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Bundesverwaltungsgericht 10.09.2010 D-5794/2009

10. September 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·5,408 Wörter·~27 min·3

Zusammenfassung

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 21...

Volltext

Corte IV D-5794/2009 e D-5870/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 1 0 settembre 2010 Giudice Daniele Cattaneo (Giudice unico), con approvazione del Giudice Hans Schürch; cancelliere Federico Pestoni. A._______, nata il (...), alias B._______, nata il (...), C._______, nato il (...), alias D._______, nato il (...), Mongolia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo ed allontanamento; decisioni dell'UFM del 21 agosto 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-5794/2009 e D-5870/2009 Fatti: A. La ricorrente, originaria della Mongolia, nata e vissuta a E._______, ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il (...). Nel corso delle audizioni sui motivi d'asilo, ella ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata per il timore di essere uccisa in patria a seguito delle continue minacce e vessazioni subite. Ella, infatti, unitamente al marito, sarebbe perseguitata da F._______ e G._______, due individui che hanno organizzato il suo viaggio in H._______. Nel 2004, questi hanno proposto ai ricorrenti di andare in H._______, dove avrebbero potuto trovare lavoro e guadagnare diversi soldi. Tuttavia, nel mese dicembre del 2004 essi si sono presentati con il permesso valido soltanto per la ricorrente dicendo che il marito avrebbe potuto raggiungerla soltanto in un secondo momento una volta ottenuti i documenti. Giunta in H._______, la ricorrente sarebbe stata ostaggio di F._______ e G._______, i quali non le permettevano di uscire di casa e la obbligavano ad avere rapporti sessuali con loro ed altri uomini. Sfruttando un momento di disattenzione dei due aguzzini, la ricorrente sarebbe riuscita a scappare e con l'aiuto di due connazionali avrebbe depositato una domanda di asilo. A seguito della decisione negativa, ella si sarebbe recata in Austria, da dove sarebbe stata rinviata in H._______. Qui, a seguito di una nuova procedura di asilo conclusasi negativamente, la ricorrente è stata rimpatriata in Mongolia. A causa delle violenze subite, ella non avrebbe avuto il coraggio di tornare da suo marito, il quale, tuttavia, saputo del suo ritorno, sarebbe andato a trovarla, nel mese di luglio del 2006, a casa di sua madre. A partire dal 2007, dopo che F._______ e G._______ avrebbe saputo del suo rientro in Mongolia, sarebbero cominciati i problemi. A tal proposito, la ricorrente ha dichiarato che spesso, sarebbero arrivati i ladri in casa e che in sua assenza il marito avrebbe subito delle violenze che però non le avrebbe mai voluto raccontare. Malgrado la denuncia della situazione al maggiore I._______, la situazione non è mutata. Il poliziotto avrebbe infatti risposto di avere altre denunce a carico degli individui citati, ma di non avere sufficienti elementi per portarli in tribunale. Il marito, continuando ad indagare personalmente su F._______ e G._______ avrebbe inoltre scoperto che poteva esserci una connessione tra essi e dei membri del parlamento, in par ticolare con uno di nome L._______. Tuttavia, queste informazioni non hanno fatto breccia nelle autorità, e meglio il maggiore I._______, il Pagina 2

D-5794/2009 e D-5870/2009 quale avrebbe semplicemente intimato al ricorrente di andarsene. Successivamente, in data 26 novembre 2007, la casa dei ricorrenti sarebbe andata distrutta in un rogo, nel quale ha perso la vita la madre della ricorrente. Inizialmente i vigili del fuoco avrebbero riferito che si tratta va di un incendio doloso, cambiando poi misteriosamente opinione e dicendo che si era trattato di un corto circuito. Nei giorni seguenti, ri correnti avrebbero ricevuto diverse telefonate minatorie, nelle quali venivano avvertiti che quello era solo l'inizio e che la prossima volta sarebbe potuto accadere qualcosa alla loro figlia. Malgrado le richieste alla compagnia telefonica essi non sarebbero riusciti a risalire agli autori delle minacce. Alla luce di tutto quanto precede, i ricorrenti avrebbero lasciato la figlia da un'amica e sarebbero espatriati in data (...) giungendo in Svizzera, a Chiasso, il (...). Il marito di A._______, C._______, originario della Mongolia, nato e vissuto a Ulaanbaatar, ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il (...). Nel corso delle audizioni sui motivi d'asilo, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il timore di essere ucciso in patria a seguito delle continue minacce e vessazioni subite. Anch'egli, infatti, sarebbe perseguitato da F._______ e G._______, i due individui che hanno organizzato il viaggio di sua moglie in H._______, posto che una volta venuto a conoscenza dei soprusi subiti dalla moglie, nel frattempo ritornata in patria, egli avrebbe dapprima indagato personalmente sui due truffatori scoprendo un giro di prostituzione ed in seguito li avrebbe denunciati ad un maggiore di polizia di nome I._______. A seguito di ciò, egli sarebbe stato più volte vittima di pestaggi e minacce da parte di sconosciuti, i quali, in data 27 novembre 2007 gli avrebbero persino bruciato la casa, nel cui rogo sarebbe inoltre morta sua suocera. Un giorno, dopo che F._______ e G._______ sono tornati dalla H._______, il ricorrente, di professione tassista, è stato vittima di un agguato alla fine del suo turno di lavoro. Infatti, un falso cliente lo avrebbe condotto in una via discosta ove ad attenderlo c'erano F._______ e G._______, i quali lo avrebbero picchiato e violentato in un garage. Continuando ad indagare sui due mal viventi, il ricorrente avrebbe inoltre scoperto che esisterebbe un colle gamento tra essi ed un noto parlamentare, tale L._______, che, oltretutto, all'epoca era a capo del parlamento. Una volta riferiti i suoi so spetti al maggiore I._______, questi gli avrebbe risposto di sapere già tutto e gli avrebbe intimato di andarsene. Infine, viste le violenze subi- Pagina 3

D-5794/2009 e D-5870/2009 te, le continue minacce di morte rivolte anche nei confronti della moglie e della figlia, nonché l'indifferenza delle autorità nei confronti delle sue denunce, il ricorrente avrebbe deciso di espatriare, lasciando il paese il (...) e giungendo in Svizzera il (...). Egli ha infine aggiunto di essere ammalato di epatite B e cirrosi epatica. B. Con distinte decisioni del 21 agosto 2009, l'Ufficio federale della mi grazione (UFM, autorità inferiore) ha respinto le succitate domande d'asilo di A._______ e C._______. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 14 settembre 2009, A._______ ha interposto ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la decisione dell'UFM chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione. Subordinatamente, egli ha chiesto la concessione dell'asilo in Svizzera e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Infine egli ha presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e del relativo anticipo. D. In medesima data, pure il marito, C._______, ha interposto ricorso din nanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la decisione dell'UFM chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione. Subordinatamente, egli ha chiesto la concessione dell'asilo in Svizzera e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Infine egli ha presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e del relativo antici po. E. Con distinte decisioni incidentali del 18 settembre 2009, il TAF ha autorizzato i ricorrenti a soggiornare il Svizzera fino al termine della procedura di ricorso. Inoltre, il Tribunale ha dispensato i ricorrenti dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, rinviando la decisione sulla domanda di esenzione dal pagamento delle spese di giudizio. Infine l'autorità di ricorso ha concesso un termi - Pagina 4

D-5794/2009 e D-5870/2009 ne all'UFM per produrre le proprie osservazioni ai ricorsi degli interessati. F. Con osservazioni congiunte del 21 ottobre 2009, l'UFM si è rinnovato, confermandole integralmente, nelle proprie distinte decisioni del 21 agosto 2009. Ciò pur ammettendo che un Mongolia esiste un certo grado di corruzione, ma che tuttavia, dopo il passaggio del potere con le elezioni del luglio 2009, sono percorribili diverse vie finalizzate all'ottenimento di protezione da parte delle autorità, per esempio, insistendo presso presso la polizia ed eventualmente le istanze superiori, facendo eventualmente capo ad un avvocato. G. La decisione incidentale del 27 ottobre 2009, con la quale il TAF ha concesso un termine a C._______ per produrre un eventuale allegato di replica. H. Lo scritto del 2 novembre 2009, con il quale C._______, pur ammettendo la praticabilità delle soluzioni allegate dall'UFM, ha rilevato che un tale agire esporrebbe lui e la sua famiglia a probabili ripercussioni, posto che le loro denunce sono rivolte a persone potenti dalle quali, in Mongolia, è difficile difendersi. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dal la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF. Pagina 5

