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Bundesverwaltungsgericht 05.10.2009 D-6248/2006

5. Oktober 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,731 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 15...

Volltext

Corte IV D-6248/2006 {T 0/2} Sentenza d e l 5 ottobre 2009 Giudici Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice, Hans Schürch, cancelliere Carlo Monti. A._______, dichiaratosi cittadino del Marocco (Sahara Occidentale), ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 15 novembre 2006 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-6248/2006 Fatti: A. Il 9 ottobre 2006, l'interessato, di etnia araba e con ultimo domicilio fin dalla nascita ad B._______ (Algeria), ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Egli sarebbe stato riconosciuto come profugo in Algeria assieme ai suoi genitori, i quali avrebbero lasciato il Sahara Occidentale nel 1970. Dato che le autorità in loco non gli avrebbero concesso, su sua richiesta, la cittadinanza algerina, né rilasciato i relativi documenti d'identità - senza i quali non avrebbe potuto aprire un esercizio pubblico, oppure ottenere la patente di guida - egli sarebbe partito alla volta della Svizzera nel settembre 2006. B. Il 23 ottobre 2006, l'UFM ha fatto effettuare un'analisi LINGUA. Nel rapporto del 30 ottobre 2006, l'esaminatore ha ritenuto che l'interessato avrebbe compiuto la sua socializzazione in Algeria e che non avrebbe vissuto con dei genitori dalle origini del Sahara Occidentale. C. Il 10 novembre 2006, l'UFM ha dato al richiedente il diritto di essere sentito sulle risultanze del rapporto LINGUA. D. Con decisione del 15 novembre 2006, notificata all'interessato il giorno medesimo (cfr. avviso di ricevimento agli atti), l'UFM ha respinto la domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile. E. Il 6 dicembre 2006, l'interessato, ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. F. Il 15 dicembre 2005, la CRA ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di Pagina 2

D-6248/2006 motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere all'insorgente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. Pagina 3

D-6248/2006 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il TAF può rinunciare allo scambio di scritti. 6. 6.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili le allegazioni del richiedente concernenti la sua domanda d'asilo. Egli, come da sua stessa dichiarazione, non avrebbe compiuto la sua socializzazione in un ambiente sahariano, ma in ambito algerino. Per contro, nonostante egli abbia vissuto assieme ai suoi genitori dalla nascita fino alla partenza, non avrebbe alcuna conoscenza del Sahara Occidentale. Infatti, non sarebbe stato capace d'indicare nessuna delle città sahariane più note e non avrebbe saputo assolutamente nulla in merito al documento d'identità sahariano. Invece, dell'Algeria avrebbe fornito indicazioni corrette circa la moneta, le società nazionali, il tabacco, il servizio militare, la storia ed i giornali in loco. Peraltro, sebbene avesse affermato di aver vissuto con i suoi genitori, i quali sarebbero di origine sahariana, egli non saprebbe nulla in merito alla loro regione d'origine e neppure la lingua parlata nel Sahara Occidentale. In aggiunta, in occasione del diritto di essere sentito sui risultati dell'esame LINGUA, egli non avrebbe fornito una spiegazione plausibile idonea ad invalidare le conclusioni di suddetto esame. Inoltre, sarebbe stato incongruente in merito alle sue pretese origini ed al preteso luogo d'origine dei propri genitori. Infatti, nella prima audizione, egli avrebbe da un lato allegato di avere degli zii paterni nel Sahara Occidentale, senza tuttavia sapere in quale località essi vivrebbero, mentre, dall'altro lato, avrebbe dichiarato che i propri genitori - dei quali non conoscerebbe né il luogo di nascita, né il Paese nel quale avrebbero abitato - sarebbero anch'essi nati in tale territorio e che vi avrebbero soggiornato fino alla loro fuga. Nella seconda audizione, per contro, egli avrebbe detto di sapere sin dall'infanzia che a C._______ abiterebbe suo zio paterno e che, sempre in tale città, avrebbero risieduto all'epoca i suoi genitori. Per di più, non avrebbe saputo indicare né la causa della fuga dei propri genitori dal Sahara Occidentale, né elencare i campi profughi del Sahara esistenti in Pagina 4

