Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 18.03.2026 D-6240/2020

18. März 2026·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·9,095 Wörter·~45 min·16

Zusammenfassung

Revoca della qualità di rifugiato | Revoca della qualità di rifugiato; decisione della SEM del 9 novembre 2020

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte IV D-6240/2020

Sentenza d e l 1 8 marzo 2026 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Thomas Segessenmann, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliera Alissa Vallenari.

Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), Eritrea, patrocinato dall’avv. Yasar Ravi, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Revoca della qualità di rifugiato; decisione della SEM del 9 novembre 2020 / N (…).

D-6240/2020 Pagina 2 Fatti: A. A.a L’interessato, cittadino eritreo, ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) dicembre 2006 (cfr. atto A2/2). Nel contesto delle audizioni tenutesi con il medesimo il (…) dicembre 2006 (cfr. atto A1/9) rispettivamente il (…) febbraio 2007 (cfr. atto A8/16), egli ha segnatamente dichiarato di aver vissuto in Eritrea, a C._______, nella D._______, soltanto per brevi periodi, espatriando definitivamente dal suo Paese d’origine rispettivamente nel (…) o nel (…), e trascorrendo il resto della sua vita nel suo luogo di nascita a E._______, in F._______. Egli avrebbe lasciato il suo paese d’origine in quanto non vi sarebbe stata alcuna tranquillità a causa di problematiche derivanti dal governo allora in carica, nonché non avrebbe voluto assolvere il servizio militare obbligatorio, ciò che temerebbe di dover espletare in caso di rientro in patria (cfr. atti A1/9, p.to 15, pag. 5 seg.; A8/16, p.to 3.1, pag. 5 segg.; p.to 5.1, pag. 11). A supporto dei suoi asserti, egli ha versato agli atti la sua carta d’identità e quella dei genitori, tutti documenti rilasciati dall’(…) a E._______. A.b Con decisione del 28 novembre 2008 l’allora Ufficio federale della migrazione (UFM, ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM), ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato, ponendolo al beneficio dell’ammissione provvisoria, in quanto l’esecuzione dell’allontanamento non sarebbe ammissibile. In tale contesto, l’autorità inferiore ha ritenuto le allegazioni dell’interessato circa i periodi di vita che egli avrebbe trascorso in Eritrea ed in Sudan, come inverosimili, escludendolo pertanto dall’asilo e pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera, dando per assodato unicamente l’espatrio illegale nonché che egli fosse in età di prestare il servizio militare obbligatorio, quindi che i timori espressi dal richiedente di essere esposto a dei seri pregiudizi ex art. 3 LAsi (RS 142.31) in caso di un suo rientro in Eritrea, fossero fondati. Da qui l’ottenimento dello statuto di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga (art. 54 LAsi), nonché l’inammissibilità dell’esecuzione del suo allontanamento (cfr. atto A14/6). A.c Il (…) febbraio 2019, la (…) ha condannato il succitato ad una pena detentiva di tre anni e 6 mesi, al pagamento di una multa di CHF 100.– oltreché all’espulsione giudiziaria obbligatoria per un periodo di otto anni in applicazione dell’art. 66a cpv. 1 lett. o del Codice penale svizzero (RS 311.0, CP), per infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (RS 812.121, LStup), ripetuta infrazione alla LStup, ricettazione e contravvenzione alla LStup. Tale sentenza è passata in giudicato l’(…) aprile 2019 (cfr. risultanze processuali). La pena

D-6240/2020 Pagina 3 succitata è stata pronunciata parzialmente a complemento dei decreti d’accusa emessi dal (…) del (…) (per ripetuta infrazione alla LStup, reiterata contravvenzione alla LStup e aiuto al soggiorno illegale, con una condanna ad una pena pecuniaria di novanta aliquote giornaliere a CHF 30.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, nonché alla multa di CHF 500.–) e del (…) (ove invece era stato condannato ad una pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere a CHF 70.–sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni e ad una multa di CHF 1'200.– per guida in stato di inattitudine, infrazione alle norme della circolazione stradale e guida senza autorizzazione). Nella stessa sentenza si evince in particolare quanto segue: “L’imputato ha, poi, in parte corretto e integrato queste dichiarazioni sulla sua situazione personale come segue: “R che confermo le mie dichiarazioni. Vorrei però precisare che sono nato e cresciuto in Eritrea, sono giunto in F._______ quando avevo (…) anni, e lì ho cominciato a lavorare come (…). Confermo che dal (…) non ho più lavorato. ADR che ho 2 sorelle che abitano in G._______, mentre i miei 5 fratelli vivono in F._______ con i miei genitori.” […] L’imputato, al dibattimento di primo grado, ha poi nuovamente cambiato versione […]: “Sono nato in F._______ e quando avevo circa (…) o (…) anni con la mia famiglia siamo ritornati in Eritrea dove vi sono restato fino a che ho fatto il servizio militare nel (…). Poi sono tornato in F._______ fino al (…) e alla fine del (…) sono andato in H._______. Vi sono rimasto un anno e nel (…) sono arrivato in I._______. In F._______ ho fatto diversi lavori (…) per esempio (…), (…), (…), (…). In Eritrea ho sempre e solo studiato. In Svizzera, presso la (…) a J._______ ho lavorato circa (…) presso il (…) per (…) e per i restanti (…) in quello della (…). Questo lavoro lo avevo imparato in F._______ […]. Confermo che i miei famigliari vivono in F._______ (i miei genitori e due fratelli), due sorelle abitano in G._______ e una a K._______. “Confermo che sono da solo in Svizzera” (cfr. sentenza della […] del […] febbraio 2019, p.to 4 seg., pag. 8). A.d Con scritto del 25 aprile 2019, la SEM ha comunicato all’interessato che vista l’entrata in forza della sentenza del (…) febbraio 2019 l’espulsione giudiziaria era pure passata in giudicato, con la conseguenza che l’ammissione provvisoria concessagli a suo tempo con la decisione del 28 novembre 2008 è estinta ex art. 83 cpv. 9 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). A.e A.e.a Per il tramite della missiva del 2 settembre 2020 (cfr. atto B8/4), la SEM ha invitato il ricorrente a prendere posizione circa la volontà

