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Bundesverwaltungsgericht 14.12.2020 D-6111/2020

14. Dezember 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,851 Wörter·~19 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 24 novembre 2020

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-6111/2020

Sentenza d e l 1 4 dicembre 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Regula Schenker Senn, Gérald Bovier, cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti A._______, nato il (…), B._______, nata il (…), C._______, nato il (…), D._______, nata il (…), E._______, nata il (…), tutti patrocinati dall’avv. Christian Bignasca, ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 24 novembre 2020 / N (…).

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Visto: la domanda di asilo presentata in Svizzera dagli interessati il 16 settembre 2020, i rilevamenti dei dati personali che si sono svolti il 29 settembre 2020, i riscontri dattiloscopici attestanti segnatamente il deposito di una domanda d’asilo in Croazia il 21 luglio 2020 da parte degli interessati, i verbali dei colloqui personali ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), che hanno avuto luogo il 2 ottobre 2020, la decisione del 24 novembre 2020 (notificata il giorno seguente; cfr. atto SEM 79/1), mediante la quale la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) non è entrata nel merito della domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato l’allontanamento dei richiedenti l’asilo verso la Croazia, la cessazione del mandato di rappresentanza con la Protezione giuridica (cfr. atto SEM 80/1), il ricorso del 2 dicembre 2020 (cfr. conferma del testimone apposta sulla busta; data d’entrata: 4 dicembre 2020) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione e per il cui tramite gli interessati hanno preliminarmente richiesto la concessione dell’effetto sospensivo, rispettivamente di ordinare misure conservative a titolo supercautelare; in via principale l’annullamento della decisione avversata e la trattazione nazionale della domanda d’asilo; sussidiariamente la retrocessione degli atti all’autorità inferiore per ulteriore istruzione e l’emissione di una nuova decisione; contestualmente e con protestate spese e ripetibili, di essere ammessi al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Christian Bignasca,

D-6111/2020 Pagina 3 la documentazione ad essa allegato, l’incarto elettronico dell’autorità inferiore, le misure volte alla sospensione in via supercautelare dell’allontanamento ordinate dal Tribunale il 4 dicembre 2020,

e considerato: che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒ c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata (art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell’art. 6 LAsi e dell’art. 37 LTAF), che il procedimento si svolge in italiano, che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 si rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che nel loro ricorso gli insorgenti sostengono innanzitutto che l’autorità inferiore non avrebbe tenuto in sufficiente considerazione la situazione attuale; che la fissazione di un termine di partenza al 15 aprile 2021 sarebbe contraria al principio della sicurezza del diritto; che rimandando il provvedimento ad un non meglio precisato miglioramento della situazione pandemica, la SEM avrebbe di fatto negato ai ricorrenti l’accesso alla procedura

D-6111/2020 Pagina 4 d’asilo, violandone l’idea di fondo; che la trattazione dei motivi umanitari sarebbe stata possibile in breve tempo; che nella decisione impugnata farebbe d’altro canto difetto una valutazione della disposizione potestativa; che pur considerandone la limitata cognizione, questo Tribunale dovrebbe ad ogni modo controllare se i fatti siano stati accertati in modo corretto e completo e se l’autorità abbia abusato o meno del proprio potere d’apprezzamento; che viste le circostanze del caso di specie, la notoria situazione in Croazia e la pandemia in essere, la SEM non si sarebbe potuta limitare a concludere che l’applicazione della clausola umanitaria non sarebbe stata giustificata; che detta autorità avrebbe dovuto chiarire in modo più approfondito i fatti giuridicamente rilevanti; che la decisione avversata si fonderebbe unicamente su delle presunzioni e non su di fondate conoscenze dell’autorità inferiore; che alla luce delle problematiche intercorse con le autorità croate ed illustrate dagli insorgenti durante la procedura, un loro trasferimento verso tale Paese non sarebbe ammissibile; che i ricorrenti avrebbero invero fatto tutto quanto era ragionevole attendersi da loro per provare che in Croazia finirebbero per essere esposti a pericolo concreto, non avrebbero accesso ad una procedura equa e verrebbero sottoposti a trattamenti degradanti; che sarebbe irrealistico attendersi che gli interessati possano altrimenti dimostrare l’esistenza di carenze sistemiche o trattamenti contrari all’art. 4 della CartaUE; che nella misura in cui le dichiarazioni dei ricorrenti sarebbero state considerate solo a loro svantaggio dall’autorità inferiore senza peraltro procedere ad accertamenti concreti, il principio inquisitorio sarebbe stato violato; che non è inoltre chiaro in che modo i ricorrenti avrebbero potuto contestare la competenza della Croazia; che per confutare i timori e gli argomenti addotti dagli insorgenti, segnatamente circa la tematica dei respingimenti alla frontiera, l’istanza inferiore si sarebbe limitata a fare riferimento a passaggi standardizzati; che ciò non di meno, nel caso di specie, viste anche le risultanze di un rapporto indipendente redatto dal Consiglio europeo per i rifugiati e gli esiliati, non si potrebbe dare per acquisito che i ricorrenti possano accedere ad una procedura equa; che essi non avrebbero del resto depositato alcuna domanda d’asilo in Croazia; che la sola accettazione della ripresa a carico da parte delle autorità richieste non sarebbe in ogni caso bastevole, che, giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri

D-6111/2020 Pagina 5 previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all’art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III),

D-6111/2020 Pagina 6 che, nel caso di specie, nel sistema «EURODAC» sono registrate due distinte domande d’asilo presentate dagli insorgenti prima di giungere in Svizzera, dapprima in Grecia (01.08.2019) ed in seguito in Croazia (21.07.2020), che in corso di procedura i ricorrenti hanno affermato che in Croazia le impronte gli sarebbero state rilevate contro la loro volontà; che essi si sono detti contrari ad un trasferimento verso tale Paese in quanto la polizia li avrebbe trattati male danneggiando i loro cellulari e dando fuoco ai loro zaini; che hanno inoltre fatto presente che alla figlia E._______ sarebbero stati negati dei medicamenti nonostante fosse affetta da febbre e raffreddore; che a fronte delle loro doglianze la polizia li avrebbe minacciati di rinviarli in Bosnia ed Erzegovina , che il 2 ottobre 2020 la SEM ha presentato alle autorità croate competenti, nei termini fissati all’art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico dei ricorrenti e dei loro figli minori fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III, che il 15 ottobre 2020 le autorità croate hanno espressamente accettato il trasferimento die predetti in applicazione della norma citata, che nonostante i dubbi sollevati nel ricorso, dai riscontri dattiloscopici e, implicitamente, dalle stesse affermazioni degli insorgenti si evince chiaramente che una domanda a loro nome è stata effettivamente registrata in Croazia e che i medesimi si sono intrattenuti in tale Paese per circa due mesi; che le autorità dello stato richiesto, nella loro risposta alla domanda di ripresa in carico, hanno inoltre precisato che gli interessati hanno lasciato il centro di ricezione il 12 settembre 2020 e che la loro procedura risulta tutt’ora pendente; che già solo il fatto che gli insorgenti abbiano fatto presente di aver richiesto dei medicamenti per E._______ lascia d’altro canto presagire un qualche tipo di presa a carico, più probabilmente il loro soggiorno in un luogo preposto all’accoglienza, che la questione dell’effettiva volontà quanto al deposito di una domanda d’asilo in tale Paese è del resto del tutto ininfluente, atteso che il meccanismo del Regolamento Dublino III non offre il diritto di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la domanda debba essere esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3), che sulla base di tali elementi la competenza della Croazia risulta di principio data,

D-6111/2020 Pagina 7 che ciò non di meno, giusta l’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che in linea di principio si presume che la Croazia rispetti gli obblighi che le incombono in virtù del diritto internazionale, in particolare il principio di non respingimento espressamente sancito dall’art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), il divieto di maltrattamenti ai sensi dell’art. 3 della CEDU e dall’art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), così come la sicurezza dei richiedenti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della domanda secondo una procedura giusta e che conceda ad essi una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che tale presunzione può tuttavia essere validamente sovvertita allorquando sussistano fondati e comprovati motivi per ritenere che la persona oggetto dell’ordine di trasferimento corra un rischio reale di subire un trattamento contrari ai disposti citati (cfr. DTAF 2012/27 consid. 6.4), che diversi organismi internazionali hanno segnalato il respingimento nei Paesi vicini di richiedenti asilo entrati in Croazia senza che la loro richiesta di protezione venisse esaminata dalle autorità preposte (cfr. sentenza del Tribunale F-1890/2020 del 16 aprile 2020 consid. 4.2), che su tali presupposti, il Tribunale, nella sentenza di riferimento E-3078/2019 del 12 luglio 2019, ha sancito la necessità di esaminare in maniera minuziosa ed individualizzata le domande delle persone che sono

D-6111/2020 Pagina 8 transitate da tale Paese, segnatamente in presenza di indizi di respingimenti forzato « push-backs » alla frontiera con la Bosnia ed Erzegovina e di impedimento a depositare una richiesta di protezione in Croazia, atteso che una tale costellazione potrebbe comportare la violazione del principio di non respingimento nonché un trattamento degradante ai sensi dell’art. 3 CEDU, che tuttavia le circostanze del caso in esame non si apparentano ad una tale casistica, atteso che la presente procedura riguarda una ripresa a carico susseguente alla comprovata registrazione di una domanda d’asilo e che gli insorgenti non hanno del resto dichiarato di essere stati respinti al confine bosniaco dalle autorità croate, che pertanto, nonostante i rapporti e gli argomenti a carattere generale addotti col gravame lascino effettivamente presuppore l’esistenza di alcune criticità nel sistema di accoglienza croato, peraltro già referenziate dal Tribunale nella giurisprudenza topica, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III non si giustifica nella presente fattispecie (cfr. sentenza del Tribunale E-4218/2020 dell’8 settembre 2020 consid. 5), che su questi medesimi presupposti, esulando il presente caso dalla costellazione testé esposta, nemmeno si necessitava di istruire ulteriormente la questione come censurato dai ricorrenti (cfr. sentenza del Tribunale F- 4204/2020 del 2 settembre 2020 consid. 2) che ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (OAsi 1, RS 142.311), se « motivi umanitari » lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda; che detta facoltà concretizza la cosiddetta « clausola di sovranità » prevista dall’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e secondo la quale in deroga ai criteri di competenza ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che va inoltre precisato che se il trasferimento nel paese di destinazione contravviene ad una disposizione imperativa del diritto internazionale, tra cui le norme protettrici della CEDU, l’applicazione della predetta clausola non ha più carattere potestativo ma vincola l’autorità inferiore, la quale è così tenuta ad entrare nel merito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1),