D-5794/2009 e D-5870/2009 L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice uni co, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente. 3. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002, no. 2.2.6.5). 4. I ricorsi inoltrati dai ricorrenti, marito e moglie, concernono fatti d'uguale natura e pongono gli stessi temi di diritto, di modo che si giustifica la congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza (cfr. DTF 128 V 126, consid. 1 e relativi riferimenti). Sotto questo aspetto possono essere congiunti anche ricorsi inoltrati separatamente nonostante l'autorità inferiore abbia deciso tramite due decisioni distin te. Tale procedimento favorisce l'economia processuale ed è nell'interesse degli insorgenti (cfr. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, pag. 115, n. 3.17). Pagina 6

D-5794/2009 e D-5870/2009 5. 5.1 Nelle decisioni impugnate, l'UFM ha considerato inverosimile il racconto di C._______ e irrilevanti nonché inverosimili i motivi presentati da A._______ in materia d'asilo. In particolare, per quanto concer ne il racconto di C._______, l'UFM ha considerato le allegazioni del richiedente come insufficienti a soddisfare le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e pertanto all'ammissione della sua domanda d'asilo. In particolare, l'autorità di prima istanza ha messo in evidenza le diverse contraddizioni emerse nelle due audizioni sostenute dal richiedente, nonché la carenza di dettagli forniti nel suo racconto. Inoltre, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile. Per quanto attiene alla signora A._______, l'autorità inferiore ha allegato la richiedente avrebbe presentato le persecuzioni subite in modo generico non riuscendo a fornire alcun dettaglio in merito, di modo che esse risultano inattendi bili. Inoltre l'UFM ha dichiarato di non ritenere rilevanti in materia d'asilo, indipendentemente dalla loro verosimiglianza, le allegazioni riguardanti il suo soggiorno in H._______, posto che trattasi di una vicenda anteriore al suo ritorno in Patria ed occorsa in un Paese terzo. Infine, l'UFM ha ritenuto che, anche per lei, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile. 5.2 Nei loro gravami, gli insorgenti sostengono di aver addotto validi e sufficienti motivi a suffragio delle rispettive domande di asilo e che le discrepanze rilevate dall'UFM nelle loro audizioni sarebbero dovute alla confusione del momento. A loro dire, inoltre, l'UFM avrebbe accertato i fatti in maniera incompleta ed inesatta. Essi ritengono inoltre che il loro rientro in patria non sarebbe ragionevolmente esigibile, in quanto troverebbe applicazione l'art. 3 CEDU, e ciò perché, se allontanati, essi sarebbero esposti a quei trattamenti vietati dalla disposizione in questione. Per questi motivi i ricorrenti ritengono di adempiere le condizioni necessarie all'ottenimento dell'asilo e, subordinatamente l'ammissione provvisoria non essendo l'esecuzione del suo allontanamento ragionevolmente esigibile ne ammissibile. 5.3 In conclusione, gli insorgenti hanno chiesto l'accoglimento dei ri spettivi separati ricorsi con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione. Sussidiariamente, essi chiedono la con- Pagina 7

