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Bundesverwaltungsgericht 24.08.2010 D-5798/2010

24. August 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,307 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-5798/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 2 4 agosto 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del Giudice Gérard Scherrer; cancelliera Vera Riberti; A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...) Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 13 agosto 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-5798/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato in data (...) in Svizzera; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 21 luglio 2010 e del 3 agosto 2010; la decisione dell'UFM del 13 agosto 2010, notificata all'interessato lo stesso giorno (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 16 agosto 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 17 agosto 2010); gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 17 agosto 2010; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); Pagina 2

D-5798/2010 che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice uni co, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio di scritti; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia Igbo con ultimo domicilio a C._______ (cfr. verbale d'audizione del 21 luglio 2010, pag. 1); che egli avrebbe lasciato la Nigeria il (...) poiché oggetto di minacce da parte di membri di un oracolo del suo villaggio D._______, per il fatto che si sarebbe rifiutato di assumere la carica di capo sacerdote dell'o racolo E._______, di cui il nonno sarebbe pure stato in passato capo sacerdote e al quale il padre dell'interessato avrebbe rifiutato di succedere (cfr. verbale d'audizione del 21 luglio 2010, pagg. 4 e 5); che egli avrebbe rifiutato di prendere il posto di capo sacerdote già nel (...) e si sarebbe dapprima rifugiato a F._______ e successivamente – nel (...) – a C._______ fino al momento dell'espatrio; che a C._______ gli an ziani del villaggio l'avrebbero raggiunto a tre riprese minacciandolo di accettare la carica altrimenti l'oracolo gli avrebbe tolto la vita (cfr. ver bale d'audizione del 21 luglio 2010, pag. 5); che, vista l'insistenza degli anziani del villaggio, egli avrebbe avuto paura e avrebbe pertanto deci so di fuggire (cfr. verbale d'audizione del 21 luglio 2010, pag. 5); che il richiedente, avrebbe transitato dal Benin (G._______) e dal Mali (H._______) arrivando poi in auto in Algeria e successivamente in Ma- Pagina 3

D-5798/2010 rocco da dove, una volta imbarcato, sarebbe arrivato in Spagna a (...); che egli sarebbe rimasto illegalmente un mese in Spagna vivendo grazie al denaro che aveva portato dalla Nigeria e che, a (...), sarebbe partito da I._______ in treno in direzione di J._______, ove sarebbe rimasto fino all'(...); che l'(...) l'interessato sarebbe partito in treno da J._______ e, passando da K._______, arrivato a L._______ (verbale d'audizione del 21 luglio 2010, pagg. 6 a 8); che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del l'art. 1 (recte: 1a) lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei verbali di audizione, o meglio di non aver mai né posseduto né avuto bisogno di documenti di identità, ribadendo inoltre che trovandosi at tualmente in Svizzera gli sarebbe oggettivamente impossibile procurarsene uno; che egli ha altresì confermato le modalità del suo viaggio di espatrio; che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento anticipato delle presumibili spese processuali; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la domanda; Pagina 4

D-5798/2010 che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti colari formalità amministrative (cfr. DTAF 2007/7, consid. 5); che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre un mese dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non aver mai posseduto un passaporto o una carta d'identità, asserendo inizialmente di aver richiesto la carta d'identità diversi anni fa in Nigeria, a C._______, ma di non averla mai ricevuta e, per contro, successivamente, di non aver mai cercato di procurarsi dei documenti di identità nel suo Paese poiché non era richiesto e che comunque nessuno non l'avrebbe mai fermato sulla strada per chiedere un documento (cfr. verbale d'audizione del 21 luglio 2010, pag. 4 e verbale d'audizione del 3 agosto 2010, pagg. 2 e 3); che, confrontato alla contraddizione tra la prima e la seconda dichiarazione, ha semplicemente confermato la sua prima versione dei fatti (cfr, verbale d'audizione del 3 agosto 2010, pagg. 2 e 3); che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, egli è stato alquanto superficiale ed evasivo senza fornire alcun dettaglio del tragitto intrapreso; che, infatti, ha dichiarato di aver lasciato la Nigeria partendo da C._______, attraversando il Benin e il Mali e giungendo in Algeria per poi transitare, per mezzo di un'imbarcazione, dal Marocco alla Spa- Pagina 5

D-5798/2010 gna, dove il ricorrente ha soggiornato illegalmente, a suo dire, per un mese; che in seguito sarebbe partito per l'Italia, a J._______, dove sarebbe rimasto da (...) all'(...), soggiornando presso amici – di cui non saprebbe neppure indicare l'indirizzo – giungendo infine in Svizzera l'(...) a bordo di un treno, transitando per K._______ (cfr. verbale d'audizione del 21 luglio 2010, pagg. 6 e 7); che pure in sede della seconda audizione, egli non avrebbe fornito il benché minimo dettaglio ri guardo il suo viaggio (verbale d'audizione del 3 agosto 2010, pagg. 6 e 7); che infine appare totalmente inverosimile che egli sia giunto in Svizzera senza ricordare nulla di un viaggio così lungo, come per esempio i nomi delle località dei paesi da cui sarebbe transitato, imbarcato e/o sbarcato e senza aver mai subito alcun tipo di controllo, argomentazioni, queste, tutte assolutamente inattendibili; che, a titolo abbondanziale ed a prescindere dalle allegazioni lacunose di cui sopra, varcare il confine Schengen senza subire alcun controllo, costituisce al momento attuale, un'impresa pressoché impossibile; che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazione circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità del suo viaggio, limitandosi a confermare quanto già dichiarato in sede di prima istanza; che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte; che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa; che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; Pagina 6

D-5798/2010 che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5); che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Nigeria temendo per la sua vita poiché sarebbe ricercato dai membri dell'oracolo del suo villaggio d'origine, i quali, oltre a fargli il malocchio, l'avrebbero minacciato a più riprese al fine di imporgli la carica di capo sacerdote; che l'autore del gravame non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento di verosimiglianza; che basti rilevare innanzitutto che il ricorrente si è espresso in modo molto vago e succinto sugli eventi che lo avrebbero indotto a lasciare il proprio Paese; che, a titolo d'esempio, egli si è ripetutamente contraddetto persino sulle già scarne dichiarazioni a proposito dei propri motivi d'asilo, e meglio a proposito del momento in cui avrebbe dovuto assumere la carica di capo sacerdote; che, infatti, in sede di prima audizione egli ha dichiarato che questo sarebbe dovuto avvenire nel (...), ovvero a 8 anni soltanto (cfr. verbale d'audizione del 21 luglio 2010, pag. 5); che, tuttavia, nel corso della seconda audizione egli ha affermato che detta carica avrebbe dovuto solo assumerla a partire dal (...), non fornendo spiegazioni plausibili circa la contraddizione rispetto alla sua prima dichiarazione (cfr. verbale d'audizione del 3 agosto 2010, pag. 3); che, inoltre, persino per quanto concerne le minacce e la frequenza delle visite degli anziani del Pagina 7

D-5798/2010 villaggio presso il domicilio del ricorrente a C._______, le sue dichiarazioni sono carenti e contraddittorie; che, infatti, egli avrebbe dichiarato in un primo tempo che detti anziani, senza poterne precisare l'identità, si sarebbero recati ben tre volte a C._______ nel (...) e, invece, successivamente, egli avrebbe dichiarato che sarebbero venuti due volte per poi rettificare di nuovo le sue asserzioni e ritornare sulle tre minacce dichiarate in precedenza, modificando in questa occasione il periodo di dette visite (cfr. verbale d'audizione del 21 luglio 2010, pag. 5 e verbale d'audizione del 3 agosto 2010, pagg. 4 e 5); che confrontato alle varie contraddizioni delle sue allegazioni, il ricorrente non ha saputo fornire precisazioni e spiegazioni attendibili; che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e ret tamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, tanto meno, a mente di questo Tribunale, le allegazioni prodotte sarebbero state di un'intensità tale da essere considerate decisive in materia d'asilo né che si evincono elementi da cui dedurre che al ricorrente sarebbe stata preclusa un'appropriata protezione contro le persecuzioni statali (cfr. GICRA 2006 no 18); che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedi mento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (cfr. DTAF 2009/50, consid. 8, pagg. 730 e segg.); che, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al- Pagina 8

D-5798/2010 tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 LStr giusto il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi bile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto precede, come detto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr); che, inoltre, notoriamente, la situazione vigente in Nigeria non appare caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e possiede perlomeno una formazione scolastica di base, in quanto ha frequentato 7 anni di scuola; che, oltre a ciò, egli ha lavorato dal 2003 sino al momento del suo espatrio come venditore di apparecchi elettronici (cfr. verbale d'audizione del 21 luglio 2010, pag. 2); che inoltre, stando a quanto riferito, dispone ancora di una rete sociale in patria, dove vivono la madre, una sorella ed uno zio paterno (cfr. verbale d'audizione del 21 luglio 2010, pag. 3); che l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; Pagina 9

D-5798/2010 che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-5798/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 3. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il centro di registrazione e di procedura di L._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Centro di registrazione e di procedura di L._______ (via fax; per incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento al Tribunale amministrativo federale) - M._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione: Pagina 11