Corte IV D-6298/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 1 4 dicembre 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______, nata il (...), e suo figlio B._______, nato il (...), Bosnia-Erzegovina, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 2 ottobre 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-6298/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato il 12 agosto 2009 in Svizzera per sé e, in veste di suo rappresentante, per il figlio sedicenne, i verbali d'audizione del 26 agosto e 24 settembre 2009, la decisione dell'UFM del 2 ottobre 2009, notificata agli interessati il medesimo giorno (cfr. avviso di ricevimento), il ricorso inoltrato dagl'insorgenti il 5 ottobre 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), la domanda di esenzione dal pagamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, la decisione incidentale del 9 ottobre 2009 con la quale il TAF ha considerato il gravame privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda di esenzione dal pagamento dell'anticipo, invitando i ricorrenti a versare un anticipo di CHF 600.entro il 20 ottobre 2009, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento, la lettera del 9 ottobre 2009, alla quale i ricorrenti hanno allegato copia di un documento che starebbe ad attestare le minacce subite addotte in fase di audizione, la lettera del 14 ottobre 2009, con la quale i ricorrenti hanno versato agli atti le stesse copie già versate con scritto del 9 ottobre 2009 e hanno chiesto l'esenzione dell'anticipo richiesto, la decisione incidentale del 20 ottobre 2009 con la quale il TAF ha confermato la decisione incidentale del 9 ottobre 2009, assegnando nel contempo ai ricorrenti un termine di grazia di tre giorni per versare l'anticipo richiesto, il pagamento dell'anticipo richiesto, avvenuto tempestivamente in data 20 ottobre 2009, Pagina 2
D-6298/2009 l'inoltro al TAF in data 20, rispettivamente 27 ottobre 2009 da C._______ dell'originale delle copie inoltrate il 9 e 20 ottobre 2009 e della versione tradotta in tedesco, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca e senza domanda di svolgere la procedura dinanzi a codesto Tribunale in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessata ha dichiarato di essere di etnia (...) e di essere nata a D._______; che ella ha altresì affermato di essere vissuta a E._______ fino al 1992, quando si sarebbe trasferita a F._______, e successivamente, G._______ (1995) e C._______ (1997); che prima dell'espatrio ella avrebbe avuto dimora a C.________; che avrebbe deciso di espatriare per proteggere la sua vita e quella del figlio dai serbi, che l'avrebbero minacciata telefonicamente di riprodurre le circostanze che avrebbe vissuto nel Pagina 3
D-6298/2009 (...) (arresti domiciliari, stupri) e di ucciderla, perchè paurosi che ella possa testimoniare contro di loro; che ella non avrebbe mai sporto denuncia né in merito ai fatti accaduti nel (...), né riguardo alle telefonate minatorie; che il figlio della ricorrente ha allegato di avere ricevuto una telefonata circa un mese prima dell'espatrio, durante la quale una persona avrebbe minacciato di morte lui e sua madre, e di però non avere mai denunciato tali fatti alle autorità, che, nella decisione del 2 ottobre 2009, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Bosnia-Erzegovina nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dai richiedenti sono, per quel che riguarda lo stupro subito dalla madre durante la guerra nel (...), irrilevanti e, in merito alle asserite minacce telefoniche da parte di serbi, contraddittorie e non pertinenti, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione degl'interessati a persecuzioni in caso di rientro in Patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento degl'interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, i ricorrenti sostengono di avere fornito dichiarazioni che sarebbero, oltre che vere, verosimili e verificabili; che avendo spiegato con ricchezza di dettagli gli episodi di minaccia, sarebbe superficiale, come l'UFM avrebbe fatto, qualificare le loro dichiarazioni come non credibili; che non avendo l'UFM indicato i motivi per cui i motivi d'asilo addotti non sarebbero stati presi in considerazione, la decisione impugnata sarebbe carente di motivazione; che la ricorrente ribadisce il timore che criminali di guerra serbi siano disposti a tutto al fine di evitare che ella testimoni contro di loro; che ella sottolinea come non si sarebbe rivolta alle autorità perchè, da un lato, avrebbe paura che i suoi persecutori possano mettere in atto le loro minacce e, dall'altro, perchè in Bosnia non sarebbe garantita alcuna protezione da parte della autorità, ragione per cui avrebbe deciso di espatriare, che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che essi hanno altresì Pagina 4
D-6298/2009 domandato la dispensa dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 1° agosto 2003, la Bosnia-Erzegovina nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, Pagina 5