D-5794/2009 e D-5870/2009 cessione dell'asilo in Svizzera e, subordinatamente, la concessione dell'ammissione provvisoria. Essi hanno altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo. 5.4 Con osservazioni congiunte del 21 ottobre 2009, l'UFM si è rinnovato, confermandole integralmente, nelle proprie distinte decisioni del 21 agosto 2009. Ciò pur ammettendo che in Mongolia esiste un certo grado di corruzione, ma che tuttavia, dopo il passaggio del potere con le elezioni del luglio 2009, sono percorribili diverse vie finalizzate all'ottenimento di protezione da parte delle autorità, per esempio, insistendo presso presso la polizia ed eventualmente le istanze superiori, facendo eventualmente capo ad un avvocato. 5.5 In sede di replica, con scritto del 2 novembre 2009, C._______, pur ammettendo la praticabilità delle soluzioni allegate dall'UFM, ha ri levato che un tale agire esporrebbe lui e la sua famiglia a probabili ri percussioni, posto che le loro denunce sono rivolte a persone potenti dalle quali, in Mongolia, è difficile difendersi. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le di sposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifu giate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionali tà, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre al tresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). 6.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Pagina 8

D-5794/2009 e D-5870/2009 In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza de v'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23, GICRA 2005 n. 21, consid. 6.1). 7. I ricorrenti – fatta astrazione per i fatti relativi al periodo in cui la mo glie si trovava in H._______ e che, come rettamente rilevato dall'UFM, non sono determinanti al fine della presente procedura di asilo – hanno allegato di essere stati vittime, nel loro paese d'origine, di ripetute minacce e soprusi da parte di alcuni individui assoldati verosimilmente da F._______ e G._______, oltre che da questi ultimi in prima persona. In una circostanza, i due malviventi, asseritamente collegati ad al cuni parlamentari tra cui L._______, l'allora capo del parlamento mongolo, avrebbero picchiato e violentato il ricorrente, in quanto avrebbe scoperto, indagando sul loro conto, che erano immischiati in un giro di prostituzione. Stando ai racconti dei ricorrenti, inoltre, questi individui avrebbero bruciato la loro casa uccidendo nel rogo la madre della si gnora A._______. 7.1 Questo Tribunale osserva preliminarmente che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dagli insorgenti s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, contraddittorie e non corroborate da elementi di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. Pagina 9

D-5794/2009 e D-5870/2009 In particolare questo Tribunale tiene a sottolineare che gli insorgenti non hanno saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento delle loro domande d'asilo, ragione per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. A titolo di esempio, quo alla cronologia degli eventi, si rileva che in occasione della prima audizione testimoniale il ricorrente ha affermato che il rogo nel quale sarebbe andata distrutta l'abitazione famigliare e nel quale sarebbe morta la suocera è avvenuto il 26 novembre 2007 (cfr. verbale di audizione del signor C._______ del 2 marzo 2009, pag. 6), mentre in sede di seconda audizione egli ha dapprima confermato la data per poi cambiare versione dicendo che si trattava del 2008 ed infine è tornato sulla sua versione originale (cfr. verbale di audizione del signor C._______ del 18 marzo 2009, pag. 5). Per quanto riguarda il pestaggio e la violenza sessuale che egli avrebbe subito, ha inizialmente affermato che sono avvenuti nel corso del 2008 (cfr. verbale di audizione del signor C._______ del 2 marzo 2009, pagg. 6 e 7), mentre in occasione dell'audizione federale egli ha più volte affermato che sarebbe successo nel mese di luglio del 2007 (cfr. verbale di audizione del signor C._______ del 18 marzo 2009, pagg. 5, 7 e 10). A proposito dello stupro, egli ha tra l'altro dichiarato, in sede di prima audizione, che ciò è avvenuto a fine giornata lavorativa verso le 17.00 ed è durato per tre o quattro ore (cfr. verbale di audizione del signor C._______ del 2 marzo 2009, pag. 3). Nel corso della seconda audizione egli ha tuttavia dichiarato, pur confermando la durata di almeno quattro ore, che già verso le 18.00 avrebbe lasciato il luogo in cui si è consumata la violenza (cfr. verbale di audizione del signor C._______ del 18 marzo 2009, pag. 8). A ciò aggiungasi che pure in riferimento del rientro in Mongolia di F._______ e G._______ il ricorrente si è contraddetto sostenendo inizialmente che essi sarebbero tornati nel luglio 2008 (cfr. verbale di audizione del signor C._______ del 2 marzo 2009, pag. 6), mentre in seconda battuta egli ha dichiarato di averli visti in patria già nel luglio 2007 (cfr. verbale di audizione del signor C._______ del 18 marzo 2009, pag. 5). Infine, pure le audizioni della moglie, ancorchè non particolarmente contraddittorie, si rivelano – come rettamente rilevato dall'UFM – inattendibili, posto che sui punti essenziali sono generiche e scarsamente dettagliate. Basti pensare che la ricorrente non ha saputo né quantificare né minimamente dettagliare le minacce telefoniche alle quali, peraltro, avrebbe risposto personalmente diverse volte. Ella ha dimostrato incertezza pure su chi le avrebbe riferito le cause dell'incendio e quando lo avrebbe fatto (cfr. verbale di audizione della signora A._______ del 18 marzo 2009, pagg. 9 e 10). Pagina 10

