Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Corte IV D-5780/2019, D-5789/2019
Sentenza d e l 9 dicembre 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Lorenz Noli, Simon Thurnheer, cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti A._______, nato l’(…), B._______, nata il (…), C._______, nato il (…), Afghanistan, patrocinati dall’avv. Immacolata Iglio Rezzonico, ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro) ed allontanamento (ricorso contro una decisione di riesame); decisioni della SEM del 1° ottobre 2019 / N (…) e (…).
D-5780/2019, D-5789/2019 Pagina 2 Fatti: A. Il 15 maggio 2019 i cittadini afghani A._______ ed B._______ hanno depositato una domanda d’asilo in Svizzera assieme al figlio minore C._______. Non essendo sposati, l’autorità inferiore ha trattato separatamente le loro domande includendo il bambino nella procedura della madre. B. Una successiva ricerca nella banca dati “Eurodac” ha attestato una pregressa registrazione in Grecia degli interessati. Il 27 maggio 2019 sono dunque stati svolti dei colloqui Dublino nel corso dei quali i richiedenti hanno dichiarato di aver ricevuto protezione internazionale nel predetto Paese. Gli è quindi stato contestualmente concesso il diritto di essere sentiti circa la possibilità di esservi rinviati. C. Il 29 maggio 2019 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), ha presentato due distinte richieste di riammissione alle autorità greche basandosi sull’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare (RS 0.142.113.729; di seguito: Accordo di riammissione CH-GR). Il 10 giugno 2019, le autorità elleniche, dopo aver confermato che gli interessati sono effettivamente stati posti al beneficio della qualità di rifugiato (B._______ e C._______) rispettivamente della protezione sussidiaria (A._______) in tale paese, hanno accettato le predette richieste di riammissione. D. Con decisioni del 21 giugno 2019 la SEM non è entrata nel merito delle domande di asilo in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l’allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera verso la Grecia, ordinandone nel contempo l’esecuzione. E. Il 1° luglio 2019 gli interessati si sono aggravati avverso le suddette decisioni dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il quale, con sentenze del 9 luglio 2019, ha respinto i gravami dopo aver congiunto le procedure (numeri di ruolo: D-3358/2019; D-3360/2019). F. Con scritto del 20 settembre 2019, la patrocinatrice degli insorgenti ha invitato la SEM a riaprire la domanda d’asilo degli interessati annullando il
D-5780/2019, D-5789/2019 Pagina 3 rinvio per causa d’inesigibilità visti i problemi di salute di cui soffrirebbe C._______. Essa ha allegato un certificato medico emesso il 28 agosto 2019 dallo psichiatra D._______ e secondo il quale il bambino sarebbe affetto da un disturbo da stress post-traumatico nonché da disturbi dell’adattamento con reazione mista di rabbia e depressione. I problemi si manifesterebbero come disturbi del sonno e umore deflesso nonché propositi suicidali. Il medico fa altresì presente che l’undicenne si sarebbe per un certo tempo rifiutato di frequentare la scuola praticando altresì poche attività ludiche. Egli avrebbe mostrato inappetenza con consequenziale perdita di peso. Secondo lo psichiatra un trasferimento in Grecia presenterebbe un alto rischio di acutizzazione delle problematiche. G. Per il tramite di due ulteriori separate decisioni del 1° ottobre 2019 (notificate il giorno seguente; cfr. risultanze processuali) riguardanti da una parte A._______ e dall’altra B._______ e C._______, l’autorità inferiore, dopo aver qualificato le richieste quali domande di riesame, la ha respinte ponendo un emolumento di CHF 600.– per procedura a carico degli interessati e precisando che in applicazione dell’art. 111b cpv. 3 LAsi, l’eventuale deposito di un ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo. In buona sostanza, l’autorità inferiore ha considerato che i problemi medici attanaglianti C._______ non sarebbero tali da rendere inammissibile l’esecuzione dell’allontanamento. La SEM ha dipoi sottolineato che gli insorgenti, grazie all’ottenimento dello statuto di rifugiato in Grecia ed alle garanzie di cui alla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul con-tenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione]) avrebbero segnatamente accesso al sistema sanitario allo stesso titolo dei cittadini greci, di modo che sarebbe loro compito far valere i propri diritti dinanzi alle autorità di tale Paese. Accanto alle strutture statali, esisterebbero degli organismi di natura caritativa ai quali gli interessati potrebbero fare capo. Dipoi, nell’ambito dell’accertamento medico svolto il 27 maggio 2019, quest’ultimi avrebbero dichiarato che il figlio non aveva problemi di salute, di modo che, parrebbe che la situazione si sia degradata a seguito della decisione di rinvio in Grecia. Ciò posto, sarebbe anzitutto legittimo domandarsi se la scelta della patrocinatrice di notificare
