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Bundesverwaltungsgericht 14.12.2012 D-6349/2012

14. Dezember 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,903 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 6 dicembre 2012

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-6349/2012

Sentenza d e l 1 4 dicembre 2012 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliere Gilles Fasola.

Parti

A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Nigeria, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 6 dicembre 2012 / N [...].

D-6349/2012 Pagina 2

Visto la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 14 novembre 2012 in Svizzera; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha rimesso al richiedente nel corso dell'audizione sulle generalità del 20 novembre 2012 e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua domanda, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 20 novembre 2012 (di seguito: verbale 1) e del 6 dicembre 2012 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'UFM del 6 dicembre 2012, notificata oralmente al ricorrente il giorno stesso (cfr. act. A8/1); il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 7 dicembre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 10 dicembre 2012); la copia dell'incarto dell'UFM trasmesso per telefax al Tribunale in data 10 dicembre 2012; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;

e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,

D-6349/2012 Pagina 3 giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 e 5 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che, pertanto, occorre entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia haussa e religione cattolica, nato e cresciuto a C._______ (Nigeria), dove vi ha vissuto sino all'espatrio avvenuto nel giugno del 2012 (cfr. verbale 1, pagg. 3-5); che il richiedente avrebbe lasciato la Nigeria nel giugno del 2012 in quanto sarebbe minacciato di morte dai membri del gruppo terroristico islamico "Boko Haram" (di seguito: BHM) (cfr. verbale 1, pag. 8-9; verbale 2; D44, pag. 5); che da Lagos (Nigeria) avrebbe preso un volo con destinazione Milano (Italia); che avrebbe vissuto in tale città sino al (...), giorno in cui avrebbe raggiunto Chiasso (Svizzera) viaggiando in treno; che il medesimo giorno ha depositato la domanda di asilo in oggetto (cfr. verbale 1, pag. 6-7); che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non avrebbe consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto

D-6349/2012 Pagina 4 Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sarebbe realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, sostenuto di non avere mai posseduto in vita sua un passaporto o una carta d'identità; che, inoltre, nella sua posizione di richiedente l'asilo gli sarebbe impossibile procurarsi qualsivoglia documento; che, pertanto, si sarebbe trovato in una situazione di oggettiva impossibilità (cfr. ricorso); che, per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, ha ribadito quando quanto già espresso nel corso delle audizioni; che, in merito all'allontanamento, il ricorrente ritiene che l'esecuzione dello stesso sarebbe inesigibile in quanto in Nigeria la situazione generale non sarebbe sicura oltre che in costante peggioramento; che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì; presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento di un anticipo alle presunte spese giudiziarie con protesta di spese e ripetibili; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito d'una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'interessato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza d'un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);

D-6349/2012 Pagina 5 che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5); che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (ibidem, consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, dalla sua domanda d'asilo depositata in Svizzera ad oggi, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, per di più, egli ha dichiarato di non essere mai stato in possesso né di un passaporto né di una carta d'identità; che, alla domanda di cosa avesse fatto per procurarsi i documenti d'identità o di viaggio dopo essere venuto a conoscenza dell'incombenza di doverne fornire uno nelle 48 ore dopo l'inoltro della domanda d'asilo, egli ha semplicemente dichiarato di non potere fare nulla in quanto in Nigeria non avrebbe nessuno e da contattare per ottenere i documenti (cfr. verbale 1, pag. 5); che, interrogato nuovamente su tale aspetto, egli ha ribadito che non avrebbe alcun documento e non vi sarebbe alcuna possibilità di ottenerne uno; che, oltretutto, nel Paese di origine non avrebbe nessuno da contattare e che non sarebbe nemmeno in grado di farlo in quanto non saprebbe scrivere (cfr. verbale 2, D3-11, pag. 2-3); che, interrogato sul proprio viaggio, egli ha dichiarato di avere lasciato la Nigeria in aereo da Lagos (Nigeria) con un volo diretto a Milano (Italia) (cfr. verbale 1, pag. 5); che avrebbe viaggiato utilizzando un passaporto falso aiutato da un uomo che avrebbe organizzato tutto (cfr. verbale 1, pag. 6); che, in merito al passaporto falso, ha dapprima dichiarato di non essere a conoscenza dell'identità contenuto nello stesso in quanto non lo avrebbe mai aperto (cfr. ibidem); che, tuttavia, nella seconda audizione ha affermato che il passaporto avrebbe contenuto la propria identità e la propria fotografia (cfr. verbale 2, D18-22, pag. 3); che avrebbe vissuto a Milano da (...) a (...) elemosinando e senza mai subire alcun controllo da parte della Autorità italiane (cfr. ibidem); che, il (...), sarebbe giunto a Chiasso (Svizzera) viaggiando in treno sprovvisto di documenti (cfr. ibidem);

D-6349/2012 Pagina 6 che, vista l'inconsistenza, l'inattendibilità e le contraddizioni delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità ed il viaggio d'espatrio, il Tribunale ha ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i propri documenti per i bisogni della causa; che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5); che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza d'una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente d'essere espatriato per il timore di venire ucciso dai membri del BHM in quanto avrebbe rifiutato di convertirsi all'islam e di unirsi al gruppo terroristico (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2, D44, pag. 5); che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, a mente di questo Tribunale, i motivi elencati dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo non adempiono le condizioni previste agli art. 3 e art. 7 LAsi per il riconoscimento della qualità di rifugiato; che, il ricorrente, malgrado i fatti descritti risalgano a quest'anno, non ha saputo fornire alcun dettaglio limitandosi a ripetere di non ricordare

D-6349/2012 Pagina 7 (cfr. verbale 2, D46, D50-51, pag. 5-6), che, oltretutto, ha reso dichiarazioni contraddittorie sostenendo dapprima che il padre sarebbe stato ucciso nel mese di gennaio 2012 (cfr. verbale 2, D57, pag. 6) ed, in seguito, che sarebbe stato ucciso nel mese di marzo 2012 (cfr. verbale 2, 59, pag. 6); che, ancora, ha dichiarato, nel corso della prima audizione, che i membri del BHM avrebbero iniziato a cercarlo nel mese di marzo 2012 (cfr. verbale 1, pag. 8) e, invece, nel corso della seconda audizione, che lo avrebbero iniziato a cercare nel mese di gennaio 2012 (cfr. verbale 2, D56, pag. 6); che, fronte a questa contraddizione, ha semplicemente affermato che gennaio o marzo sarebbe la stessa cosa (cfr. verbale 2, D64, pag. 7); che, per il resto, si rinvia ai considerandi della decisione impugnata; che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e rettamente ritenuti non adempiere le condizioni previste agli art. 3 e 7 LAsi, giusta l’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente; che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure d'istruzione complementari ai fini d'accertare l'esistenza d'un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7); che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);

D-6349/2012 Pagina 8 che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2009/50 consid. 9); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che anche da un punto di vista della situazione generale in Nigeria, della situazione personale, essendo giovane, avendo una formazione scolastica di base ed un'esperienza professionale, oltre che una rete sociale, avendo egli vissuto a C._______ (Nigeria) dalla nascita fino all'espatrio (cfr verbale 1, pag. 4-5), l'allontanamento è ragionevolmente esigibile; che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi), potendo egli, usando della necessaria diligenza, procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che, in sunto, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l'UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento; che esso non ha ac-

D-6349/2012 Pagina 9 certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva d'oggetto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-6349/2012 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Gilles Fasola

Data di spedizione:

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