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Bundesverwaltungsgericht 13.09.2010 D-5902/2006

13. September 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,675 Wörter·~18 min·4

Zusammenfassung

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 21...

Volltext

Corte IV D-5902/2006 {T 0/2} Sentenza d e l 1 3 settembre 2010 Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Jean-Pierre Monnet, Fulvio Haefeli, cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______, nata il (...), B._______, nato il (...), Congo (Kinshasa), ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 21 aprile 2006 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-5902/2006 Fatti: A. L'(...), l'interessata, d'etnia (...) ed originaria di Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo), ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 21 marzo [di seguito: verbale 1] e 4 aprile 2006 [di seguito: verbale 2]), di essere nata a Kinshasa e di essere vissuta fino al (...) in una zona residenziale di tale città denominata C._______. In tale data, infatti, ella sarebbe stata arrestata mentre partecipava ad una manifestazione non autorizzata ed organizzata dal pastore della sua chiesa, D._______, attivo politicamente, contro il referendum costituzionale indotto dal governo. Dopo l'arresto, ella sarebbe stata imprigionata nel carcere di E._______, dove sarebbe stata maltrattata e stuprata varie volte da un militare durante i suoi turni di guardia notturna. Il (...), quest'ultimo, venuto a sapere che anche altre persone oltre a lui infastidivano la ricorrente, l'avrebbe aiutata ad evadere, facendole strada fino all'esterno del carcere. Visto che la foto della ricorrente sarebbe stata pubblicata sul giornale ed ella avrebbe rischiato di essere uccisa, rispettivamente di essere nuovamente incarcerata, egli l'avrebbe portata da un amico, presso il quale sarebbe rimasta nascosta per (...) giorni e con cui, al (...) giorno, sarebbe espatriata in aereo, munita di una nuova carta d'identità valida ed esibendo ai controlli il passaporto della figlia dell'amico di cui parola, riconsegnato a quest'ultimo alla fine del viaggio. Dall'Italia la ricorrente avrebbe raggiunto la Svizzera in automobile grazie ad un secondo passatore. B. Tramite decisione del 21 aprile 2006, notificata all'interessata il giorno medesimo (cfr. avviso di ricevimento, act. A11), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 19 maggio 2006, l'interessata, per il tramite del suo patrocinatore, ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento Pagina 2

D-5902/2006 della qualità di rifugiato e, in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria. Al memoriale di ricorso la ricorrente ha allegato i seguenti mezzi di prova: la copia di un certificato medico stilato dal dottor J. B. in data (...), il quale ha diagnosticato due (...) ed una (...) (entrambe esplicitamente non stabilite formalmente) nell'utero della ricorrente, ed un esemplare in originale dell'edizione del (...) del giornale "F._______" comprendente, alla pagina 4, un articolo relativo alla scomparsa della ricorrente. D. Tramite decisione incidentale del 6 giugno 2006, la CRA ha autorizzato la ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura e, vista l'assenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), l'ha invitata a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali entro il 21 giugno 2006, con comminatoria d'irricivibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo. E. Il (...) l'autrice del gravame ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. F. Tramite scritto del 10 marzo 2010, la ricorrente ha versato agli atti due certificati medici stilati il (...), rispettivamente il (...), nei quali si attesta che la ricorrente soffre di (...) e di (...), che la stessa si trova in stato interessante con termine nell'(...) e che la gravidanza è stata complicata da una malattia che ha richiesto finora (...) ricoveri. G. L'UFM, con scritto del 28 aprile 2010, ha ribadito il carattere vago delle allegazioni della ricorrente. Per quanto attiene ai certificati medici di cui al paragrafo F, detto Ufficio non li ha ritenuti sufficienti per potersi pronunciare con cognizione di causa, in particolare perchè vaghi in merito all'asserita malattia della ricorrente ed i (...) ricoveri subiti. Al fine di chiarire ulteriormente la situazione medica della ricorrente, l'UFM ha proposto al Tribunale di richiederle un ulteriore e più esaustivo certificato medico, dichiarandosi nel contempo disponibile ad esprimersi in merito in un secondo tempo. Pagina 3