D-5780/2019, D-5789/2019 Pagina 4 la decisione in presenza del minore fosse appropriata. Oltremodo, quand’anche sia comprensibile che le persone confrontate con una decisione negativa possano avere ripercussioni dal punto di vista psichico, non sarebbe corretto che ciò conduca alla necessità di rivedere i provvedimenti. Per di più, C._______ avrebbe la possibilità di consultare un medico e, se necessario, di proseguire un trattamento in Grecia. Secondo quanto indicato dallo psichiatra medesimo, il bambino non starebbe attualmente seguendo alcuna terapia. Qualora tale situazione dovesse mutare, sarebbe ad ogni modo premura delle autorità svizzere informare adeguatamente quelle greche al riguardo. Non vi sarebbero pertanto motivi per annullare le decisioni del 21 giugno 2019. H. Il 4 novembre 2019 (data d’entrata 5 novembre 2019; cfr. risultanze processuali) gli interessati sono insorti anche contro le succitate decisioni su riesame dell’autorità di prima istanza postulando in limine la concessione dell’effetto sospensivo; nel merito l’annullamento delle medesime e la trattazione delle domande d’asilo da parte delle autorità svizzere; subordinatamente la concessione dell’ammissione provvisoria per causa d’inesigibilità; contestualmente e con protestate tasse spese e ripetibili, di essere ammessi al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Immacolata Iglio Rezzonico. Gli insorgenti adducono che C._______ in Grecia avrebbe vissuto delle situazioni a tal punto gravi da causargli dei traumi. Egli sarebbe stato vittima di aggressioni da parte di estremisti di destra, le cui prove sarebbero già a suo tempo state portate all’attenzione dell’autorità inferiore. La SEM non le avrebbe considerate e ciò senza tenere conto del fatto che l’interessato avesse reso verosimile tale aspetto, peraltro riconducibile a fatti che sarebbero all’ordine del giorno in Grecia. Il solo pensiero di ritornare in detto paese avrebbe ingenerato uno stato di ansia e panico nel fanciullo. Il certificato redatto dallo psichiatra evidenzierebbe la presenza di un disturbo da stress post-traumatico e di adattamento nonché di ulteriori manifestazioni di disagio psichico. Il minore avrebbe del resto esternato dubbi quanto alla sensatezza della sua vita chiedendosi se non fosse meglio morire. Il ritorno in Grecia rappresenterebbe un rischio elevato di cronicizzare i sintomi attuali. Il medico consiglierebbe la prosecuzione del trattamento sul suolo elvetico. Così, sarebbe impensabile che il bambino possa essere rinviato in Grecia o essere separato dal padre. Inoltre la SEM avrebbe trattato le procedure separatamente nonostante i ricorrenti costituiscano un nucleo famigliare. Alla luce del principio dell’unità famigliare, la famiglia non dovrebbe essere disgiunta nonostante l’assenza di vincolo matrimoniale
D-5780/2019, D-5789/2019 Pagina 5 tra A._______ e B._______. In caso di rigetto del ricorso, verrebbero violati il diritto all’unità famigliare nonché altri diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione sui diritti fanciullo (CDF; RS 0.107). I ricorrenti avrebbero ottenuto lo statuto di rifugiato a seguito del ricatto da parte delle autorità greche, che li avrebbero minacciati di “rinvio verso l’Afghanistan”. Essi avrebbero lasciato le loro impronte per evitare il “respingimento in Turchia”. Le garanzie di cui alla direttiva qualificazione non sarebbero state rispettate, essendo i ricorrenti rimasti per un anno e sette mesi senza potervi beneficiare. La legale rammenta poi di aver già addotto documentazione a sostegno dell’inadeguatezza della presa a carico in Grecia. Agli insorgenti non sarebbe mai stata garantita un’abitazione, da che l’impossibilità a svolgere un’attività lucrativa ed a frequentare la scuola. Ciò pregiudicherebbe anche la possibilità, per il minore, di sottoporsi ai trattamenti medici richiesti dal suo stato di salute. Il concetto di paese terzo sicuro si baserebbe sull’art. 3 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regola-mento Dublino III). L’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza 1 sull’asilo (RS 142.311) reciterebbe che per determinare se lo Stato di provenienza è sicuro da persecuzioni, sono considerati la stabilità politica; il rispetto dei diritti dell’uomo; la valutazione di altri Stati membri dell’UE o dell’AELS e dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) nonché altre caratteristiche specifiche del Paese. Con ciò e visti i rapporti e la giurisprudenza della CorteEdu già addotti nella procedura ricorsuale ordinaria, il trasferimento non potrebbe che costituire una violazione dell’art. 3 CEDU, in particolare laddove non vengano rilasciate le appropriate garanzie. I. Con decisione incidentale del 6 novembre 2019 che, il Tribunale, dopo aver congiunto le procedure, ha accolto le richieste di concessione dell’effetto sospensivo e le istanze di assistenza giudiziaria, invitando nel contempo l’autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. J. Nella propria risposta del 21 novembre 2019 la SEM sottolinea in limine di non aver intenzione di separare il nucleo famigliare. La trattazione disgiunta degli incarti si sarebbe rivelata necessaria unicamente a causa del precedente matrimonio di uno dei ricorrenti. Quo alla verosimiglianza delle violenze subite in Grecia da C._______, la SEM sottolinea come detto
