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Bundesverwaltungsgericht 27.08.2010 D-5873/2009

27. August 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·6,781 Wörter·~34 min·1

Zusammenfassung

Asyl und Wegweisung | Asilo ed allontanamento; decisioni dell'UFM del 21...

Volltext

Corte IV D-5873/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 2 7 agosto 2010 Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Maurice Brodard, Fulvio Haefeli, cancelliere Carlo Monti. A._______, B._______ e C._______, Sudafrica, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo ed allontanamento; decisioni dell'UFM del 21 settembre 2004 e del 17 agosto 2007 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-3584/2006 e D-5873/2009 Fatti: A. L'interessato, nato a D._______, nella provincia di E._______, in Sudafrica – figlio di padre sierraleonese e di madre sudafricana – vi avrebbe risieduto dalla nascita fino al 1965 quando si sarebbe recato insieme alla sua famiglia a F._______ in Sierra Leone. Nel febbraio 1983 sarebbe ritornato in Sudafrica. Nel dicembre 1989 avrebbe nuovamente lasciato il Sudafrica alla volta della Sierra Leone dopo la scomparsa di sua madre nel gennaio 1989 ed avrebbe vissuto a F._______. Il 4 dicembre 1994, sarebbe rientrato in Sudafrica dove avrebbe risieduto, a suo dire, da ultimo a G._______, nella provincia del Capo Occidentale, fino al suo espatrio in data 7 maggio 2003 (cfr. verbali d'audizione del 15 maggio 2003, pag. 1 e del 21 luglio 2003, pagg. 1, 3 come pure 8). Ha poi raggiunto la Svizzera l'8 maggio 2003 ed ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 12 maggio 2003. Sentito sui suoi motivi d'asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il timore di subire ulteriori persecuzioni e di essere ucciso dalla polizia nonché per ragioni di xenofobia da parte della popolazione nera che lo riteneva uno straniero. Infatti, sarebbe stato spesso picchiato dalla popolazione nera e la polizia l'a vrebbe vessato nonché arrestato soventemente. Il 23 o 27 dicembre 2000 avrebbe quindi deciso di lasciare il Sudafrica e di chiedere l'asilo in Australia. Mentre si apprestava a partire, sarebbe stato fermato dalla polizia all'aeroporto di H._______ ed accusato di soggiorno illegale in Sudafrica. Sarebbe stato pestato, insultato e incarcerato per 17 giorni e poi liberato in data 9 gennaio 2001 grazie all'intervento del suo avvocato. Il 27 aprile 2002 il richiedente sarebbe stato arrestato da cinque poliziotti in civile. L'avrebbero condotto fuori città dove l'avrebbero picchiato e torturato prima di portarlo alla centrale di I._______. Sarebbe poi stato rilasciato dopo quattro giorni di detenzione. Dai maltrattamenti subiti in tale episodio avrebbe riportato una grave lesione della quinta lombare. Il 23 aprile 2003 l'interessato sarebbe nuovamente stato arrestato dalla polizia mentre aspettava un taxi in compagnia d'altri amici. In tale occasione sarebbe stato trattenuto per quattro giorni alla centrale di I._______. Sarebbe dunque stato liberato dopo essere stato minacciato di morte per l'azione civile mossa contro i poliziotti che lo avevano fermato il 23 dicembre 2000. Temendo per la sua incolumità, sarebbe quindi espatriato in data 7 maggio 2003 in aereo ed avrebbe raggiunto la Svizzera l'indomani. Pagina 2

D-3584/2006 e D-5873/2009 La moglie di A._______, B._______, giunta in Svizzera successivamente con la figlia C._______ in data 11 aprile 2007, ha presentato una domanda d'asilo il 16 aprile 2007. B._______ ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 19 aprile 2007 [B._______] e dell'11 maggio 2007 [B._______]) di non aver avuto problemi propri, bensì di essere espatriata per stare con suo marito e a causa delle angherie, minacce e ingiurie di cui sarebbe stata oggetto da parte di terze persone, in quanto moglie di A._______ il quale veniva ritenuto uno straniero e discriminato per tale motivo. Avrebbe continuato a subire tali persecuzioni legate al suo coniuge anche dopo il suo espatrio a maggio 2003. C._______, a sua volta, ha allegato di essere espatriata per poter stare con suo padre e di essere stata perseguitata verbalmente da persone adulte a causa del genitore ritenuto straniero (cfr. verbali d'audizione del 19 aprile 2007 [C._______] e dell'11 maggio 2007 [C._______]). A sostegno della loro domanda d'asilo, i richiedenti hanno consegnato vari mezzi di prova tra cui dei certificati medici e delle radiografie della colonna vertebrale di A._______. B. Con decisione del 21 settembre 2004, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, oggi Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo di A._______. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 21 settembre [recte: ottobre] 2004, A._______ ha interposto ri corso dinnanzi alla già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (in seguito: CRA) contro la decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria congiuntamente ad una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e del relativo anticipo. Pagina 3