D-6240/2020 Pagina 4 dell’autorità inferiore di un eventuale disconoscimento della sua qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi e per i motivi previsti all’art. 1 sezione C cifra 5 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30, Conv. rifugiati). A.e.b Il 2 ottobre 2020 l’interessato si è espresso in merito a quanto sopra (cfr. atto B11/2), segnalando in particolare come un suo ritorno definitivo in patria aveva ed avrebbe ancora oggi delle ripercussioni estremamente gravi per la sua integrità fisica e mentale, rammentando inoltre come il padre sarebbe stato un (…), nonché che egli quale cristiano avrebbe subito importanti maltrattamenti a causa della sua fede. B. Con decisione datata 9 novembre 2020 – notificata il giorno seguente (cfr. risultanze processuali) – la SEM ha revocato lo statuto di rifugiato all’interessato, ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della medesima misura, disponendo pure che il titolo di viaggio in uso al ricorrente sia restituito all’autorità inferiore. Nel suo provvedimento, l’autorità inferiore ha constatato come le circostanze a suo tempo ritenute per il riconoscimento della qualità di rifugiato all’interessato, a causa dei cambiamenti che sarebbero intervenuti nel frattempo in Eritrea, non siano più adempiute, ed in applicazione dell’art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi e dell’art. 1 sezione C cifra 5 della Conv. rifugiati, la qualità di rifugiato possa essergli disconosciuta, nonché che la Convenzione precitata non gli sia più applicabile. Difatti, in virtù dei cambiamenti occorsi in Eritrea, e fondandosi anche sulla giurisprudenza emessa in merito dal Tribunale, malgrado l’interessato abbia lasciato il suo Paese d’origine illegalmente, tuttavia, non emergerebbero dagli atti di causa degli elementi supplementari che lascino trasparire che l’interessato possa essere malvisto dalle autorità eritree. Segnatamente, egli stesso avrebbe dichiarato nelle audizioni tenutesi in corso di procedura che in Eritrea non avrebbe mai avuto problemi né con le autorità né con terze persone. Peraltro, a fronte delle predette considerazioni, del fatto che egli non sarebbe mai stato convocato per svolgere il servizio militare e che possa essere plausibile che in futuro egli possa esservi esonerato, come pure che non si possa partire dal presupposto che ogni persona che rientri in Eritrea debba temere di essere sistematicamente incarcerata; non apparirebbero degli elementi agli atti che possano fondare un timore oggettivo dell’interessato di dover prestare il servizio nazionale obbligatoriamente e di subire, in tale contesto, dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Altresì, il timore di essere sanzionato per renitenza o diserzione non sarebbe oggettivamente

D-6240/2020 Pagina 5 fondato. L’autorità inferiore, ha in seguito proseguito analizzando le censure sollevate nella presa di posizione del 2 ottobre 2020 da parte del richiedente. In primo luogo, circa la circostanza che il padre sia stato un (…), non soltanto egli non avrebbe sollevato in corso di procedura alcun timore di subire delle ripercussioni importanti a causa dello stesso. Ma ulteriormente, le persone che come il padre dell’interessato avrebbero partecipato (…), da allora ed ancora attualmente sarebbero considerati in Eritrea degli eroi nazionali e quindi, a tale titolo, non rischierebbero in alcun modo di subire delle ripercussioni rilevanti o di farle subire ai loro figli di riflesso. In secondo luogo, le problematiche relative alla fede cristiana del richiedente, a differenza di quanto argomentato da quest’ultimo nella sua presa di posizione summenzionata, sarebbero riconducibili esclusivamente, secondo le sue stesse asserzioni, alla H._______ ed al F._______, e non all’Eritrea. In quest’ultimo Paese, inoltre, la religione cristiana, è una delle religioni dominanti. Ne discenderebbe quindi che, in conformità al principio della sussidiarietà della protezione, egli possa richiedere la protezione dell’Eritrea per tali atti. Pertanto, si potrebbe escludere il caratterizzarsi nella presente disamina di un fondato timore per l’interessato di essere esposto, in caso di un suo rientro in patria, a trattamenti che comporterebbero dei seri pregiudizi ex art. 3 cpv. 2 LAsi, a causa della sua renitenza o diserzione dall’obbligo di leva. Per quanto poi attiene all’esecuzione dell’allontanamento, la stessa sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, circa l’ammissibilità della misura, la SEM ha osservato che dall’esame dell’incarto non emergerebbero degli indizi concreti che lascerebbero presupporre che l’interessato, in caso di ritorno in Eritrea, correrebbe il rischio di essere esposto, con un’elevata probabilità, ad una pena o ad un trattamento contrari all’art. 3 CEDU (RS 0.101). Invero, essendo che il richiedente ha dichiarato di non essere mai stato convocato per compiere il servizio militare, non vi sarebbe modo di ritenere che egli sia esposto ad un rischio reale ed immediato ad un’incorporazione nell’esercito, ed in tale contesto, ad essere sottoposto ad una violazione dell’art. 4 CEDU. Non avendo costui mai dato luogo ad una convocazione per adempiere al servizio militare, esisterebbero numerose situazioni possibili, come il fatto che egli sia stato sospeso o esonerato dal medesimo, che però non potrebbero essere tutte esaminate dalla SEM. Tuttavia, anche se il rischio d’incorporazione nel servizio militare fosse verosimile, ciò non permetterebbe comunque di concludere all’inammissibilità dell’esecuzione del suo allontanamento. Dal profilo invece dell’esigibilità della predetta misura, sia dal lato della situazione dell’Eritrea in generale sia dal lato della personalità del richiedente, non sarebbero evincibili degli ostacoli ostativi alla stessa. Da ultimo, l’esecuzione del suo allontanamento, sarebbe pure possibile.

D-6240/2020 Pagina 6 C. Il 9 dicembre 2020 (cfr. risultanze processuali) l’interessato è insorto con ricorso, per il tramite del patrocinatore di fiducia, avverso il succitato provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l’annullamento ed altresì postulando il mantenimento dello statuto di rifugiato, con protesta di spese e ripetibili. Nel suo memoriale ricorsuale, l’insorgente, in contrasto con quanto motivato nel provvedimento avversato, ha dapprima osservato come egli fosse espatriato illegalmente dal suo paese d’origine, allorché era in età di prestare il servizio militare obbligatorio. A differenza quindi di quanto sostenuto dalla SEM nella decisione querelata, un suo ritorno definitivo in patria aveva ed avrebbe tutt’oggi delle ripercussioni estremamente gravi per la sua integrità fisica e mentale. Invero, le fattispecie presentate dalla SEM nella sua decisione, e supportate dai riferimenti alla sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017, riguarderebbero delle persone della diaspora che hanno fatto rientro in patria unicamente per dei brevi soggiorni. Le stesse non potrebbero essere confrontate con la presente disamina, ove l’autorità sindacata ritiene che l’insorgente possa e debba rientrare definitivamente nel suo Paese d’origine, chiedendo protezione a quest’ultimo. In secondo luogo, la SEM non avrebbe analizzato in maniera concreta il caso di specie. Non vi sarebbe difatti alcuna conferma che nel caso di un suo rientro in Eritrea, egli non rischierebbe di subire dei gravi trattamenti. Al contrario poi di quanto concluso dalla SEM nella decisione impugnata, in assenza di una concreta esenzione dal servizio di leva, per il quale vi sarebbe un obbligo generale, si dovrebbe partire dal presupposto che anche l’insorgente sia obbligato a prestarlo e che le conseguenze per la sua diserzione, sarebbero gravi. Oltracciò, l’insorgente sarebbe attualmente ritenuto un “ribelle ufficiale” in Eritrea, poiché le sue idee politiche non rispecchierebbero quelle vigenti attualmente nel suo Paese. In quest’ultimo, la situazione politica sarebbe difatti estremamente instabile, come sarebbe dimostrato sia dai recenti accadimenti del (…) sia dai rapporti diplomatici con le nazioni confinanti, i quali sarebbero assai complicati. Al momento, inoltre, l’Eritrea non accetterebbe rimpatri forzati, in quanto tra la Svizzera e l’Eritrea non esisterebbero degli accordi internazionali stipulati in tal senso. Alla luce di tali considerazioni, l’insorgente ha concluso come, non vi sarebbero sufficienti garanzie che, nel caso di un suo rientro in patria, egli non subisca delle gravi ripercussioni alla sua incolumità psicofisica. A titolo abbondanziale, egli ha sottolineato come, nonostante l’errore che avrebbe commesso, si sarebbe tuttavia ben integrato su suolo elvetico ed

D-6240/2020 Pagina 7 ha asserito che in futuro si impegnerà a reperire un posto di lavoro che gli permetterà di essere economicamente indipendente.