D-5780/2019, D-5789/2019 Pagina 6 aspetto non sia stato oggetto della domanda di riesame presentata dai ricorrenti e non costituisca un fatto nuovo insorto successivamente alle decisioni del 21 giugno 2019. Lo stesso varrebbe pure per le condizioni di accoglienza. I riferimenti alla procedura Dublino ed alle sentenze emanate in tale contesto non sarebbero pertinenti nella fattispecie. K. Con replica del 9 dicembre 2019, i ricorrenti contestano innanzitutto l’inapplicabilità dei principi della giurisprudenza della CorteEdu emessa in ambito Dublino. Essi ribadiscono come la richiesta d’asilo depositata in Grecia sia stata dettata da una scelta obbligata. La patrocinatrice si dilunga quindi ulteriormente sulla situazione generale in tale Paese, riservandosi di adire le “opportune sedi internazionali superiori”. A suo dire affermare che C._______ non sarebbe attualmente in trattamento in Svizzera rasenterebbe quasi il ridicolo, visto che la famiglia non avrebbe accesso alle cure disponendo unicamente dell’aiuto d’urgenza. La patrocinatrice si chiede dunque cos’altro sia necessario allegare per convincere la SEM che le condizioni del minore siano a tal punto delicate da pregiudicare irrimediabilmente la sua salute psicofisica in caso di allontanamento. Gli insorgenti fanno presente che nonostante la ratificazione della CDF, in concreto la SEM non avrebbe verificato se il minore abbia o meno il diritto ad accedere ad una presa a carico medica in Grecia. Per quanto riguarda le violenze subite dal medesimo, viene nuovamente ribadito che le stesse sarebbero state provate o quantomeno rese verosimili dalla documentazione fotografica e dai lineari racconti dei genitori. L. Il 14 febbraio 2020 il Tribunale ha richiesto all’ambulatorio lups.ch che aveva a suo tempo emesso il certificato medico del 28 agosto 2019, di fornite un aggiornamento circa le condizioni di salute di C._______. Il rapporto inviato da lups.ch il 18 febbraio 2020 e sottoscritto dalla psicoterapeuta E._______, ha confermato in grandi linee la diagnosi già precedentemente effettuata dallo psichiatra e fa stato della persistenza del disturbo da stress post-traumatico nonché di un episodio depressivo medio grave con disturbi del sonno e flashback rispetto ad esperienze traumatiche. Viene altresì fatto presente che a seguito dell’assegnazione di un alloggio alla famiglia il minore avrebbe vissuto una fase più stabile, salvo peggiorare nuovamente ad inizio 2020. Il suo sviluppo scolastico e personale sarebbe in pericolo. Oltre alla psicoterapia egli necessiterebbe di una situazione di stabilità, circostanze che la Svizzera e la scuola che frequenta al momento sarebbero in grado di offrirgli.
D-5780/2019, D-5789/2019 Pagina 7 M. Con scritto del 21 febbraio 2019 (recte: 21 febbraio 2020), la patrocinatrice dei ricorrenti chiedeva al Tribunale di “porre alla psicoterapeuta, F._______ gli stessi quesiti posti al D._______ sullo stato di salute del Sig. C._______”. Nella medesima occasione è stato prodotto un ulteriore certificato medico facente data al 21 gennaio 2020 e riguardante B._______. Secondo tale mezzo di prova la predetta soffrirebbe a sua volta di un disturbo post-traumatico da stress con episodio depressivo grave e somministrazione di Trittico. N. Il 10 marzo 2020 la rappresentante degli insorgenti ha quindi precisato che nel precedentemente scritto sarebbe stato erroneamente indicato il nominativo della dottoressa che ha in cura B._______ mentre C._______ sarebbe invece seguito dalla E._______, come confermato da una E-mail del D._______. O. Il 6 maggio 2020 i ricorrenti hanno portato all’attenzione del Tribunale ulteriore documentazione medica attestante lo stato di gravidanza di B._______. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato ai procedimenti dinanzi all’autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalle decisioni impugnate e vantano un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione delle
D-5780/2019, D-5789/2019 Pagina 8 stesse (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di esse. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 6 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito dei gravami. 2. In limine, il Tribunale constata come la richiesta di cui allo scritto del 21 febbraio 2020 sia da considerarsi senza oggetto a seguito della precisazione del 10 marzo 2020 inoltrata dalla patrocinatrice medeisma e meglio avendo il Tribunale già raccolto d’ufficio il punto di vista della E._______. Inoltre, la questione dell’attribuzione cantonale è stata oggetto di di separate decisioni emesse il 3 ottobre 2019 (cfr. N 716889, atto 55 e N 717130 atto 61) e non impugnate dai ricorrenti, esulando dunque dall’oggetto delle presenti impugnative (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, pag. 23). 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 La domanda di riesame, è una richiesta indirizzata ad un’autorità amministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza di cosa giudicata. Tale istituto, pur non essendo previsto espressamente dalla PA, è noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l’hanno dedotto dall’art. 66 PA – il quale prevede il diritto di domandare la revisione delle decisioni – e dagli art. 8 e 29 cpv. 2 della Cost. (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1, URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173). Il riesame è altresì regolamentato dalla legislazione in materia d’asilo a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b LAsi). Tale disposto prevede che la domanda di riesame debitamente motivata debba essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame (art. 111b cpv. 1 LAsi).
