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Bundesverwaltungsgericht 06.11.2017 D-6289/2016

6. November 2017·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,879 Wörter·~19 min·2

Zusammenfassung

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 14 settembre 2016

Volltext

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Corte IV D-6289/2016

Sentenza d e l 6 novembre 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Emilia Antonioni Luftensteiner, Simon Thurnheer, cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), alias A._______, nato il (…), Afghanistan, patrocinato dal Sig. Rosario Mastrosimone, SOS Antenna Profughi, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento); decisione della SEM del 14 settembre 2016 / N (…).

D-6289/2016 Pagina 2 Fatti: A. L’interessato, cittadino afgano di etnia Hazara nato e cresciuto nella regione di Ghazni, ha lasciato il paese d’origine nel 2001 stabilendosi a Quetta (Pakistan) dopo aver brevemente risieduto a Kabul. Secondo le sue stesse dichiarazioni egli avrebbe abbandonato Ghazni con i famigliari a seguito di una diatriba immobiliare con un esponente dell’etnia pashtoun di nome Adham Khan. Nonostante il trasferimento nella capitale, le traversie con Adham Khan non si sarebbero placate. Proprio a Kabul il padre dell’interessato sarebbe stato assassinato. Anche il richiedente sarebbe stato ferito a seguito di un attacco ad opera di membri dell’etnia pashtoun. Il fratello si sarebbe voluto vendicare ma sarebbe stato ucciso a sua volta. Lo zio materno avrebbe quindi portato il richiedente ed i restanti membri della famiglia in Pakistan, ove avrebbero risieduto per circa quattordici anni. Sennonché, nel 2015, l’interessato avrebbe fatto ritorno a Kabul stabilendosi nel quartiere di Tchalar Ghalaa. Recatosi presso l’unità amministrativa corrispondente per farsi rilasciare la taskara egli sarebbe stato identificato dal funzionario preposto. Sempre per il tramite di tale incaricato, Adham Khan avrebbe appreso del suo rientro in Afghanistan e si sarebbe messo immediatamente sulle sue tracce. Giorni dopo, alcuni pashtoun si sarebbero presentati presso il suo domicilio chiedendo alla madre ove egli fosse. Su consiglio di quest’ultima il richiedente sarebbe poi espatriato definitivamente, raggiungendo la Svizzera nell’autunno del 2015 e depositandovi la propria domanda d’asilo. Successivamente al suo espatrio il presunto persecutore lo avrebbe cercato anche sul posto di lavoro ed avrebbe affisso in vari luoghi dei manifesti di ricerca (cfr. atto A4, pag. 3 e segg. e A18, pag. 3 e segg.). Onde avvalorare la sua versione dei fatti, l’interessato ha versato agli atti della procedura di prima istanza copie della sua taskara e di quelle riguardanti moglie e figli nonché alcune immagini che ritrarrebbero i volantini di ricerca affissi da Adham Khan (cfr. atto A19). B. Con decisione del 14 settembre 2016, notificata all’interessato il giorno seguente (cfr. avviso di ricevimento), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d’asilo pronunciando contestualmente l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera ma ammettendolo provvisoriamente per inesigibilità dell’esecuzione dello stesso. C. In data 13 ottobre 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 14 ottobre 2016) l’interessato è insorto contro detta decisione con ricorso

D-6289/2016 Pagina 3 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l’accoglimento del ricorso e la concessione dell’asilo in Svizzera. In subordine egli ha richiesto la restituzione degli atti all’autorità di prime cure per una nuova valutazione in merito alla sussistenza della qualità di rifugiato. Altresì ha presentato, secondo il senso, una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio. D. Con ulteriore scritto del 10 novembre 2016 il ricorrente ha trasmesso al Tribunale due documenti in lingua straniera. Secondo le sue stesse dichiarazioni si tratterebbe di un esemplare in originale di uno dei manifesti di ricerca affissi da Adham Khan e di un manoscritto della polizia di Kabul che attesterebbe alcune minacce al lui indirizzate. E. Il Tribunale, con decisione incidentale del 24 novembre 2016, ha invitato il ricorrente a trasmettere una traduzione dei summenzionati mezzi di prova in una lingua ufficiale svizzera. L’insorgente ha dato seguito alla richiesta recapitando al Tribunale le traduzioni richieste con comunicazioni del 2 e del 5 dicembre 2016. F. Per mezzo di ordinanza del 6 gennaio 2017 il Tribunale ha esentato il ricorrente dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali ed ha trasmesso alla SEM copia del ricorso e delle ulteriori comunicazioni corredati dai relativi mezzi di prova. G. Il 29 dicembre 2016 la SEM ha inviato al Tribunale le proprie osservazioni in merito al gravame ed ai mezzi di prova prodotti. Le stesse sono state trasmesse ai ricorrenti per conoscenza, che in seguito preso posizione al riguardo. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6

D-6289/2016 Pagina 4 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento con decisione del 14 settembre 2016 e non avendo egli censurato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d’asilo ed il mancato riconoscimento dello statuto di rifugiato.

4. 4.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato inverosimili le allegazioni a fondamento della domanda d’asilo dell’interessato. A mente dell’autorità di prime cure, vi sarebbe anzitutto da constatare come le dichiarazioni del ricorrente siano insufficientemente motivate. Quanto da lui raccontato a riguardo delle traversie avute con Adam Khan si esaurirebbe in mere dichiarazioni di parte non corroborate dal benché minimo elemento concreto. Ciò concernerebbe in particolare quanto addotto a proposito del fatto che Adam Khan avrebbe appreso del rientro in Afghanistan del ricorrente per il tramite di un impiegato di un ufficio statale. Del resto, anche il fatto che

D-6289/2016 Pagina 5 successivamente Adam Khan si sarebbe messo sulle sue tracce sarebbe del tutto privo di riscontri, essendosi il richiedente limitato ad affermare che delle persone di etnia pasthoun si sarebbero presentate presso la sua abitazione chiedendo informazioni alla madre. Infine, anche sulla tempistica del racconto sussisterebbe un elemento avvalorante la tesi dell’inverosimiglianza. Secondo la SEM, l’interessato avrebbe infatti in un primo momento adotto di aver lasciato Kabul nella seconda metà di settembre del 2015 allorché in occasione dell’audizione sui motivi d’asilo egli avrebbe invececollocato la l’espatrio nel marzo del 2015. I mezzi di prova addotti non avrebbero inoltre alcun valore probante. 4.2 4.2.1 Nel gravame vengono avversate tali conclusioni. Il ricorrente avrebbe infatti avuto un motivo logico per sospettare del funzionario statale dal momento che quest’ultimo era l’unica persona ad averlo identificato e ferma considerata anche la tempistica che aveva contraddistinto l’avvio delle ricerche da parte di Adam Kahn. Questa deduzione avrebbe infatti un valore superiore a quanto ritenuto dall’autorità di prime cure, posto che il ricorrente, oggi ventisettenne, sarebbe rimasto fuori dall’Afghanistan per quattordici anni e che pertanto nessuno avrebbe potuto riconoscerlo come il figlio dell’uomo ucciso da Adam Kahn sulla base della sola apparenza fisica. Vieppiù, il ricorrente avrebbe ben spiegato che, presso l’ufficio che gli ha rilasciato le taskara, gli sarebbe stato chiesto di dimostrare la sua origine territoriale e familiare, indicando come sua madre, evidentemente sorpresa dall’arrivo degli uomini di Adam Kahn, ma a conoscenza delle ragioni per le quali ricercavano il figlio, gli avrebbe chiesto specificatamente come essi avessero potuto apprendere del suo ritorno. Per quanto concerne invece le perplessità sollevate dall’autorità di prime cure in relazione all’allegazione del ricorrente secondo la quale Adam Kahn si sarebbe messo sulle sue tracce subito dopo aver avuto notizia del suo rientro in Afghanistan, occorrerebbe constatare che il ricorrente avrebbe indicato che alcuni uomini di etnia pashtun si sarebbero presentati a casa sua, interpellando la madre sul suo conto. Tale spiegazione apparrebbe invero logica, coerente col ragionamento del ricorrente e con la storia della famiglia. Anche sul piano oggettivo, si stenterebbe a comprendere per quale altra ragione degli uomini di etnia pashtun avrebbero dovuto presentarsi presso l’abitazione di una famiglia hazara, interpellando specificatamente la madre sul conto del ricorrente con quel tipo di tempistica. Del resto, ove si considerino le allegazioni del ricorrente nel complesso, esse risulterebbero concrete e dettagliate, logiche e coerenti: il ricorrente, infatti, avrebbe fornito informazioni rilevanti su Adham Kahn e sul suo ruolo che non sarebbero state adeguatamente considerate a nella decisione avversata. L’insorgente avrebbe,