D-3584/2006 e D-5873/2009 D. A partire dal 1° gennaio 2007, il Tribunale amministrativo federale è subentrato alla CRA. E. Con scritto del 25 giugno 2008, il ricorrente ha presentato i seguenti documenti: • rapporto medico del Dr. med. J._______ del 17 giugno 2008; • rapporto medico del fisioterapista K._______ del 19 giugno 2008; • copia delle risultanze del controllo ambulante neurologico e neurochirurgico del 30 novembre 2007 effettuato dai Dr. med. L._______ e M._______; • referto medico del Dr. med. N._______ del 23 gennaio 2007. F. Con scritto del 12 agosto 2008, l'insorgente ha inoltrato un complemento al succitato atto ricorsuale. G. Il 19 settembre 2008, la “World Service Authority” (WSA), Washington (USA) ha presentato una dichiarazione (amicus curiae brief) a sostegno della domanda di asilo del ricorrente in Svizzera. H. Con scritto del 18 maggio 2009, l'insorgente ha prodotto a sostegno delle sue allegazioni i seguenti documenti: • copia di due certificati medici del Dr. med. O._______ del 22 aprile 2009 sull'incapacità al lavoro del 30, rispettivamente 100 %; • copia di una ricetta farmaceutica del Dr. med. O._______ del 22 aprile 2009; • copia di una prescrizione di fisioterapia del Dr. med. P._______ del 17 aprile 2009; Pagina 4

D-3584/2006 e D-5873/2009 • scritto, non firmato, con indicazioni circa l'allenamento fisioterapeutico da seguire per A._______ del signor K._______, fisioterapista, del 30 aprile 2009; • copia di un invito all'orario di visita presso il policlinico psichia trico di Berna del 1° maggio 2009; • copie di una ricetta farmaceutica della policlinico psichiatrico di Berna del 7 giugno 2009 e di un nuovo termine fissato per il 15 maggio 2009. I. Con decisione del 17 agosto 2009, l'UFM ha respinto le domande d'asilo di B._______ e di sua figlia C._______. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento delle interessate dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. J. In data 15 settembre 2009, B._______ e sua figlia hanno inoltrato ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UFM. Hanno chiesto, secondo il senso, l'annullamento della decisione impugnata, di essere incluse nella qualità di rifugiato e dunque nell'asilo di A._______ e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria congiuntamente ad una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e del relativo anticipo. K. Con scritto del 23 settembre 2009, B._______ e sua figlia hanno inoltrato un complemento al succitato atto ricorsuale fornendo in allegato una copia di un articolo del “Der Bund” del 19 settembre 2009 concernente le violenze sessuali in Sudafrica. L. Il Tribunale amministrativo federale, con ordinanza del 20 ottobre 2009, ha considerato il gravame di B._______ e sua figlia siccome privo di probabilità d'esito favorevole, respingendo così la loro domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, ed ha invitato le ricor renti a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo. Inoltre, ha disposto che Pagina 5