D-5780/2019, D-5789/2019 Pagina 9 4.2 In buona sostanza, l’autorità è tenuta a trattare una tale richiesta nelle due situazioni seguenti: quando la stessa costituisce una “domanda di riconsiderazione qualificata”, ossia una richiesta per il cui tramite l’interessato si avvale di motivi di revisione previsti all’art. 66 PA senza che sia precedentemente stata emanata una decisione di merito di seconda istanza oppure quando costituisce una “domanda di adattamento”, vale a dire nel caso in cui l’interessato si prevale di un cambiamento notevole delle circostanze (di fatto o di diritto) dal momento della pronuncia della decisione materiale finale (inizialmente corretta) di prima o seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 con ulteriori riferimenti; DTAF 2010/27 consid. 2.1 e 2.1.1). Occorre a tal proposito rammentare che differentemente dalla “domanda di riconsiderazione qualificata” in materia d’asilo la “domanda di adattamento” può vertere unicamente su aspetti relativi all’esecuzione dell’allontanamento dal momento che eventuali fatti nuovi e determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato giustificherebbero il deposito di una domanda multipla (cfr. DTAF 2013/22 consid. 11.3.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 1998 n. 1). Da ultimo, una domanda di riesame può essere fondata anche su un nuovo mezzo di prova posteriore ad una sentenza materiale di seconda istanza ma che riguarda fatti anteriori, posto che una tale costellazione risulterebbe irricevibile per via di revisione dinanzi al Tribunale (cfr. DTAF 2013/22 consid. 5.5, 11.4.7 e 12.3, AUGUST MÄCHLER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA). 4.3 Secondo la giurisprudenza in ambito di revisione ed applicabile per analogia in materia di riesame, per fatti nuovi vanno intese le circostanze che l’interessato non conosceva al momento della prima decisione o delle quali non poteva o non avrebbe avuto ragione di avvalersi in tale frangente (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1, sentenza del Tribunale A-837/2019 del 10 luglio 2019 consid. 4.2.3). I fatti, oltre ad essere nuovi, devono essere importanti e decisivi, vale a dire di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare fatti nuovi e rilevanti che giustifichino la revisione (in questo caso: il riesame), oppure fatti già noti nel procedimento precedente, che non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5b). Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare dei fatti allegati anteriormente, colui che se ne avvale dovrà pure dimostrare che non poteva invocare gli stessi nella procedura precedente. Una prova è considerata concludente quando bisogna ammettere che la stessa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo
D-5780/2019, D-5789/2019 Pagina 10 diverso se ne avesse avuto conoscenza nell’ambito della procedura principale. Risultano inoltre esclusi i mezzi di prova che avrebbero potuto essere presentati contestualmente ad una procedura ordinaria di ricorso avverso la decisione da riesaminare (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1; GICRA 2003 n. 17 consid. 2b). L’istituto del riesame non può infatti servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative cresciute in giudicato e ad eludere le disposizioni legali sui termini di ricorso (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1 con riferimenti ivi citati). 4.4 Se l’autorità di prima istanza non è entrata nel merito della domanda di riesame, il richiedente può ricorrere unicamente allegando che quest’ultima ha negato, a torto, l’esistenza delle condizioni richieste per statuire nel merito. In caso di accoglimento del gravame, l’autorità di ricorso sarà unicamente legittimata ad invitare l’autorità inferiore ad entrare nel merito (cfr. DTF 109 Ib 246 consid 4a; DTAF 2010/27 consid. 2.1.3). Se invece l’autorità inferiore entra in materia rendendo una nuova decisione, la medesima può fare l’oggetto di un ricorso per motivi attinenti al merito allo stesso titolo della decisione iniziale (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1.4; sentenza del Tribunale federale 2A.506/2003 del 6 gennaio 2004, consid. 2). 5. In concreto, è a giusto titolo che l’autorità di prima istanza, all’attenzione della quale è stato presentato un mezzo di prova emesso il 28 agosto 2019 ossia posteriore alla sentenza del Tribunale del 9 luglio 2019 e chiesto di constatare l’inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento e di riaprire la procedura d’asilo, ha qualificato la richiesta quale domanda di riesame. Inoltre, visto che la SEM ha trattato nel merito l’istanza, respingendola, si tratta ora di valutare se i motivi in forza ai quali l’autorità è giunta alla reiezione risultino o meno fondati. Si constati poi come a prescindere dalla sua applicabilità in concreto (cfr. sulla questione EMILIA ANTONIONI LUFFENSTEI- NER, in: Code annoté de droit de migrations, pag. 862 e seg.) il termine di 30 giorni prescritto all’art. 111b cpv. 1 LAsi risulti ossequiato, visto che l’istanza è stata depositata a meno di 30 giorni di distanza dall’emissione del referto medico citato. Nel contesto della presente impugnativa e preso atto delle conclusioni ricorsuali e dell’oggetto della decisione avversata, ciò comporta da un lato la necessità di vagliare se siano stati proposti elementi in base ai quali si potesse rimettere in discussione l’applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi e dall’altro se siano stati addotti nuovi fatti o mezzi di prova atti a rendere l’allontanamento non eseguibile.
