Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 31.10.2008 D-5968/2008

31. Oktober 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,743 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-5968/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 3 1 ottobre 2008 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bruno Huber; cancelliere Carlo Monti. A._______ dichiaratosi cittadino del Sudan, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 10 settembre 2008 / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-5968/2008 Fatti: A. Il 2 giugno 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo, d'essere fuggito con sua madre nel 1992, durante la guerra ed all'età di due anni, da B._______, nel Sud del Sudan, a C._______ in Libia, dove avrebbe vissuto fino al 2001 e, in seguito, a D._______. La madre dell'interessato avrebbe frequentato per sei mesi un arabo che sarebbe morto, dopo avere cenato con la stessa. In seguito, sua madre sarebbe stata incarcerata. L'interessato avrebbe dunque lasciato la Libia, in data 24 aprile 2008, per il timore d'essere ucciso, in quanto ritenuto complice dell'omicidio del compagno della madre. Inoltre, temerebbe pure il rimpatrio verso il Sudan per la situazione di guerra e di fame attuale. Infine, ha allegato d'essersi recato in Italia con una barca per poi entrare illegalmente in Svizzera con un camion, in data 29 maggio 2008. B. Il 10 settembre 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 18 settembre 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 23 settembre 2008, il TAF ha considerato nella sua decisione incidentale il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria. Ha quindi invitato il ricorrente a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria Pagina 2

D-5968/2008 d'inammissibilità del ricorso, in caso di mancato versamento di detto anticipo. E. Il 30 settembre 2008, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità, dall'altro lato, ha ritenuto inverosimili le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente nonché l'evocata minorità. In particolare, avrebbe dichiarato il 16 giugno 2008 d'avere quasi 18 anni per poi Pagina 3

D-5968/2008 sostenere d'essere andato a scuola dal 2001 al giugno 2006 e di avere avuto 11 anni all'inizio del periodo scolastico, rispettivamente 16 anni alla fine dello stesso. Per di più, avrebbe dichiarato una differenza d'età di quattro anni con suo fratello maggiore ventitreenne. Inoltre, l'insorgente non avrebbe intrapreso alcunché per procurarsi dei documenti, accontentandosi di dichiarare di non avere la possibilità di farseli mandare, dato che non ne avrebbe mai posseduti. Peraltro, non sarebbe convincente la narrazione del viaggio relativo al suo arrivo a E._______, in Italia, giacché non sarebbe stato capace di nominare il passatore che l'avrebbe accolto sulla spiaggia. Inoltre, il ricorrente avrebbe asserito di parlare solo l'inglese standard, nonostante avesse indicato lo swahili come lingua madre. Oltre a ciò, egli non avrebbe saputo indicare se B._______ sia bagnata da un fiume o meno. Inoltre, sarebbe vaga e priva di dettagli la sua narrazione relativa ai 16 anni vissuti in Libia, ad C._______ ed a D._______, da un lato, dal punto di vista della conoscenza della lingua araba, poiché, malgrado la frequentazione di una scuola in inglese a D._______, un soggiorno di 16 anni in un Paese arabo l'avrebbe sicuramente marcato linguisticamente, dall'altro lato, dal profilo della carente descrizione, priva di nomi di piazze o palazzi importanti, di D._______. Inoltre, l'insorgente non sarebbe stato in grado di indicare correttamente il nome del presidente Gheddafi nonché del vicino di casa, il quale avrebbe saputo ciò che sarebbe successo a sua madre. L'UFM ha altresì considerato inverosimile il racconto circa i fatti accaduti in Libia. In più, l'insorgente sarebbe originario di in un Paese anglofono come, per esempio, la Nigeria. Infine, l'autorità inferiore ha considerato non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente. 5. Nel ricorso, l'insorgente ha ribadito che la sua data di nascita esatta sarebbe quella da lui indicata al momento della presentazione della sua domanda d'asilo e, quindi, di avere poco meno di 18 anni, ritenendo peraltro come infondate e soggettive le valutazioni dell'UFM in merito. Inoltre, siccome vi sarebbero solamente pochi mesi di differenza tra l'età da lui dichiarata e quella emersa dall'esame osseo, quest'ultimo non sarebbe atto a stabilire con esattezza la sua età. Ha, peraltro, sostenuto di non essere in grado consegnare un documento di identità, in quanto non ne avrebbe mai posseduto uno. Inoltre, egli afferma di non avere alcun'esperienza diretta della realtà del Sudan, Pagina 4

