quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6); che quindi il documento presentato dal richiedente, oltretutto non nel formato originale, non può essere ritenuto come mezzo di prova ai fini della presente vertenza; che, in particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generi che censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione rispettivamente al rapporto LINGUA; che non v'è quindi motivo di censurare le conclusioni a cui è giunto l'esaminatore nel rapporto LINGUA del 25 agosto 2010, e neppure di scostarsi dalla decisione dell'UFM qui impugnata che rettamente si fonda su tali conclusioni; che, in virtù delle emergenze processuali, ne discende che l’UFM ha rettamente considerato siccome adempiuti i presupposti per la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità giusta l'art. 1a lett. a dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); Pagina 6
D-6490/2010 che, pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ri corrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che la questione del carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata d'uffi cio; che, tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262); che si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA; che nel caso di specie, le affermazioni del ricorrente in merito alla propria cittadinanza sono manifestamente confutate dall'esame LINGUA, al punto tale che può essere esclusa la sua provenienza dalla Palesti na (cfr. rapporto LINGUA del 25 agosto 2010 pagg. 1, 6 e 7) e contestualmente qualsivoglia impedimento al rientro del ricorrente nel suddetto Paese, come egli pretenderebbe far valere in sede di ricorso con generiche e semplici affermazioni (cfr. ricorso pag. 2-3); che per di più, questo Tribunale osserva, alla luce del rapporto sull'esame LINGUA, che il ricorrente parla fluentemente la lingua araba con frequenti espressioni conosciute soltanto in Libano e in Siria ed estranee al lessico palestinese; Pagina 7
D-6490/2010 che, avendo il ricorrente violato l'obbligo di collaborare segnatamente con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio nota, non spetta alle autorità in materia d'asilo determinare il vero Paese d'origine dell'insorgente ed eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso suddetto Paese; che, essendo comunque verosimile che il suo Paese di origine sia il Li bano o la Siria, questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso uno di questi due Paesi possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile; che premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che sia in Libano che in Siria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo dissimulato la sua nazionalità, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarla nel suo effettivo Paese d'origine; che del resto, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, ha una minima formazione scolastica avendo frequentato due anni di scuola elementare ed ha una discreta esperienza professionale quale operaio edile e pescatore; che, inoltre, egli ha dichiarato di avere ancora uno zio e sei cugini in Libano, dove peraltro ha già vissuto di versi anni; che, ciò stante, si può quindi partire dal presupposto che egli possa disporre ancora di una discreta rete sociale in loco; che l'insorgente non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di gravi pro- Pagina 8
D-6490/2010 blemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile; che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata; che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. Pagina 9
D-6490/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il F._______ (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento); - all'UFM, F._______ (via fax, per l'incarto N (...), con preghiera di notificare la sentenza alla ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale; con allegata copia del ricorso del 10 settembre 2010); - G._______ (in copia). Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Federico Pestoni Data di spedizione: Pagina 10