Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 23.09.2010 D-6488/2010

23. September 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,386 Wörter·~22 min·3

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-6488/2010/ {T 0/2} Sentenza d e l 2 3 settembre 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König; cancelliera Antonella Guarna. A._______, B._______, C._______, D._______ e E._______, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisioni dell'UFM dell'8 settembre 2010 / N [...] e N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-6487/2010 D-6488/2010 Visto: la prima domanda d'asilo che gli interessati (N [...]) hanno presentato il (...), la decisione dell'UFM del 23 novembre 2009, mediante la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della suddetta domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha ordinato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera, nonché l'esecuzione medesima, la sentenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) dell'8 febbraio 2010 che ha respinto il ricorso degli interessati contro la summenzionata decisione dell'UFM del 23 novembre 2009, il rimpatrio degli interessati verso la Romania in data 22 marzo 2010, la seconda domanda d'asilo che A._______ e B._______ (N [...]), assieme ai loro figli minorenni, hanno presentato in data (...) in Svizzera, la seconda domanda d'asilo che E._______ (N [...]), figlio di A._______ e B._______, divenuto nel frattempo maggiorenne, ha presentato in data (...) in Svizzera, i verbali d'audizione di A._______ del 2 agosto 2010 (di seguito: verbale 1), del 12 agosto 2010 (di seguito: verbale 2), del 13 agosto 2010 (di seguito: verbale 3) e del 16 agosto 2010 (di seguito: verbale 4), i verbali d'audizione di B._______ del 2 agosto 2010 (di seguito: verbale 5), del 12 agosto 2010 (di seguito: verbale 6) e del 16 agosto 2010 (di seguito: verbale 7), i verbali d'audizione di C._______, figlio minorenne di E._______ e B._______, del 3 agosto 2010 (di seguito: verbale 8) e del 13 agosto 2010 (di seguito: verbale 9), i verbali d'audizione di E._______ del 3 agosto 2010 (di seguito: verbale 10) e del 16 agosto 2010 (di seguito: verbale 11), Pagina 2

D-6487/2010 D-6488/2010 le decisioni dell'UFM dell'8 settembre 2010 di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, l'una notificata a A._______ e B._______ e, l'altra al figlio E._______ il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dagli interessati, atto B22/1 dell'incarto UFM N [...], rispettivamente B10/1 dell'incarto UFM N [...]), i ricorsi inoltrati separatamente, da un lato da parte di A._______ e B._______ e dall'altro lato, da parte di E._______, il 10 settembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), la copia degli incarti UFM pervenuta al Tribunale in data 13 settembre 2010 e gli originali pervenuti il 14 settembre 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito dei ricorsi che adempiono le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, Pagina 3

D-6487/2010 D-6488/2010 che, nel caso concreto, le decisioni impugnate sono state rese in italiano ed i ricorsi sono stati presentati in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, preliminarmente, i ricorsi inoltrati dai ricorrenti concernono fatti d'uguale natura e pongono gli stessi temi di diritto, di modo che si giustifica la congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza (cfr. Decisione del Tribunale federale svizzero [DTF] 128 V 126 consid. 1 e relativi riferimenti), come del resto i medesimi hanno rettamente richiesto in sede di ricorso (cfr. ricorsi pag. 2), che gli interessati – cittadini rumeni, d'etnia rom, originari di F._______, nella provincia di G._______ (Romania) – hanno dichiarato di essere espatriati nuovamente dal loro Paese d'origine per i medesimi motivi fatti valere nel primo procedimento, ovvero a causa dei problemi di salute di B._______, ovvero l'epatite C, la quale non potrebbe essere curata in Romania, in quanto essi non avrebbero accesso al sistema sanitario; che, infatti, i dottori a cui si sarebbero rivolti in patria, avrebbero rifiutato di prestare le cure necessarie all'interessata, poiché non sarebbero stati loro ad operarla per l'ernia ombelicale in passato e in quanto gli interessati non avrebbero un reddito sufficiente per far fronte alle cure; che, inoltre, ella non avrebbe potuto seguire la terapia medica tramite l'assunzione di medicinali che le sarebbero stati forniti dalle autorità svizzere, in quanto dopo la prima e unica somministrazione del medicamento – tramite puntura – l'interessata sarebbe stata molto male; che, dopo essersi rivolti senza successo ai medici, affinché curassero l'interessata, nonché alle autorità e ad un'organizzazione per la protezione dei rom, gli interessati avrebbero deciso di lasciare di nuovo il loro Paese d'origine per giungere in Svizzera, allo scopo di ottenere le cure necessarie all'interessata, che, nelle decisioni dell'8 settembre 2010, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Romania nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dai richiedenti non sono verosimili siccome contraddittorie, incredibili e vaghe, nonché prive di alcuna base probatoria, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi di esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in patria, Pagina 4

D-6487/2010 D-6488/2010 che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito delle citate domande ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nei rispettivi gravami, i ricorrenti contestano le decisioni dell'UFM, adducendo che nel loro caso sarebbero emersi nuovi fatti di rilievo dopo la prima domanda d'asilo per cui l'autorità di prime cure avrebbe dovuto entrare nel merito della loro domanda d'asilo; che, in particolare, gli insorgenti fanno valere che – a causa della loro precaria situazione economica, delle caratteristiche del sistema sanitario rumeno, nonché delle discriminazioni di cui sarebbero vittime in ragione della loro appartenenza all'etnia rom – essi non avrebbero accesso alle cure mediche di cui avrebbe bisogno la ricorrente, la quale soffrirebbe di gravi problemi di salute; che, infatti, essi si sarebbero rivolti a diversi medici, allo Stato e ad un'organizzazione di tutela dei diritti umani a tale scopo, ma sarebbero stati lasciati a loro stessi; che, a mente loro, essi avrebbero spiegato nei dettagli la loro storia e avrebbero dimostrato all'UFM che alla ricorrente non sarebbero state garantite le cure necessarie in Romania, Paese che, pertanto, non potrebbe essere considerato sicuro; che, inoltre, in considerazione della loro gravissima situazione economica, medica e familiare, essi ritengono che il loro rinvio verso la Romania dovrebbe essere considerato inesigibile e che, di conseguenza, dovrebbe essere loro accordata l'ammissione provvisoria per ragioni umanitarie, che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che hanno, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo Pagina 5

D-6487/2010 D-6488/2010 d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, peraltro, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 25 novembre 1991, la Romania nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la presunzione di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui alle impugnate decisioni; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimenti litigiosi, cui può essere rimandato, che, segnatamente, la motivazione a sostegno della loro ulteriore domanda d'asilo, oggetto della presente procedura, secondo cui non avrebbero accesso al sistema sanitario rumeno, in particolare per quanto attiene allo stato di salute della ricorrente, a causa della loro appartenenza etnica e della loro difficile situazione finanziaria, è priva di ogni fondamento; che, innanzitutto, le dichiarazioni dei ricorrenti a sostegno della loro domanda d'asilo, risultano su punti essenziali in particolare vaghe e contraddittorie, nonché costituiscono mere affermazioni di parte non supportate da alcun elemento serio e Pagina 6

D-6487/2010 D-6488/2010 concreto; che, a guisa d'esempio, i ricorrenti non sono stati in grado né di collocare nel tempo una delle visite presso i medici che avrebbero consultato, né di determinare in maniera lineare quante visite avrebbero effettuato presso i medesimi; che, infatti, il ricorrente ha affermato di non aver tenuto conto delle date in cui si sarebbe recato dai tre medici consultati e di non ricordare quando ciò sarebbe avvenuto (cfr. verbale 2 D28-29); che il ricorrente si è limitato a fornire, quale indicazione temporale il fatto che le visite sarebbero avvenute dopo la traduzione dei documenti, ovvero una settimana dopo il loro rimpatrio in Romania nel (...) 2010 (cfr. ibidem D25, D28-30 e D37) e che l'ultima visita sarebbe stata nel mese di (...) 2010, ignorando però la data precisa (cfr, ibidem D61); che, secondo le sue dichiarazioni, dopo aver ottenuto la suddetta traduzione, egli avrebbe girato per tre mesi, continuando ad andare più o meno una volta alla settimana presso i medesimi (cfr. ibidem D30-33); che, in cinque o sei occasioni si sarebbe recato dai medici assieme a sua moglie, una volta prima di (…) 2010 e le altre volte nel mese di (...) 2010 (cfr. ibidem D34-38); che, dal canto suo, nemmeno la ricorrente ha saputo fornire le date precise in cui si sarebbe recata dai medici in patria, limitandosi ad affermare che la prima volta dovrebbe essere stata nel mese di (…) 2010 e poi di continuo, mentre che l'ultima risalirebbe al mese di (…) 2010 (cfr. verbale 6 D18-19); che, d'altronde, i ricorrenti non sono stati in grado di indicare la data esatta relativa al giorno in cui la ricorrente si sarebbe fatta eseguire la puntura, grazie alla cura offertale dalle autorità elvetiche, che l'avrebbe portata a stare molto male o addirittura che l'avrebbe ridotta in coma; che, infatti, il ricorrente ha affermato di non saper ricordare la data, di cui neppure il mese (cfr. verbale 2 D42) per poi dire che sarebbe stato il mese di (...) 2010 (cfr. ibidem D79); che anche i figli dei ricorrenti, C._______ (cfr. verbale 9 D4) e E._______ (cfr. verbale 11 D22) non sarebbero stati in grado di ricordarne la data; che, per contro, la ricorrente si è limitata a dichiarare in maniera approssimativa che si sarebbe trattato del mese di (...) 2010 (cfr. verbale 6 D44); che, l'assenza di indicazioni temporali precise sulle visite che essi avrebbero effettuato presso i medici in Romania, nonché sulla sola e unica puntura che la ricorrente avrebbe subito – ciò che costituiscono due punti essenziali e significativi della loro vicenda – dimostra da sé che i fatti asseriti non sono stati realmente vissuti dagli insorgenti, senza che sia necessario evocare le numerosi incongruenze su tali elementi che si possono altresì rilevare nel confronto tra le rispettive dichiarazioni dei richiedenti tra cui anche quelle del figlio E._______ (cfr. verbale 3, 4, Pagina 7

D-6487/2010 D-6488/2010 7, 10 e 11); che, peraltro, i ricorrenti hanno reso versioni contraddittorie in merito all'organizzazione, rispettivamente all'autorità a cui si sarebbero rivolti per ottenere le cure necessarie alla ricorrente; che, a tal proposito, l'insorgente ha affermato di essersi recato da solo presso “l'Associazione dei rom”, ciò di cui sua moglie sarebbe a conoscenza, avendoglielo riferito, ma non i loro figli (cfr. verbale 2 D57-65); che, per contro, la ricorrente ha dichiarato che si sarebbe recata assieme al marito a chiedere aiuto, da un lato, presso il sindaco del loro villaggio e, dall'altro lato, presso il “Partito dei rom” (cfr. verbale 6 D34-38), ciò che in parte ha confermato il figlio E._______, il quale ha riferito di un'”Associazione dei rom”, detta “Diritto dei rom” (cfr. verbale 11 D58-60 e D82); che, messi a confronto a tali contraddizioni, il ricorrente si è semplicemente limitato a confermare la versione resa dalla moglie, senza alcuna giustificazione (cfr. verbale 3 D4), mentre che la moglie è incappata in altre allegazioni incongruenti rispetto a quanto dichiarato in precedenza, riferendo che avrebbe detto organizzazione e che lei sarebbe andata a fare le analisi, mentre il marito si sarebbe recato da solo presso il “Partito dei rom” (cfr. verbale 7 D2); che, oltre all'inconsistenza e all'incongruenza delle allegazioni dei ricorrenti circa i fatti addotti, essi si sono limitati a semplici e generali affermazioni di parte non supportate da alcun elemento serio e concreto circa l'asserita impossibilità di ottenere l'accesso al sistema sanitario, a causa della loro appartenenza etnica e della loro difficile situazione finanziaria, come del resto hanno preteso anche in sede di ricorso (cfr. ricorsi pag. 2); che, a tal proposito, la sola appartenenza all'etnia rom non costituisce di per sé un un elemento atto a giustificare né l'esistenza di persecuzioni generali e sistematiche nei confronti delle persone di tale etnia, né in particolare l'impossibilità per esse di avere accesso al sistema sanitario rumeno; che, peraltro, i ricorrenti non hanno apportato prova alcuna né riguardo al fatto di essersi rivolti alle autorità per concretizzare il loro diritto alle cure, né tanto meno riguardo ad un eventuale rifiuto in tal senso da parte delle autorità rumene (cfr. verbali 1-11); che, inoltre, una precaria situazione economica in relazione alle possibilità di accedere alle necessarie cure di cui avrebbe bisogno la ricorrente non costituisce, di per sé, un motivo rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi, bensì rientra tuttalpiù nell'esame dell'esigibilità di un eventuale allontanamento dei ricorrenti, come verrà analizzato nei considerandi che seguono, Pagina 8

