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Corte IV D-6288/2012
Sentenza dell ' 11 dicembre 2012 Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérald Bovier, cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Nigeria, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 dicembre 2012 / N [...].
D-6288/2012 Pagina 2
Visto: la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data 15 novembre 2012 in Svizzera; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha rimesso al ricorrente il giorno medesimo e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro dell'istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili non si entra nel merito della domanda d'asilo; i verbali di audizione del 21 novembre 2012 (di seguito: verbale 1) e del 5 dicembre 2012 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'UFM del 5 dicembre 2012, notificata al ricorrente oralmente il giorno stesso (cfr. act. A 9/1); il ricorso del 5 dicembre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 6 dicembre 2012); l'incarto dell'UFM, pervenuto via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 6 dicembre 2012; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
D-6288/2012 Pagina 3 che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa; che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell'ambito dell'audizione sommaria, il richiedente ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia Igbo e di essere nato a C._______ (Nigeria), dove avrebbe vissuto fino al giorno dell'espatrio (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.); che egli avrebbe lasciato il suo Paese nell'aprile oppure nel maggio del 2011 partendo dall'aeroporto di Lagos (Nigeria) verso l'Italia; che egli ignorerebbe in quale aeroporto sarebbe atterrato e non ricorderebbe né con quale compagnia aerea né con quale documento avrebbe viaggiato (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 7); che egli sarebbe poi giunto in Svizzera in treno il 15 novembre 2012, dove ha depositato domanda d'asilo il giorno stesso (cfr. verbale 1, pag. 6);
D-6288/2012 Pagina 4 che nella decisione impugnata l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi fosse realizzata nel caso di specie; che di conseguenza l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile; che nel ricorso l'insorgente non ha fornito alcun nuovo elemento giustificante la mancata consegna dei documenti ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che egli ha spiegato di non avere mai avuto né un passaporto né una carta d'identità; che quindi gli sarebbe stato oggettivamente impossibile consegnare un simile documento nelle 48 ore dal deposito della domanda; che per giunta, trovandosi all'estero nella particolare posizione di richiedente l'asilo, non avrebbe avuto la possibilità nemmeno in seguito procurarsi tali documenti; che, per quanto riguarda i motivi d'asilo, l'insorgente allega di essere stato costretto a lasciare la Nigeria perché altrimenti, per i motivi esposti in sede di audizione, avrebbe perso la vita; che erroneamente l'UFM non avrebbe ritenuto necessari ulteriori chiarimenti; che egli ritiene di avere esposto in modo dettagliato, sostanziato e coerente i suoi motivi d'asilo; che nel ricorso l'insorgente sostiene inoltre che, comunque, l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria non sarebbe ragionevolmente esigibile in quanto sia la sua condizione personale sia quella generale del Paese sarebbero drammatiche; che la situazione in Nigeria non farebbe che peggiorare e non sarebbe affatto sicura; che in conclusione il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria nel caso in cui non gli venisse concesso l'asilo; che ha altresì presentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali con protesta di spese e ripetibili;
D-6288/2012 Pagina 5 che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'interessato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5); che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (ibid., consid. 6); che nel caso concreto il ricorrente, a distanza di quasi un mese dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che secondo le sue dichiarazioni egli non ricorderebbe se abbia mai posseduto un passaporto in quanto avrebbe perso la memoria prima di lasciare la Nigeria; che egli non avrebbe mai posseduto una carta d'identità nonostante ne avesse fatto richiesta (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 2); che durante le audizioni egli ha dichiarato di non avere fatto nulla per procurarsi dei documenti in quanto semplicemente non ne possederebbe; che in entrambe le occasione è stato reso attento sull'obbligo di collaborare (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 2); che argomentazioni come quelle addotte quo al possesso di documenti risultano inattendibili;
D-6288/2012 Pagina 6 che comunque, già le dichiarazioni fornite fino dall'inizio lasciano intendere una scarsa disponibilità del richiedente a voler fornire i documenti richiesti; che a questo riguardo va peraltro osservato che compilando il foglio dei dati personali del centro di registrazione, egli ha fornito un'identità differente rispetto a quella indicata in seguito (cfr. act. A 1/1 e verbale 1, pag. 2); che per giunta, come rettamente ritenuto nella decisione impugnata, ai quali considerandi si rimanda, il racconto circa il viaggio verso la Svizzera non può in alcun modo essere ritenuto plausibile; che vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il viaggio e il possesso di documenti, il Tribunale ha ragione di concludere che egli li dissimuli per i bisogni della causa; che, di conseguenza, non avendo né esibito un documento d'identità né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5); che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5); che in sede di audizione l'interessato ha dichiarato di essere espatriato e di avere chiesto asilo in Svizzera in quanto i suoi zii in patria vorrebbero ucciderlo per una questione di eredità (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2,
D-6288/2012 Pagina 7 pag. 4); che egli sarebbe venuto in Svizzera anche per cercare un lavoro (cfr. verbale 2, pag. 4); che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, il richiedente ha fornito dichiarazioni contraddittorie e illogiche in punti essenziali del racconto; che in particolare va osservato che in occasione della prima audizione egli ha dichiarato di essere fuggito prima che gli zii gli potessero fare qualcosa (cfr. verbale 1, pag. 7); che in occasione della seconda audizione si è contraddetto spiegando che essi avrebbero consultato uno stregone al fine di fargli una stregoneria e farlo diventare matto; che egli avrebbe in questo modo subito un attacco spirituale e da quel momento avrebbe perso la memoria, che avrebbe recuperato solo dopo avere lasciato il Paese (cfr. verbale 2, pag. 5); che egli tuttavia non avrebbe mai denunciato tali fatti alle autorità in patria (cfr. verbale 2, pag. 6); che comunque tale racconto risulta manifestamente fantasioso; che inoltre il motivo inerente alla ricerca di un impiego non è, in tutta evidenza, rilevante ai sensi dell'asilo; che di conseguenza l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto che l'interessato non ha la qualità di rifugiato giusta l’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente; che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure d'istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7); che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione sullo
D-6288/2012 Pagina 8 statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale e immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il richiedente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2009/50 consid. 9); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che anche da un punto di vista della situazione in Nigeria, dello stato di salute dell'interessato e della sua situazione personale, essendo egli istruito e avendo un'esperienza professionale oltre che una rete sociale avendo egli vissuto a C._______ dalla nascita fino all'espatrio, l'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi), potendo egli, usando della necessaria diligenza, procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12);
D-6288/2012 Pagina 9 che in sunto ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
D-6288/2012 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: