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Bundesverwaltungsgericht 18.02.2010 D-627/2010

18. Februar 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,572 Wörter·~18 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-627/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 1 8 febbraio 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer; cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______, nato il (...), Georgia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 26 gennaio 2010 / N (…). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-627/2010 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 10 ottobre 2009 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 20 e 29 ottobre 2009 e del 26 gennaio 2010, la decisione dell'UFM del 26 gennaio 2010, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. avviso di ricevimento agli atti), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 2 febbraio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data 11 febbraio 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), Pagina 2

D-627/2010 che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza può essere redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino georgiano, nato a B._______ e vissuto a C._______ fino all'età di sei anni, e, successivamente, a B._______ fino all'espatrio, che il richiedente avrebbe lasciato il suo Paese d'origine alla fine di (...) per il timore di essere ucciso; che egli, infatti, stando alle sue dichiarazioni, si sarebbe scontrato, insieme ad un suo amico, con alcuni ragazzi alla fine di (...); che durante tale litigio il suo amico avrebbe ferito uno dei ragazzi; che, essendosi il suo amico rifugiato a C._______, i parenti del ragazzo starebbero ora cercando il ricorrente e lo avrebbero già minacciato più volte telefonicamente di morte, che l'interessato, in data (...), munito di passaporto e di un visto Schengen valido dieci giorni procuratogli dal padre, avrebbe raggiunto dapprima D._______ in aereo; che egli si sarebbe successivamente spostato in pullmann fino a E._______ e poi in treno fino a F._______, dove sarebbe rimasto clandestinamente cinque mesi dopo lo scadere del visto Schengen; che, infine, dopo un viaggio in treno fino a G._______, egli avrebbe varcato il confine svizzero in bus, in data (...), che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 26 gennaio 2010, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato, Pagina 3

D-627/2010 detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ritiene l'esistenza di motivi validi che giustificherebbero la mancata presentazione di documenti d'identità; che, infatti, la ragazza presso il domicilio della quale in H._______ egli avrebbe lasciato il passaporto si troverebbe attualmente in Georgia, ragione per cui non gli sarebbe possibile procurasi il documento di cui parola; che, in merito alla carta d'identità, egli ha ribadito di chiamare giornalmente la sua famiglia in Patria e che questa non sarebbe in grado di ritrovare il suo documento e si sarebbe già recata presso l'Ufficio passaporti al fine di ottenerne un nuovo esemplare; che, pertanto, il ricorrente ritiene di avere intrapreso diversi tentativi per far fronte al suo obbligo di consegnare documenti d'identità alle autorità svizzere; che egli, inoltre, esprime la volontà di recuperare il suo passaporto presso la conoscente in H._______, non appena sarà ritornata, e il bisogno di disporre di più tempo al fine di ottemperare ai suoi obblighi, ai quali non intenderebbe sottrarsi; che, infine, egli contesta che nella fattispecie non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento; che egli, in tale contesto, avrebbe reso dichiarazioni consistenti e dettagliate e le contraddizioni sollevate dall'UFM in realtà non sarebbero tali, bensì espressione del suo tentativo di essere il più credibile possibile, che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione Pagina 4

D-627/2010 della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, per quanto attiene al suo passaporto, il ricorrente ha dichiarato in fase di prima audizione che l'amica a cui l'avrebbe lasciato in custodia si troverebbe attualmente in Georgia e che pertanto fino al suo ritorno in H._______ non gli sarebbe dato a sapere se il documento si trovi o meno ancora nella casa dove lei lo aveva riposto, tantopiù che, su domanda esplicita, egli ha dichiarato di non averla potuta contattare non conoscendo il suo numero in Georgia (cfr. verbale audizione del 20 ottobre 2009 [di seguito verbale 1] pag. 4); che, durante l'audizione federale, il ricorrente ha smentito tale versione, adducendo di invece avere avuto contatto telefonico con l'amica (cfr. verbale audizione del 26 gennaio 2010 [di seguito verbale 2] pag. 2/D9); che, inoltre, non risulta plausibile né scusabile che il ricorrente si sia limitato a constatare l'assenza dell'amica, senza adoperarsi oltre al fine di recupare il suo documento, come ad esempio contattando l'amico presso il quale alloggiava, o recandosi lui stesso prima della partenza al domicilio dove si troverebbe il suo documento; che le giustificazioni rese per spiegare la sua passività, vale a dire lo statuto d'illegale del suo amico, rispettivamente la convinzione di non avere bisogno di Pagina 5

D-627/2010 alcun documento al momento dell'inoltro della domanda d'asilo (cfr. ibidem pag. 2/D7-8 e pag. 3/D12), non convincono alla luce dell'asserita paura di essere ucciso in Patria e di volere trovare protezione quale rifugiato, come rettamente osservato dall'UFM; che, del resto, mal si capisce come mai il ricorrente abbia dato in custodia l'unico documento di cui disponeva e abbia accettato che questo venisse custodito al domicilio di una terza persona; che interpellato sul perchè egli non avrebbe preso con sé la carta d'identità, lasciandola invece a casa, egli ha semplicemente risposto che il suo contenuto, essendo scritto in georgiano, non sarebbe stato capito all'estero (cfr. verbale 1 pag. 5); che tale risposta non può essere ritenuta, visto che da una persona che sostiene di temere per la vita ci si potrebbe ragionevolmente attendere che lasci il suo Paese munito di ogni documento di cui dispone; che il ricorrente ha del resto reso una versione discordante rispetto a quella testé menzionata, allegando in fase di seconda audizione di non essere riuscito a trovare la carta d'identità quando ancora a casa (cfr. verbale 2 pag. 2/D4); che, infine e ritenuto quanto esposto ed i quattro mesi e più dal suo arrivo in Svizzera, non può essere ritenuta la sua richiesta di disporre di maggiore tempo al fine di procurarsi documenti d'identità, che in considerazione di quanto procede, il ricorrente non ha convinto l'autorità circa il luogo in cui si trovano realmente il suo passaporto, rispettivamente la sua carta d'identità; che, inoltre, egli non ha effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti, ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di concreto per procurarsene di nuovi, che, vista l'inconsistenza ed inattendibilità delle sue dichiarazioni circa il possesso di documenti d'identità, v'è ragione di concludere che egli dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, Pagina 6

D-627/2010 in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Georgia per il timore di essere ucciso dai parenti di un ragazzo che sarebbe stato ferito dal suo amico in occasione di un litigio nel (...), al quale avrebbe partecipato, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, a titolo d'esempio, il ricorrente non ha saputo indicare con precisione la data dell'episodio principe del suo racconto, facendolo risalire al (...) o al (...), rispettivamente al periodo tra dette date (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 pag. 4/D22); che, spiegando il ferimento di I. da parte del suo amico, egli ha raccontato come fosse avvenuto a causa di una coltellata, o, secondo una versione successiva, a causa di un "semplice" pugno (cfr. verbale 1 pag. 6); che, tuttavia, durante la seconda audizione, egli ha dichiarato di non avere visto il momento preciso in cui il suo amico avrebbe ferito I., rispettivamente di non sapere con cosa l'avrebbe ferito (cfr. verbale 2 pag. 4/D24-29); che, esortato a descrivere il contenuto delle minacce subite al telefono, il ricorrente ha fornito risposte vaghe e stereotipate, allegando, inoltre ed in maniera del tutto illogica, di avere semplicemente posto fine alle chiamate, senza minimante cercare di difendersi spiegando di non Pagina 7

D-627/2010 essere l'autore del ferimento di I. (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 pagg. 5-6/D41-44 ); che circa il numero di minacce subite il ricorrente si è contraddetto, adducendo dapprima di avere ricevuto due minacce telefoniche (cfr. verbale 1 pag. 7), e, successivamente, allegando di non averle contate, rispettivamente di essere stato chiamato sull'arco di due giorni (cfr. verbale 2 pag. 6/D46-48); che mal si capisce come mai il ricorrente, se veramente minacciato di morte, abbia aspettato un mese prima di reagire, rimanendo presso i genitori col cellulare staccato, rispettivamente abbia deciso di lasciare il Paese, benchè in tale mese non gli sia successo niente (cfr. ibidem pag. 6/D55); che, oltretutto, non plausibile risulta pure la spiegazione al fatto di avere optato d'acchito per la variante estrema dell'espatrio, senza invece dapprima rifugiarsi in un'altra zona del suo Paese (cfr. verbale 1 pag. 8 e verbale 2 pag. 7/D68); che, in aggiunta, non risulta verosimile che il ricorrente abbia lasciato il suo Paese e la sua famiglia, senza mai essersi adoperato al fine di chiarire la sua incolpevolezza direttamente con I., tantopiù che quest'ultimo non sarebbe in pericolo di vita (cfr. verbale 2 pag. 8/D70 e 77), che, inoltre, in sede di ricorso, l'autore del gravame non s'è espresso circa le puntuali contraddizioni rilevate dall'UFM, limitandosi a definirle il risultato del suo tentativo di essere il più credibile possibile, che, peraltro, il motivo fatto valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame, ovvero le minacce subite da parte di terzi, è, come facilmente riconoscibile, palesemente irrilevante e non costituisce di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinante per la concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e segg. LAsi (che presuppone una decisione di principio del Consiglio federale che non è notoriamente data nel caso concreto), che, per di più, l'insorgente non ha neanche denunciato alle autorità del suo Paese quanto accaduto (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 pag. 7/D64), nonostante abbia avuto la possibilità di farlo, che, oltre a ciò, non v'è ragione di ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle autorità in Georgia, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, Pagina 8

D-627/2010 che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come, inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale E-423-2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8, destinata alla pubblicazione), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), Pagina 9

D-627/2010 che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Georgia non appare, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è (...) e dispone – avendo frequentato (...) anni di scuola – di una certa formazione scolastica (cfr. verbale 1 pag. 2-3); che egli, oltre alla lingua madre, vanta di conoscenze linguistiche del (...) e dell'(...) (cfr. ibidem pag. 3); che, inoltre, v'è ragione di ritenere che il ricorrente disponga in Patria di un'importante rete sociale, dato che i genitori, il fratello, la zia materna e la famiglia di quest'ultima vivono ancora in loco (cfr. ibidem pag. 4); che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, Pagina 10

D-627/2010 che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 11

D-627/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere interno; in copia) - I._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 12

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