D-5968/2008 poiché sarebbe espatriato all'età di soli due anni. Le poche nozioni di cui dispone relative al Sudan gli sarebbero infatti state trasmesse da sua madre. Infine, egli ritiene necessari ulteriori chiarimenti in relazione allo statuto di rifugiato o all'esecuzione dell'allontanamento. Per conseguenza, l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo. 6. 6.1 Giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età. La designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti è altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1). 6.2 Nella fattispecie, Il TAF osserva che, da un lato, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età. In particolare, non ha fornito valide giustificazioni per la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio, è stato impreciso sulla sua biografia, sull'età dei suoi genitori e sul suo percorso scolastico. Dall'altro lato, dall'esame radiologico, effettuato il 3 giugno 2008, risulta un'età ossea del ricorrente superiore ai 18 anni in contraddizione con la dichiarata età di 17 anni e 7 mesi. Pertanto, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, segnatamente della genericità ed imprecisione delle argomentazioni ricorsuali, non v'è ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, in quanto l'insorgente non è stato in grado di corroborare l'allegata minorità. 7. 7.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun Pagina 5

D-5968/2008 documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 7.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6). 7.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 8. 8.1 Questo Tribunale osserva, che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo. In particolare, va rilevato che l'insorgente in sede di ricorso si è semplicemente limitato a dichiarare che non gli sarebbe possibile consegnare dei documenti, giacché non ne avrebbe mai avuti (v. ricorso pag. 2 e 3). Non v'è, dunque, ragione di ritenere che se l'insorgente avesse effettuato dei Pagina 6

D-5968/2008 seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v., fra le tante, la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento). 8.2 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che l'insorgente, malgrado abbia dichiarato di essere cittadino sudanese, non ha saputo indicare il F._______, che è uno dei fiumi più lunghi del mondo, come un fiume importante in Sudan, che peraltro bagna anche la città di B._______ [...]. Inoltre, non è stato in grado di fornire una descrizione geografica della zona di B._______ [...], indicata dall'insorgente come la sua città di provenienza. Non soccorre il ricorrente nemmeno l'allegazione secondo cui egli avrebbe vissuto in tale Paese soltanto fino all'età di due anni e conoscerebbe soltanto quanto sua madre gli avrebbe raccontato [...]. Inoltre, ritenuto che l'insorgente ha indicato lo swahili come lingua madre [...] e ha pure asserito che i suoi genitori parlano questo idioma [...], può essere considerato verosimile che egli non parli tale lingua, soltanto se le sue precedenti asserzioni non corrispondono alla realtà. Per di più, per quanto attiene alla lingua araba, questo Tribunale ritiene inverosimile che una persona possa vivere per 16 anni in un Paese come la Libia, dove l'idioma ufficiale è l'arabo, senza apprenderlo almeno un po' [...]. Peraltro, essendo improbabile che il ricorrente abbia soggiornato in Libia, anche gli avvenimenti di cui, secondo l'insorgente, sarebbe stata protagonista sua madre in detto Paese non meritano alcuna considerazione. Infine, il ricorrente si limita a mere congetture, non confortate da alcun elemento serio e concreto, sull'eventualità d'essere in pericolo, in caso di rientro in patria. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di fondamento, Pagina 7

D-5968/2008 con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente. 9. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 8 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 10. 10.1 Resta ora da esaminare se la seconda eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi è applicabile, ovvero se sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. La questione del carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata d'ufficio. Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4, WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. 10.2 Nel caso di specie, le affermazioni del ricorrente in merito alla propria cittadinanza sono manifestamente carenti ed inverosimili al punto tale che può essere esclusa la sua provenienza dal Sudan (v. considerando 8 del presente giudizio). Di conseguenza, il ricorrente ha violato l'obbligo di collaborare con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio nota, e ha posto le autorità nell'impossibilità di determinare il suo Paese d'origine e l'esistenza d'ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. Considerata l'evidente mancanza di collaborazione, ulteriori accertamenti da parte dell'UFM, o da parte di questo Tribunale, ai fini della determinazione di eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento non sarebbero di alcuna utilità. 11. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito la decisione impugnata va confermata. Pagina 8

D-5968/2008 12. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1). 13. Per quanto riguarda l'esecuzione dell'allontanamento, non spetta a questo Tribunale ricercare eventuali impedimenti all'esecuzione di tale misura. Per conseguenza, l'autorità di prima istanza ha rettamente agito ordinandola. 14. Il ricorso deve essere respinto. Essendo manifestamente infondato, il gravame è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dall'insorgente il 30 settembre 2008. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-5968/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo spese di CHF 600.-, versato il 30 settembre 2008, è computato con le spese processuali. 3. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato) - UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ;allegato incarto UFM) - G._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 10

D-5968/2008 — Bundesverwaltungsgericht 31.10.2008 D-5968/2008 — Swissrulings