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Bundesverwaltungsgericht 10.12.2012 D-6186/2012

10. Dezember 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,978 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi della LAsi) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 28 novembre 2012 / N

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-6186/2012

Sentenza d e l 1 0 dicembre 2012 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Walter Stöckli; cancelliera Nicole Manetti.

Parti

A._______, nato il (...), Tunisia, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 28 novembre 2012 / N [...].

D-6186/2012 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data 15 novembre 2012; i verbali di audizione del 21 novembre 2012 (di seguito: verbale 1) e del 28 novembre 2012 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 28 novembre 2012, notificata all'interessato oralmente il giorno stesso (cfr. act. A12/1); il ricorso del 30 novembre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 3 dicembre 2012); l'incarto dell'UFM pervenuto via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 3 dicembre 2012; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021); che nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa; che di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di

D-6186/2012 Pagina 3 un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti; che in sede di audizione il richiedente ha dichiarato di chiedere asilo in Svizzera per migliorare la sua situazione economica e per cercare un lavoro; che egli ha espressamente dichiarato di non avere altri motivi; che egli ha anche asserito che vorrebbe trovare una casa e in futuro formare una famiglia (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 3); che nella decisione del 28 novembre 2012, ai quali considerandi si rinvia, l'UFM ha osservato che il richiedente non avrebbe inoltrato una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi non avendo manifestato la volontà di ottenere dalla Svizzera una protezione contro delle persecuzioni; che di conseguenza l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua esecuzione verso il suo Paese siccome lecita, esigibile e possibile; che nel ricorso l'insorgente ha spiegato che, nonostante durante le audizioni avesse dichiarato di chiedere asilo in Svizzera per migliorare la sua situazione economica, in realtà i motivi che lo avrebbero spinto a lasciare la Tunisia sarebbero altri; che egli non avrebbe avuto il coraggio di esporre questi motivi in quanto spaventato dalle possibili conseguenze; che in realtà in patria egli sarebbe ricercato dai familiari di una persona con la quale avrebbe avuto dei problemi; che questa gente ora lo vorrebbe uccidere e in caso di rimpatrio egli rischierebbe dunque la vita; che quindi egli vorrebbe ripresentarsi per una nuova audizione; che in conclusione ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria nel caso in cui non gli venisse concesso l'asilo; che ha altresì presentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali con protesta di spese e ripetibili; che giusta l'art. 32 cpv. 1 LAsi non si entra nel merito di domande d'asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi; che ai sensi dell'art. 18 LAsi è considerata come domanda d'asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di volere ottenere dalla

D-6186/2012 Pagina 4 Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che pertanto non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano; che di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che tuttavia nella nozione di persecuzione dell'art. 18 LAsi in senso lato sono compresi non soltanto i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma pure gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento fissati dall'art. 83 cpv. 3 e 4 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), imputabili all'agire umano, quali i trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) nonché le situazioni di guerra, guerra civile o violenza generalizzata (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18 consid. 5b); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così come enunciata all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, dalla mancanza d'infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata; che con la sua domanda d'asilo l'interessato non ha chiesto alla Svizzera protezione contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato, in occasione delle audizioni, di essere esposto personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo Paese di origine, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi); che infatti, in sede di audizione, per giustificare il suo espatrio l'interessato ha addotto motivazioni esclusivamente di ordine economico,

D-6186/2012 Pagina 5 ossia la possibilità di trovare un lavoro, una casa e in futuro di avere una famiglia (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pagg. 3 seg.); che tali motivi, come manifestamente riconoscibile, non rientrano, in tutta evidenza, nella definizione di persecuzione in senso lato giusta l'art. 18 LAsi; che in sede di audizione egli ha esplicitamente dichiarato di non avere mai avuto problemi con le autorità del suo Paese né con terze persone in patria (cfr. verbale 1, pag. 7); che per giunta in alcun modo egli ha espresso concretamente l'esposizione per lui, in patria, al rischio reale e immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU e all'art. 3 Conv. tortura; che quindi l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi; che il motivo di fuga addotto in sede di ricorso legato alla persona in patria con la quale egli avrebbe avuto dei problemi, oltre a essere irrilevante ed essere una motivazione dell'ultima ora, non è stato per nulla sostanziato ed è palesemente inverosimile; che da quanto esposto discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento in quanto il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2009/50 consid. 9); che, ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento in Tunisia è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr e art. 44 cpv. 2 LAsi); che anche da un punto di vista della situazione in Tunisia, della situazione personale, essendo l'insorgente giovane, in salute, scolarizzato e avendo un'esperienza professionale quale imbianchino oltre che una rete sociale in patria avendo egli peraltro vissuto a B._______ (Tunisia) da poco dopo la nascita fino al momento dell'espatrio nel 2011 (cfr. verbale 1, pagg. 2-4 e verbale 2, pagg. 2 seg.), l'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr e art. 44 cpv. 2 LAsi);

D-6186/2012 Pagina 6 che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr, art. 44 cpv. 2 LAsi e cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che in sunto ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che visto l'esito della procedura le spese giudiziarie di CHF 600.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]);

(dispositivo alla pagina seguente)

D-6186/2012 Pagina 7 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Nicole Manetti

Data di spedizione:

D-6186/2012 — Bundesverwaltungsgericht 10.12.2012 D-6186/2012 — Swissrulings