Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-611/2011 Sentenza del 1° febbraio 2011 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliere Andrea Pedrazzini. Parti A._______, nato il (…), Macedonia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 12 gennaio 2011 / N (…).
D-611/2011 Pagina 2 Visto: l'entrata illegale in Svizzera dell'interessato in data (…), con documenti falsi e sotto l'identità di B._______, l'arresto immediato dell'interessato ai fini di estradizione, in base ad un'ordinanza di arresto provvisorio dell'Ufficio federale di giustizia (UFG) emessa lo stesso giorno, l'ordine di arresto ai fini di estradizione dell'interessato del (…), emesso dall'UFG, il ricorso inoltrato dall'interessato, il (…), contro il predetto ordine di arresto, la sentenza dell'(…) del Tribunale penale federale (TPF) con la quale è stato respinto il suddetto ricorso, la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in Svizzera, la decisione dell'UFG del (…) con la quale l'UFG ha concesso l'estradizione dell'interessato verso la Macedonia, il ricorso presentato dall'interessato al TPF contro la summenzionata decisione di estradizione, i verbali dell'audizione sommaria (di seguito: verbale 1) e dell'audizione sui motivi d'asilo (di seguito: verbale 2), entrambi del 22 dicembre 2010, la decisione dell'UFM del 12 gennaio 2011, il ricorso inoltrato dal ricorrente al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 20 gennaio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale in data 24 gennaio 2011, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
D-611/2011 Pagina 3 e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino macedone, di etnia (…), di aver avuto ultimo domicilio a C._______, prima del suo arresto, avvenuto il (…), e di essere espatriato agli inizi di (…), dopo il suo rilascio, quando si sarebbe recato in D._______; che, in seguito, avrebbe soggiornato in E._______, in F._______, in G._______, in H._______ ed in I._______, prima di giungere in Svizzera, che il ricorrente ha affermato che, nel 2001, durante la guerra, avrebbe "fornito informazioni" e trasportato armi per conto dell'Esercito di liberazione del Kosovo (di seguito: UCK); che lo stato macedone l'avrebbe scoperto e che, in seguito, più volte le autorità sarebbero andate a casa sua, perquisendola; che sarebbe pure stato trattenuto per 48 ore in polizia, nonché maltrattato e infine rilasciato; che, l'(…), avrebbe litigato con una persona (S.) che avrebbe poi tentato di scagliargli
D-611/2011 Pagina 4 addosso una grossa pietra; che l'insorgente avrebbe reagito colpendolo allo stomaco con un coltellino; che sarebbe stato accusato dalle autorità di lesioni gravi; che, dopo il ferimento di S., si sarebbe nascosto nel suo villaggio; che dei membri della famiglia di S. si sarebbero recati a casa dell'insorgente, sparando colpi di fucile e lanciando bombe; che si sarebbero recati pure a casa della fidanzata del ricorrente sparando colpi d'arma da fuoco; che sia il padre del ricorrente che la sua fidanzata avrebbero denunciato tali fatti alla polizia; che la polizia sarebbe venuta per accertare i fatti, senza tuttavia procedere a nessun arresto; che, 21 giorni dopo il suo ferimento, S., dopo essersi ripreso, sarebbe improvvisamente deceduto; che il ricorrente sarebbe quindi stato accusato di omicidio premeditato e sarebbe stato condannato in primo grado a dodici anni di carcere; che la condanna sarebbe stata annullata in sede ricorsuale; che sarebbe stato di nuovo condannato e ancora una volta assolto; che sarebbe poi stato imprigionato per due anni e mezzo; che, un giorno, gli sarebbe stata aperta la porta della cella e gli sarebbe stato detto di andarsene; che non avrebbe avuto un giusto processo, poiché ogni volta che avrebbe preso un avvocato, quest'ultimo sarebbe stato minacciato dalla famiglia di S. e sarebbe stato costretto a lasciare l'incarico; che suo padre sarebbe stato di nuovo aggredito nel (…) dai famigliari di S.; che, inoltre, durante la sua permanenza in prigione, il ricorrente sarebbe stato testimone dell'omicidio di una guardia da parte di un'altra e di un detenuto, poi fuggiti insieme dal carcere, che il ricorrente sarebbe quindi espatriato per il timore di subire un'ingiusta condanna, per il timore di essere assassinato per vendetta dai famigliari di S. e, infine, per il timore che una sua testimonianza circa l'episodio dell'uccisione della guardia possa provocare la vendetta dei due colpevoli, che, nella decisione del 12 gennaio 2011, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Macedonia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro lato, che le allegazioni in materia d'asilo sono irrilevanti per quanto concerne i problemi legati alla sua collaborazione con l'UCK, non avendo alcun carattere di attualità, che, inoltre, non emergerebbero indizi di persecuzione per quanto riguarda l'iter giudiziario relativo all'omicidio di S.; che, quanto ai problemi con la famiglia di S. è sicuramente possibile rivolgersi alle autorità macedoni per chiedere protezione; che, infine, non vi è ragione di credere che le autorità macedoni non provvedano a prendere le necessarie cautele per tutelare l'interessato, quale testimone, di modo che non emergerebbero dalle
D-611/2011 Pagina 5 carte processuali degli indizi d'esposizione del ricorrente a persecuzioni in caso di rientro in patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente fa valere che, contrariamente a quanto ritenuto dall'UFM, nel suo caso sussisterebbero indizi di persecuzione; che, infatti, egli rischierebbe seriamente di essere esposto ai trattamenti disumani e degradanti, vietati dall'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), da parte dei famigliari di S.; che, peraltro, il fatto di non aver subito alcun atto concreto da parte della famiglia di S. sarebbe dovuto soltanto alla sua tempestiva fuga una volta uscito di prigione; che, essendo stati coinvolti i suoi famigliari direttamente nella vendetta della famiglia di S., sarebbe verosimile che anche lui, in caso di rinvio, sarebbe esposto a tale vendetta, senza poter ottenere un'adeguata protezione da parte delle autorità; che il ricorrente ammette poter fare appello alla polizia in caso di violenza perpetrata dalla famiglia di S. nei suoi confronti, ma sostiene che potrebbe essere troppo tardi; che, inoltre, l'insorgente chiede che i suoi mezzi di prova siano esaminati con maggior oculatezza; che, infine, ribadisce che in Macedonia la sua vita sarebbe in grave pericolo, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al
D-611/2011 Pagina 6 richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 1° agosto 2003, la Macedonia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, innanzitutto, come giustamente rilevato dall'UFM, i problemi legati al conflitto del 2001 sono irrilevanti, in quanto, segnatamente, non sono attuali, che, per quanto concerne il timore dell'insorgente di una vendetta da parte dei famigliari di S., occorre rilevare che nulla ha impedito a suo padre e alla sua allora fidanzata di denunciare tali atti alla polizia e che quest'ultima si sarebbe attivata, dimostrando in tal modo la propria volontà di protezione (cfr. verbale 2, pag. 5, D26-27); che gli amici che, a detta del ricorrente, sarebbero stati aggrediti e torturati da membri della famiglia di S. per avere informazioni su di lui (cfr. verbale 2, pag. 2, D5), avrebbero anch'essi potuto denunciare tali fatti alle autorità al fine di ottenere un'adeguata protezione,
D-611/2011 Pagina 7 che, in tale contesto, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti, che la stessa conclusione si impone per gli allegati timori circa un'ipotetica vendetta da parte degli autori dell'omicidio di una guardia carceraria di cui sarebbe stato testimone (cfr. verbale 2, pag. 9, D74), che, riguardo al processo penale in corso contro di lui per i fatti risalenti all'(…), occorre rilevare dapprima che il ricorrente stesso ha ammesso di aver accoltellato S. e che è quindi legittimo che sia stato processato; che, inoltre, il fatto che l'insorgente abbia potuto godere dell'assistenza di avvocati e sia stato assolto a due riprese dalla condanna a (…) anni di reclusione (cfr. verbale 2, pag. 3, D5), rendono infondato il suo timore di subire un'ingiusta condanna, oltre che escludere qualsiasi indizio di persecuzione nei suoi confronti da parte di una qualsivoglia autorità, che, visto quanto sopra, non v'é motivo di ritenere che il ricorrente non possa beneficiare, in Patria, di un equo processo in relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti, che, peraltro, un eventuale errore giudiziario ai danni del ricorrente non è, di per sé, rilevante in materia d'asilo, che, in merito ai due mezzi di prova presentati dall'insorgente, la lettera del primo difensore legale dell'interessato è stata redatta ad hoc per i bisogni della causa ed ha quindi scarso valore probatorio e il mandato di arresto internazionale dell'Interpol non fa che confermare che l'insorgente è ricercato dalle autorità macedoni, che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Macedonia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
D-611/2011 Pagina 8 immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU, o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Macedonia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che, se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, l’Ufficio federale pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 al. 1 LAsi), che l’allontanamento dalla Svizzera non è deciso se il richiedente l’asilo possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido, se è colpito da una decisione di estradizione o è colpito da una decisione d’allontanamento secondo l’articolo 121 della Cost. (art. 32 dell'Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1; RS 142.311), che la decisione di estradizione non è, al momento, cresciuta in giudicato, essendovi un ricorso pendente dinnanzi al TPF, che il ricorrente non adempie quindi le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del ricorrente; che, infatti, egli vanta un'esperienza professionale quale (…); che, inoltre, il ricorrente dispone in patria di una rete sociale e familiare, segnatamente suo (…), sua (…) e due (…) (cfr. verbale 1, pag. 11),
D-611/2011 Pagina 9 che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
D-611/2011 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini Data di spedizione: