Corte IV D-5827/2008/ {T 0/2} Sentenza d e l 2 3 giugno 2010 Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Robert Galliker, cancelliere Jean-Marie Meraldi. A._______, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Revoca dell'ammissione provvisoria; decisione dell'UFM del 13 agosto 2008 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-5827/2008 Fatti: A. L'(...), l'interessato, originario della regione di Erbil nell'Iraq del nord, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Il 22 aprile 2005, l'UFM ha respinto la citata domanda. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile. B. Il (...) l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM, limitatamente al punto riguardante l'esecuzione dell'allontanamento e chiedendo l'ammissione provvisoria. C. Il 20 dicembre 2005, l'UFM ha parzialmente riesaminato la succitata decisione ed ha concesso all'interessato l'ammissione provvisoria, ritenendo inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese, d'origine, ossia l'Iraq. D. Il (...), la CRA ha stralciato dai ruoli il ricorso, siccome diventato senza oggetto. E. Il (...), l'UFM ha informato l'interessato dell'intenzione di revocare l'ammissione provvisoria pronunciata a suo favore, invitandolo a determinarsi in merito. Lo stesso Ufficio ha ritenuto come esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province del nord dell'Iraq, controllate dal governo curdo, ovvero Dohuk, Erbil e Suleimaniya, in quanto non vi sussisterebbe più una situazione di violenza generalizzata. Ha rilevato altresì che l'interessato sarebbe nato e sarebbe sempre vissuto nella provincia di Erbil, dove vivrebbero tuttora i suoi genitori e due sue sorelle. Inoltre, sarebbe giovane, in buona salute e potrebbe reinserirsi nella sua regione d'origine in Iraq. Peraltro, non sussisterebbero motivi individuali suscettibili di costituire un ostacolo all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Pagina 2
D-5827/2008 F. In data (...), l'interessato ha presentato le sue osservazioni allo scritto dell'UFM. Ha segnalato di contestare l'analisi svolta, allegando che la forte limitazione alla libertà di movimento vigente nell'insieme del territorio iracheno dovrebbe essere intesa come elemento ostativo all'esecuzione dell'allontanamento. Inoltre, vi sarebbero momenti di tensione a causa delle attività degli integralisti islamici e non sarebbero da escludere attentati kamikaze. Egli ha, inoltre, fatto valere la lunga durata - all'epoca di quasi cinque anni - del proprio soggiorno in Svizzera e i suoi sforzi di integrazione, tra i quali il fatto di seguire una formazione di (...). Richiedendo la conferma della propria ammissione provvisoria, ha, infine, fatto valere che una decisione negativa costituirebbe una violazione del principio di proporzionalità e di quanto disposto all'art. 54 cpv. 2 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20). G. Il 13 agosto 2008, l'UFM ha revocato l'ammissione provvisoria ed ha incaricato il Cantone Ticino di eseguire il rinvio. H. Il 12 settembre 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo che il provvedimento impugnato sia annullato e che gli venga confermata l'ammissione provvisoria. In subordine, ha chiesto che gli atti di causa siano trasmessi all'UFM per un approfondimento e una nuova valutazione dei fatti, la conferma dell'effetto sospensivo del ricorso ed ha presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle spese processuali. Ha, altresì, presentato un attestato cantonale di tirocinio pratico e un contratto di lavoro. I. Il 24 settembre 2008, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali e lo ha autorizzato a soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. J. Il (...), l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. Pagina 3
D-5827/2008 K. Il (...), l'autore del gravame ha presentato l'atto di replica. Diritto: 1. 1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 PA nonché dell'UFM in materia degli stranieri concernenti l'ammissione provvisoria (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32] e art. 83 lett. c n. 3 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]), nella misura in cui una delle eccezioni di inammissibilità previste all'art. 32 LTAF non sia applicabile. 1.2 Giusta l'art. 126a cpv. 4 LStr relativo alle disposizioni transitorie inerenti la modifica della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) del 16 dicembre 2005, le persone ammesse a titolo provvisorio, prima della citata modifica della LAsi e dell'entrata in vigore della LStr al 1° gennaio 2008, sono sottomesse al nuovo diritto. Ne consegue che alla presente causa è applicabile la LStr e non l'ormai abrogata legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS). 1.3 La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale (art. 112 cpv. 1 LStr). 2. V'è motivo d’entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. Pagina 4
D-5827/2008 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che nelle province nord-irachene di Dohuk, Erbil e Sulaymanyia, non regnerebbe una situazione di violenza generalizzata. Inoltre, i momenti di tensione dovuti alle attività degli integralisti islamici e gli attacchi da parte della Turchia, a scopo di indebolire i ribelli curdi, non sarebbero atti a modificare questa analisi. L'UFM ha altresí ritenuto che il ricorrente sarebbe nato e sarebbe sempre vissuto nella provincia di Erbil, che egli sarebbe giovane, non avrebbe una famiglia a carico e durante il suo soggiorno in Svizzera, avrebbe acquisito conoscenze professionali che potrebbe far valere anche dopo il ritorno in Irak. Il ricorrente disporrebbe, peraltro, in Patria di una rete familiare, segnatamente i suoi genitori e due sorelle. La revoca dell'ammissione provvisoria del ricorrente non costituirebbe quindi una misura eccessivamente rigorosa data la mancanza di motivi individuali in tale senso. Infine, l'autorità inferiore ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento come ammissibile, esigibile e possibile. 5.2 Nel gravame, il ricorrente ha segnalato di contestare l'analisi dell'UFM circa la sua situazione personale. Egli sostiene infatti che il suo grado di integrazione in Svizzera non sia stato debitamente considerato e che la revoca dell'ammissione provvisoria costituirebbe una violazione del principio di proporzionalità. 5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rilevato che l'ammissione provvisoria del ricorrente sarebbe stata pronunciata a causa della situazione allora vigente nel Paese d'origine del medesimo. Inoltre, la situazione attuale permetterebbe il rinvio di persone sole e di sesso maschile. Infine, per quanto riguarda il grado di integrazione dell'insorgente, l'UFM ha rimandato a quanto già osservato nella decisione impugnata ed ha, inoltre, rilevato il fatto che la sottoscrizione Pagina 5
D-5827/2008 di un contratto di lavoro a tempo determinato non rappresenterebbe un elemento di rilievo per il mantenimento dell'ammissione provvisoria. 5.4 Nella replica, l'insorgente ha sostenuto che la decisione impugnata sarebbe carente dal punto di vista della motivazione fornita. 6. 6.1 L'esecuzione dell'allontanamento è ordinata se ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (art. 83 cpv. 2-4 LStr). In caso di mancato adempimento di una delle succitate condizioni, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). 6.2 Inoltre, giusta l'art. 84 cpv. 1 LStr, l'UFM verifica periodicamente se le condizioni per la concessione dell'ammissione provvisoria sono ancora soddisfatte. In caso contrario, detto Ufficio la revoca ed ordina l'esecuzione dell'allontanamento (art. 84 cpv. 2 LStr). 6.3 6.3.1 Nel caso concreto, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel nord dell'Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. Tortura, RS 0.105). Infatti, i motivi all'origine della fuga del ricorrente dal suo Paese d'origine sono stati considerati inverosimili dall'UFM nella sua decisione del 22 aprile 2005. Quest'ultima è cresciuta in giudicato poiché l'insorgente, per mezzo del suo ricorso introdotto il (...), l'ha impugnata limitatamente al punto riguardante l'esecuzione dell'allontanamento. Non vi è quindi ragione di mettere in discussione tale valutazione in questa sede. Peraltro, il TAF segnala, che le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie delle tre province curde del nord dell'Iraq – fra cui Erbil, regione dove l'autore del gravame ha vissuto dalla nascita fino al (...) – hanno, di principio, la capacità e la Pagina 6
D-5827/2008 volontà di garantire agli abitanti delle tre province la protezione dalle persecuzioni (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2008/4 consid. 6). 6.3.2 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile. 6.4 6.4.1 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8). 6.4.2 Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino iracheno di etnia curda, di aver vissuto nella provincia di Erbil dalla nascita fino al suo espatrio avvenuto il (...), (cfr. verbale d'interrogatorio del [...] pagg. 1 e 3, di seguito verbale). Inoltre, l'insorgente è giovane, dispone di una formazione e di una rete famigliare nella provincia di Erbil, ovvero i suoi genitori e due sorelle (cfr. verbale pag. 4). Niente esclude, però, che la rete sociale dell'insorgente sia più estesa, ritenuto che ha vissuto in detta provincia la maggior parte della sua vita e vi ha effettuato la propria scolarità. Peraltro, il ricorrente ha la possibilità di beneficiare degli aiuti offerti dai programmi di distribuzione di generi alimentari (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.4). L'insorgente non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo Pagina 7
D-5827/2008 [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Iraq. 6.4.3 Per quanto riguarda l'evocata buona integrazione in Svizzera, va rilevato che i quasi sette anni di soggiorno nel nostro Paese e il fatto che sia stato attivo professionalmente, non costituiscono una ragione ostativa all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. Infatti, egli, ora (età del ricorrente), ha trascorso l'infanzia e l'adolescenza fino a (...) anni in Iraq. Considerato altresì che il ricorrente non ha famigliari in Svizzera, non vi è motivo di ritenere che l'autore del gravame, allontanato in Iraq, subirà uno sradicamento culturale importante. Pertanto, il suo grado di integrazione dal profilo socioculturale è da ritenersi maggiore in Iraq che in Svizzera. Inoltre, nonostante l'autore del gravame abbia presentato la sua domanda d'asilo nel 2003, non si giustifica di esaminare se il medesimo si trovi in una grave situazione personale ai sensi dell'art. 14a cpv. 4bis della, nel frattempo abrogata, LDDS, ritenuto che un tale esame non è di competenza di questo Tribunale. Spetta infatti al Cantone rilasciare un eventuale permesso di dimora ad una persona soggiornante in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo, di cui è sempre stato noto alle autorità il luogo di soggiorno e che ha dimostrato un certo grado d'integrazione. Per conseguenza, l'eventuale concessione di tale permesso all'insorgente esula dall'ambito procedurale della domanda d'asilo del caso di specie. 6.4.4 Per conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è anche ragionevolmente esigibile. 6.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 6.6 Visto quanto sopra, l'UFM ha rettamente ritenuto che le condizioni in Iraq non siano più tali da giustificare l'ammissione provvisoria del ricorrente. Il gravame deve pertanto essere respinto. Pagina 8
D-5827/2008 7. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9
D-5827/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere interno; in copia) - B._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Jean-Marie Meraldi Data di spedizione: Pagina 10