D-5902/2006 H. Il 30 giugno 2010, la ricorrente ha inoltrato al Tribunale due certificati medici: il primo, dell'(...) stilato dal Dr. D. L., attesta che la gravidanza della ricorrente è complicata da (...) a livello dell'utero che necessitano intermittenti ricoveri e che dovranno essere esportati dopo il parto, e che la stessa è affetta da (...), per la quale necessita di cure di ferro per via endovenosa; il secondo, stilato il (...) dal Dr. F. S., attesta che il parto è previsto per il (...) e che la gravidanza è a rischio causa la minaccia di un parto prematuro e la presenza di (...) nell'utero. I. Il 6 luglio 2010, il Tribunale ha invitato l'UFM ad esprimersi entro il 21 luglio 2010 sui due certificati medici da ultimo versati agli atti. J. Il (...), la ricorrente ha dato alla luce il figlio B._______. K. Il 31 agosto 2010, l'UFM ha riesaminato parzialmente la sua decisione del 21 aprile 2006. Detto Ufficio ha esteso la sua decisione al figlio della ricorrente e ritenuto inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, concedendo loro – avuto riguardo delle circostanze attuali del caso – l'ammissione provvisoria. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Dal 1° gennaio 2007, il Tribunale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). Pagina 4

D-5902/2006 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48, 50 e 52 PA. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato inoltrato in lingua francese. Non avendo la ricorrente mai chiesto che la lingua di procedura venisse modificata dall'italiano al francese, la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. Sentenza del Tribunale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. Preliminarmente, il Tribunale osserva che – essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria con il riesame parziale da parte dell'UFM della decisione impugnata del 21 aprile 2006 –, il ricorso in materia d'esecuzione dell'allontanamento contro la stessa è divenuto privo d'oggetto. Pertanto, la presente sentenza verte unicamente sui motivi d'asilo e sulla pronuncia dell'allontanamento. 6. Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore non ha ritenuto le allegazioni della richiedente né concrete, né dettagliate, dando così l'impressione che ella non avrebbe vissuto personalmente quanto addotto. In particolare, non avrebbe saputo rendere verosimili la partecipazione alla marcia, il motivo della medesima, il suo arresto e la prigionia. La descrizione del luogo di detenzione e delle violenze Pagina 5

D-5902/2006 sessuali subite sarebbe stereotipata, approssimativa e convenzionale. Inoltre, l'interessata si sarebbe contraddetta in merito al possesso di un passaporto durante il volo di espatrio. Sorprendente sarebbe poi il fatto che l'interessata, a suo dire ricercata dalle autorità, avrebbe lasciato il suo Paese munita sia di un passaporto dalle false generalità che della sua carta d'identità autentica. L'autorità di prime cure ha pertanto concluso all'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dall'interessata a sostegno della sua domanda d'asilo, rinunciando nel contempo ad esaminare se i fatti addotti siano o meno rilevanti in materia d'asilo. Infine, l'UFM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile. 7. Nel gravame, la ricorrente, richiamati sostanzialmente i fatti addotti in sede di audizione, ha allegato che, a seguito dei maltrattamenti subiti in carcere, avrebbe sofferto di postumi fisici che avrebbero necessitato il ricovero in ospedale per problemi ginecologici e all'addome sin dall'arrivo in Svizzera. Del resto, il certificato medico allegato al gravame attesterebbe che l'ospedalizzazione sarebbe avvenuta al reparto delle urgenze e che l'utero della ricorrente presenterebbe delle lesioni. Ciò proverebbe la veridicità delle violenze subite e del racconto reso. La ricorrente evidenzia inoltre che sarebbe notorio che le vittime di violenze sessuali avrebbero, a causa di un sentimento di vergogna, nella stragrande maggioranza dei casi difficoltà a parlare di quanto subito. In tale ottica sarebbe comprensibile che la ricorrente, assidua praticante della Chiesa "G._______", abbia avuto difficoltà ad esporre i dettagli degli abusi subiti ad una persona sconosciuta di origine straniera e di cui non parlerebbe la lingua. Nemmeno determinante sarebbe il fatto che non si sia potuta ricordare di dettagli particolari: generalmente, infatti, dopo tali abusi le vittime cercano di proteggersi e dimenticare il più velocemente possibile quanto vissuto, sviluppando, in alcuni casi, delle amnesie passeggere quale riflesso d'autoprotezione. In considerazione di quanto precede, la povertà di dettagli non ne indicherebbe la non veridicità. Del resto, la partecipazione della ricorrente alla marcia pacifica contro l'entrata in vigore della Costituzione il giorno anteriore ad un referendum costituzionale, in quanto fervente fedele della Chiesa, il cui pastore responsabile sarebbe un oppositore del regime, nonché candidato alla presidenza e fondatore del partito politico "H._______", sarebbe comprovata da un articolo apparso sul giornale "F._______" il (...). Al termine della marcia, il pastore sarebbe stato picchiato ed arrestato, Pagina 6