Infine, circa l’esecuzione del suo allontanamento, l’insorgente ha ritenuto che la stessa sia inammissibile, poiché contraria agli art. 5 LAsi ed agli art. 3 e 4 CEDU. Come la stessa SEM avrebbe riconosciuto nel provvedimento sindacato, vi sarebbero delle importanti lacune nel sistema statale eritreo attinenti alla tutela dei diritti dell’uomo. Poiché l’insorgente si sarebbe sottratto all’obbligo del servizio militare, non vi sarebbe frattanto alcuna garanzia che, in caso di un suo rientro, egli non sia oggetto di trattamenti proscritti dagli art. 3 e 4 CEDU. Un suo rinvio forzato, vista l’attuale instabilità politica dell’Eritrea, sarebbe inoltre del tutto inattuabile. D. Per mezzo della decisione incidentale del 14 dicembre 2020, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, invitandolo parimenti a versare un anticipo sulle presumibili spese processuali di CHF 750.– entro il 29 dicembre 2020; somma tempestivamente corrisposta in data 23 dicembre 2020 (cfr. risultanze processuali). E. Il (…) gennaio 2021 (termine di sconto dei 2/3 della pena di cui alla sentenza del […] febbraio 2019; cfr. in proposito la decisione del […] del […], p.to 2, pag. 2 di cui all’atto SEM B7/8; e la decisione dell’[…] del […], cfr. atto TAF n. 5), il ricorrente è stato liberato condizionalmente dal carcere, nonché dopo un primo rifiuto di svolgere un’attività lucrativa ricevuta dalla (…), egli è stato autorizzato ad esercitarla presso delle (…) ben precise, a più riprese (cfr. scritti inviati per conoscenza al Tribunale dalla […] del 26 gennaio 2021 rispettivamente del 17 marzo 2021, del 13 ottobre 2021, del 20 dicembre 2021, del 15 settembre 2022 e del 21 giugno 2024). F. Il 15 aprile 2021, la SEM ha inoltrato al Tribunale la sua risposta al ricorso, richiesta dalla scrivente autorità con ordinanza del 31 marzo 2021 (cfr. risultanze processuali). Nella stessa, l’autorità inferiore ha riconfermato le motivazioni e conclusioni esposte nella decisione avversata e chiesto il respingimento del ricorso. Tale scritto di risposta, è stato inviato dal Tribunale per conoscenza al ricorrente, in data 27 aprile 2021 (cfr. risultanze processuali).

D-6240/2020 Pagina 8 G. Con scritto del 12 maggio 2021 (cfr. risultanze processuali), il ricorrente ha trasmesso al Tribunale in annesso, della nuova documentazione, e meglio: una copia di un articolo online del (…) di (…), dal titolo: “(…)” (rubricato dall’insorgente sub doc. C), nonché copia di un ulteriore articolo online del (…), dal titolo: “(…)” (rubricato sempre sub doc. C). A mente dell’insorgente, la situazione vigente in Eritrea, illustrata in tali articoli giornalistici, proverebbe come un suo rimpatrio nel precitato Paese non sarebbe né esigibile né possibile. H. Per mezzo di un’ulteriore missiva datata 23 settembre 2021 (cfr. risultanze processuali), il rappresentante legale dell’insorgente ha informato il Tribunale che il ricorrente avrebbe trovato un nuovo impiego lavorativo di durata indeterminata ed a tempo pieno in qualità di (…), come dimostrato dalla copia del contratto di lavoro del (…) che ha allegato (rubricato dal ricorrente quale doc. D). Ha inoltre riportato come il precedente rapporto lavorativo si sarebbe di conseguenza concluso, allegando a supporto la copia della disdetta dello stesso del (…) (rubricato dall’insorgente sub doc. E). I. Con scritto del 7 dicembre 2021 (cfr. risultanze processuali), il legale del ricorrente ha nuovamente aggiornato il Tribunale riguardo alla situazione lavorativa dell’insorgente, che dal (…) avrebbe trovato un nuovo impiego di durata indeterminata ed a tempo pieno, come da contratto di lavoro del (…) allegato. J. J.a Tramite missiva del 4 aprile 2023, (…), ha trasmesso al Tribunale la copia del rapporto di arresto provvisorio del (…) dell’interessato, imputato di infrazione grave alla LStup (art. 19 cpv. 2a LStup) e di contravvenzione alla LStup, nonché di violazione del bando (art. 291 CP). Nel verbale d’interrogatorio dell’interessato da parte della (…) del (…), si evincono in particolare i seguenti asserti: “Sono nato e cresciuto in F._______, sono andato a scuola fino al (…), poi ho svolto diversi lavori (…) fino al (…) anno in cui ho lasciato il mio paese e sono giunto in I._______ dove vi sono restato alcuni mesi. Poi sono giunto in Svizzera dove ho chiesto asilo e sono rimasto fino a quest’oggi. […] A domanda rispondo che in Svizzera sono solo, i miei famigliari vivono in F._______. […] Mi viene chiesto di precisare i legami che ho con il territorio svizzero. Nessun legame” (cfr. verbale d’interrogatorio precitato, pag. 4, 5 e 8).

D-6240/2020 Pagina 9 J.b Con ulteriore scritto del 2 agosto 2023, l’(…) succitato, ha trasmesso al Tribunale copia del dispositivo della sentenza del (…) luglio 2023 della (…). Nella stessa si legge che il ricorrente è stato condannato per infrazione aggravata alla LStup e per contravvenzione alla LStup ad una pena detentiva di ventiquattro mesi, sospesa in ragione di dodici mesi con un periodo di prova di due anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata. Per il resto è da espiare. Inoltre, gli è stata inflitta una multa di CHF 200.– con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà commutata in una pena detentiva pari a due giorni, nonché è stata ordinata l’espulsione dell’insorgente dal territorio svizzero per un periodo di vent’anni, ai sensi dell’art. 66b cpv. 1 CP. Il 6 novembre 2023, la SEM ha inviato al Tribunale copia della precitata sentenza motivata del (…) luglio 2023. Tale sentenza è passata in giudicato il (…) settembre 2023 (cfr. atto TAF n. 20). K. Con scritto del 10 gennaio 2024, il giudice istruttore della pratica, ha risposto alla missiva del 5 gennaio 2024 dell’(…), che chiedeva ragguagli circa lo stato della procedura. Ugualmente, con missiva del 16 ottobre 2025, il giudice istruttore incaricato, ha risposto allo scritto del predetto (…) datato 7 ottobre 2025, circa lo stato della procedura. L. L.a Per mezzo della decisione incidentale del 20 novembre 2025, il Tribunale, riportando ed evidenziando alcune dichiarazioni rilasciate dal ricorrente in corso di procedura, ha invitato la SEM a volersi esprimere entro il 1° dicembre 2025, se intravvedesse dei motivi che si opporrebbero all’applicazione dell’art. 63 cpv. 1 lett. a LAsi al caso di specie (sostituzione dei motivi), nonché ha informato il ricorrente che gli sarebbe stata data la possibilità di esprimersi in merito, una volta conosciute le risultanze dell’autorità inferiore. Nella stessa decisione incidentale, lo scrivente Tribunale ha poi pure invitato il rappresentante legale del ricorrente, entro il medesimo termine succitato, a volerlo informare se patrocina ancora il ricorrente o, in caso contrario, chi sia l’attuale rappresentante legale dell’insorgente, se del caso con la denominazione esatta dello studio legale che lo patrocina, fornendo una procura scritta aggiornata che giustifichi dei suoi poteri di rappresentanza. L.b Tramite lo scritto del 25 novembre 2025, il patrocinatore del ricorrente ha annesso la nuova procura datata 25 novembre 2025, giustificante dei suoi poteri di rappresentanza legale.