D-5794/2009 e D-5870/2009 Tutto ciò stante, vista l'inverosimiglianza delle dichiarazioni, vengono a far difetto argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui alla decisione impugnata. 7.2 In virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazionale per rapporto alla protezione nazionale, si deve poter esigere da un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibi lità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella di uno Stato terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli, non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e che può essere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo sistema di protezione interna (cfr. decisione del TAF D-7847/2006 del 18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18 pagg. 180 e segg.; GICRA 2000 n. 15 pagg. 107 e segg.). In autunno del 2007, quindi un paio di mesi dopo essere stato picchia to e violentato da F._______ e G._______, il marito avrebbe denunciato al maggiore I._______, della sezione contro i crimini pericolosi, le asserite persecuzioni nei suoi confronti e nei confronti della sua famiglia, nonché quanto da lui scoperto circa l'attività di F._______ e G._______. Il poliziotto avrebbe detto di avere già delle segnalazioni in merito ma di non avere elementi a sufficienza per poter intervenire. Egli si sarebbe rivolto allo stesso poliziotto ancora tre o quattro volte, senza specificare tuttavia per quali motivi. L'ultima volta è stata nel mese di settembre del 2008. In questa occasione il ricorrente si sareb be rivolto al maggiore I._______ riferendogli i suoi sospetti di collaborazione tra F._______ e G._______ con il parlamentare L._______. Tuttavia, il poliziotto gli avrebbe risposto che ne era già a conoscenza, di andarsene e di non farsi più vedere. Da un lato, dunque, il ricorrente non avrebbe tempestivamente denunciato i primi abusi subiti e risalenti già al 2006. Pure dopo la violenza sessuale subita egli avrebbe aspettato almeno un paio di mesi prima di rivolgersi alle forze dell'ordi ne. D'altro canto sembrerebbe che il ricorrente non abbia insistito presso le autorità mongole affinché esse lo proteggessero e difendessero i suoi diritti, rivolgendosi per esempio ad altri agenti di polizia o meglio ancora ad istanze superiori o ad un avvocato. Pertanto non si può ritenere che, nel caso in rassegna, le forze dell'ordine abbiano ri nunciato a proteggerli o siano state impossibilitate a farlo. Perciò, si deve ritenere che i ricorrenti non hanno intrapreso tutte le procedure Pagina 11

D-5794/2009 e D-5870/2009 che ci si poteva attendere da loro – come peraltro riconosciuto in sede di replica – al fine di far valere i propri diritti presso le autorità competenti. Del resto, i ricorrenti non sono riusciti a dimostrare che le autori tà mongole non gli accorderebbero un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei loro confronti. 7.3 A titolo meramente abbondanziale, occorre rilevare che i ricorrenti avrebbero quantomeno potuto tentare di trasferirsi altrove in Mongolia, posto che una volta usciti dal raggio di azione degli asseriti persecutori essi avrebbero con ogni probabilità potuto evitare i disagi vissuti in precedenza. Dunque, non si può escludere a priori il buon esito che avrebbe avuto un tentativo di ricorrere alla fuga interna senza dover espatriare per risolvere gli asseriti disagi vissuti in patria. Alla luce di quanto precede, a mente di questo Tribunale – anche indipendentemente dall'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'insorgente rettamente rilevata dall'UFM – i fatti addotti dai ricorrenti nella pre sente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifu giato. 7.4 Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo i ricorsi, destituiti d'ogni e benché minimo fondamento, non meritano tutela e le decisioni impugnate vanno confermate. 8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'e secuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato le decisioni dell'U - FM relative alle domande d'asilo dei ricorrenti, questi ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Pagina 12

D-5794/2009 e D-5870/2009 9. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). 9.1 Quo all'ammissibilità, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento degli autori dei gravami è ammissibile. 9.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La prima disposizione citata si applica principalmente ai " réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'al lontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in Pagina 13

D-5794/2009 e D-5870/2009 particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposi zione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24, consid. 10.1 pag. 215). Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se gli interessati concludono a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del loro allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Mongolia, da un lato, e la loro situazione personale, dall'altro. Nella circostanza, codesto Tribunale non può ammettere che la situazione attuale prevalente in Mongolia è in sé costitutiva di un impedi mento alla reintegrazione dei ricorrenti. Infatti, è notorio che questo paese non conosce una situazione di guerra, di guerra civile o di vio lenza generalizzata. Quanto alla situazione personale dei ricorrenti, si rileva che il marito, ancora giovane, ha una buona formazione avendo egli frequentato un istituto di tecnologia ferroviaria. Egli ha inoltre esperienza lavorativa avendo operato come taxista dal 2006 al 2009 ed avendo in precedenza svolto saltuariamente qualche lavoro artigianale (cfr. verbale di audizione del signor C._______ del 2 marzo 2009, pag. 3). La moglie, ancora giovane, vanta un ottima formazione come operatrice televisiva avendo ella frequentato 10 anni di scuole dell'obbligo e quattro anni di università. Malgrado non abbia mai operato nel proprio campo di competenza, ella si è arrangiata con piccoli lavoretti di acquisto e rivendita di indumenti cinesi (cfr. verbale di audizione del 30 settembre 2003, pag. 2). Dai verbali di audizione emerge inoltre che i ricorrenti possono disporre ancora di una discreta rete sociale in patria, dove hanno lasciato la figlia affidandola ad una amica e dove oltretutto hanno vissuto tutta la vita, pur cambiando domicilio, nella stessa città (cfr. verbale di audizione della signora A._______ del 2 marzo 2009, pag. 3). Infine, i ricorrenti non hanno, nelle loro allegazioni ricorsuali, preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), e nemmeno da un esame d'ufficio degli atti di causa emerge la necessità Pagina 14

D-5794/2009 e D-5870/2009 di una permanenza degli autori del gravame in Svizzera per motivi medici. Quo ai problemi di salute del signor C._______, a mente di questo Tribunale non v'è ragione di credere che egli non possa ottenere le cure mediche necessarie nel suo paese d'origine posto che, oltretutto, dalla documentazione agli atti emerge che egli era già seguito medicalmente prima del suo arrivo in Svizzera. Infine, in relazione agli eventuali mezzi finanziari necessari per accedere alle cure mediche, il TAF segnala che i ricorrenti hanno la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. In siffatte circostanze, considerati tutti gli elementi di fatto evidenziati, questa autorità ritiene, siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per i ri correnti, un adeguato reinserimento sociale nel loro paese d'origine. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 9.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 9.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, i gravami vanno disattesi e le querelate decisioni confermate. 10. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il di ritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuri dicamente rilevanti ed inoltre le decisioni non sono inadeguate (art. 106 LAsi), per il che i ricorsi vanno respinti. 11. Ritenuto che i ricorsi di C._______ e A._______ erano privi di probabi - Pagina 15

D-5794/2009 e D-5870/2009 lità d'esito favorevole, le domande d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, sono respinte (art. 65 cpv. 1 PA). 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 800.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 13. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Pagina 16

D-5794/2009 e D-5870/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. I procedimenti D-5794/2009 e D-5870/2009 sono congiunti. 2. I ricorsi sono respinti. 3. Le domande di assistenza giudiziaria dei ricorrenti, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 4. Le spese processuali, di fr. 800.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 5. Comunicazione a: - ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di pagamento) - UFM, Divisione soggiorno, (allegati: incarto N [...], per corriere interno; in copia) - M._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Federico Pestoni Data di spedizione: Pagina 17

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