D-5902/2006 mentre che all'uscita dell'articolo di cui parola, il destino degli altri partecipanti e della ricorrente sarebbe ancora stato sconosciuto. La famiglia di quest'ultima non avrebbe più avuto sue notizie per diverse settimane, ciò che avvalorerebbe la tesi secondo cui l'insorgente sarebbe stata arrestata. Per di più, il fatto che ella abbia viaggiato con una carta d'identità autentica non renderebbe le sue dichiarazioni inverosimili. A tale riguardo, infatti, la ricorrente avrebbe già avuto modo di spiegare che il suo trasporto all'aeroporto sarebbe stato organizzato dal soldato che avrebbe abusato di lei e che, per timore che ella lo denunciasse, l'avrebbe aiutata a fuggire. Peraltro, la persona che le avrebbe procurato dei documenti falsi e le avrebbe permesso di passare i controlli di dogana sarebbe stato un membro delle forze militari. Visto che l'insorgente sarebbe stata scortata da militari, vale a dire da membri dell'autorità che, in Congo, controllerebbe gli aeroporti, sarebbe perfettamente credibile che abbia potuto avere su di sé i suoi veri documenti, giacché non avrebbe rischiato né di essere arrestata, né di essere controllata. Inoltre, le dovrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiata. Infatti, come trasparirebbe dall'articolo allegato al ricorso, tutti i partecipanti alla marcia pacifica summenzionata sarebbero stati oggetto di una forte repressione e nessuno avrebbe notizie del pastore di cui sopra. Gli altri fedeli della Chiesa sopraccitata sarebbero anch'essi scomparsi e sarebbero stati oggetto di violenza ed incarcerazioni ingiustificate. Non vi sarebbe alcun dubbio sul fatto che la ricorrente, nel caso in cui non fosse riuscita a fuggire dal suo Paese, avrebbe continuato a subire violenze e stupri. La sua religione e la sua appartenenza alla Chiesa di cui parola farebbero difatti della ricorrente una vittima certa di persecuzioni da parte del governo. In caso di rientro in Congo, sarebbe sicuro che la ricorrente verrebbe nuovamente arrestata, rispettivamente giustiziata ed andrebbe incontro a rappresaglie, violenze e stupri. In merito all'esecuzione dell'allontanamento, la ricorrente non lo ritiene né ammissibile, né esigibile. 8. 8.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, Pagina 7