D-6248/2006 Algeria, né designare altre località sahariane - salvo C._______ -, né, tantomeno, menzionare le etnie che vi risiederebbero. In aggiunta, avrebbe descritto erroneamente la bandiera del Sahara Occidentale ed avrebbe allegato che sarebbero coinvolti unicamente Marocco e Sahara Occidentale per la contestazione territoriale di quest'ultimo. Egli avrebbe altresì indicato che il “Polisario” sarebbe la denominazione della zona del Sahara Occidentale come pure di non essersi mai interessato in merito alle sue origini. Tale ignoranza circa le sua presunta origine sahariana avrebbe indotto l'UFM a ritenere non credibile l'origine asserita dall'interessato. Peraltro, sarebbero pure contrastanti le allegazioni relative ai suoi documenti d'identità, in quanto, nel corso della prima audizione, egli avrebbe dichiarato che per la richiesta di documenti sarebbe stata inviata una lettera al Ministero degli Interni tramite un avvocato dieci anni addietro, mentre dalla seconda audizione si evincerebbe che sarebbero stati impegnati quattro avvocati e sarebbero state inviate due lettere (una nel 1989 ed una nel 1998). In aggiunta, non sarebbe stato capace di spiegare cosa effettivamente avrebbe fatto l'ultimo avvocato negli ultimi nove anni per la suddetta pratica. Per di più, l'UFM ha osservato che i motivi d'asilo presentati non manifesterebbero alcun indizio di persecuzione, in quanto l'interessato stesso avrebbe indicato di aver vissuto in Algeria legalmente, di aver lavorato e di non aver subito alcunché né da terzi, né dalle autorità statali. Infine, detto Ufficio ha concluso che le allegazioni presentate non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Per conseguenza, non sarebbe riconosciuta la qualità di rifugiato nella fattispecie. 6.2 Nel gravame, l'insorgente ha indicato, in sostanza, di essere di origine sahariana, ma di essere cresciuto in Algeria, dove i suoi genitori sarebbero stati accolti come profughi del Sahara nel 1970. Di conseguenza, sarebbe evidente che egli conosca bene l'Algeria e saprebbe poco o niente del Sahara Occidentale, ragione per la quale le dichiarazioni circa la sua identità e provenienza sarebbero da ritenersi verosimili. Infine, ha osservato che, in quanto profugo, l'Algeria non lo accoglierebbe più e comunque i profughi sarebbero le persone più esposte ad angherie da parte delle autorità algerine. 7. 7.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale Pagina 5

D-6248/2006 o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 7.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (GICRA 1995 n. 23). 8. 8.1 Il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura s'esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, limitandosi a mere congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo. Inoltre, l'autore del gravame non ha tuttora, dopo una permanenza in Svizzera di ormai quasi tre anni, presentato alcun mezzo di prova per dimostrare le sue origini del Sahara Occidentale. Inoltre, il ricorrente avrebbe quantomeno dovuto essere in grado di allegare il motivo della fuga dei propri genitori verso l'Algeria. Peraltro, non è concepibile per codesto Tribunale che egli non abbia adottato la parlata dei propri genitori, nonostante abbia sempre vissuto con quest'ultimi (cfr. esame LINGUA del 23 ottobre 2006 pag. 3), oppure che non sia stato capace di elencare né un campo profughi del Sahara Pagina 6

D-6248/2006 Occidentale in Algeria, né alcuna città del Sahara Occidentale salvo la capitale (cfr. audizione del 19 ottobre 2006 pag. 6). Per di più, va rilevato che l'autore del gravame non è riuscito neanche a descrivere il significato del “Polisario” ed il suo intrecciamento storico nel Sahara Occidentale (cfr. audizione del 2 novembre 2006 pag. 9). Premesso ciò, il TAF non può che concludere che l'allegata origine sahariana è inverosimile. Visto quanto precede, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato le dichiarazioni del ricorrente come non realizzanti le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Infine, il motivo fatto valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame, ovvero l'ottenimento della cittadinanza algerina nonché dei relativi documenti d'identità atti ad agevolare la sua vita socio-economica, è, come facilmente riconoscibile, palesemente irrilevante e non costituisce, di per sé, un indizio proprio a giustificare né la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, né, tanto meno, la concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e segg. LAsi (che presuppone una decisione di principio del Consiglio federale che non è notoriamente data nel caso concreto). 8.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 10. 10.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del TAF D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylver- Pagina 7

D-6248/2006 fahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. 10.2 Nel caso di specie, le affermazioni del ricorrente in merito alla propria cittadinanza sono manifestamente carenti ed inverosimili al punto tale che può essere esclusa la sua provenienza dal Sahara Occidentale (v. consid. 8.1). Di conseguenza, il ricorrente ha violato l'obbligo di collaborare con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio nota, e ha posto le autorità nell'impossibilità di determinare con certezza il suo Paese d'origine, e l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. 10.2.1 Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). 10.2.2 In siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105; GICRA 1996 n. 18). 10.2.3 Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile. 10.3 D'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo dissimulato la sua nazionalità, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarlo nel suo effettivo Paese d'origine. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 10.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni docu- Pagina 8

D-6248/2006 mento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10.5 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 12. 12.1 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), 12.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-6248/2006 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - D._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 10

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