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Bundesverwaltungsgericht 16.12.2020 D-6016/2020

16. Dezember 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,855 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 29 ottobre 2020

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-6016/2020

Sentenza d e l 1 6 dicembre 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer; cancelliere Jesse Joseph Erard.

Parti A._______, nato l’(…), alias B._______, nato l’(…), Angola, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 29 ottobre 2020 / N (…).

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Visto la domanda s’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il 13 agosto 2020, il verbale del rilevamento dei dati personali del 26 agosto 2020 (cfr. atto […]-13/9; di seguito: verbale 1), i verbali d’audizione del 29 settembre 2020 (cfr. atto […]-28/12; di seguito: verbale 2) e del 20 ottobre 2020 (cfr. atto […]-32/10; di seguito: verbale 3), la documentazione versata agli atti dal richiedente l’asilo nel corso della procedura di prima istanza, fra cui figurano il suo certificato di nascita angolano nonché una tessera di riconoscimento rilasciata dal partito politico “Unione Nazionale per l'Indipendenza Totale dell'Angola” (UNITA), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 29 ottobre 2020, notificata in medesima data (cfr. atto […]-40/1), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo e ha pronunciato l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l’esecuzione del provvedimento stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 30 novembre 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 1° dicembre 2020), per il tramite del quale il ricorrente ha concluso all’annullamento della decisione impugnata e alla concessione dell’asilo; in subordine alla concessione dell’ammissione provvisoria; altresì, e con protesta di spese e ripetibili, egli ha presentato una domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese anticipate di giustizia, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 della Legge sull’asilo [LAsi, RS 142.31] e art. 10 dell’Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid- 19 asilo, RS 142.318]) contro una decisione in materia d’asilo della SEM

D-6016/2020 Pagina 3 (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che il ricorso manifestamente infondato, ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l’approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorrente, ha narrato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato in ragione del suo attivismo politico in Angola, che al riguardo, egli ha raccontato di aver aderito al partito politico UNITA nel (…), per conto del quale avrebbe organizzato e partecipato ad una manifestazione di protesta tenutasi nel (…); che l’intervento della polizia angolana – volto alla dispersione del corteo – avrebbe tuttavia generato scontri fra manifestanti e autorità; che in tale contesto, l’interessato sarebbe stato percosso ed arrestato dalle forze di sicurezza, prima di essere condotto, privo di sensi, in ospedale; che una volta giunto al nosocomio egli sarebbe rinvenuto in sé e, approfittando di una momentanea assenza degli agenti, si sarebbe dato alla macchia, rifugiandosi presso un conoscente anch’egli attivista, che all’incirca due settimane più tardi, si sarebbero presentati presso l’abitazione due generali, i quali l’avrebbero ammonito quanto alla necessità di fuggire rapidamente dal Paese; che previo accordo dell’interessato, l’(…) 2020 i medesimi lo avrebbero accompagnato presso l’aeroporto ove – consegnatigli dei documenti d’identità falsificati, nonché una somma di denaro – si sarebbe imbarcato su di un volo in direzione del Portogallo; che da

D-6016/2020 Pagina 4 quest’ultimo Paese, A._______ si sarebbe in seguito diretto verso la Svizzera, giungendovi il 12 agosto 2020, che a mente dell’autorità inferiore, le allegazioni dell’interessato non sarebbero sufficientemente motivate, tanto da non soddisfare le condizioni di verosimiglianza ex art. 7 LAsi, che la medesima ha vieppiù aggiunto che – atteso che non vi sarebbe la necessità di procedere ad un esame materiale dei documenti prodotti quali mezzi di prova “se è notorio che possono essere facilmente acquistabili o qualora diversi requisiti formali o contenutistici inerenti al loro rilascio ne rendano impossibile un’analisi minuziosa” − non vi sarebbe ragione in specie di esaminare oculatamente i mezzi di prova versati agli atti, che con il gravame, dopo aver rammentato i fatti esposti nel corso della procedura, l’insorgente ha contestato le valutazioni della SEM; che in tal senso il resoconto da lui esposto non presterebbe il fianco a critiche, risultando nel complesso verosimile, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica

D-6016/2020 Pagina 5 interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che orbene, a mente del Tribunale il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che come rettamente rilevato dalla SEM, nel caso in esame le dichiarazioni dell’insorgente riguardo ai suoi motivi d'asilo sono manifestamente inverosimili, che anzitutto, lo svolgimento cronologico dell’esposto dell’insorgente appare ambiguo e finanche incoerente; che nell’ambito del suo racconto spontaneo, egli ha in effetti raccontato di aver ricevuto una prima visita da parte dei generali due settimane dopo lo svolgimento della manifestazione (cfr. verbale 2, pag. 7, D61) e di essere espatriato dopo ulteriori due settimane a far tempo da quest’ultimo incontro (cfr. verbale 2, pag. 7, D61); che in occasione del rilevamento delle generalità nonché delle audizioni del 29 settembre e del 20 ottobre 2020, egli ha però riferito di essere rimasto nascosto per circa (…) prima di fuggire dall’Angola (cfr. verbale 1, pag. 4, punto 2.01; verbale 2, pag. 3, D17; verbale 3, pag. 7, D67-57), oltre ad