D-5780/2019, D-5789/2019 Pagina 11 6. 6.1 Giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Stati nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di «non-refoulement» ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché dell’art. 3 CEDU e delle disposizioni equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). Si necessita inoltre che lo Stato in questione abbia dato il proprio assenso alla riammissione (cfr. sentenza del Tribunale E- 2273/2014 del 4 dicembre 2014; FF 2002 6087, 6125). 6.2 In concreto il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Per questi Stati esiste conseguentemente una presunzione di rispetto del principio di «non-refoulement» (art. 5 cpv. 1 LAsi). I ricorrenti beneficiano dello statuto di rifugiato (B._______ e C._______) rispettivamente della protezione sussidiaria (A._______) in tale paese, le di cui autorità hanno inoltre espressamente dichiarato di riaccettare i medesimi sul proprio territorio (cfr. atti 1042410-29/1 e 1041341-31/1). 6.3 Ebbene, con riferimento agli aspetti di cui sopra, gli insorgenti non hanno saputo allegare alcun nuovo fatto o mezzo di prova atto a rimettere in discussione le condizioni per la non entrata nel merito. Le generiche disquisizioni addotte al riguardo in questo procedimento e meglio il fatto che le autorità greche avrebbero minacciato gli insorgenti di “rinvio verso l’Afghanistan” qualora non avessero lasciato le loro impronte, sono già state proposte in termini leggermente diversi nella procedura ordinaria e pertanto non configurano un motivo di riesame ai sensi della giurisprudenza precitata (cfr. incarti D-3360/2019 atto 1 pag. 2 e D-3358/2019 atto 1 pag. 2 “il direttore del campo profughi ha loro detto che avevano due scelte o chiedere protezione o essere espulsi”). La precaria situazione generale in Grecia, che i ricorrenti si sono prodigati ad illustrare non costituisce inoltre fatto nuovo ma configura semmai una richiesta di rivalutazione giuridica di fatti già analizzati nel procedimento ordinario; rivalutazione che l’istituto del riesame non consente. 6.4 Su tale punto di questione il ricorso su riesame va dunque respinto nella misura della sua ricevibilità. 7. Alla luce della documentazione medica prodotta e degli ulteriori argomenti
D-5780/2019, D-5789/2019 Pagina 12 proposti, resta ora da esaminare se nella procedura di riesame gli interessati abbiano saputo esibire fatti o mezzi di prova nuovi e decisivi adeguati a provare o quantomeno a rendere verosimile l’esistenza di impedimenti all’esecuzione dell’allontanamento (DTAF 2011/24 consid. 10.2). Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, per rinvio dell’art. 44 LAsi, l’art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa debba essere ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell’allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 8. 8.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Pur non menzionando gli Stati terzi, tale disposto trova applicazione anche nelle casistiche di cui all’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (cfr. sentenze del Tribunale E-2617/2016 del 28 marzo 2017 consid. 4.7 e E- 2553/2016 del 1° giugno 2016 consid. 2.2). Laddove lo Stato terzo sia un paese UE/AELS come in specie, v’è però da riservare l’art. 83 cpv. 5 LStrI, secondo il cui tenore l’esecuzione dell’allontanamento è in un tale contesto da ritenersi di principio ragionevolmente esigibile, tale presunzione legale potendo essere sovvertita solo se l’interessato rende verosimile il contrario in forza a delle ragioni personali (cfr. sentenza del Tribunale E-3228/2019 del 2 luglio 2019). 8.2 I casi di inesigibilità riguardano in primo luogo i cosiddetti "réfugiés de la violence", ovvero gli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. La nozione ingloba anche le persone per le quali l’allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e
D-5780/2019, D-5789/2019 Pagina 13 irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità d’una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L’autorità cui incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 8.3 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, in caso di ritorno nel paese d’origine, l’esecuzione dell’allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un’esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l’infrastruttura ospedaliera o le regole dell’arte medica nel paese d’origine o di destinazione dell’interessato, non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d’origine del richiedente, all’occorrenza con altre tipologie di presa a carico rispetto a quelle prescritte in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell’assenza di possibilità di ottenere un trattamento adeguato, lo stato di salute dell’interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti). 8.4 Ai sensi della giurisprudenza attuale, solo una messa in pericolo concreta, segnatamente per ragioni mediche, può condurre a considerare l’esecuzione dell’allontanamento inesigibile. Il Tribunale ha tuttavia già avuto modo di precisare come le esigenze al riguardo siano meno restrittive allorquando vi sia da prendere in considerazione l’interesse superiore dei bambini in tenera età conformemente all’art. 3 cpv. 1 CDF. L’interesse del fanciullo può infatti essere minacciato anche qualora questi non si trovi in una situazione critica sul piano esistenziale (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6; DTAF 2009/51 consid. 5.6 e 5.8; DTAF 2009/28
