Corte IV D-602/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 4 febbraio 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Christa Luterbacher, cancelliere Carlo Monti; A._______, alias B._______, alias C._______, Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento, decisione dell'UFM del 1 febbraio 2010 / N […] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-602/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 14 gennaio e 1° febbraio 2010; la decisione dell'UFM del 1° febbraio 2010, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 1° febbraio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 2 febbraio 2010); gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) per fax in data 2 febbraio 2010; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impu- Pagina 2
D-602/2010 gnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia esan, nato ad D._______, dove sarebbe cresciuto, e di aver avuto ultima residenza ad E._______ nell'F._______, fino al (...) (cfr. verbale d'audizione del 14 gennaio 2010, pag. 2), che il richiedente, di professione poliziotto, avrebbe lasciato il suo Paese d'origine il (…) per il timore di essere ucciso dalla comunità o dai politici; che segnatamente egli sarebbe stato oggetto di un attacco da parte di una folla armata di machete e bastoni e che sarebbe quindi fuggito nel bosco, camminando per tre giorni e giungendo infine, grazie ad un passaggio in moto, al proprio comando di polizia, dove sarebbe però stato arrestato con l'accusa di essere complice nell'omicidio di un politico, di aver perduto la sua arma d'ordinanza e di essere intervenuto per disperdere la suddetta folla non essendo in servizio; che, infine, sarebbe stato detenuto nella prigione del suo comando di polizia e che lì egli avrebbe saputo che il proprio comandante avrebbe deciso di tramare contro di lui per incastrarlo, motivo per il quale egli sarebbe poi fuggito, Pagina 3
D-602/2010 che il richiedente si sarebbe recato in un primo momento ad G._______, dove avrebbe alloggiato da un amico all'incirca un mese, da (...) fino a (…) (cfr. verbale d'audizione del 1° febbraio 2010, pag. 8), da dove avrebbe percorso in autobus il tragitto fino a H._______ (cfr. verbale d'audizione del 1° febbraio 2010, pag. 9); che il 30 gennaio 2009 egli sarebbe espatriato in Niger, e dopo tre settimane sarebbe giunto in Libia; che l'11 maggio 2009 egli sarebbe giunto in Sicilia in gommone, da dove sarebbe poi ripartito in treno alla volta di I._______, dove sarebbe rimasto per tre mesi ospitato da un ragazzo africano; che, infine, nell'agosto 2009 si sarebbe recato a J._______, dove si sarebbe trattenuto fino al giorno in cui si sarebbe recato in Svizzera, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di non possedere altro documento d'identità che la tessera di agente di polizia, la quale sarebbe sempre stata idonea ad identificarlo in patria; che sarebbe dovuto fuggire dal suo Paese per timore di essere arrestato dalle autorità ed ucciso dalla comunità; che, inoltre, le contraddizioni rilevate dall'UFM non sarebbero tali da rendere la sua esposizione dei fatti tanto poco credibile da giustificare una procedura così frettolosa che la decisione gli sarebbe stata consegnata subito dopo la fine della seconda audizione; che, infine, ha contestato l'esigibilità dell'allontanamento verso la Nigeria, che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di Pagina 4
D-602/2010 causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6), che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di un mese dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non mai aver avuto né un passaporto, né una carta d'identità e di essere in possesso unicamente della tessera di agente di polizia (cfr. verbali d'audizione del 14 gennaio 2010, pag. 4), fatto alquanto inverosimile vista la professione dell'insorgente; che, inoltre ulteriori documenti, quali il certificato di nascita, di scuola superiore e della provincia, sarebbero stati bruciati dalla folla (cfr. verbali d'audizione del 1° febbraio 2010, pag. 2); che, inoltre, egli dichiara di non avere la possibilità di rivolgersi alla persona tramite la quale potrebbe richiedere detti documenti perché non avrebbe né il suo contatto, né nessuno tramite il Pagina 5