D-6240/2020 Pagina 10 L.c Nelle sue osservazioni del 28 novembre 2025, l’autorità inferiore ha segnatamente constatato che, all’insorgente: “[…] è stata riconosciuta la qualità di rifugiato grazie a dichiarazioni false o alla dissimulazione di fatti essenziali. La SEM non intravvede quindi motivi che si oppongano all’applicazione dell’art. 63 cpv. 1 lett. a LAsi al caso di specie (sostituzione dei motivi).” La SEM ha per il resto ribadito le sue precedenti conclusioni. Tali osservazioni sono state trasmesse dal Tribunale al ricorrente con ordinanza del 3 dicembre 2025, offrendogli la possibilità di pronunciarsi in merito fino al 15 dicembre 2025. L.d Il ricorrente ha dato seguito all’invito del Tribunale, prendendo posizione in merito con osservazioni del 12 dicembre 2025, ed allegando quali nuovi documenti il certificato medico del 26 novembre 2025 (cfr. sub doc. C) ed i conteggi di salario inerenti al periodo maggio-ottobre 2025 (cfr. sub doc. D). Nel suo scritto, il ricorrente ha innanzitutto rilevato come, il verbale d’audizione del (…) febbraio 2007, non chiarisca se il ricorrente fosse stato formalmente congedato dal servizio militare o se il suo espatrio dal Paese d’origine configurerebbe una diserzione dalla leva obbligatoria. Tuttavia, sarebbe comunque noto che il servizio militare eritreo avrebbe una durata indefinita per legge, potenzialmente a vita. Altresì, la decisione della SEM del 28 novembre 2008, non si sarebbe fondata esclusivamente sull’età del ricorrente rispetto ai suoi obblighi militari non ancora svolti per riconoscergli lo statuto di rifugiato, bensì anche sulla sua uscita illegale dall’Eritrea, circostanza che già di per sé sarebbe sufficiente per la concessione dell’asilo ai cittadini eritrei. Inoltre, a mente sua, non vi sarebbero elementi agli atti che lascerebbero presupporre che egli abbia fornito informazioni inesatte in modo volontario e consapevole al fine di ottenere protezione. Le eventuali “imprecisioni” relative al servizio militare, sarebbero piuttosto riconducibili a ricordi frammentari e segnati dal trauma, oltreché ad una situazione di timore nei confronti delle autorità svizzere e di difficoltà linguistiche e psicologiche dovute al lungo viaggio. Tuttavia, tali “imprecisioni”, non avrebbero comunque comportato un esito diverso della sua procedura d’asilo. In primo luogo, difatti, il rischio di reclutamento forzato e di sanzioni per l’espatrio illegale, sussisterebbe indipendentemente dalla conclusione o meno del servizio militare; ed in secondo luogo, la prassi allora in vigore per ottenere protezione per i cittadini eritrei, sarebbe stata più favorevole rispetto a quella attuale, essendo che la sola partenza illegale dal Paese sarebbe stata considerata sufficiente per fondare il riconoscimento dello statuto di rifugiato. Pertanto, l’asserita discrepanza invocata dalla SEM nelle sue dichiarazioni, non avrebbe rivestito alcun carattere decisivo circa

D-6240/2020 Pagina 11 l’esito della sua domanda, né a condurne ad un rigetto. In altre parole, l’eventuale falsa dichiarazione da parte sua, non sarebbe stata determinante, rispettivamente causale, ai sensi dell’art. 63 cpv. 1 lett. a LAsi. Egli non avrebbe dipoi avuto alcun interesse a fornire informazioni inesatte su un elemento che non avrebbe influito decisamente sull’esito della procedura. L’insorgente ha inoltre rilevato come le osservazioni dell’autorità inferiore rispetto alle condizioni di applicazione della detta norma, risulterebbero pressoché assenti e sarebbero insufficientemente motivate, avendo la SEM omesso di effettuare un’analisi circostanziata del caso concreto. In un secondo passo, il ricorrente ha poi ritenuto che l’esecuzione del suo allontanamento rimarrebbe comunque inammissibile ed inesigibile. Invero, un suo rimpatrio forzato in Eritrea comporterebbe un grave rischio di subire trattamenti inumani contrari all’art. 3 CEDU. Altresì, visto il suo stato di salute, le cui cure psichiatriche non potrebbero essere assicurate in Eritrea, un suo rimpatrio comporterebbe anche un pregiudizio grave e concreto per la sua salute, che risulterebbe pure contrario all’art. 5 LAsi. Infine, il suo rimpatrio sarebbe pure ineseguibile, in quanto il governo eritreo non accetterebbe rimpatri forzati, e quindi egli, che avrebbe ricostruito un percorso positivo ed integrato nel tessuto sociale locale, si troverebbe a dipendere da un aiuto d’urgenza, situazione che non soltanto sarebbe contraria alla dignità umana, ma anche priva di qualsiasi utilità per l’interesse pubblico. M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è

D-6240/2020 Pagina 12 particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a–c PA). Pertanto, egli è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 6 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Altresì, il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 D’ingresso, è opportuno differenziare la presente fattispecie, ovverossia un caso in cui è stata pronunciata dalla SEM la revoca della qualità di rifugiato del ricorrente ammesso provvisoriamente in Svizzera ex art. 83 cpv. 8 LStrI, in cui l’ammissione provvisoria risulta essersi estinta ai sensi dell’art. 83 cpv. 9 LStrI; con quella invece della revoca dell’ammissione provvisoria di cui alle condizioni previste all’art. 84 cpv. 2 LStrI (con o senza relazione con l’art. 83 cpv. 7 LStrI). Invero, nella prima costellazione succitata, l’art. 83 cpv. 9 LStrI dispone in particolare che, l’ammissione provvisoria si estingue con il passaggio in giudicato dell’espulsione ai sensi dell’art. 66a o 66abis CP o dell’art. 49a o 49abis del codice penale militare del 13 giugno 1927 (RS 321.0, di seguito: CPM) o dell’art. 68 LStrI. In tale casistica, l’ammissione provvisoria si estingue ex lege, ed una decisione in tal senso della SEM avrà soltanto un effetto dichiarativo e per sicurezza del diritto, ma non espleterà alcun effetto formatore. In altre parole, allorché la condizione esposta all’art. 83 cpv. 9 LStrI è adempiuta, ovvero il passaggio in giudicato dell’espulsione ai sensi di una delle disposizioni citate in tale norma, l’ammissione provvisoria decadrà per legge. Ciò comporta che non siano applicabili in tale contesto né le disposizioni relative al caso di rigore ([“caso personale particolarmente grave”] ex art. 14 cpv. 2 LAsi in relazione all’art. 31 dell’Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa del 24 ottobre 2007 [OASA, RS 142.201], o secondo l’art. 84 cpv. 5 LStrI per persone a cui è stata riconosciuta l’ammissione provvisoria e che risiedono da oltre cinque anni in Svizzera, o ancora in analogia con l’art. 30

