Corte IV D-6046/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 2 settembre 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della Giudice Christa Luterbacher; cancelliera Vera Riberti; A._______, nato il (...), alias B._______, nato l'(...), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 25 agosto 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-6046/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato in data (...) in Svizzera; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 9 e del 25 agosto 2010; il verbale di decisione dell'UFM del 25 agosto 2010, notificata all'interessato lo stesso giorno (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 25 agosto 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 26 agosto 2010); gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 26 agosto 2010; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); Pagina 2
D-6046/2010 che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice uni co, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio di scritti; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia Igbo con ultimo domicilio a C._______, nello Stato di D._______ (cfr. verbale d'audizione del 9 agosto 2010, pag. 1); che l'insorgente avrebbe lasciato la Nigeria il (...) per il timore di essere ucciso da membri dell'oracolo E._______ poiché, essendo cristiano e rifiutandosi di subentrare al ruolo di custode dell'oracolo precedentemente attribuito a suo padre, avrebbe incendiato detto oracolo (cfr. verbale d'audizione del 9 agosto 2010, pagg. 7 e 8); che il (...) si sarebbe recato a F._______, ove sarebbe rimasto due giorni, e successivamente sarebbe giunto in nave in un posto a lui sconosciuto rimanendovi per un certo periodo; che, in seguito, egli avrebbe preso un treno da G._______ che l'avrebbe portato direttamente a H._______ (cfr. verbale d'audizione del 9 agosto 2010, pagg. 2 e 8); che, inoltre, l'interessato ha dichiarato di non avere mai subito controlli durante il suo viaggio (cfr. verbale d'audizione del 9 agosto 2010, pag. 8); che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia Pagina 3
D-6046/2010 d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste al l'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, ribadito quanto già affermato nei verbali d'audizione, o meglio di non aver mai né posseduto né avuto bisogno del passaporto e di avere, per contro, lasciato la carta d'identità in patria poiché sarebbe dovuto fuggire di fretta e non avrebbe avuto tempo di prenderla con sé; che, inoltre, egli ha reiterato che non gli sarebbe stato possibile farsela inviare poiché non avrebbe più nessuno nel suo Paese; che, pertanto, egli sostiene di aver presentato motivi scusabili che giustificano la mancata presentazione dei documenti d'identità; che, infine, sarebbe stato costretto a fuggire poiché non poteva contare su un'effettiva protezione statale o sulla possibilità di rifugiarsi in qualche altra parte nel suo Paese; che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa pagamento anticipato delle spese processuali; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); Pagina 4
D-6046/2010 che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti colari formalità amministrative (cfr. DTAF 2007/7, consid. 5); che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di un mese dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non aver mai richiesto o posseduto un passaporto, ma di aver lasciato in patria la sua carta d'identità nigeriana poiché avrebbe dovuto lasciare con urgenza il suo domicilio; ch'egli non avrebbe più nessuno da contattare nel suo Paese al fine di farsi trasmettere il documento d'identi tà; che, tuttavia, egli ha dichiarato allo stesso tempo che avrebbe lasciato il suo villaggio il giorno seguente alla venuta dei membri dell'oracolo presso il di lui domicilio (cfr. verbale d'audizione del 28 agosto 2010, pag. 5); che, inoltre, confrontato alla domanda dell'eventualità di contattare il suo ex datore di lavoro per farsi mandare detto documento, egli si è limitato a rispondere che non potrebbe farlo poiché chiunque si recasse a casa sua rischierebbe di essere arrestato dalla gente del villaggio (cfr. verbale d'audizione del 25 agosto 2010, pag. 3); che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, egli è stato alquanto superficiale ed evasivo senza fornire alcun dettaglio del tragitto intrapreso; che, infatti, ha dichiarato di aver lasciato in nave la Nigeria par tendo da F._______, dove era arrivato due giorni prima fuggendo dal suo villaggio; che sarebbe in seguito sbarcato in un posto sconosciuto ove sarebbe rimasto per diverso tempo; che la Svizzera l'avrebbe raggiunta in treno; che, inoltre, egli è stato alquanto vago e si è contrad detto sostenendo, in un primo tempo, di essere arrivato in treno a H._______ dal luogo di sbarco e asserendo, in un secondo tempo, di aver preso il treno solamente da G._______, dove sarebbe giunto in autobus (cfr. verbale del 9 agosto 2010, pag. 3); che egli non ha saputo fornire alcun altro dettaglio in merito al suo viaggio di espatrio, né ri - Pagina 5