D-6111/2020 Pagina 9 che la SEM, nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che la modifica dell’art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d’esame del Tribunale; che pertanto il Tribunale può e deve unicamente controllare se l’autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d’apprezzamento ovvero se la SEM ne abbia fatto uso secondo criteri oggettivi e trasparenti; che restano fatti salvi i casi in cui l’applicazione della clausola umanitaria si impone in quanto il trasferimento contravviene ad una disposizione imperativa, che in casu i ricorrenti non hanno però apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che la Croazia non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali, riviandoli in un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale paese, che gli interessati non hanno d’altro canto fornito elementi atti a comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbe tale da contravvenire all’art. 4 della CartaUE, all’art. 3 CEDU, all’art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento, che essi hanno effettivamente fatto menzione di alcuni episodi poco edificanti ad opera della polizia croata, senza però fornire prove a sostegno delle loro contestazioni; che quand’anche si voglia partire dall’assunto che tali eventi abbiano effettivamente avuto luogo e che possano riprodursi in futuro – o più generalmente che le condizioni di accoglienza non dovessero rispettare gli standard minimi condannandoli ad un’esistenza non conforme alla dignità umana –, apparterrà se del caso agli insorgenti sollevare la violazione dei loro diritti utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), che gli interessati non hanno peraltro preteso soffrire di problematiche mediche implicanti un rischio di violazione dell’art. 3 CEDU (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7 e relativi riferimenti; sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193), che nella presente fattispecie non traspaiono d’altro canto elementi tali da ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria tale potere di apprezzamento; che essa ha determinato in modo completo i fatti, segnatamente chiarendo nel dettaglio le possibili problematiche mediche in presenza; che ha del resto fondato la propria scelta sulla base di criteri

D-6111/2020 Pagina 10 ragionevoli, trasparenti ed oggettivi, conformandosi alle esigenze dettate dal diritto di essere sentito e dal principio di proporzionalità ed integrando le proprie valutazioni nel provvedimento avversato (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.1), che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all’art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Croazia è tenuta a riprendere in carico gli insorgenti ed i loro figli minori in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Dublino III, che non si giustifica del resto una diversa valutazione del caso sulla base del fatto che l’indeterminabilità della data di trasferimento a fronte della situazione pandemica risulti contraria al principio della sicurezza del diritto, che non si comprende invero in che modo tale concetto, che deriva dall’art. 5 Cost. e protegge la previsibilità e la stabilità del diritto (cfr. HÄFE- LIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8a ed. 2020, n. marg. 625), possa essere disatteso nel caso di specie, dal momento che è il Regolamento Dublino III medesimo che prevede che il trasferimento deve essere effettuato entro il termine di sei mesi dall’accettazione della ripresa in carico, rispettivamente dalla decisione definitiva su un ricorso al quale è stato concesso effetto sospensivo (cfr. art. 29 Regolamento Dublino III), che se ciò non dovesse rivelarsi possibile, la domanda d’asilo del ricorrente dovrebbe essere trattata in Svizzera secondo la procedura nazionale (cfr. in tal senso la sentenza del Tribunale F-4687/2020 consid. 6 con ulteriore riferimento citato), che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia conformemente all’art. 44 LAsi, posto che i ricorrenti non possiedono un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non

D-6111/2020 Pagina 11 entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che si rammenti ad ogni modo come la situazione sanitaria legata alla pandemia non risulti essere ostativa all’esecuzione dell’allontanamento in quanto di natura temporanea, che con il provvedimento impugnato l’autorità di prima istanza non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Croazia confermata previa revoca delle misure cautelari pronunciate il 4 dicembre 2020 dal Tribunale, che visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che tuttavia, potendo il Tribunale partire dall’assunto che gli insorgenti siano indigenti e non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell’inoltro del gravame d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria e di riflesso anche la richiesta volta alla nomina dell’avv. Christian Bignasca quale gratuito patrocinatore (art. 65 cpv. 1 PA e art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi), che nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d’ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.– ed i CHF 220.– (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF); che il Tribunale ritiene pertanto adeguato, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante dei ricorrenti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il versamento di un’indennità per patrocinio d’ufficio di CHF 750.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA compresi), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le misure supercautelari pronunciate il 4 dicembre 2020 sono revocate. 3. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è accolta. 4. Non si prelevano spese processuali. 5. La cassa del Tribunale verserà all’avv. Christian Bignasca un’indennità di complessivamente CHF 750.– a titolo di spese di patrocinio. 6. Questa sentenza è comunicata agli insorgenti, alla SEM e all’autorità cantonale.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Data di spedizione:

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