D-6240/2020 Pagina 13 cpv. 1 lett. b LStrI per persone che sono state ammesse provvisoriamente e che risiedono da meno di cinque anni in Svizzera), né considerazioni in rapporto al principio di proporzionalità (cfr. DTAF 2017 VI/2 consid. 6.2; PROGIN-THEUERKAUF/GORDZIELIK in: Schweizerische Flüchtlingshilfe [SFH] [ed.], Handbuch zum Asyl-und Wegweisungsverfahren, 3a ed., 2021, p.to 6.2, pag. 310 segg.; PETER BOLZLI in: Spescha/Zünd et al., Kommentar Migrationsrecht, 5a ed. 2019, n. 44, pag. 444, ad art. 83 LStrI). 3.2 Ora, tornando alla disamina in oggetto, risulta dagli atti di causa come al ricorrente, con sentenza del (…) febbraio 2019 della (…) sita a L._______, sia tra le altre cose stata comminata l’espulsione giudiziaria ai sensi dell’art. 66a cpv. 1 lett. o CP. Tale sentenza, e con essa anche l’espulsione giudiziaria, è passata in giudicato l’(…) aprile 2019 (cfr. in proposito anche supra lett. A.c). Anche la pronuncia dell’espulsione dal territorio svizzero per vent’anni in applicazione dell’art. 66b cpv. 1 CP, di cui alla sentenza del (…) luglio 2023 della (…), è nel frattempo passata in giudicato (cfr. anche supra lett. J.b). Alla luce di quanto già sopra considerato (cfr. consid. 3.1), l’ammissione provvisoria concessa al ricorrente con decisione della SEM del 28 novembre 2008, si è estinta con il passaggio in giudicato dell’espulsione giudiziaria ex art. 83 cpv. 9 LStrI, come del resto comunicato al ricorrente a ragione dall’autorità inferiore con scritto del 25 aprile 2019 (cfr. anche supra lett. A.d). Frattanto, non v’è in tale contesto alcuno spazio per la pronuncia in una decisione, da parte della SEM, dell’allontanamento del ricorrente, rispettivamente dell’analisi se le condizioni inerenti all’esecuzione dell’allontanamento ex art. 83 cpv. 2–4 LStrI non sono più soddisfatte (cfr. in tal senso anche la sentenza del Tribunale E-5827/2017 del 5 luglio 2021 consid. 7.7), o ancora del rispetto del principio di proporzionalità. Occorrerà soltanto analizzare, nel caso del ricorrente ove al medesimo era stata riconosciuta la qualità di rifugiato, se le condizioni per un disconoscimento della stessa siano o meno adempiute, e nell’eventualità di una risposta positiva, verificare che un suo rimpatrio non violi il principio di non-respingimento secondo l’art. 5 LAsi. Le considerazioni esposte in tal senso dall’autorità inferiore nella decisione impugnata (cfr. punti 3 seg., pag. 5 seg.), che vanno al di là dell’esame del principio del divieto di respingimento ex art. 5 LAsi, risultano pertanto esulare dall’oggetto della presente disamina. Per tali ragioni, ne discende che i punti del dispositivo della decisione avversata della SEM riferiti alla pronuncia dell’allontanamento e dell’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente (cfr. cifre 2 – 4 del dispositivo della decisione impugnata) sono da annullare. Il Tribunale non ritiene però, di dover annullare l’intero provvedimento impugnato per tale motivo, sia per le considerazioni che seguono sia in quanto l’insorgente non ha subito alcun pregiudizio dalle precitate

D-6240/2020 Pagina 14 motivazioni presenti nello stesso, poiché ha semmai potuto presentare anche su tali punti, degli argomenti contrari a suo favore. Le argomentazioni ricorsuali inerenti invece alla buona integrazione dell’insorgente su suolo svizzero (cfr. ricorso, p.to 7, pag. 6; osservazioni del 12 dicembre 2025 del ricorrente, p.to 15, pag. 6 seg.) ed i documenti allegati attestanti la stessa (cfr. allegato doc. D alle osservazioni del 12 dicembre 2025), come pure le osservazioni risultanti dagli scritti del 23 settembre 2021 rispettivamente del 7 dicembre 2021 del rappresentante legale del ricorrente in ordine all’attività lavorativa di quest’ultimo e dei mezzi di prova allegati al primo scritto citato (cfr. sub doc. H e doc. I), risultano nel contesto sopra delimitato irrilevanti, e non verranno quindi trattati oltre dal Tribunale. Ad uguale conclusione si giunge pure per quanto attinente alle argomentazioni presentante dal ricorrente nel suo scritto del 12 dicembre 2025 circa l’ammissibilità, l’esigibilità – anche con riferimento al documento medico prodotto in allegato (cfr. sub doc. C alle osservazioni del 12 dicembre 2025 del ricorrente) – e la possibilità dell’esecuzione del suo allontanamento, sia relativa alla situazione vigente in Eritrea dal profilo dei diritti dell’uomo, sia con riferimento al suo stato di salute o ancora alla circostanza che un rimpatrio forzato nel detto Paese non sarebbe eseguibile (cfr. p.to 10 segg., pag. 5 segg.). Le stesse, in quanto irricevibili, non verranno trattate oltre. 4. 4.1 Su tali presupposti, di seguito il Tribunale esaminerà se le condizioni per il disconoscimento della qualità di rifugiato siano in casu date. 4.2 Nel fare ciò, come preannunciato nella decisione incidentale del 20 novembre 2025, il Tribunale, ritenendo che siano date le condizioni d’applicazione dell’art. 63 cpv. 1 lett. a LAsi come si vedrà di seguito, valuterà la fattispecie alla luce di tale disposto e non, come invece fatto dalla SEM, nella decisione avversata, analizzando se l’art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi in relazione all’art. 1 sezione C par. 5 Conv. rifugiati si applichino al caso concreto. Il Tribunale opererà pertanto una sostituzione dei motivi. A tal proposito si ricorda che la scrivente autorità non è vincolata né dai motivi esposti dall’autorità inferiore né da quelli del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2), e pertanto può lasciare immutato l’esito di una decisione impugnata, ma adottando un’altra motivazione, concretizzando così il principio “iura novit curia”. Se la nuova decisione si basa su disposizioni delle quali le parti non potevano aspettarsi la loro applicazione, sarà necessario dare la possibilità a queste ultime, di prendere dapprima posizione in merito (cfr. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI/BUNDI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 4a ed., 2025, n. 154, pag. 58 e n. 1136, pag. 458; AUER/MÜLLER/SCHINDLER, Kommentar Bundesgesetz