D-6487/2010 D-6488/2010 che, alla luce di quanto sopraesposto, v'è ragione di ritenere che la vicenda resa dagli insorgenti a sostegno della loro domanda d'asilo è manifestamente inverosimile, che, peraltro, oltre ai problemi di salute di B._______, i ricorrenti non hanno fatto valer alcun altro motivo d'asilo; che, infatti, essi hanno dichiarato di non aver avuto alcun problema con le autorità o con persone terze (cfr. verbale 1 pag. 5, verbale 2 D74-78, verbale 5 pag. 5, verbale 6 D54-57, verbale 8 pag. 4, verbale 9 D40, verbale 10 pag. 5 e verbale 11 D15-19), che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Romania possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che, d'altronde, in tal senso gli insorgenti non hanno fatto valer alcunché in sede di ricorso (cfr. ricorsi pag. 3), che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Romania non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo Pagina 9

D-6487/2010 D-6488/2010 punto, i ricorsi, destituiti d'ogni e benché minimo fondamento, non meritano tutela e le decisioni impugnate vanno confermate, che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla loro situazione personale; che, innanzitutto, i ricorrenti non hanno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, in particolare, per quanto attiene alla ricorrente, da un lato, essa non ha apportato alcun certificato medico attestante il suo stato di salute attuale in relazione all'epatite C cronica di cui soffrirebbe da anni e alla gastrite, accennata dall'UFM nella decisione impugnata, ma nemmeno invocata dai ricorrenti in sede di ricorso;che, infatti, oltre alle dichiarazioni sintomatiche della ricorrente e riportate dai suoi familiari (cfr. verbali 1-11), non vi sono indizi che, allo stato attuale, la ricorrente presenti problematiche mediche gravi o debba essere sottoposta a qualsivoglia trattamento o cura; che, dal formulario relativo alla segnalazioni di casi medici agli atti (cfr. B11/3 dell'incarto UFM N [...]), emerge che le sarebbe stata consigliata semplicemente una "consultazione epatologica dopo trasferimento", senza tuttavia alcun cenno a qualsivoglia urgenza o particolarità; che, in siffatte circostanze, lo stato di salute della ricorrente non è da considerarsi grave o necessitante di cure di rilievo, in assenza delle quali la ricorrente correrebbe un qualsivoglia rischio per la sua integrità fisica; che, dall'altro lato, ad ogni modo la ricorrente non ha comprovato l'allegata impossibilità di ottenere nel suo Paese d'origine le necessarie cure di cui avrebbe bisogno a causa della sua etnia o della precarietà finanziaria in cui si trova la sua famiglia; che, innanzitutto, come del resto già analizzato dal Tribunale nella sentenza dell'8 febbraio 2010 da cui non v'è ragione alcuna di discostarsi, in Romania esistono le infrastrutture e le cure necessarie per la cura dell'epatite cronica, di modo che la ricorrente potrà, se necessario, sottoporsi ad esami diagnostici e trattamenti adeguati (cfr. Sentenza Pagina 10

D-6487/2010 D-6488/2010 del Tribunale D-7466/2009 dell'8 febbraio 2010 consid. 13.5.2; Sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo del 7 ottobre 2004 nel caso S.D. e altri c/Germania [ricorso n. 33743/03] consid. 2b); che, d'altronde, secondo informazioni a disposizione del Tribunale, in detto Paese è in atto un programma nazionale per l'epatite, a cui la ricorrente può essere ammessa; che, in tale contesto non soccorre la dichiarazione di uno dei figli dei ricorrenti, riportata nell'email del (…) 2010 di cui all'incarto N [...] e non corroborata da alcun elemento oggettivo, secondo cui la ricorrente non sarebbe stata accettata nel quadro del citato programma nazionale per l'epatite; che, inoltre, contrariamente a quanto pretendono i ricorrenti, non vi è alcun motivo di credere che essi non abbiano accesso alle suddette cure e infrastrutture; che, infatti, in base alle informazioni raccolte dal Tribunale e secondo la giurisprudenza, la Romania è dotata di un sistema sociale, segnatamente di un sistema d'assicurazione malattia applicabile a tutte le persone residenti sul territorio rumeno; che, se da un lato, l'accesso a tale assicurazione è subordinato al pagamento dei premi, dall'altro alcune categorie di persone ne sono esenti e hanno di conseguenza l'accesso gratuito alle cure, come è il caso ad esempio per quelli che dipendono dai servizi sociali o che beneficiano dell'assicurazione disoccupazione, dei minorenni agli studi, dei membri della famiglia di assicurati che non dispongono di un reddito, di persone espletanti particolari professioni, ecc. (cfr. Sentenza del Tribunale D-3642/2006 del 23 febbraio 2010 consid. 6.6 pag. 8, CENTRE DES LIAISONS EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES DE SÉCURITÉ SOCIALE [CLEISS], Le régime roumain de sécurité sociale, 2009; EUROPEAN OBSERVATORY ON HEALTH SYSTEMS AND POLICIES, Health Systems in Transition, Romania, Health system review vol.10 n. 3 2008, pagg. 27, 46 e segg. e pag. 53 e seg.; US SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION, Social Security Programs Throughout the World [SSPTW], Europe, Romania, 2008, pag. 259 e segg.); che, in generale, non dispongono di un'assicurazione malattia le persone senza documenti d'identità; che esse, tuttavia, possono beneficiare gratuitamente di prestazioni mediche elementari, come il trattamento della tubercolosi e di malattie croniche, nonché di cure d'urgenza fino a tre giorni di ospedalizzazione (cfr. EUROPEAN OBSERVATORY ON HEALTH SYSTEMS AND POLICIES, op. cit., pagg. 162-163); che, nella fattispecie, come già d'altronde rilevato dal Tribunale nella precitata sentenza dell'8 febbraio 2010, i ricorrenti sono in possesso dei loro documenti d'identità o figurano su quelli dei loro genitori (cfr. verbale 1 pagg. 3-4, verbale 5 pagg. 3-4, verbale 8 pagg. 3-4 e verbale 10 pagg. 3-4), ciò che significa che essi sono registrati e Pagina 11

D-6487/2010 D-6488/2010 possono quindi accedere al sistema sanitario rumeno; che, in aggiunta, in assenza di sufficienti risorse economiche, essi possono fare l'oggetto altresì di un accesso gratuito alle cure, ritenuta la malattia cronica di cui la ricorrente dichiara soffrire e avuto riguardo della loro situazione; che, per di più, i ricorrenti, in particolare il marito e il figlio maggiorenne, dispongono di una formazione di base e di una svariata esperienza professionale che gli permette di provvedere al sostentamento della famiglia, come del resto è stato il caso dopo che sono stati rimpatriati in Romania per la prima volta; che essi hanno, infatti, dimostrato di aver potuto trovare dei lavori e di non aver avuto alcun problema a provvedere ad un alloggio consono alla famiglia (cfr. verbale 1 pag. 2, verbale 2 D5-10, verbale 6 D6, verbale 9 D5 e verbale 11 D6-7); che essi hanno percepito in Romania gli assegni per i figli (cfr. verbale 6 D10); che, inoltre, gli insorgenti dispongono, di un'importante rete sociale in patria, ritenuto che vivono ancora in loco un figlio sposato dei ricorrenti, nonché il padre e un fratello dell'insorgente (cfr. verbale 1 pag. 3, verbale 5 pag. 3, verbale 8 pag. 3 e verbale 10 pag. 3); che, infine, i ricorrenti hanno la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515), oltre a quelli che già hanno prodotto in corso di procedura (cfr. risultanze processuali); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, i gravami vanno disattesi e le querelate decisioni confermate, che, i ricorsi, manifestamente infondati, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), Pagina 12

D-6487/2010 D-6488/2010 che, avendo il Tribunale statuito nel merito dei ricorsi, le domande d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali sono divenute senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, nonché ritenuta la congiunzione delle due cause, le spese processuali, per un totale complessivo di CHF 800.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 13

D-6487/2010 D-6488/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Le cause D-6487/2010 e D-6488/2010 sono congiunte. 2. I ricorsi sono respinti. 3. Le spese processuali, per un totale complessivo di CHF 800.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrenti tramite il H._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, H._______ (per corriere interno con allegati gli incarti N [...] e N [...], con preghiera di notificare la sentenza ai ricorrenti e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - I._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 14

D-6488/2010 — Bundesverwaltungsgericht 23.09.2010 D-6488/2010 — Swissrulings