D-3584/2006 e D-5873/2009 il procedimento di B._______ e sua figlia (numero di ruolo D-5873/2009) andava di principio coordinato con quello di A._______ (numero di ruolo D-3584/2006). M. Con scritto del 15 settembre 2009, i ricorrenti comunicano di essere d'allora in poi tutti rappresentati da Q._______ con allegata procura del 1o luglio 2008. N. Con scritto del 28 ottobre 2009, i ricorrenti hanno prodotto i seguenti documenti di A._______ a sostegno della loro domanda d'asilo: • rapporto medico della Dr. med. R._______ del 19 ottobre 2009; • copia di uno scritto con nuovo termine fissato per il 30 otto bre 2009; • copia di un certificato medico della Dr. med. R._______ del 22 ottobre 2009 sull'incapacità al lavoro del 100 %; • copia di una ricetta farmaceutica della Dr. med. R._______ del 22 ottobre 2009. O. Il 29 ottobre 2009, le ricorrenti hanno tempestivamente versamento l'anticipo richiesto. Ulteriori scambi di scritti non hanno fatto seguito. P. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 26 novembre 2009, ha invitato l'UFM ad inoltrare una risposta al ricor so ed a presentare le proprie osservazioni in merito ai documenti inol trati in seguito dall'insorgente. Q. Con risposta dell'11 dicembre 2009, l'UFM, ha proposto la reiezione del gravame. R. L'8 marzo 2010, i ricorrenti hanno inoltrato un certificato medico del si gnor S._______, psicologo, del 5 marzo 2010 relativo allo stato psico logico di A._______. Pagina 6

D-3584/2006 e D-5873/2009 S. Con scritto del 4 giugno 2010, gli insorgenti hanno fornito i seguenti documenti a sostegno della loro domanda d'asilo: • un articolo pubblicato sul sito internet della British Broadcasting Corporation (BBC) NEWS relativo alle tensioni nei township sudafricani del 15 maggio 2008; • un articolo pubblicato sul sito internet www.nadeshda.org relati vo al rancore verso gli stranieri in Sudafrica di data aprile 2010. T. Con scritto del 24 agosto 2010, i ricorrenti comunicano di essere d'allora in poi tutti rappresentati da T._______ con allegata procura del 19 agosto 2010. U. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). Gli atti impugnati costituiscono delle decisioni ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalle decisioni impugnate e vantano Pagina 7

D-3584/2006 e D-5873/2009 un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione delle stesse (art. 48 cpv. 1 lett. a–c PA); sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di esse. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 105 vLAsi del 1979, RU 1980 1718), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA e art. 108 LAsi) sono soddisfatti. I requisiti in merito alla rappresentanza per procura sono pure adempiuti (art. 11 PA). Occorre pertanto entrare nel merito dei ricorsi. 2. 2.1 Il Tribunale amministrativo federale osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 2.2 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 3. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco, mentre il ricorso è stato inol trato in lingua italiana, senza domanda di svolgere la procedura dinanzi a codesto Tribunale in tale lingua, così come ulteriori altri atti procedurali. L'autorità inferiore è organizzata in modo tale da poter utilizzare indifferentemente le lingue nazionali. Di principio, al fine di garantire un'unitarietà della procedura dall'inizio alla fine, gli atti procedurali adottati sono tutti redatti nella medesima lingua, per il che anche la presente sentenza va redatta in italiano; 4. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e Pagina 8

D-3584/2006 e D-5873/2009 art. 49 PA). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche del la decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2ª ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5). 5. I ricorsi inoltrati dai ricorrenti concernono fatti d'uguale natura e pongono gli stessi temi di diritto, di modo che si giustifica la congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza (cfr. DTF 128 V 126, consid. 1 e relativi riferimenti). Sotto questo aspetto possono essere congiunti anche ricorsi inoltrati separatamente nonostante l'autorità inferiore abbia deciso tramite due decisioni distinte. Tale procedimento favorisce l'economia processuale ed è nell'interesse degli insorgenti (cfr. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, pag. 115, n. 3.17). 6. 6.1 Preliminarmente va osservato che i ricorrenti hanno a disposizione i mezzi processuali per far valere il loro parere. Per quanto riguarda in vece gli scritti di terzi, i quali non sono coinvolti nel procedimento giu diziario, ai sensi dell'istituzione americana del “amicus curiae brief” non possono essere ritenuti, in quanto non conosciuti dal diritto svizzero (cfr. ULRICH HÄFELIN/WALTER HALLER/HELEN KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7ª ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, n. 891). 6.2 Nel caso concreto, lo scritto spontaneo del 19 settembre 2008 della WSA – dal quale peraltro non si evince neanche se detta organizzazione possiede la qualità di mandatario del ricorrente non avendo quest'ultima fornito una procura – a favore di Walter Sesay ha le caratteristiche di un “amicus curiae brief”, come d'altronde denominato espressamente in tal modo nello scritto stesso (cfr. scritto della WSA del 19 settembre 2008, pag. 2). Inoltre, tale scritto non sostanzia ulteriormente il ricorso degli insorgenti in modo determinante. Di conseguenza, il suddetto scritto è inammissibile. 7. Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai ri fugiati. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera. Pagina 9

D-3584/2006 e D-5873/2009 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica in sopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimi le), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). Secondo la teoria della protezione (Schutztheorie), una persecuzione, di cui gli autori non sono né lo Stato, né uno dei suoi organi, né un'entità quasi statale, è determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato, se la vittima non può ottenere una protezione adeguata dal suo Paese d'origine (principio della sussidiarietà della protezione inter- Pagina 10

D-3584/2006 e D-5873/2009 nazionale). Lo Stato non è tenuto a garantire una protezione assoluta e durevole a tutti i cittadini in ogni luogo (cfr. GICRA 1996 n. 18). Tuttavia, tale protezione deve assumere un carattere effettivo e ragionevole. Lo Stato non può prevenire ogni tipo di attacchi, ma può proibirli e sanzionarli. Se i comportamenti illegittimi di terzi sono oggetto di inchieste e sanzioni sistematiche, lo Stato adempie in generale al suo obbligo di protezione. Inoltre, un richiedente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti (cfr. GICRA 2006 n. 18). 8. 8.1 Nelle decisioni impugnate, l'UFM ha considerato irrilevante il racconto di A._______ e irrilevanti nonché inverosimili i motivi d'asilo presentati da B._______ e C._______ in materia d'asilo. In particolare, per quanto concerne il racconto di A._______ non vi sarebbero dei punti di riferimento per cui si potrebbe ritenere che il fermo subito nel dicembre 2000 sarebbe avvenuto per uno dei motivi elencati dall'art. 3 LAsi. Infatti, si dovrebbe partire dal presupposto che sia accaduto nell'ambito di un procedimento penale per reato di soggiorno il legale. Inoltre, neppure il fatto che sia stato picchiato da terzi poiché ri tenuto uno straniero sarebbe rilevante in materia d'asilo, in quanto non si potrebbe aspettarsi da uno Stato che intervenga in ogni momento preventivamente in tutte le sfere di vita dei suoi cittadini. Peraltro, tutte le angherie, minacce e lesioni subite dai poliziotti dal suo rilascio dalla prigione nel gennaio 2001, sarebbero eventualmente qualificabili quali azioni di singoli agenti di polizia che hanno oltrepassato le loro competenze. Infatti, avrebbe avuto la possibilità di agire contro quest'ultimi sporgendo denuncia come nell'occasione del suo fermo in data 23 dicembre 2000. Ciò omettendo avrebbe impedito all'autorità statale di intervenire in merito. Di conseguenza, non potrebbe rimproverare lo Stato di avere una volontà di protezione lacunosa. Inoltre, avrebbe la possibilità di fuga interna, ossia di sottrarsi alle persecuzioni locali spostandosi in un'altra zona del suo Paese vista la libertà di stabilire il proprio domicilio. Peraltro, anche i mezzi di prova addotti da A._______ non sarebbero decisivi per cui si potrebbe lasciare aperta la questione dell'autenticità. Per quanto attiene alla signora B._______ e sua figlia C._______, l'autorità inferiore ha allegato di non poter esclude che le interessate abbiano subito due o tre volte delle ingiurie da parte di sconosciuti a causa del coniuge, rispettivamente padre, ma non le ha ritenute rilevanti in materia d'asilo Pagina 11