D-6240/2020 Pagina 15 über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed., 2019, n. 16 segg., pag. 906 seg. ad art. 62 PA; DTAF 2007/41 consid. 2 con riferimenti citati; nello stesso senso la sentenza del TAF D-7284/2018 del 3 luglio 2019 consid. 7.1 con rif. cit.). 4.3 Nel caso concreto, le parti sono state rese edotte dal Tribunale della possibilità di una sostituzione dei motivi in favore del disposto previsto all’art. 63 cpv. 1 lett. a LAsi, ed è stata offerta sia alla SEM sia al ricorrente l’opportunità di essere sentiti in merito (cfr. supra lett. L). Poiché il dispositivo e l’esito della decisione impugnata non ne risultano comunque modificati – salvo quanto già sopra osservato al consid. 3 – tale procedere del Tribunale non viola alcuna norma procedurale. Il principio “iura novit curia” ha infatti in specie quale conseguenza che il giudizio sull’impugnativa dell’istanza che statuisce, confermi il risultato corretto – ma con una motivazione erronea – con altre considerazioni giuridiche rispetto all’autorità inferiore. 5. 5.1 In tal senso, la questione a sapere se la SEM avrebbe analizzato in modo specifico il caso del ricorrente e quindi sufficientemente motivato la decisione avversata, come esposto (implicitamente) nel gravame dall’insorgente (cfr. ricorso, p.to 7, pag. 5), può rimanere aperta, in quanto l’analisi del Tribunale porterà su un’altra disposizione legale rispetto a quella esaminata dalla SEM nel provvedimento litigioso. 5.2 Non si può poi seguire il ricorrente, laddove nel suo scritto del 12 dicembre 2025, lamenta un’insufficiente motivazione da parte dell’autorità inferiore della sua presa di posizione del 28 novembre 2025 (cfr. p.to 9, pag. 5 delle osservazioni del 12 dicembre 2025). Invero, come si evince chiaramente dalla stessa, per quanto brevemente, la SEM si è chinata sull’applicazione dell’art. 63 cpv. 1 lett. a LAsi nel caso specifico, non ravvedendo motivi che vi si opporrebbero, come richiesto dal Tribunale nella sua decisione incidentale del 20 novembre 2025. In merito, l’insorgente si è pure potuto esprimere, dimostrando nelle sue articolate osservazioni del 12 dicembre 2025, di avere ben compreso anche quanto motivato e concluso dall’autorità inferiore nella sua presa di posizione del 28 novembre 2025. Frattanto, tale censura formale, deve essere respinta. 6. 6.1 Venendo ora al merito, ai sensi dell’art. 63 cpv. 1 lett. a LAsi, la SEM revoca l’asilo o disconosce la qualità di rifugiato se lo straniero ha ottenuto l’asilo o gli è stata riconosciuta la qualità di rifugiato grazie a dichiarazioni

D-6240/2020 Pagina 16 false o alla dissimulazione di fatti essenziali. Il contenuto di tale norma corrisponde all’obbligo di collaborare del richiedente l’asilo giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. c LAsi, ovvero di indicare le ragioni della sua domanda d’asilo (cfr. sentenza del TAF D-1349/2022 del 26 settembre 2023 consid. 3.2). 6.2 Le false dichiarazioni o la dissimulazione di fatti essenziali devono essere state causali per il riconoscimento della qualità di rifugiato o per la concessione dell’asilo. La qualità di rifugiato viene di regola disconosciuta allorquando le circostanze che hanno condotto al suo riconoscimento non erano date dall’inizio. Pertanto, l’applicazione della norma in questione è limitata alle fattispecie in cui la scoperta, posteriore al riconoscimento della qualità di rifugiato, degli elementi esatti della domanda, avrebbero condotto l’autorità a respingerla. Ne consegue che, l’applicazione di tale norma non si giustifica, malgrado l’esistenza di false dichiarazioni o la dissimulazione di fatti, allorché sulla base degli altri argomenti della domanda, la qualità di rifugiato sarebbe stata comunque riconosciuta all’interessato. In tale situazione, difatti, il risultato della procedura sarebbe stata influenzata su dei punti che non avrebbero comportato la modifica della decisione o del suo giudizio da parte dell’autorità competente al momento del riconoscimento della qualità di rifugiato, malgrado la loro conoscenza, e non invece su degli elementi decisivi (cfr. sentenze del TAF D-1349/2022 precitata consid. 3.3; E-2940/2019 del 21 febbraio 2022 consid. 4.2). Per l’applicazione di tale disposto, è inoltre necessario che lo straniero abbia intenzionalmente fornito delle false indicazioni o dissimulato dei fatti essenziali al fine di ottenere il riconoscimento della qualità di rifugiato (o la concessione dell’asilo); una semplice negligenza non essendo invece sufficiente (cfr. sentenze del TAF D-1349/2022 precitata consid. 3.3; E-2940/2019 succitata consid. 4.3; D-3323/2021 del 26 ottobre 2021 consid. 3.2). Sono essenziali non soltanto i fatti per i quali l’autorità amministrativa pone espressamente dei quesiti al richiedente, bensì pure quelli di cui egli deve sapere che sono determinanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (o la concessione dell’asilo). L’autorità chiamata a dirimere deve quindi esaminare se, in piena conoscenza di causa, avrebbe preso un’altra decisione al momento del riconoscimento della qualità di rifugiato (o della concessione dell’asilo) al ricorrente (cfr. sentenza del TAF E-2940/2019 precitata consid. 4.3 con ulteriori rif. cit.). L’onere della prova per l’adempimento delle condizioni per il disconoscimento della qualità di rifugiato, è posto a carico delle autorità d’asilo, in quanto esse vogliono trarre delle conseguenze giuridiche dai fatti da provare (cfr. sentenza del TAF D-1349/2022 succitata consid. 3.4 e ulteriori rif. cit.).

D-6240/2020 Pagina 17 6.3 Dalla fine dell’anno 2005, la giurisprudenza svizzera in materia di diserzione e rifiuto di servire nell’ambito del servizio nazionale eritreo, riconosceva che tali atti venivano sanzionati da parte delle autorità eritree in modo smisuratamente severo e questo per motivi politici. Pertanto, l’allora Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo, allineandosi alla giurisprudenza resa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (di seguito: CorteEDU; cfr. sentenza della CorteEDU Said contro Paesi Bassi del 5 luglio 2005, n. 2345/02), aveva riconosciuto che la diserzione e la renitenza fossero considerati come motivi pertinenti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006/3 consid. 4.8). Inoltre, la giurisprudenza costante ammetteva da diversi anni che l’uscita illegale dall’Eritrea di persone in età di servire (dagli 11 anni ai 47 anni per le donne, e fino ai 54 anni per gli uomini) ai quali non veniva concesso, in principio, un visto per uscire dal Paese, era ugualmente rilevante per il riconoscimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga (ex art. 54 LAsi), pure poiché veniva sanzionata in modo estremamente severo, per dei motivi politici, dalle autorità eritree (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 consid. 4.1 ; sentenza del Tribunale D-3892/2008 del 6 aprile 2010 consid. 5.3.1; cfr. anche in proposito: Organisation suisse d’aide aux réfugiés [di seguito: OSAR], Analyse des durcissements de la pratique suisse à l’égard de requérant-e-s erythréen-ne-s, 13 dicembre 2018, pag. 5). A partire dal 2014, tuttavia, l’appartenenza alla fascia d’età sopra riconosciuta per non ottenere, in principio, un visto d’uscita dall’Eritrea, non era più sufficiente per constatare che la persona era uscita illegalmente dal precitato Paese, bensì quest’ultima doveva essere resa verosimile (cfr. la sentenza di riferimento del Tribunale D-4787/2013 del 20 novembre 2014 consid. 9). 6.4 6.4.1 Tornando al caso in parola, v’è innanzitutto da rammentare che il riconoscimento della qualità di rifugiato al ricorrente, è stato concesso dalla SEM a causa delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso circa il servizio militare e l’espatrio dal suo Paese d’origine, nei verbali d’audizione tenutesi rispettivamente il (…) dicembre 2006 ed il (…) febbraio 2007, pur non concedendo invece l’asilo al ricorrente a causa delle divergenze rilevate nelle sue affermazioni in ordine ai periodi trascorsi in Eritrea. Difatti, nella prima di queste audizioni, egli ha segnatamente asserito che sarebbe nato in F._______ e che avrebbe trascorso soltanto (…) di vita in Eritrea dai nonni dal (…) al (…), dopodiché sarebbe tornato in F._______ non facendo più ritorno in Eritrea, in quanto egli non avrebbe voluto prestare il servizio militare di cui si parlava, ma avrebbe voluto terminare gli studi. Dopo il (…) non

D-6240/2020 Pagina 18 avrebbe pertanto più fatto ritorno in Eritrea (cfr. atto A1/9, p.to 3, pag. 1 seg.; p.to 15, pag. 5 seg.). Tuttavia, nel verbale d’audizione successivo, il ricorrente ha fornito delle dichiarazioni incongruenti rispetto a quanto invece allegato nell’audizione precedente, circa i periodi in cui egli si sarebbe recato in Eritrea, riferendo di esservi entrato la prima volta nel (…), restandovi per (…), ed in seguito di esserci tornato tutti gli anni per trascorrere un periodo di vacanza con i genitori, che vi avrebbero fatto rientro definitivamente nell’anno (…) (cfr. atto A8/16, p.to 3.1, pag. 6). Avrebbe lasciato l’Eritrea definitamente soltanto nell’anno (…), recandosi in F._______ (cfr. atto A8/16, p.to 3.1, pag. 5). Altresì, egli ha allegato di non aver assolto il servizio militare (cfr. atto A8/16, lett. d, pag. 5). Pertanto, a differenza di quanto sostenuto nelle sue osservazioni del 12 dicembre 2025 dal ricorrente, l’autorità inferiore si è basata per la presa di decisione del 28 novembre 2008, su di un esplicito asserto dell’insorgente di non aver mai assolto il servizio militare come pure di aver lasciato l’Eritrea malgrado tale obbligo recandosi in F._______, pur non avendo ricevuta alcuna convocazione per compiere lo stesso né avendo mai avuto alcun problema con le autorità eritree (cfr. atto A8/16, p.to 3.1, pag. 6 seg.; p.to 5.1, pag. 11). In tali circostanze, un congedo formale od una diserzione dal servizio militare, come allegato dall’insorgente in fase ricorsuale (cfr. scritto del 12 dicembre 2025, p.to 3, pag. 2), non entrano chiaramente in linea di conto. Le suddette dichiarazioni rese a verbale dall’insorgente e sulle quali si poggia la decisione della SEM del 28 novembre 2008, si scontrano in modo lampante con i suoi asserti rilasciati successivamente nell’ambito del procedimento penale che ha condotto alla sua condanna e all’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di otto anni nella sentenza della (…) del (…) febbraio 2019 (cfr. in merito supra lett. A.c). Invero, in tale ambito, egli ha dapprima riferito di essere nato e cresciuto in Eritrea e che soltanto all’età di (…) anni si sarebbe trasferito in F._______; nonché che avrebbe due sorelle che abitano in G._______, mentre che cinque fratelli ed i genitori risiederebbero in F._______ (cfr. p.to 4, pag. 8 della sentenza della […] del […] febbraio 2019). Salvo poi, nel corso del verbale d’interrogatorio al dibattimento di primo grado, mutare nuovamente le suddette allegazioni, indicando invece il F._______ come suo paese di nascita e dove vi avrebbe trascorso i suoi primi (…) o (…) anni di vita, prima di giungere in Eritrea dove vi sarebbe rimasto “[…] fino a che ho fatto il servizio militare nel (…)”, tornando successivamente in F._______, dove sarebbe rimasto fino alla fine del (…). Ha altresì aggiunto una sorella che vivrebbe a K._______, di cui non ne avrebbe fatto menzione invece in precedenza, e riferendosi a due fratelli (e non cinque come nel precedente verbale asserito) che vivrebbero in F._______ come i suoi genitori (cfr. p.to 5, pag. 8 della

D-6240/2020 Pagina 19 sentenza della […] del […] febbraio 2019). Si nota inoltre come i precitati asserti riguardo ai famigliari, siano pure parzialmente incoerenti rispetto a quanto dal ricorrente invece affermato nel suo verbale d’interrogatorio del (…) febbraio 2007, dove riferisce di avere tre fratelli e tre sorelle (cfr. A8/16, p.to b, pag. 4). In aggiunta, si rileva ancora come il ricorrente nel verbale d’interrogatorio della (…) del (…), non ha fatto alcuna menzione all’Eritrea, asserendo di essere nato e cresciuto in F._______ e di esservi andato a scuola fino all’anno (…), lasciando lo stesso nell’anno (…) (cfr. verbale d’interrogatorio del […] precitato, pag. 4). 6.4.2 A fronte di tali e tante divergenze sia sui periodi trascorsi nel suo Paese d’origine o meno, sia su elementi importanti della sua biografia, sia ancora e soprattutto circa l’adempimento o meno del servizio militare, al contrario di quanto affermato dall’insorgente nel suo scritto del 12 dicembre 2025, è palese che le dichiarazioni da lui rilasciate successivamente all’emissione della decisione dell’autorità inferiore del 28 novembre 2008, portino su degli elementi essenziali, e per nulla marginali, che mettono in dubbio la verosimiglianza dell’intera narrazione dell’insorgente, anche ed in particolare sui motivi d’asilo che l’avrebbero condotto all’espatrio, quest’ultimo perdendo ogni credibilità. Non vi è alcun dubbio che l’autorità inferiore non avrebbe riconosciuto la qualità di rifugiato al ricorrente, se avesse avuto conoscenza di tali dichiarazioni successive dell’insorgente, essendo che le stesse intaccano fortemente la credibilità di tutti gli asserti resi da costui in precedenza. Al contrario poi di quanto affermato dal ricorrente nelle sue osservazioni del 12 dicembre 2025, non è verosimile che egli non abbia reso consapevolmente ed intenzionalmente delle dichiarazioni inesatte dinanzi alla SEM, sia in merito al mancato svolgimento del servizio militare sia delle problematiche – che si rimarca sono rimaste del tutto generiche e vaghe – che avrebbe avuto per espatriare dall’Eritrea a causa di ciò, conoscendo sicuramente la prassi della SEM all’epoca, per la concessione della qualità di rifugiato (e dell’asilo) ai richiedenti eritrei usciti illegalmente dal loro Paese d’origine e che avevano disertato o erano in età di prestare il servizio militare obbligatorio. Invero, non v’è traccia di alcun timore, o di difficoltà linguistiche o psicologiche, segnalate per la prima volta nello scritto del 12 dicembre 2025 (cfr. p.to 5, pag. 3), dell’insorgente nell’ambito dei verbali resi dinanzi all’autorità inferiore (cfr. atti A1/9 e A8/16), dove il ricorrente ha affermato di aver compreso bene l’interprete presente, nonché che le dichiarazioni rilasciate nel verbale corrispondessero alle sue allegazioni, che gli erano state ritradotte prima dell’apposizione della firma da parte dello stesso, senza che egli aggiungesse alcuna nota o dichiarazione in proposito (cfr. atti A1/9, p.to 23, pag. 7; A8/16, p.to 5.3 e 5.4, pag. 11). Frattanto tale spiegazione, del tutto generica e non