D-602/2010 quale mandare messaggi (cfr. verbali d'audizione del 1° febbraio 2010, pag. 3), contraddicendosi però quando afferma di essere rimasto in contatto telefonico con la propria fidanzata, sentita per l'ultima volta appunto il gennaio di quest'anno (cfr. verbali d'audizione del 1° febbraio 2010, pag. 3), e, quando confrontato con tale contraddizione, egli avrebbe dichiarato di non averle chiesto né di contattare qualcuno in merito ai documenti, né di andare lei stessa ad esigerli, in quanto sarebbe necessaria la presenza del ricorrente (cfr. verbali d'audizione del 1° febbraio 2010, pag. 3 e 4), che, oltre a ciò, interrogato sul suo soggiorno a I._______, il ricorrente ha dapprima dichiarato di avere vissuto per due mesi "fuori", ossia alla stazione del treno (cfr. verbali d'audizione del 1° febbraio 2010, pag. 4) ed in seguito per un mese con un africano e che durante questi mesi si manteneva grazie ad alcune persone, "bianchi e neri", che lo avrebbero portato a casa propria dandogli da mangiare (cfr. verbali d'audizione del 1° febbraio 2010, pag. 4), senza specificare null'altro o fornire dettagli che possano dare verosimiglianza al racconto; che risulta improbabile che in quattro mesi di soggiorno a J._______ il ricorrente non sia stato in grado di fornire qualche ulteriore informazione riguardo alla via in cui risiedeva o alla città stessa o alla chiesa cattolica che afferma di aver frequentato; che, infine, se il ricorrente fosse stato convinto di essere ricercato dalla polizia, non si spiega perché egli avrebbe deciso di viaggiare in autobus, il quale sarebbe anche stato fermato ad alcuni posti di blocco, rischiando così di essere arrestato; che, infine, risulta alquanto improbabile che un autobus, fermatosi inoltre più volte, percorra gli approssimativi 500 km tra G._______ e H._______ in sole quattro ore; che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazione circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità del suo viaggio (cfr. ricorso, pag. 2), che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, Pagina 6
D-602/2010 che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti, che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Nigeria per il timore di essere arrestato dalle autorità oppure ucciso dalla comunità, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, in particolare, l'insorgente ha dichiarato di sapere di essere ricercato dalla polizia, avendolo saputo dalla fidanzata, ma ha anche affermato che un documento contenente una dichiarazione del suo status di ricercato non esisterebbe (cfr. verbali d'audizione del 1° febbraio 2010, pag. 9); che, quando interrogato sui capi d'accusa nei suoi confronti, egli ha allegato di essere "stato dichiarato disertore (…), è tutto" (cfr. verbali d'audizione del 1° febbraio 2010, pag. 8) e poco dopo, sollecitato nuovamente a definire i motivi per i quali sarebbe stato effettivamente ricercato, ha dichiarato invece che sarebbe "stato sospettato di complicità in omicidio, di perdita dell'arma e delle munizioni e di aver svolto servizio illegale" (cfr. verbali d'audizione del 1° febbraio 2010, pag. 9); che tali discordanti affermazioni non risultano verosi- Pagina 7
D-602/2010 mili a codesto Tribunale, poiché prima di fuggire, secondo la logica dell'agire, il ricorrente avrebbe potuto cercare di ottenere informazioni sugli effettivi capi d'accusa a suo carico, così come sull'esistenza di un mandato d'arresto nei suoi confronti; che, come già osservato, se il ricorrente fosse stato convinto di essere ricercato dalla polizia, non si spiega perché egli avrebbe scelto di viaggiare in autobus, fermato ad alcuni posti di blocco, rischiando così di essere arrestato, che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati rettamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa Pagina 8
D-602/2010 violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è ammissibile, che, inoltre, notoriamente, la situazione vigente in Nigeria non appare caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane ed ha un'esperienza professionale quale poliziotto, e possiede una buona formazione scolastica, in quanto ha terminato la scuola superiore; che, inoltre, dispone di una rete sociale intatta in patria, segnatamente di un fratello ed una sorella e diversi zii, zie e cugini a D._______ (cfr. verbali d'audizione del 14 gennaio 2010, pag. 3) su cui contare per reinserirsi nella società; che l'insorgente non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr), che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, Pagina 9
D-602/2010 che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 litt. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10
D-602/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del TAF, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno, (in copia n. di rif. N [...]) - K._______ Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 11