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Bundesverwaltungsgericht 25.08.2010 D-5797/2010

25. August 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,425 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Ricongiungimento familiare (asilo) | Ricongiungimento famigliare; decisione dell'UFM de...

Volltext

taf_010_i(01) Corte IV D-5797/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 2 5 agosto 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliere Federico Pestoni; A._______, nato il (...), ricorrente, a favore di B._______, nata il (...), C._______, nata il (...), Eritrea, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Ricongiungimento famigliare; decisione dell'UFM del 15 luglio 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-5797/2010 Visti: la decisione del 14 gennaio 2010, con la quale l'UFM ha riconosciuto la qualità di rifugiato e concesso l'asilo al ricorrente; l'atto del (...) per mezzo del quale egli ha richiesto l'autorizzazione di entrata in Svizzera volta al ricongiungimento famigliare in favore di B._______ (moglie) e C._______ (figlia); la decisione del 15 luglio 2010, con la quale l'UFM ha respinto la citata richiesta; il ricorso del 16 agosto 2010 (data del timbro postale) contro la predetta decisione; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che i ricorrenti sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che sono per tanto legittimati ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; Pagina 2

D-5797/2010 che in virtù dell'art. 51 cpv. 1 LAsi, il coniuge o il partner registrato di un rifugiato e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempreché non vi si oppongano circostanze particolari; che, in virtù dell'art. 51 cpv. 4 LAsi, se gli aventi diritto di cui al cpv. 1 sono stati separati in seguito alla fuga e si trovano all'estero, occorre autorizzarne, su domanda, l'entrata in Svizzera; che quindi, la concessione dell'asilo famigliare ad una persona resi dente all'estero presuppone che al parente che vive in Svizzera sia stata riconosciuto la qualità di rifugiato e che sia stato separato, a causa della fuga, dal membro della famiglia ancora all'estero con il quale intende ricongiungersi in Svizzera; che questa condizione di separazione a seguito della fuga implica che in precedenza, il rifugiato abbia vissuto in comunione famigliare con la persona aspirante al ricongiungimento famigliare; che infatti, il ricongiungimento famigliare ai sensi della LAsi è destinato unicamente alla ricostituzione in Svizzera dei nuclei famigliari preesistenti e non alla creazione di nuove comunità famigliari; che inoltre, la comunione famigliare preesistente deve aver risposto ad una necessità economica e non soltanto ad una semplice comodità; che infine, la Svizzera deve apparire come l'unico paese in cui il nucleo famigliare possa ragionevolmente ricostituirsi, e che esso sia, cumulativamente, indispensabile e ricercato (cfr. GICRA 2006 n. 8, pagg. 92 e segg., GICRA 2000 n. 11, pagg. 86 e segg.); che, in casu, l'interessato non invoca alcuna persecuzione che avrebbe visto come vittime la moglie e/o la figlia; che in sede di ricorso, l'interessato ha dichiarato di vivere ad D._______ durante la settimana per poi raggiungere la moglie e la fi glia ad E._______ nel fine settimana; che questa situazione sarebbe dovuta al fatto che egli insegnava biologia ad D._______, da dove alla sera non v'è possibilità di trasporto pubblico verso E._______ e per tanto egli era costretto a fermarsi durante la settimana lavorativa; che, tuttavia dalla documentazione relativa alla domanda di asilo del ri corrente emerge che egli non viveva in comunione domestica né con la moglie né con la figlia prima della fuga dall'Eritrea; che infatti, in sede di audizioni relative alla sua procedura di asilo, il ri corrente ha riferito di essere celibe e di non avere figli; che inoltre alla Pagina 3

D-5797/2010 richiesta di indicare se e quali parenti erano ancora nel paese d'origine egli ha nominato soltanto i genitori ed i fratelli senza fare riferimento alcuno ad B._______ e C._______ (cfr. audizione del 22 dicembre 2008, pagg. 2 e 3); che dall'audizione federale, nella quale il ricorrente ha riferito di avere una figlia, emerge che egli non è sposato con B._______, che egli definisce come una sua amica, ed inoltre che è sempre stata la madre ad occuparsi di C._______ anche quando il ri corrente si trovava ancora nel proprio paese d'origine; che infine risul ta che il ricorrente abitava ad D._______ ove lavorava e rientrava qual che volta ad F._______ dove è nato e cresciuto e dove abitano i suoi genitori nonché i suoi fratelli (cfr. audizione del 11 gennaio 2010, pagg. 2 e 3); che sia come sia, egli è espatriato direttamente dopo la sua fuga dal carcere dove era detenuto da un anno; che ciò significa con certezza che, durante un lungo periodo immediatamente precedente alla sua fuga, egli non ha potuto vivere in comunione domestica con la compagna e la figlia come invece intende far credere; che pertanto, la presunta comunione domestica con la moglie e la fi glia prima della fuga, non è stabilita né tantomeno provata; che quindi, malgrado i legami affettivi che il ricorrente potrebbe aver creato con la moglie e la figlia, gli argomenti invocati non sono suffi cienti ad ottenere il ricongiungimento famigliare discendente dal diritto di asilo, il quale mira – come già esposto – a ricostituire una comunità preesistente e non a crearne una nuova; che di conseguenza il ricorso dev'essere respinto; che, inoltre, l'interessato può, se si ritiene legittimato a farlo, presentare una domanda presso la competente autorità cantonale di polizia degli stranieri, al fine che questa si pronunci sull'esistenza di un diritto di B._______ e C._______ di raggiungere il marito rispettivamente padre in Svizzera sulla base dell'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101); che codesto Tribunale si astiene formalmente, in ogni caso, dal pronunciarsi anticipatamente sull'esito di una tale procedura di polizia degli stranieri (GICRA 2002 n. 6 pagg. 43 e segg.); Pagina 4

D-5797/2010 che ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che precedono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente; che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti; che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 5

D-5797/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento); - UFM, Divisione soggiorno con allegato l'incarto N [...] e copia del ricorso del 15 luglio 2010 (per corriere interno; in copia); - G._______ (in copia). Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Federico Pestoni Data di spedizione: Pagina 6

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