D-5902/2006 nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 8.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (GICRA 1995 n. 23). 9. 9.1 Le dichiarazioni rese dalla ricorrente in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. A guisa d'esempio, la ricorrente, quando esortata a spiegare il motivo della manifestazione a cui avrebbe partecipato, non ha saputo esplicarne con coerenza il motivo. Infatti, ella – benché abbia, in conformità con la realtà dei fatti, indicato che la marcia non era stata autorizzata dalle autorità (cfr. verbale 2 pag. 5/D40) – non è stata in grado di spiegare in maniera chiara e logica né l'oggetto del referendum costituzionale indotto dal governo, né il perché la Chiesa a cui apparterrebbe (quindi anche lei medesima) vi si sarebbe opposta, adducendo sempre ed unicamente di essere contro il referendum "perché votare sì portava ad una perdita di sovranità del popolo congolese", senza mai riuscire, nonostante fosse stata più volte invitata a farlo, a sviluppare ulteriormente e coerentemente tale pensiero (cfr. verbale 1 pag. 5 e Pagina 8

D-5902/2006 verbale 2 pag. 4/D28-31). Ella, inoltre, ha dichiarato erroneamente che il referendum "sarebbe iniziato l'(...)" (cfr. verbale 2 pag. 5/D37), mentre che, stando alle informazioni a disposizione del Tribunale, esso si sarebbe invece svolto la domenica seguente la manifestazione, vale a dire il (...). Inoltre, la ricorrente è stata vaga sul numero di persone che avrebbero partecipato alla marcia, il momento ed il modo in cui sarebbero intervenuti i militari ed avrebbero proceduto agli arresti, fornendo dichiarazioni convenzionali tipiche di chi non ha vissuto i fatti personalmente (cfr. ibidem pagg. 5-7/D39 e 41-56). Peraltro, è informazione di pubblico dominio che durante la manifestazione la polizia antisommossa ha aperto il fuoco sui manifestanti. Se la ricorrente avesse davvero presenziato agli scontri, tale aspetto non le sarebbe di certo potuto sfuggire. Ella, tuttavia, non ha menzionato che l'uso, indubbiamente più innocuo, di getti di acqua calda e di corde per colpire i manifestanti (cfr. verbale 2 pag. 6/D44-46). Non risulta pertanto plausibile né verosimile che la ricorrente abbia preso parte alla manifestazione del (...). Anche le dichiarazioni rese dalla ricorrente circa l'asserita prigionia, gli stupri e la fuga dal carcere non convincono il Tribunale a causa del loro carattere generale, privo di dettagli, stereotipato ed illogico. Del tutto inattendibili sono, ad esempio, la dichiarazione secondo cui ella sarebbe fuggita dal carcere grazie al militare che, a suo stesso dire, avrebbe abusato più volte di lei (cfr. verbale 1 pagg. 5-6 e verbale 2 pag. 9/D76), nonché la ragione addotta a giustificazione di tale comportamento (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 pag. 9/D76-78). Del resto, mal si sposa con la logica dell'agire l'asserito comportamento del militare, il quale non solo avrebbe aiutato la ricorrente a fuggire aprendole la porta, ma l'avrebbe addirittura accompagnata di persona sin fuori al carcere (cfr. ibidem pag. 9/D79-80), benché sapesse, a dire della ricorrente, che le autorità la stessero cercando (cfr. ibidem pagg. 3-4/D20). Oltre a ciò, risulta inverosimile che la ricorrente sia stata arrestata e detenuta molto più a lungo che il pastore D._______, rilasciato, secondo informazioni a disposizione del Tribunale, già quattro giorni dopo la manifestazione il (...). Inverosimile è poi che la ricorrente si sia rifugiata presso l'amico del militare, ovvero del suo malfattore, e sia poi espatriata, basandosi ciecamente su quanto riferitole da quest'ultimo, rispettivamente senza mai preoccuparsi di verificare di persona se la pubblicazione della sua foto sul giornale corrispondesse al vero (cfr. ibidem pag. 9/D84). Del resto, non soccorrono la ricorrente nemmeno le allegazioni presentate in sede di ricorso. Innanzitutto, la versione secondo cui la ricorrente avrebbe potuto passare i controlli aeroportuali perché Pagina 9

D-5902/2006 scortata da responsabili dell'esercito, non combacia con quanto asserito in sede di audizione, dove la ricorrente ha sempre unicamente dichiarato di avere viaggiato munita sì di un documento d'identità procuratole dal suo malfattore, ma in compagnia di un amico di quest'ultimo, senza mai menzionare di essere stata scortata da membri dell'autorità addetta al controllo dell'aeroporto. Tale versione appare volutamente arricchita di dettagli col mero fine di giustificare il comportamento illogico narrato dalla ricorrente circa il momento dell'espatrio e non può pertanto essere considerata. Secondariamente, il certificato allegato al gravame – oltre al fatto che i problemi ivi diagnosticati non sono più stati confermati dai certificati attuali versati agli atti (v. consid. 10.3.3.4) – non permette, al contrario di quanto vorrebbe far credere la ricorrente, di stabilire alcun legame di causalità tra gli asseriti maltrattamenti subiti in carcere ed i problemi diagnosticati all'utero. Anche il secondo mezzo di prova allegato al ricorso, un articolo sulla ricorrente apparso sul giornale congolese "F._______" il (...), non è idoneo a rendere verosimile la vicenda resa dalla ricorrente. Infatti, diversi elementi conducono il Tribunale a credere che l'articolo riportato a pagina 4, invocato dalla ricorrente a sostegno della veridicità del suo racconto, sia stato creato ad arte per i bisogni della causa. In particolare, alla luce della nota repressione messa in atto dal Governo congolese contro membri dell'opposizione, infatti, se la ricorrente fosse davvero nella situazione in cui afferma di essere, non è plausibile che la sua famiglia abbia permesso ad un giornale di Kinshasa, che nell'edizione versata agli atti tratta temi di politica regionale, di pubblicare la foto della ricorrente, facendo apertamente appello alle organizzazioni per il rispetto dei diritti umani al fine di aiutarla a localizzare la ricorrente, ed in tal guisa esponendo sia la ricorrente che la famiglia medesima al rischio di rappresaglie da parte delle autorità. Pertanto, tale articolo non è atto a rendere verosimile alcunché delle dichiarazioni della ricorrente. In virtù di quanto precede, il Tribunale conclude all'inverosimiglianza della vicenda resa dalla ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo. 9.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione del riconoscimento della qualità di rifugiato, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Pagina 10

D-5902/2006 10. L'insorgente e suo figlio non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21). Di conseguenza, la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 11. 11.1 Ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso mette nel dispositivo di regola le spese processuali a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono ridotte della metà a CHF 300.-. Tale ammontare è computato con l'anticipo di CHF 600.- versato dalla ricorrente il (...). L'importo versato in eccedenza di CHF 300.- verrà rimborsato alla ricorrente dalla cassa del Tribunale. 11.2 Inoltre, visto l'esito positivo che presumibilmente avrebbe avuto la procedura di ricorso in materia d'esecuzione dell'allontanamento allo stato degli atti di causa prima che la medesima procedura fosse divenuta priva d'oggetto e ritenuto che i ricorrenti sono difesi da un mandatario, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 15 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio ex aequo et bono in CHF 300.-, conto tenuto del lavoro effettivo ed utile svolto dal rappresentante della ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 11

D-5902/2006 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto, nella misura in cui non sia divenuto privo d'oggetto. 2. Le spese processuali, di CHF 300.-, sono poste a carico della ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo, di CHF 600.-, versato dalla ricorrente il (...). L'importo versato in eccedenza di CHF 300.verrà rimborsato alla ricorrente dalla cassa del Tribunale. 3. Alla ricorrente è assegnata un'indennità di ripetibili di CHF 300.- a carico dell'Ufficio federale della migrazione. 4. Comunicazione a: - rappresentante della ricorrente (Raccomandata) - UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) - I._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 12

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