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Bundesverwaltungsgericht 15.09.2010 D-6391/2010

15. September 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,088 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-6391/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 1 5 settembre 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Martin Zoller; cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), Mongolia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'8 settembre 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-6391/2010 Visto: la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data (...) in Svizzera, i verbali d'audizione dell'interessato del 26 luglio 2010 (di seguito: verbale 1) e del 9 agosto 2010 (di seguito: verbale 2), rispettivamente i verbali dell'interessata del 26 luglio 2010 (di seguito: verbale 3), nonché dell'11 agosto 2010 (di seguito: verbale 4), la decisione dell'UFM dell'8 settembre 2010, notificata agli interessati il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dall'interessato, atto A17), il ricorso inoltrato dagli insorgenti l'8 settembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), la copia dell'incarto UFM, pervenuta al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in data 9 settembre 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché art. 108 cpv. 2 LAsi, Pagina 2

D-6391/2010 che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, gli interessati hanno dichiarato di essere cittadini mongoli di etnia (...) e di essere nati a C._______, rispettivamente a D._______ (Mongolia), nonché di aver vissuto a E._______, rispettivamente ad F._______ (Mongolia), dal 2004 fino al loro espatrio che sarebbe avvenuto nella prima metà di (...) 2010, che l'interessato ha affermato di essere espatriato per il timore di essere ucciso e a causa di quanto subito dopo il 1994, quando un certo G._______, grazie ad indagini condotte dall'insorgente, sarebbe stato condannato ad una pena detentiva; che, difatti, egli, come pure la sua famiglia, sarebbe stato minacciato di morte; che, inoltre, due uomini a lui sconosciuti l'avrebbero percosso ed accoltellato nel 2004, ferendolo allo (...), al (...) ed al (...); che il medesimo ha affermato di credere che i decessi del fratello e della sorella, occorsi rispettivamente nel 2008 e 2009, sarebbero da ricondurre anch'essi a G._______; che l'interessato avrebbe, nel gennaio 2010, incontrato casualmente G._______., il quale l'avrebbe picchiato e ferito allo (...); che, tuttavia, gli ospedali mongoli non sarebbero in grado di curare i disturbi insorti a seguito di detto episodio e di operarlo; che, infine, la sua casa sarebbe stata incendiata nel (...) 2010, ragione per cui egli avrebbe sporto denuncia e deciso, congiuntamente alla moglie, di lasciare il Paese per paura; che l'interessata, dal canto suo, non ha fatto valere motivi d'asilo propri ed ha dichiarato di essere espatriata a seguito dei problemi avuti dal marito, che gli interessati avrebbero lasciato la Mongolia, giungendo legalmente in treno a H._______ (Russia), da dove avrebbero continuato il viaggio in auto con due passatori – passando per la Polonia, l'Inghilterra, la Repubblica Ceca e la Germania – fino ad arrivare tre o quattro giorni più tardi in Svizzera, senza subire alcun controllo e sprovvisti di documenti d'identità, Pagina 3

D-6391/2010 che, nella decisione dell'8 settembre 2010, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dai richiedenti non sono verosimili siccome illogiche, non plausibili, prive di fondamento e contraddittorie, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi di esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, i ricorrenti hanno contestato la conclusione secondo cui non emergerebbero indizi di persecuzioni per procedere ad una decisione materiale nel loro caso; che, in particolare, hanno sottolineato che il loro racconto sarebbe attendibile e molto circostanziato come pure privo di importanti contraddizioni, di modo che dovrebbe essere considerato verosimile; che, segnatamente, a mente loro, le poche incongruenze nel racconto del ricorrente sarebbero da ricondurre ai suoi problemi di memoria insorti dopo i fatti che li avrebbero indotti ad espatriare; che sarebbero dovuti fuggire dalla Mongolia a causa delle minacce e violenze subite, nonché in ragione dei problemi di salute di cui soffrirebbero entrambi; che, del resto, anche il rappresentante dell'opera assistenziale presente durante l'audizione sui motivi avrebbe ritenuto che, nel loro caso, sussisterebbero indizi di persecuzioni non manifestamente infondati e che la loro protezione non sarebbe garantita in Mongolia; che, inoltre, gli insorgenti sono dell'avviso che l'autorità inferiore non avrebbe valutato a sufficienza il fatto che avrebbero apportato elementi importanti a sostegno delle loro allegazioni; che, in caso di rientro nel loro Paese, la loro vita non sarebbe al sicuro; che, se non venisse loro riconosciuta la qualità di rifugiato, l'esecuzione del loro allontanamento in Mongolia dovrebbe per lo meno essere ritenuta inesigibile; che, difatti, i problemi di salute di cui soffrirebbero non sarebbero curabili in Mongolia per mancanza del materiale necessario, che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria l'ammissione provvisoria; che hanno, altresì, presentato Pagina 4

D-6391/2010 una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la presunzione di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, Pagina 5