D-6240/2020 Pagina 20 supportata da alcun elemento concreto e fondato, appare essere meramente pretestuosa, e non è atta a ribaltare la conclusione precedente circa la consapevolezza e l’intenzionalità del ricorrente nel rendere delle allegazioni false e dissimulando dei fatti essenziali durante la sua procedura d’asilo. Peraltro, si osserva come il ricorrente, neppure nel suo scritto del 12 dicembre 2025, riferisce maggiori dettagli riguardo al suo vissuto, né prende posizione in maniera chiara e netta circa quali affermazioni, a mente sua, da lui rilasciate in corso di procedura, sarebbero da ritenere verosimili, suffragandole con degli elementi concreti e fondati e/o con dei mezzi di prova. Anzi, se nel suo ricorso egli sostiene la tesi che lui si sia sottratto al servizio militare obbligatorio; nelle sue osservazioni del 12 dicembre 2025, egli con delle argomentazioni del tutto generiche in proposito, non specifica quale tesi sposerebbe malgrado ne avesse avuto ampia possibilità, facendo planare ancora maggiori dubbi circa la veridicità dei suoi asserti. Ne discende quindi che, essendo rimessa in discussione la credibilità dell’integralità del racconto reso dall’insorgente, non si può escludere in alcun modo neppure che egli sia stato definitivamente congedato o esonerato dal servizio militare eritreo, e quindi che lui non debba temere alcuna sanzione o trattamento inumano o degradante nel caso di un suo ritorno in patria, e questo anche prendendo in considerazione la giurisprudenza di questo Tribunale in materia di diserzione e renitenza nell’ambito del servizio nazionale eritreo in vigore dalla fine dell’anno 2005 (cfr. supra consid. 6.3), e quindi al momento della pronuncia della decisione della SEM del 28 novembre 2008. Essendo poi che l’espatrio illegale era stato riconosciuto dalla SEM in rapporto ai suoi asserti relativi all’obbligo di adempimento del servizio militare, ed alla sua età in quanto persona in età di servire (cfr. supra consid. 6.3), non si possono seguire le motivazioni esposte dal ricorrente nel suo scritto del 12 dicembre 2025, che ritiene come, anche facendo astrazione della questione se il ricorrente avesse o meno adempiuto al servizio militare, gli sarebbe stata riconosciuta la qualità di rifugiato a causa del suo espatrio illegale (cfr. p.to 4, pag. 3 e p.to 7, pag. 4 dello scritto del 12 dicembre 2025). Inoltre, visto che l’intera narrazione del ricorrente è stata posta in dubbio in ragione dei suoi asserti incoerenti ed incongruenti, anche le circostanze del suo espatrio – che peraltro egli non ha mai specificato rimanendo del tutto vago e non asserendo mai di essere espatriato illegalmente (cfr. atti A1/9, p.to 15, pag. 5 seg.; A8/16, p.to 3.1, pag. 5 seg.) – risultano essere del tutto inverosimili. 6.4.3 Riassumendo, il ricorrente ha intenzionalmente ingannato la SEM, rilasciando delle false dichiarazioni e dissimulando dei fatti essenziali, al fine di ottenere il riconoscimento della qualità di rifugiato. Tali dichiarazioni e fatti sono inoltre stati causali al riconoscimento della qualità di rifugiato al

D-6240/2020 Pagina 21 medesimo da parte della SEM, che non avrebbe concesso lo statuto di rifugiato allo stesso, se fosse stata a conoscenza degli asserti del ricorrente resi successivamente alla pronuncia della decisione del 28 novembre 2008 dal ricorrente. Pertanto, nella misura in cui le condizioni dell’art. 63 cpv. 1 lett. a LAsi sono realizzate, è a ragione che la SEM ha pronunciato il disconoscimento della qualità di rifugiato all’insorgente. 6.5 Infine, anche dal profilo del principio di non-respingimento, ritenuta la situazione concreta del ricorrente – il quale non ha segnatamente mai interessato le autorità eritree prima del suo espatrio – e le sue allegazioni inverosimili, nonché tenuto conto anche della giurisprudenza aggiornata in materia di espatrio illegale e di coscrizione dello scrivente Tribunale (cfr. sentenze di riferimento del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 consid. 5.1; D-2311/2016 del 17 agosto 2017 consid. 11-13, in particolare consid. 13.4; E-3822/2019 del 28 ottobre 2020; DTAF 2018 VI/4 consid. 6.1.5 segg.), la quale non viene in alcun modo messa in dubbio dalle allegazioni e dai mezzi di prova per lo più generici presentate rispettivamente prodotti in fase ricorsuale dal ricorrente, non si ravvede alcuna violazione del suddetto principio. 7. Pertanto, alla luce delle motivazioni che precedono, le condizioni per il disconoscimento della qualità di rifugiato dell’insorgente, in virtù dell’art. 63 cpv. 1 lett. a LAsi, sono in specie adempiute. 8. Ne consegue che la decisione della SEM del 9 novembre 2020 va confermata per quanto concerne il disconoscimento della qualità di rifugiato al ricorrente ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. cifra 1 del dispositivo), ed il ricorso respinto. Per quanto concerne invece le cifre 2-4 del dispositivo della decisione della SEM, come già sopra considerato (cfr. consid. 3.2), le stesse sono annullate. In tal senso, limitatamente alla questione della pronuncia e dell’esecuzione dell’allontanamento, il ricorso è accolto, nella misura della sua ricevibilità (cfr. supra consid. 3.2). 9. 9.1 Visto l’esito della procedura, delle spese processuali ridotte pari alla metà, ovvero di CHF 375.–, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo spese versato dal ricorrente in data 23 dicembre 2020.

D-6240/2020 Pagina 22 9.2 9.2.1 Giusta l’art. 64 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 TS-TAF). Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione (art. 7 cpv. 2 TS-TAF). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese (art. 14 cpv. 1 TS-TAF). Il Tribunale fissa l’indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota; in difetto, il Tribunale fissa l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 cpv. 2 TS-TAF). 9.2.2 Nel caso concreto, in difetto di una nota particolareggiata, l’indennità per spese ripetibili parziali – limitata alla questione della pronuncia e dell’esecuzione dell’allontanamento (cfr. supra consid. 8) – è fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 800.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA compresi; art. 9 cpv. 1 TS-TAF, 10 cpv. 1 e cpv. 2 TS-TAF; art. 11 cpv. 1 TS-TAF). 10. La presente decisione è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-6240/2020 Pagina 23 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Limitatamente alla questione della revoca della qualità di rifugiato, il ricorso è respinto. La decisione della SEM del 9 novembre 2020 è confermata e al ricorrente viene disconosciuta la qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi (cifra 1 del dispositivo). 2. Nella misura della sua ricevibilità, il ricorso è parzialmente accolto, limitatamente alla pronuncia e all’esecuzione dell’allontanamento. Le cifre da 2 a 4 del dispositivo della decisione della SEM del 9 novembre 2020 sono annullate. 3. Le spese processuali ridotte di CHF 375.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull’anticipo spese versato il 23 dicembre 2020. La Cassa del Tribunale restituirà il saldo di fr. 375.– al ricorrente. 4. La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 800.– a titolo di indennità ripetibili ridotte. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

D-6240/2020 — Bundesverwaltungsgericht 18.03.2026 D-6240/2020 — Swissrulings