D-3584/2006 e D-5873/2009 come pure le misure statali adottate contro quest'ultimo. Inoltre, le richiedenti avrebbero presentato le persecuzioni subite in modo stereotipato e generico non riuscendo a fornire alcun dettaglio in merito. Peraltro, non avrebbero neanche menzionato le persecuzioni subite nella prima audizione. Ciò renderebbe dubbia l'inverosimiglianza di tali fatti se addotti soltanto posteriormente senza motivo plausibile non trattandosi di mere concretizzazioni di fatti già esposti anteriormente. Per tali motivi sarebbe da ritenere inverosimile l'allegata intensità dei problemi presentati. Infine, l'UFM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile. 8.2 Nel gravame, l'insorgente ha affermato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che il fatto che venga trattato come uno straniero, arre stato, maltrattato e torturato dalla polizia sarebbe assolutamente rilevante in materia d'asilo. Inoltre, sarebbe emerso dal racconto che oltre alla xenofobia, la polizia l'avrebbe arrestato per obbligarlo a fermare l'azione civile iniziata dal suo avvocato. Con ciò lo Stato manifesterebbe di voler nuocere al ricorrente. Peraltro, dovrebbe essere negata all'insorgente l'alternativa di fuga interna, in quanto la polizia sudafricana – la quale lo starebbe cercando – sarebbe rinomata per la sua efficacia. Ha concluso sostenendo che soddisferebbe tutte le condizioni poste dall'art. 3 LAsi. Avrebbe quindi la qualità di rifugiato e, di conseguenza, gli dovrebbe essere concesso l'asilo in Svizzera. Per di più, esisterebbe una discriminazione tra i neri nati in Sudafrica aventi un accento straniero perché cresciuti in esilio e i neri rimasti in patria du rante gli anni dell'Apartheid. Chi sarebbe scappato durante la politica repressiva dell'Apartheid non avrebbe alcun diritto e verrebbe maltrat tato. Infine, ha allegato che a causa di ciò, non sarebbe esigibile il suo allontanamento verso il Sudafrica. La moglie e la figlia hanno ribadito di essere sempre state toccate indirettamente da quanto subito da Walter Sesay, essendo loro suoi famigliari. 8.3 Nel complemento all'atto ricorsuale, il ricorrente ha allegato in sostanza e per quanto cui di rilievo che se vi fossero stati dei dubbi circa la legalità del suo soggiorno in Sudafrica, la polizia l'avrebbe prelevato già prima, ossia durante il suo soggiorno in patria dal 1994 al 2000. Anche il fatto che l'avrebbero chiamato “Kaffir” dimostrerebbe che i motivi alla base del suo fermo da parte delle autorità statali erano di natura xenofoba e razzistica. Inoltre, l'UFM non avrebbe ritenuta una persecuzione la vicenda in cui sarebbe stato imprigionato una seconda volta dopo nove giorni. Peraltro, avrebbe dimostrato le torture subi - Pagina 12

D-3584/2006 e D-5873/2009 te dalla polizia con i certificati medici presentati. Da tali certificati si evincerebbe che avrebbe tuttora dei dolori dorsali causati dalla lesione inflittagli durante il fermo. Oltre a ciò, non mancherebbe allo Stato sudafricano la volontà di proteggere i suoi cittadini, bensì non sarebbe in grado di svolgere tale compito. Sua moglie e figlia invece, hanno aggiunto che i loro racconti non sarebbero affatto poco dettagliati. Essi sarebbero verosimili conto tenuto della situazione in Sudafrica. Inoltre, B._______ non avrebbe compreso bene le domande dell'auditrice. Ciò avrebbe portato a dei malintesi. Peraltro, B._______ ha segnalato di avere presentato degli esempi concreti come il fatto che un uomo le avrebbe sputata addosso chiamandola “Amakwerekwere”, la telefonata anonima nel 2003, oppure le ingiurie subite per strada. In aggiunta, ha puntualizzato che concorderebbe con la valutazione dell'UFM sull'aspetto dei suoi motivi d'asilo, in quanto non si potrebbe dedurre la qualità di rifugiato per le ricorrenti dalle affermazioni prodotte, ma dovrebbero essere ritenute in materia d'allontanamento. Inoltre, le ricorrenti dovrebbero essere incluse nella qualità di rifugiato di A._______. Infine, ha fatto valere che la situazione femminile in Sudafrica sarebbe tale che le donne sposate con gli stranieri, oppure quelle che non si comporterebbero come richiesto dalla società, rischierebbero di subire violenze sessuali. In tale ambito, ha allegato che, quando lavorava di notte, sua figlia avrebbe dovuto pernottare da sua zia, in quanto sa rebbe stato troppo pericoloso per la stessa di rimanere sola in casa. 8.4 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha affermato in sostanza che tutti i rapporti medici escluderebbero la necessità di un intervento operatorio. Inoltre, l'insorgente effettuerebbe regolarmente delle sedute di fi sioterapia coadiuvate da esercizi ginnici che eseguirebbe privatamente. Dai certificati medici non emergerebbe pertanto che la vita del ri corrente sarebbe in pericolo. Peraltro, i medicamenti che dovrebbe assumere, i regolari controlli medici a cui dovrebbe sottostare e le sedute di fisioterapia che dovrebbe effettuare, sarebbero disponibili anche nel suo Paese di provenienza. Per il resto, ha rinviato ai suoi considerandi ed ha proposto la reiezione del ricorso. 9. Il Tribunale amministrativo federale osserva che, nella fattispecie, i motivi d'asilo presentati dal ricorrente attengono ad atti perpetrati da una parte da alcuni agenti di polizia, abusando del loro potere di forza dell'ordine pubblica e dall'altra ad atti commessi da terzi appartenenti alla popolazione nera. Si tratta quindi di esaminare se detti atti rientrano Pagina 13