D-6298/2009 che, a guisa d'esempio, basti rilevare che ella non è stata in grado di indicare senza contraddizioni quando sarebbero iniziate le minacce telefoniche, nonostante si tratti dell'episodio principe a monte del suo espatrio, indicando dapprima "due o tre mesi fa" (cfr. verbale d'audizione della madre del 26 agosto 2009 [di seguito verbale M/1] pag. 6), poi "cinque o sei mesi fa" e, da ultimo, spiegando l'inizio delle cure psichiatriche, "[...] ultimi sei mesi" (cfr. verbale d'audizione della madre del 24 settembre 2009 [di seguito verbale audizione M/2] pag. 6/D45 e pag. 10/D89); che la spiegazione della ricorrente circa gli autori delle minacce – che sarebbero, secondo lei, criminali di guerra serbi – si basa su mere congetture di parte, tantopiù che ella stessa ha dichiarato più volte di non sapere da chi provenissero esattamente le telefonate (cfr. ad es. verbale M/2 pag. 9/D80); che, peraltro, l'insorgente non ha denunciato alle autorità bosniache quanto avvenuto, nonostante ne avesse avuto la possibilità; che le ragioni addotte a tal proposito stupiscono per essere assurde e contrarie ad ogni logica (cfr. verbale M/2 pag. 7-8/D60-63); che, per quel che riguarda i fatti avvenuti nel (...), essi risalgono a (...) anni fa e la ricorrente non li ha mai denunciati (cfr. verbale M/1 pag. 6), ragione per cui essi non costituiscono, in tutta evidenza, indizi propri a confutare la presunzione d'assenza di persecuzione, che, in tale contesto e segnatamente evocata l'inverosimiglianza della vicenda resa, non appare motivo per ritenere che i ricorrenti non possano ottenere dalle competenti autorità in patria un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei loro confronti da parte di terzi, che, benché il documento inoltrato a testimonianza delle violenze subite dalla ricorrente sia da ammettere come mezzo di prova, perchè prodotto in originale e tradotto in lingua tedesca, esso – indipendentemente dalla sua o meno autenticità – non è atto a confutare il giudizio di assenza di indizi di persecuzione: da una parte, infatti, esso menziona fatti sì riguardanti la ricorrente, ma che si sarebbero svolti durante il periodo di guerra nel (...) e che sono pertanto irrilevanti nella fattispecie (come già menzionato sopra) e, dall'altra parte, esso denuncia in maniera generale minacce da parte di serbi nei confronti di cittadini bosniaci, senza riferirsi in alcun modo alla ricorrente, rispettivamente alle minacce telefoniche che ella ha asserito di avere subito prima dell'espatrio, Pagina 6
D-6298/2009 che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che per gli stessi motivi non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Bosnia-Erzegovina possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Bosnia- Erzegovina non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei ricorrenti; che entrambi sono giovani, di (...), rispettivamente (...) anni, ed hanno frequentato (...) anni di scuola Pagina 7
D-6298/2009 dell'obbligo; che la ricorrente percepisce una pensione statale che le ha permesso, fino all'espatrio, di acquistare medicamenti, vivere in affitto e mantenere lei e suo figlio; che in Patria i ricorrenti dispongono di una solida rete familiare, potendo fare capo la ricorrente al (...), ad una (...), ad una (...) e ad un (...) (cfr. verbale M/1 pag. 3), e, il figlio, a cinque (...) e due (...) (cfr. verbale d'audizione del figlio del 26 agosto 2009 pag. 3); che gli insorgenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24); che i problemi di natura (...) addotti dalla ricorrente in sede di audizione e accertati nell'ambito di una visita medica in Svizzera (cfr. atto "segnalazione di casi medici" del 21 agosto 2009, A7/4, che parla, sotto la rubrica "Bagatella", di una "sindrome [...]"), non risultano essere di grave entità; che, oltretutto, la ricorrente, in Patria, percepisce una pensione fissa che le dà accesso gratuito al sistema sanitario (cfr. verbale M/2 pag. 10/D90) e le ha permesso fino all'espatrio di acquistare i farmaci di cui necessitava (cfr. ibidem pag. 10/D90-92), cosa che potrà continuare a fare anche al suo ritorno; che, di conseguenza, ad un esame d'ufficio degli atti di causa non emerge la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, disponendo, per lo meno la madre, già di una carta d'identità ed usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), Pagina 8
D-6298/2009 che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA, nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.- versato in data 20 ottobre 2009,
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D-6298/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.- versato in data 20 ottobre 2009. 3. Comunicazione a: - ricorrenti (plico raccomandato) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - H._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 10