D-5780/2019, D-5789/2019 Pagina 14 consid. 9.3.2, 9.3.4 e 9.3.5), cosa che può condurre a reputare inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento per l’insieme della famiglia (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6 e 5.8; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2, 9.3.4 e 9.3.5). 8.5 I criteri applicabili per la determinazione di tale interesse comprendono valutazioni in merito all’età del bambino, al suo grado di maturità, ai suoi legami di dipendenza e alla natura delle relazioni con le persone di sostegno (prossimità, intensità, importanza per la sua crescita, impegno e capacità di presa a carico), tutti elementi che debbono essere integrati nella nozione di messa in pericolo nel senso di quanto enunciato a margine (cfr. DTAF 2012/31 consid. 7.3.2.3). Nell’analisi di tali criteri, la durata del soggiorno in Svizzera è un fattore di grande importanza (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2, sentenza del Tribunale E- 2617/2016 del 28 marzo 2017 consid. 4.5). 9. 9.1 C._______ ha undici anni e si appresta ad intraprendere il fondamentale percorso preadolescenziale dopo un’infanzia difficile. Egli ha lasciato il proprio Paese d’origine alla volta dell’Europa allorquando aveva otto anni. Secondo le dichiarazioni rilasciate dei genitori, a seguito del transito in Grecia il nucleo famigliare sarebbe stato posto dinanzi all’opzione di depositare una domanda d’asilo o venir espulso. In corso di procedura gli insorgenti avrebbero risieduto in un campo profughi sull’isola di Kos. Dopo l’ottenimento della protezione internazionale, genitori e bambino avrebbero ricevuto un permesso di soggiorno grazie al quale si sarebbero recati ad Atene. Nella capitale greca avrebbero innanzitutto risieduto in un parco per poi occupare alcuni immobili abbandonati. In tale contesto, C._______ avrebbe subito un’aggressione da alcuni esponenti di gruppi di estrema destra venendo ferito al viso. Il minore non avrebbe potuto frequentare la scuola. 9.2 La documentazione medica riguardante il minore attesta l’esistenza di problematiche psichiche di un certo rilievo che si ripercuotono anche sul suo benessere fisico, vista la perdita di peso segnalata nel referto. C._______ presenta un di disturbo da stress post-traumatico con aspetti depressivi importanti. Nell’anamnesi della situazione ripresa dallo psichiatra, viene tra le altre cose menzionata l’aggressione con accoltellamento al volto riconducibile ad azioni fomentate da estremisti di destra. Più avanti, nella valutazione dello stato psicologico del minore, è posto l’accento proprio sul fatto che il pensiero di quest’ultimo fosse incentrato sulla violenza
D-5780/2019, D-5789/2019 Pagina 15 vissuta ad Atene. Così, viene testificato un umore di base depressivo e ansioso nonché chiari indizio di ritiro sociale. Il medico fa quindi presente come C._______ esprimesse a quel tempo un desiderio passivo di morte, seppur non vi fossero indicatori di tendenze suicide acute. Su di tali fondamenti, lo psichiatra considera che un suo ritorno in Grecia presupponga un alto rischio di peggioramento della sintomaticità. La successiva relazione raccolta dal Tribunale presso la psicoterapeuta che ha incontrato il fanciullo in diverse occasioni nel corso del 2020 non permette di dedurre significativi miglioramenti nel suo stato valetudinario. La diagnosi è grossomodo la stessa e l’episodio depressivo è giudicato di media gravità. Quanto al trattamento, è innanzitutto auspicato un monitoraggio psicoterapeutico con eventuale sostegno farmacologico nel caso di una mancata attenuazione della sintomatologia. La psicologa ritiene a sua volta che un allontanamento verso la Grecia possa causare una recrudescenza della patologia condizionando in modo sensibile il suo sviluppo. 