D-6391/2010 che, a titolo d'esempio, il ricorrente ha dichiarato che le indagini in merito all'accoltellamento subito, ai decessi di suo fratello e di sua sorella, come pure all'incendio della sua casa sarebbero tuttora in corso, ragione per cui gli autori di detti fatti non sarebbero stati ancora individuati (cfr. ad es. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 D49, 60, 73, 76, 93); che il medesimo ha ammesso che la versione secondo cui il mandante degli episodi menzionati sarebbe G._______ rappresenterebbe una sua mera supposizione personale (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 D108); che, pertanto, risulta del tutto infondata la paura dei ricorrenti di essere uccisi, rispettivamente è illogica la loro decisione di espatriare; che, peraltro, in dette circostanze, ci si poteva ragionevolmente attendere che i ricorrenti avessero aspettato perlomeno l'esito delle indagini in corso, al fine di poter apprendere con certezza chi si celerebbe dietro gli episodi subiti; che la ragione apportata a sostegno del suo espatrio, vale a dire la posizione sociale altolocata di G._______, risulta anch'essa priva di ogni fondamento; che, inoltre, il ricorrente si è contraddetto circa svariati aspetti centrali del suo racconto, come, ad esempio, le indagini indette dopo il decesso del fratello, definite dapprima terminate (cfr. verbale 1 pag. 6), e, nella seconda audizione, tuttora in corso (cfr. verbale 2 D115); che egli ha reso versioni discordanti anche quando esortato a collocare nel tempo l'accoltellamento subito, indicando la data del 25, rispettivamente 15 e, infine, del 5 (...) 2002 (cfr. verbale 2 D34, 44, 45); che, alla luce dell'inverosimiglianza del suo racconto, non è plausibile l'argomento che l'insorgente fa valere a giustificazione di dette divergenze temporali, ossia i problemi di memoria di cui soffrirebbe dopo il trauma cranico subito durante l'allegato accoltellamento, che la ricorrente non ha fatto valere motivi d'asilo propri, bensì ha dichiarato di essere espatriata unicamente per seguire il marito (cfr. verbale 3 pagg. 5-6 e verbale 4 D19), senza aver personalmente subito alcunché in Patria (cfr. verbale 4 D23); che la credibilità delle allegazioni presentate dalla ricorrente risulta essere fortemente intaccata dall'inverosimiglianza del racconto reso dal ricorrente; che, peraltro, l'insorgente si è contraddetta in merito alle allegate minacce subite dal marito, iniziate dopo l'accoltellamento nel 2004 (cfr. verbale 3 pag. 6), rispettivamente, secondo un'altra versione, già anteriormente (cfr. verbale 4 D54-57); che, del resto, ella non è stata in grado di collocare nel tempo il termine di dette minacce (cfr. verbale 3 pag. 6), Pagina 6

D-6391/2010 che, in considerazione di quanto sopraesposto, v'è ragione di ritenere che la vicenda resa dagli insorgenti a sostegno della loro domanda d'asilo è manifestamente inverosimile, che, alla luce di tali considerazioni e dell'evocata inverosimiglianza della vicenda asserita, non v'è altresì motivo di considerare che i ricorrenti non possano beneficiare di un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi, tanto più che gli stessi hanno dichiarato non avere mai avuto problemi con le autorità (cfr. verbale 2 D139 e verbale 4 D88), che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che gli insorgenti si sono limitati a far valere in sede di ricorso – con una semplice e generica affermazione di parte – che la loro vita non sarebbe al sicuro in caso di rientro nel loro Paese (cfr. ricorso pag. 3), che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo Pagina 7

D-6391/2010 punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali [OAsi 1, RS 142.311]), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla loro situazione personale; che entrambi i ricorrenti dispongono di una formazione e di una solida esperienza lavorativa; che il ricorrente, difatti, ha frequentato dieci anni di scuola dell'obbligo e quattro anni di (...) (cfr. verbale 2 D40) ed ha lavorato quale (...) per dieci anni fino al 1994, o, secondo un'altra versione, fino al 2004, anno a partire dal quale ha potuto usufruire di una rendita d'invalidità (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 D34); che la ricorrente ha frequentato il collegio di (...) ad F._______ ed ha lavorato quale (...) per (...) anni fino al 2004, anno a partire dal quale ha vissuto con la rendita percepita dal marito; che la stessa, in Mongolia, percepiva dei sussidi familiari (cfr. verbale 3 pag. 2); che gli insorgenti dispongono, inoltre, di una rete sociale-familiare in Patria, ritenuto che entrambi i loro figli, con cui sono del resto in contatto (cfr. verbale 2 D157), come pure dei parenti paterni della ricorrente e conoscenti vivono in loco (cfr. verbale 2 D158 e verbale 3 pag. 3); che i ricorrenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, difatti, per quanto attiene lo stato di salute del ricorrente, egli non ha apportato alcun certificato medico attestante gli asseriti problemi allo (...) di cui soffrirebbe dal (...) 2010, rispettivamente non ha comprovato l'allegata impossibilità di eseguire con completezza l'operazione di sutura della sua ferita presso degli ospedali mongoli; che, peraltro, i problemi di (...) – per i quali egli è stato indirizzato ad un medico durante la procedura d'asilo – non risultano di essere di particolare rilievo, rispettivamente di necessitare di trattamenti particolari (cfr. atto A16); che, inoltre, in Mongolia, sono disponibili i medicamenti per un loro trattamento; che, infine, l'epatite Pagina 8

D-6391/2010 C, i problemi al cuore ed alla schiena, i dolori alla testa ed alle articolazioni, i problemi motori a seguito di un ictus come pure la meningite di cui soffrirebbe la ricorrente (cfr. verbale 2 D151-152, verbale 3 pag. 5, nonché verbale 4 D63 e D83) non sono stati corroborati da alcun certificato medico e sono rimasti, fino al momento attuale, mere affermazioni di parte, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pagina 9

D-6391/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrenti tramite il Centro di registrazione e di procedura di I._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Centro di registrazione e di procedura di I._______ (via fax, per l'incarto N (...), con preghiera di notificare la sentenza ai ricorrenti e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - J._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 10

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