D-6289/2016 Pagina 6 ad esempio spiegato che Adham Kahn era affiliato ad un gruppo di talebani; che lo scontro, pur iniziato per una questione di terreni, aveva implicazioni etniche e le connotazioni di una faida familiare. 4.2.2 Secondo le argomentazioni ricorsuali, le incongruenze nelle indicazioni temporali riscontrate dalla SEM si spiegherebbero sulla base delle notevoli difficoltà del ricorrente ad esprimersi secondo gli usi europei. Ciò sarebbe segnatamente dimostrato dai suoi tentativi di collocare quanto accaduto rispetto alla distanza da un certo evento. Ad ogni modo, il ricorrente, interpellato sul periodo e la durata del suo soggiorno presso l’ultimo indirizzo di residenza in Afghanistan, avrebbe risposto “per tre mesi di ritorno dal Pakistan”; poco dopo, dinanzi alla ripetizione della domanda, avrebbe invece indicato “non lo so. Per tre mesi da prima del mese di Ramadan di quest’anno fino a 40 giorni fa. Ignoro il giorno e il mese”. Nel 2015, II mese del Ramadan (ossia il nono mese del calendario islamico), sarebbe iniziato il 18 giugno, mentre iI quarantesimo giorno antecedente lo svolgimento dell’audizione sulla persona (svoltasi II 2 novembre 2015), corrisponderebbe al 22 settembre 2015. In seguito, il ricorrente avrebbe nuovamente dichiarato di essere partito dall’Afghanistan 40 giorni prima. In buona sostanza, pur senza fornire date precise, il ricorrente avrebbe pertanto indicato di aver lasciato l’Afghanistan nel settembre 2015. Per contro, dal verbale delI’audizione federale, risulterebbe che iI ricorrente avrebbe circoscritto le date in modo almeno in parte più confacente agli usi europei, spiegando, ad esempio, di essere rientrato in Afghanistan nel marzo 2015. Tuttavia, interpellato sulla data del rientro in Afghanistan, egli avrebbe indicato il terzo mese dell’estate 2015. L’auditore gli avrebbe quindi ricordato che in precedenza aveva menzionato il mese di marzo 2015 e il ricorrente avrebbe risposto, pur laconicamente, indicando il terzo mese. L’autorità di prime cure avrebbe dunque dedotto che il ricorrente, neII’audizione federale, avrebbe indicato di aver lasciato l’Afghanistan già nel marzo 2015, stimando tale momento dal raffronto delle allegazioni sulla data di rientro in Afghanistan e sul tempo decorso dalla richiesta delle taskara alla visita dei persecutori presso l’abitazione e quindi alla nuova fuga. In questo ragionamento, I’autorità di prime cure avrebbe offerto un’interpretazione univoca di alcune dichiarazioni in reaItà non necessariamente chiare: infatti, non risulterebbe che iI ricorrente abbia richiesto le taskara il giorno stesso del rientro in Afghanistan né che la decisione di fuggire su consiglio della madre abbia comportato anche un immediato espatrio daII’Afghanistan. Per contro, a specifica domanda, iI ricorrente avrebbe indicato che dopo iI rientro dal Pakistan sarebbe rimasto in Afghanistan sino a due o tre mesi prima delI’espatrio definitivo, dichiarazione evidentemente incompatibile

D-6289/2016 Pagina 7 con un espatrio definitivo nel marzo 2015. Alla luce di ciò non sarebbe affatto certo che le incongruenze circa la collocazione temporale degli avvenimenti sopra menzionati siano indicative di una realtà diversa da quella allegata. 4.2.3 Infine, quanto ai mezzi di prova versati all’incarto, il ricorrente sottolinea come detti documenti non possano essere ritenuti del tutto sprovvisti di valore probatorio. Al contrario, egli ritiene che gli stessi possano costituire una fonte di indicazioni piuttosto consistente, proprio perché consentirebbero di avere una visione – seppur parziale – dei luoghi d’affissione. Successivamente il ricorrente ha prodotto anche un esemplare in originale degli avvisi di ricerca e uno scritto del dipartimento di sicurezza di Kabul. 4.3 Nel suo atto responsivo la SEM si è limitata a riconfermarsi nelle proprie valutazioni. Essa ha quantomeno constatato che lo scritto del dipartimento di sicurezza di Kabul sarebbe privo di ogni valore probatorio. 4.4 In sede di replica l’insorgente ha ribadito la necessità di prendere in considerazione suddetto documento, a suo dire atto ad avvalorare la verosimiglianza dei motivi d’asilo di cui si è avvalso. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

D-6289/2016 Pagina 8 6. 6.1 A mente di questo Tribunale vi sono anzitutto forti dubbi quanto alla veridicità delle allegazioni dell’insorgente a proposito delle circostanze precedenti al suo ritorno in Afghanistan nel marzo del 2015. 6.2 In primo luogo, occorre constatare come la faida etnico tribale finalizzata all’impossessamento dei terreni famigliari, seppur si possa iscrivere in un’ottica di potenziale plausibilità, lascia sorgere molteplici dubbi circa le sue modalità di svolgimento. Non particolarmente intelligibili risultano anzitutto le circostanze alla base della fuga verso Kabul del ricorrente e dei suoi famigliari. Al riguardo l’insorgente si è infatti limitato ad asserire di essere stato un bambino e di non comprendere quanto andava accadendo (cfr. atto A18, pag. 10-11). Del resto, l’interessato non è nemmeno stato in misura di fornire informazioni concludenti in merito al successivo assassinio del padre e del fratello (cfr. atto A18, pag. 12-14). Ora, seppur tale superficialità possa effettivamente essere spiegata sulla base del fatto che il richiedente era molto giovane al momento dei fatti, sarebbe quantomeno lecito attendersi che egli fosse stato in grado di riportare in grandi linee quanto accaduto, quantomeno così come riferitogli dai famigliari. Non di meno, in occasione dell’audizione sulle generalità, l’interessato ha laconicamente ricondotto gli omicidi del padre e del fratello ai talebani (cfr. atto A4, pag. 6) senza fare alcuna menzione dello scontro per i terreni allorché in seguito egli ha invece imputato tali vicissitudini direttamente all’agire di Adam Khan, seppur asserendo, dopo essere stato confrontato al riguardo, che tale personaggio avrebbe avuto legami anche con i fondamentalisti islamici (cfr. atto A18, pag. 10). 6.3 Per di più, anche le stesse ragioni del rientro in Afghanistan del ricorrente nel 2015 risultano evanescenti. Infatti, se al momento dell’audizione sulle generalità l’interessato ha ricondotto il suo ritorno all’insoddisfacente situazione in Pakistan, successivamente egli ha invece imputato tale rimpatrio ad un disaccordo finanziario tra lo zio ed il suo datore di lavoro (cfr. atto A4, pag. 5 e atto A18, pag. 5). Sennonché, nella medesima occasione, egli pare poi attribuire il suo ritorno alla necessità di farsi curare e di fare frequentare la scuola ai suoi figli, posto che in Pakistan ne era impossibilitato per via del suo statuto di irregolare (cfr. atto A18, pag. 15). Non di meno, il ricorrente ha dichiarato che in Pakistan riusciva a sovvenire ai suoi bisogni ed a quelli della propria famiglia segnatamente per mezzo dello svolgimento di diversi tipi di attività lucrative (cfr. atto A18, pag. 4). 6.4 Ora, questi elementi son ben lungi dall’essere marginali, posto che l’interessato ha fondato la sua domanda di protezione sulla base del timore di

D-6289/2016 Pagina 9 subire ulteriori ripercussioni da parte dello stesso Adham Khan a seguito di alcuni avvenimenti successivi al suo rientro a Kabul nel 2015. Invero, le argomentazioni e le chiavi di lettura alternative proposte nel gravame, quandanche si voglia fare astrazione delle incongruenze nelle indicazioni temporali rese dall’interessato, non permettono di giungere a diverso convincimento. 6.5 A titolo abbondanziale, v’è anche da chiedersi se le azioni di tale soggetto nei confronti dei famigliari e dello stesso ricorrente, quandanche effettivamente compiute, siano state dettate da una volontà persecutoria per uno dei motivi di cui all’art. 3 LAsi o piuttosto da semplici ragioni di ordine economico e di avidità, irrilevanti in materia d’asilo. 7. 7.1 Sia quel che sia, a proposito della rilevanza in materia d’asilo degli avvenimenti susseguenti al presunto ritorno in patria dell’insorgente nel 2015, è d’uopo rammentare che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Pertanto, è riconosciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Invero, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii). 7.2 Ora, quandanche si voglia credere alla tesi della pregressa faida famigliare, le deduzioni dell’interessato a proposito degli avvenimenti successivi al suo rientro in Afghanistan del 2015 risulterebbero ad ogni modo più apparentabili ad un sistema di credenze illusorie che ad indicatori di persecuzioni imminenti. Invero, secondo le sue stesse dichiarazioni, quanto effettivamente accaduto durante il soggiorno a Kabul nel 2015 si sarebbe

D-6289/2016 Pagina 10 limitato al solo fatto che al momento di farsi emettere il documento d’identità, l’interessato sarebbe stato questionato sulla sua figliazione (cosa peraltro normale dal momento che tale informazioni figura generalmente sulla taskara) ed alla successiva circostanza secondo la quale, due o tre giorni dopo, alcuni uomini di etnia Pasthun si sarebbero presentati presso il suo domicilio in sua assenza chiedendo di lui (cfr. atto A18, pag. 16-17). Ora, è innegabile che tali accadimenti, quandanche effettivamente svoltisi in tali termini, lasciano spazio ad una moltitudine di interpretazioni. 7.3 Nello stesso senso, anche i mezzi di prova prodotti dal ricorrente non risultano tali da giustificare una diversa valutazione. Anzitutto, il manifesto di ricerca, anche se effettivamente affisso nel paese d’origine, non è atto a provare alcun intervento da parte del presunto persecutore. Tale documento avrebbe infatti potuto essere prodotto da chiunque e non pare per di più contenere alcun riferimento esplicitamente riconducibile ad Adham Khan. Dal canto suo, il manoscritto con annesso il timbro del dipartimento di sicurezza di Kabul può invece annoverarsi tra le dichiarazioni di parte, ferma considerata anche la notoria facilità ad ottenere siffatti mezzi di prova dietro pagamento e l’assenza di qualsivoglia intestazione ufficiale. 7.4 In specie, non vi è pertanto modo di constatare un timore fondato, per il ricorrente, di essere esposto a future persecuzioni, dal momento che fanno palesemente difetto dei motivi oggettivamente riconoscibili per ricondurre gli avvenimenti successivi al suo rientro in Afghanistan ad una presunta volontà persecutoria da parte di Adham Khan. 8. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 9. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente

D-6289/2016 Pagina 11 una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-6289/2016 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Data di spedizione:

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