9.3 Alla luce dei nuovi mezzi di prova in possesso del Tribunale, va dipoi ritenuto verosimile che il bambino sia stato testimone, per non dire vittima, di eventi traumatizzanti durante il soggiorno in Grecia. Sebbene i contorni della vicenda non siano del tutto chiari, v’è infatti da constatare come le fotografie versate agli atti nella procedura ordinaria dimostrino che C._______ sia stato ferito al volto. Le allegazioni dei genitori quanto all’origine di tale episodio possono essere inoltre essere definite lineari. Vi sono del resto evidenze circa il fatto che tale genere di atti possano effettivamente aver luogo nel paese ellenico (cfr. Repubblica, 4 marzo 2020, Migranti, gli estremisti di Alba dorata: “Cacciamoli tutti”, I militanti dell’estrema destra catturano i migranti che passano la frontiera e li consegnano alla polizia. Ieri un altro morto e 5 feriti, consultato il 5 agosto 2020 su: < https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2020/03/04/news/gli_estremisti_di_alba_dorata_cacciamoli_tutti_-250276976/ >). Poste queste premesse, quanto riportato al riguardo nella documentazione medica agli atti contribuisce a rendere credibile l’esistenza di traumi riconducibili alla permanenza in Grecia. 9.4 A ciò si aggiunge il fatto che la madre, B._______, si trova tutt’ora a sua volta in una situazione psichica instabile caratterizzata da uno stato depressivo giudicato grave e dalla necessità di sottoporsi a misure di igiene mentale. Ora, è pacifico che nel caso di adulti tali circostanze non renderebbero inesigibile l’allontanamento. È tuttavia innegabile che anche questi aspetti possano influire in modo negativo sulla presa a carico di C._______. Nel contesto di un rinvio in Grecia, proprio la possibilità di fare
D-5780/2019, D-5789/2019 Pagina 16 capo alle persone di sostegno in seno alla rete famigliare nucleare appaiono decisive rispetto all’interesse superiore del fanciullo (cfr. sentenze D-2290/2017 del 29 marzo 2018 consid. 6; E-2617/2016 consid. 4.9). 9.5 Sebbene si possa infatti partire dal presupposto tale Paese rispetti i suoi obblighi di diritto internazionale anche quando si tratti di riprendere in carico famiglie con bambini, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, corrano il rischio di vivere in condizioni precarie. Il sistema di assistenza sociale greco presenta infatti delle criticità non soltanto per i richiedenti asilo, ma anche per le persone che già beneficiano di uno statuto. Diversi rapporti fanno stato di irregolarità nell’accesso ad alloggi a basso costo o al mercato del lavoro, delle limitate prestazioni assistenziali fornite dallo Stato nonché di discriminazioni nell’accesso ai servizi di sostegno statale, anche nel settore dell’assistenza sanitaria. Così, seppur queste insufficienze non sono in casi normali ostative all’esecuzione dell’allontanamento, segnatamente vista la possibilità di rivolgersi alle autorità di tale Paese onde rivendicare i propri diritti (cfr. sentenza del Tribunale D- 559/2020 [pubblicata come ref.] consid. 8.2 e 9.1; sentenze della CorteEDU, Saidoun contro Grecia, 40083/07 e Fawsie contro Grecia, 40080/07, entrambe del 28 ottobre 2010), è verosimile che nel caso di un rientro in Grecia C._______ non possa ottenere da subito la presa a carico psicoterapeutica necessaria alla stabilizzazione della sua sintomatologia, e ciò in particolate vista la forte domanda e la carenza di traduttori e di mediatori sociali nelle strutture. Si può inoltre concludere che allo stato attuale delle cose, gli insorgenti – che secondo quanto deducibile dagli atti non paiono aver beneficiato di un aiuto all’integrazione in tale Paese – in caso di rientro in Grecia incontrerebbero delle difficoltà nell’accesso all’alloggio ed al sistema educativo in ragione dell’importante sollecitazione delle istituzioni dovuta al costante flusso migratorio ed alla recente emergenza sanitaria (cfr. in questo senso la sentenza E-2617/2017 consid. 4.9). 9.6 Su questi presupposti, il Tribunale ritiene che caso di allontanamento lo sviluppo psichico del minore possa essere messo gravemente in pericolo. Avendo vissuto eventi traumatizzanti, C._______ ha bisogni specifici in materia di ambiente sociofamigliare, di stabilità e di presa a carico in ambito scolastico e terapeutico. Ciò a maggior ragione dal momento che i fattori alla base della patologia siano con buona probabilità da ricondurre almeno in parte al suo vissuto in Grecia. Così, visto che qui non si tratta unicamente di determinare se vi sia il rischio di esporre C._______ ad un’emergenza esistenziale, ma altresì di integrare l’interesse superiore del