D-6016/2020 Pagina 6 aggiungere che i succitati ufficiali si sarebbero presentati presso il rifugio solamente all’inizio del mese di (…) (cfr. verbale 3, pag. 7, D67-57), che a mente del Tribunale, non risultano maggiormente chiare o logiche le asserzioni secondo le quali le forze dell’ordine avrebbero minacciato, malmenato ed ammanettato il ricorrente per poi però affidarlo alle cure di un ospedale senza adottare alcuna misura di sorveglianza, permettendogli di lasciare indisturbato il nosocomio (cfr. verbale 2, pag. 6, D61), che oltretutto, v’è da osservare che in casu neppure quanto articolato dal ricorrente onde giustificare l’assenza di contatti – posteriormente all’espatrio – con la sua famiglia così come con i supposti attivisti in Angola, risulta credibile; che in effetti, secondo quanto inizialmente addotto egli avrebbe perso il telefono durante la manifestazione (cfr. verbale 2 pag. 3, D20); che l’interessato ha poi però riferito che lo stesso si sarebbe rotto durante la protesta, ragion per cui lo avrebbe abbandonato (cfr. verbale 3, pag. 8, D64 e segg.), che anche l’impossibilità di contattare gli amici per il tramite di “social media”, dettata a mente dell’insorgente dalla pessima connessione internet, appare inconsistente (verbale 3, pag. 2, D9), che non da ultimo, malgrado i precisi quesiti in tal senso, il richiedente l’asilo non è stato in grado di chiarire eventuali problemi insorti con le autorità prima del corteo tenutosi in data (…) (cfr. verbale 3, pag. 6, D44 e segg.), che in definitiva, già solo alla luce di tali considerazioni ed indipendentemente dagli ulteriori indicatori d’inverosimiglianza analizzati dall’autorità di prima istanza così come da una sua effettiva integrazione del partito politico UNITA, l’insorgente non è riuscito a rendere verosimili i motivi d’asilo allegati, che ritenuta l’insussistenza delle dichiarazioni rilevanti in materia d’asilo, l’interessato non ha reso verosimile le asserite persecuzioni, che di conseguenza è a giusto titolo che l’autorità di prima istanza ha respinto la sua domanda d’asilo e non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato, che in definitiva, per quanto riguarda il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo v’è pertanto da confermare la decisione della SEM,

D-6016/2020 Pagina 7 che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che per prassi invalsa del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che in sede ricorsuale, l’interessato ha contestato anche tale assunto; che a suo dire, le autorità di polizia in Angola effettuerebbero arresti arbitrari anche nei confronti di individui estranei alle manifestazioni di protesta; che la situazione nel suo Paese d’origine non militerebbe quindi per un suo

D-6016/2020 Pagina 8 rientro nella dignità e nella sicurezza, così che l’esecuzione di un allontanamento verso l’Angola sarebbe da considerarsi all’ora attuale inammissibile e non ragionevolmente esigibile, che ad ogni modo, anche a mente del Tribunale non vi sono in casu elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento verso lo Stato in parola, che giusta l’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d’asilo dell’insorgente, quest’ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), che, in siffatte circostanze, non v’è nemmeno motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento in Angola ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nel Paese d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che in primo luogo, in Angola non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione sull’integralità del territorio nazionale (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-3771/2020 del 30 settembre 2020), che dagli atti non traspaiono neppure motivi individuali di natura economica, sociale o medica, che si opporrebbero all’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente nel suo Paese d’origine; ch’egli infatti, oltre ad essere giovane, celibe e in buona salute, dispone in Angola di una rete sociale composta dalla madre – la quale provvedeva al suo mantenimento – due

D-6016/2020 Pagina 9 sorelle oltre a zii, zie e nonni (cfr. verbale 2, pag. 4, D25); ch’egli non lamenta infine problematiche mediche di sorta, che ne discende che apparterrà al ricorrente rinnovare i suoi legami in Angola, Paese che ha lasciato solamente ad agosto dell’anno corrente, al fine di facilitare il suo reinserimento, che quindi anche l’esecuzione dell’allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI), che da ultimo, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione del provvedimento (83 cpv. 2 LStrI), ritenuto che usando della necessaria diligenza, il ricorrente potrà, se del caso, procurarsi ogni documento supplementare indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la decisione dell’autorità inferiore va confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

D-6016/2020 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard

Data di spedizione:

D-6016/2020 — Bundesverwaltungsgericht 16.12.2020 D-6016/2020 — Swissrulings