D-3584/2006 e D-5873/2009 nella definizione di persecuzione propri a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi rispettivamente se raggiungono il grado di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi. Quo alle indagini di polizia o condanne pronunciate in applicazione del diritto nazionale per reati commessi, va osservato che per quanto rientrano nelle misure d'imperio di uno Stato, di principio non possono essere qualificate quali persecuzioni pertinenti da un punto di vista dell'art. 3 LAsi (cfr. GICRA 2006 n. 3). Nel caso in esame, il ricorrente non è stato in grado di dimostrare di essere stato fermato arbitrariamente in occasione del primo fermo subito, nonostante il fatto che abbia un avvocato che si sarebbe occupato della vicenda. In casu non v'è ragione di dubitare che sia stato fermato in seguito alle indagini di polizia circa un probabile soggiorno illegale o per altra ragione. In tale occasione è stato peraltro rilasciato su intervento del suo avvocato, indizio che indurrebbe ad escludere un abuso di potere da parte in modo generale delle autorità o di un trattamento iniquo. Peraltro, un eventuale errore giudiziario ai danni dell'insorgente non costituisce di per sé un motivo rilevante in materia d'asilo. D'altro canto, in virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazionale per rapporto alla protezione nazionale, si deve poter esigere da un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibilità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella di uno Stato terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli, non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e che può essere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo sistema di protezione interna (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-7847/2006 del 18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18 pagg. 180 e segg.; GICRA 2000 n. 15 pagg. 107 e segg.). Nell'evenienza concreta, i ricorrenti non sono riusciti a corroborare l'al legata incapacità delle autorità sudafricane di accordare loro un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei loro confronti. Difatti, A._______ stesso ha dichiarato che le forze dell'ordine l'avrebbero rilasciato allorquando è intervenuto il suo legale, oppure nell'ambito del terzo fermo con l'aiuto di sua moglie. Inoltre, l'e vocato fatto che alcuni poliziotti l'abbiano prelevato e picchiato minacciandolo di morte per la denuncia sporta è un ulteriore indizio che il si - Pagina 14

D-3584/2006 e D-5873/2009 stema giudiziario è funzionante, nel senso che altrimenti gli agenti coinvolti probabilmente non avrebbero agito in tal modo se non avessero avuto il timore di essere condannati a loro volta. Peraltro, dagli atti di causa non emergono indizi per poter assumere che le angherie subite da parte della polizia sudafricana non si limitano ad azioni di singoli agenti di polizia i quali abusano del loro potere (cfr. sulla situazione in Sudafrica sentenza del Tribunale amministrativo federale D-374/2010 del 27 gennaio 2010 pag. 6). Del resto, il ricorrente stesso ha dichiarato che sarebbero intervenuti due poliziotti a suo favore al lorquando sarebbe stato attaccato per strada con uno spray al peperoncino e che gli aggressori sarebbero stati condannati dal giudice ad una pena detentiva di sei mesi sospesi condizionalmente (cfr. verbale d'audizione del 21 luglio 2003, pag. 5). Per sovrabbondanza, va altresì rilevato che nonostante li avesse prospettati, l'insorgente a distanza di quasi sette anni non ha tuttora presentato né copia dell'atto di denuncia, né di altri documenti tramite il suo avvocato in loco per corroborare il suo racconto (cfr. ibidem, pag. 4). Di conseguenza, A._______ non è stato in grado di dimostrare che le autorità sudafricane, se opportunamente sollecitate, non avrebbero accordatogli una protezione adeguata. Inoltre, occorre rilevare che il ricorrente non è impedita la possibilità di potere andare a risiedere su tutto il territorio del Sudafrica e potendo quindi sottrarsi a possibili angherie future da parte di terzi andando ad abitare in un'altra zona del suo Paese d'origine (cfr. art. 21 n. 1 e 3 del la Costituzione della Repubblica del Sudafrica del 1996). Per quanto riguarda le ricorrenti, va osservato che B._______ si è limitata ad indicare una telefonata anonima ricevuta nel 2003 (cfr. verbale d'audizione dell'11 maggio 2007, pag. 7 [B._______] ed un caso in cui un uomo le avrebbe sputato addosso senza datare detto evento. Per il resto, ha, in modo generico, dichiarato di aver subito ingiurie per dieci anni. Sua figlia, per contro, avrebbe subito alcune ingiurie da parte di persone adulte senza specificare o datare alcun incidente importante. Ciò stante, le persecuzioni allegate non possono essere ritenute di un'intensità tale da rientrare nell'ambito dell'art. 3 LAsi. In considerazione di quanto precede, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dai ricorrenti come non realizzanti le condizioni di intensità tale da potergli essere ricono- Pagina 15

D-3584/2006 e D-5873/2009 sciuta la qualità di rifugiato ai sensi dall'art. 3 LAsi e la concessione dell'asilo. Nemmeno per quanto attiene la verosimiglianza delle persecuzioni subite, le ricorrenti hanno saputo durante la prima audizione indicarne l'intensità, limitandosi ad allegare di essere fuggite per stare con A._______ (cfr. verbali d'audizione del 19 aprile 2007, pag. 4 [B._______ e C._______]. Solo nella seconda audizione hanno fatto valere delle persecuzioni legate a quelle subite da A._______ che si sarebbero riversate su di loro. In tale ambito non le soccorre l'allegazione ricorsuale secondo cui B._______ non avrebbe compreso bene le domande in sede d'audizione, in quanto entrambi i verbali le sono stati tradotti alla fine delle rispettive audizioni ed ha avuto l'opportunità di mutare le sue risposte prima di firmare i verbali (cfr. verbali d'audizione del 19 aprile 2007, pag. 6 e dell'11 maggio 2007, pag. 14 [B._______]). Inoltre, risulta poco credibile il fatto che B._______ non avrebbe subito delle persecuzioni sul posto di lavoro, visto che pare poco probabile che i suoi colleghi di lavoro non fossero al corrente del fatto che era sposata con un uomo nero ritenuto straniero. Lo stesso discorso vale pure per la figlia che ha sostenuto di non avere avuto problemi a scuola (cfr. verbale d'audizione di C._______ dell'11 maggio 2007, pag. 5). In tale ambito, va pure puntualizzato che il figlio abita tuttora a I._______ e secondo quanto dichiarato da B._______, egli non avrebbe mai avuto dei problemi (cfr. verbale d'audizione dell'11 maggio 2007, pag. 10 [B._______]). Ciò appare incredibile, in quanto quest'ultimo avrebbe vissuto insieme ai ricorrenti (cfr. verbale d'audizione dell'11 maggio 2007, pag. 4 [C._______]). Infine, visto, l'insieme dei racconti tutt'altro che precisi e pieni di dettagli, a codesto Tri bunale è sorto il forte dubbio che siano realmente accaduti. Pertanto, tali affermazioni sono da ritiene inverosimili come pure l'allegata intensità dei fatti evocati. Alla luce di quanto precede, a mente di questo Tribunale i fatti addotti dai ricorrenti nella presente procedura d'asilo, non sono propri a moti vare la qualità di rifugiato. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, desti tuito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 10. I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM Pagina 16

D-3584/2006 e D-5873/2009 avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 11. 11.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007 consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno, 1990, pag. 262). 11.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto in ternazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1995 n. 23). Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui essi potrebbero essere esposti in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario a siffatte disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). In altri termi ni, essi non hanno saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme legali precitate. Peraltro, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione (cfr. ibidem consid. 6a e GICRA 1995 Pagina 17

D-3584/2006 e D-5873/2009 n. 12 consid. 10a pagg. 110 e segg. nonché relativi riferimenti): in altre parole, la difficile situazione generale dei diritti umani nel Sudafrica, come la denunciano i ricorrenti nel gravame, in ogni caso non lascia apparire l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese come di per sé inammissibile (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale D-374/2010 del 27 gennaio 2010 pag. 9; D-261/2009 del 21 gennaio 2009 pag. 9). Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 11.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'e secuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni del la qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allonta namento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 pag. 215). Quo al caso in narrativa, il Tribunale amministrativo federale osserva che in Sudafrica non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazio- Pagina 18

D-3584/2006 e D-5873/2009 ne nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale D-374/2010 del 27 gennaio 2010 pag. 9; D-261/2009 del 21 gennaio 2009 pagg. 8–9). Quanto alla situazione personale degli insorgenti, i medesimi sono giovani e A._______ ha un'esperienza professionale quale agente di sicurezza mentre B._______ una quale infermiera. Inoltre, dispongono di una rete sociale in patria, segnatamente il figlio dei coniugi, un fratellastro ed una sorellastra di B._______ ed uno zio di A._______ a I._______, rispettivamente a H._______ (cfr. verbali d'audizione del 19 aprile 2007, pag. 2 e dell'11 maggio 2007, pag. 4 [B._______]). Essi non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza degli autori del gravame in Svizzera per motivi medici. Infatti, dagli atti di causa risulta che gli alle gati problemi dorsali di A._______ – come pure gli atri problemi di salute evocati – non sono tali né da necessitare un intervento operatorio, né da porre un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento come rettamente sostenuto dall'UFM nella sua risposta al ricorso dell'11 di cembre 2009. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per gli stessi di un adeguato reinserimento sociale nel loro Paese d'origine. Infine, nonostante A._______ abbia presentato la sua domanda d'asilo sette anni fa, non si giustifica di esaminare se il medesimo si trovi in una grave situazione personale ai sensi dell'art. 14a cpv. 4bis della, nel frattempo abrogata, legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS) e degli abrogati art. 44 cpv. 3-5 LAsi come pure l'art. 33 OAsi 1, ritenuto che un tale esame non è di competenza di questo Tribunale. Infatti, secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi, spetta al Cantone rilasciare un eventuale permesso di dimora ad una persona soggiornante in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo, di cui è sempre stato noto alle autorità il luogo di soggiorno e che ha dimostrato un certo grado d'integrazione. Per conseguenza, l'eventuale concessione di tale permesso all'insorgente esula dall'ambito procedurale del caso di specie. Pagina 19

D-3584/2006 e D-5873/2009 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie. 11.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 11.5 Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, i gravami vanno disattesi e le querelate decisioni confermate. 12. Ne discende che l'UFM con le decisioni impugnate non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre le decisioni non sono inadeguate (art. 106 LAsi), per il che i ricorsi vanno respinti. 13. Avendo il Tribunale amministrativo federale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di A._______ è divenuta senza oggetto. 14. Ritenuto che il ricorso di A._______ era privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1200.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono state computate parzialmente con l'anticipo spese, di CHF 600.–, versato dai ricorrenti il 29 ottobre 2009. Pagina 20

D-3584/2006 e D-5873/2009 16. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Pagina 21

D-3584/2006 e D-5873/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. I procedimenti D-3584/2006 e D-5873/2009 sono congiunti. 2. I ricorsi sono respinti. 3. La domanda di assistenza giudiziaria di A._______, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 4. Le spese processuali, di CHF 1200.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Esse sono computate parzialmente con l'anticipo spese, di CHF 600.–, versato dai ricorrenti il 29 ottobre 2009. Il saldo, di CHF 600.–, dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 5. Comunicazione a: - rappresentante dei ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno, (allegati: incarto N [...] e copia del ricorso nonché del complemento di detto atto di B._______ e di C._______ del 15 e del 23 settembre 2009, per corriere interno; in copia) - U._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 22

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