D-5780/2019, D-5789/2019 Pagina 17 fanciullo nella valutazione circa l’esistenza di una messa in pericolo concreta (cfr. supra consid. 8.4), un rinvio appare a questo stadio prematuro e rischierebbe di aggravare i disturbi di cui soffre in modo sensibile. Vero è che in specie la permanenza in Svizzera non sia particolarmente lunga, atteso che i ricorrenti sono giunti nel nostro paese unicamente nel maggio del 2019. In tal senso, non si può propriamente parlare di una particolare integrazione o di un rischio di sradicamento. Resta però il fatto che nel breve periodo passato in Svizzera il minore abbia potuto beneficiare di una situazione di maggior stabilità che ha contribuito ad attenuare quantomeno per un certo tempo le problematiche in presenza come segnalato negli atti medici. 10. 10.1 In definitiva e con tutte le riserve del caso, il Tribunale ravvisa dunque un insieme eccezionale di fattori sfavorevoli che rendono al momento inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento del minore. Si necessita pertanto la pronuncia dell’ammissione provvisoria per l’insieme della famiglia conformemente alla giurisprudenza citata e stante l’assenza di motivi di esclusione ai sensi dell’art. 83 cpv. 7 LStr. 10.2 Si ribadisce che il Tribunale è giunto a questa convinzione sulla base della considerazione dell’interesse superiore del fanciullo in presenza di problematiche psichiche importanti ed attestate da documentazione medica, verosimilmente riconducibili a passati eventi traumatici vissuti in Grecia. La presente sentenza non inficia dunque minimatene i principi riassunti nella giurisprudenza di riferimento (D-559/2020) e meglio la presunzione di ammissibilità ed esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento verso la Grecia quale Stato terzo sicuro nonché il fatto che si possa partire dal presupposto che tale Paese rispetti i suoi obblighi di diritto internazionale anche qualora si tratti di trasferirvi famiglie con bambini. 11. 11.1 Alla luce di quanto precede, il ricorso è accolto limitatamente all’esecuzione dell’allontanamento e per il resto è respinto nella misura della sua ricevibilità. Le SEM è invitata a regolamentare le condizioni del soggiorno dei ricorrenti conformemente alle disposizioni sull’ammissione provvisoria. Ciò comporta l’annullamento dei punti 3 e 4 delle decisioni della SEM del 21 giugno 2019 (cfr. sentenze del Tribunale D-5112/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 9).
11.2 L’autorità inferiore è tenuta a verificare periodicamente se le condizioni per l’ammissione provvisoria siano ancora soddisfatte (art. 84 cpv. 1
D-5780/2019, D-5789/2019 Pagina 18 LStrI in relazione con l’art. 83 cpv. 1 LStrI). Così, vista la mutabilità dello stato di salute dei ricorrenti nonché della situazione congiunturale in Grecia, si invita l’autorità inferiore a vagliare regolarmente tali aspetti, onde determinare se vi sia modo di considerare nuovamente dati i presupposti di cui all’art. 83 cpv. 2 – 4 LStrI (cfr. anche la sentenza del Tribunale E- 2553/2014 consid. 3.4). 12. 12.1 Avendo il Tribunale, con decisione incidentale 27 novembre 2019, accolto l’istanza di assistenza giudiziaria, non vengono prelevate spese processuali (art. 63 cpv.1 e 2 PA). Visto l’adempimento dei presupposti di cui all’art. 65 cpv. 2 PA, e, presentando la causa al momento dell’inoltro difficoltà tali da necessitare l’intervento di un legale, l’avv. Immacolata Iglio Rezzonico è nominata patrocinatrice d’ufficio degli insorgenti. 12.2 Giusta l’art. 64 PA, l’autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili, le quali hanno preminenza rispetto all’onorario d’ufficio, devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l’indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata l’indennità per spese ripetibili ridotta è fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 450.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF). 12.3 Per il resto, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d’ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.– ed i CHF 220.– (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Il Tribunale ritiene pertanto adeguato, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante dei ricorrenti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il versamento di un’indennità per patrocinio d’ufficio di CHF 250.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA compresi).
D-5780/2019, D-5789/2019 Pagina 19 12.4 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
D-5780/2019, D-5789/2019 Pagina 20 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. I ricorsi su riesame sono accolti limitatamente all’esecuzione dell’allontanamento. Per il resto i ricorsi sono respinti nella misura della loro ricevibilità. 2. L’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti non è ragionevolmente esigibile. La SEM è invitata a regolamentare le condizioni del soggiorno dei ricorrenti conformemente alle disposizioni sull’ammissione provvisoria in parziale riesame delle decisioni del 21 giugno 2019. 3. L’avv. Immacolata Iglio Rezzonico è nominata patrocinatrice d’ufficio degli insorgenti. 4. Non si prelevano spese processuali. 5. La SEM rifonderà ai ricorrenti CHF 450.– quale indennità per spese ripetibili. 6. La cassa del Tribunale verserà ai ricorrenti un’indennità per patrocinio d’ufficio di CHF 250.–. 7. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: