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Bundesverwaltungsgericht 08.10.2007 D-6374/2007

8. Oktober 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,256 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | la decisione del 20 settembre 2007 in materia di n...

Volltext

Corte IV D-6374/2007/cac/mae {T 0/2} Sentenza dell ' 8 ottobre 2007 Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Claudia Cotting-Schalch (presidente di corte) e Fulvio Haefeli, cancelliera Germana Barone Brogna. A._______, Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. la decisione del 20 settembre 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-6374/2007 Fatti: A. Il 20 agosto 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 30 agosto e del 12 settembre 2007), che nel mese di B._______ del 2007 tre membri appartenenti alla setta religiosa C._______ si sono presentati, tre o quattro volte, al domicilio familiare e hanno chiesto a lui ed al fratello di succedere al padre, deceduto da D._______, all'interno della setta. Dopo il loro rifiuto, sarebbero stati entrambi minacciati di morte dai predetti membri della setta e il fratello sarebbe poi scomparso. Egli avrebbe pertanto deciso di lasciare il suo Paese, ciò che avrebbe fatto il E._______ 2007. B. Il 20 settembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della succitata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 21 settembre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la succitata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Diritto: 1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Pagina 2

D-6374/2007 2. Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa. 2.1 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza deve essere redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. In particolare, ha giudicato poco credibile che l'interessato abbia potuto lasciare F._______ e viaggiare in G._______ - transitando per vari Paesi a lui sconosciuti - senza subire controlli. L'autorità inferiore ha inoltre ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'interessato, segnatamente sul numero delle visite ricevute al suo domicilio da parte di tre seguaci dell'indicata setta, sull'identità di quest'ultimi e sulla funzione esercitata dal padre nella setta medesima. Inoltre, l'autorità inferiore ha considerato che non sono necessari degli ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. 5. Nel ricorso, il ricorrente afferma di non avere alcun documento d'identità e dunque di non potere fare nulla per consegnarne uno alle autorità svizzere. Fa valere che nel caso di specie sono necessari Pagina 3

D-6374/2007 degli ulteriori chiarimenti, ragione per cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo. Sostiene, infine, che l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile. 6. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 6.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF D-2279/2007 dell'11 luglio 2007 destinata alla pubblicazione). 6.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF D-688/2007 dell'11 luglio 2007 destinata alla pubblicazione). 7. Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai Pagina 4

D-6374/2007 sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 20 agosto 2007. In particolare, le allegazioni secondo le quali non avrebbe mai richiesto un passaporto nigeriano perché non ci avrebbe mai pensato e avrebbe effettuato il viaggio verso l'Europa senza subire controlli sono generiche, imprecise e stereotipate. Non v'è, peraltro, ragione di ritenere che se il ricorrente avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, quest'ultimi non avrebbero potuto avere esito favorevole. A tale scopo, il ricorrente avrebbe potuto e dovuto, usando della necessaria diligenza, rivolgersi ad una rappresentanza nigeriana all'estero per ottenere un documento ai sensi di legge, non avendo fatto valere delle persecuzioni statali. Peraltro, se il richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16). 8. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere, nella misura in cui riassunte nel presente giudizio, rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Inoltre, e per sovrabbondanza, può ancora essere rilevato che il timore del ricorrente d'essere ucciso per avere rifiutato di fare parte di una setta occulta non si fonda su alcun elemento oggettivo e concreto. Non è, altresì, dato presumere che egli non possa ottenere in Nigeria un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti. Generiche supposizioni a tale proposito non sono sufficienti, l'insorgente non avendo altresì denunciato le evocate minacce ricevute (cfr. verbale d'audizione del 12 settembre 2007 pag. 7). Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di fondamento, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente. Pagina 5

D-6374/2007 9. Ritenuta la manifesta inconsistenza ed irrilevanza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 8 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 10. 10.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 10.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 10.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito. 10.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF osserva nondimeno che in Nigeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio Pagina 6

D-6374/2007 nazionale. Da questo profilo, gli accadimenti successivi alle elezioni del mese d'aprile del 2007 non giustificano un diverso apprezzamento. 10.4 Inoltre, il ricorrente è giovane ed ha delle buone conoscenze della lingua inglese. Non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Nigeria. 10.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 11. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 12. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 13. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 14. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi). Pagina 7

D-6374/2007 15. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 16. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8

D-6374/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - autorità inferiore (in copia, n. di rif. N_______) - H._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Germana Barone Brogna Data di spedizione: Pagina 9

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