D-6046/2010 guardo alla durata esatta, né in merito alla nave sulla quale avrebbe viaggiato per diversi mesi (cfr. verbale d'audizione del 9 agosto 2010, pagg. 2 segg.); che, pure in sede della seconda audizione, egli non ha fornito un benché altro minimo dettaglio (verbale d'audizione del 25 agosto 2010, pagg. 5 segg.); che, infine, appare totalmente inverosimile che egli sia giunto in Svizzera senza ricordare nulla di un viaggio così lungo, come per esempio i nomi delle località dei paesi da cui sarebbe transitato, sbarcato e senza aver mai subito alcun tipo di controllo, argomentazioni, queste, tutte assolutamente inattendibili; che, a titolo abbondanziale ed a prescindere dalle allegazioni lacunose di cui sopra, varcare il confine Schengen senza subire alcun controllo, costi tuisce al momento attuale, un'impresa pressoché impossibile; che, in aggiunta, nel ricorso, l'insorgente non ha fornito alcuna spiegazione circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modali tà del suo viaggio; che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte; che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa; che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5); Pagina 6
D-6046/2010 che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché, in casi specifici, dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Nigeria temendo per la sua vita poiché sarebbe ricercato dai membri dell'oracolo del suo villaggio; che l'autore del gravame non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento di verosimiglianza; che basti rilevare innanzitutto che il ricorrente si è espresso in modo molto vago e succinto sugli eventi che lo avrebbero indotto a lasciare il proprio Paese; che, a titolo d'esempio, egli si è ripetutamente contraddetto persino sulle già scarne dichiarazioni a proposito dei propri motivi d'asilo, e meglio a proposito delle date riguardo alle visite degli emissari, come pure su quanti essi fossero (cfr. verbale d'audizione del 9 agosto 2010, pag. 7 e verbale d'audizione del 25 agosto 2010, pagg. 4 e segg.); che, inoltre, egli sostiene di aver lasciato il suo villaggio il mese di marzo – o aprile secondo le dichiarazioni – (...) e di essere rimasto solo due giorni a Lagos prima dell'espatrio, avvenuto nel mese di agosto (...); che, confrontato a detta contraddizione di date e periodi, egli si è limitato a dichiarare di essere analfabeta, di non essere andato a scuola e di far confusione con le date, quando invece, in sede di prima audizione, ha asserito di aver frequentato 5 anni di scuole primarie (cfr. verbale d'audizione del 25 agosto 2010, pag. 6 e verbale d'audizione del 9 agosto 2010, pag. 4); che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e ret tamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, tanto meno, a mente di questo Tribuna- Pagina 7
D-6046/2010 le, le allegazioni prodotte sarebbero state di un'intensità tale da essere considerate decisive in materia d'asilo né che si evincono elementi da cui dedurre che al ricorrente sarebbe stata preclusa un'appropriata protezione contro le persecuzioni statali (cfr. GICRA 2006 n o 18); che, il ricorrente stesso ha affermato di non aver denunciato i fatti all'autorità del suo Paese (cfr. verbale d'audizione del 9 agosto 2010, pag. 8); che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedi mento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (cfr. DTAF 2009/50, consid. 8, pagg. 730 e segg.); che, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1); Pagina 8
D-6046/2010 che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 LStr giusto il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi bile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto precede, come detto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr); che, inoltre, notoriamente, la situazione vigente in Nigeria non appare caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane ed ha perlomeno una formazione scolastica di 5 anni; che, oltre a ciò, egli ha lavorato dal (...) al (...), imparando il mestiere di meccanico e che, anche dal (...) al (...), avrebbe lavorato per un datore di lavoro nell'ottica di aprire in futuro una sua propria officina (cfr. verbale d'audizione del 9 agosto 2010, pag. 4); che, inoltre, egli ha vissuto in Nigeria fino al momento del suo espatrio, il che lascia supporre che possieda una rete sociale nel suo Paese; che, per di più e a suo dire, egli conoscerebbe comunque qualcuno nel suo Paese, segnatamente il pastore del suo villaggio o parrocchiano, certo I._______, che l'avrebbe aiutato a fuggire (cfr. verbale d'audizione del 9 agosto 2010, pagg. 7 e 8 e verbale d'audizione del 25 agosto 2010, pag. 5); che, infine, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; Pagina 9
D-6046/2010 che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10
D-6046/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 3. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di H._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Centro di registrazione e di procedura di H._______ (via fax; per incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento al Tribunale amministrativo federale) - J._______ (copia) Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione: Pagina 11