Corte IV D-5697/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 2 0 agosto 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliere Federico Pestoni; A._______, nato il (...), Cossovo, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 agosto 2010 / N [...] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-5697/2010 Visti: la prima domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato in data (...); la decisione del 22 aprile 2009 dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) che ha respinto la menzionata domanda ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera; la sentenza dell'8 febbraio 2010 del Tribunale amministrativo federale (TAF) che ha confermato la suddetta decisione dell'UFM; la seconda domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato in data (...); i verbali d'audizione del 23 luglio 2010 e del 5 agosto 2010; la decisione dell'UFM del 5 agosto 2010, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. agli atti avviso di notifica e di ricevuta) con la quale l'istanza inferiore non è entrata nel merito della seconda domanda di asilo del ricorrente in applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera rispettivamente l'esecuzione di tale misura; il ricorso inoltrato dall'insorgente l'11 agosto 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 12 marzo 2010) per mezzo del quale chiede l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo subordinatamente la concessione dell'ammissione provvisoria, come pure la dispensa dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi derandi che seguono; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del Pagina 2
D-5697/2010 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice uni co, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente; che quando è chiamato a pronunciarsi su un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito su una domanda di asilo, il TAF si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2007/8, consid. 2.1., pag. 73; GICRA 2004 n. 34, consid. 2.1., pag. 240 e segg.; GICRA 1996 n. 5 consid. 3, pag. 39; GICRA 1995 n.14, consid. 4, pag. 127 e segg.); che egli ha dichiarato di essere originario del Cossovo; di aver lasciato il territorio svizzero in aprile del 2010, dopo la conclusione infruttuosa della sua prima procedura d'asilo in Svizzera e di aver fatto ritorno in Cossovo, dove sarebbe arrivato, il (...) (cfr. verbale d'audizione del 23 luglio 2010 pag. 6); che a partire dallo stesso giorno del suo rientro in patria, il ricorrente sarebbe stato bersaglio di continue ed estenuanti minacce, anche di Pagina 3
D-5697/2010 morte, da parte di non meglio precisate persone che si presentavano alla sua porta intimandogli di andarsene; che a causa di ciò, il ricorrente ha portato la moglie e i bambini, anche loro vittime delle asserite minacce, presso i genitori di lei; che egli non ha potuto rimanere presso suo suocero, poiché questo sarebbe proscritto dalle loro usanze e che, pertanto, egli ha deciso di espatriare e chiedere nuovamente asilo in Svizzera; che, sia come sia, malgrado le ripetute e quotidiane mi nacce di morte ricevute già a partire dal giorno del suo rientro in Cossovo, il ricorrente non ha mai subito alcuna violenza fisica (cfr. verbale d'audizione del 23 luglio 2010 pagg. 5 e 6); che il ricorrente dichiara di essere partito il (...) dal Cossovo; che è partito da B._______ in direzione di C._______ con l'autobus proseguendo poi fino a D._______ (Montenegro); che dopo una sosta di un giorno ha proseguito il viaggio verso E._______, da dove, con il treno, ha in seguito raggiunto F._______; che di qui si è recato a G._______ dove è rimasto una settimana cercando, invano, un passatore; che quindi ha fatto ritorno a F._______ e, dopo una sosta di tre o quattro giorni è ripartito, con l'ausilio di un passatore, giungendo a H._______ (Italia); che il giorno seguente ha proseguito il proprio viaggio con il treno passando per Milano e giungendo a Chiasso, dove l'8 luglio 2010 ha depositato la sua seconda domanda di asilo in Svizzera (cfr. verbale d'audizione del 23 luglio 2010 pag. 7); che, con decisione del 5 agosto 2010, l'UFM ha constatato che la pri ma procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'e secuzione dell'allontanamento verso il Cossovo siccome lecita, esigibile e possibile; che nel gravame, l'insorgente fa valere che - dopo la prima procedura d'asilo conclusasi con decisione del TAF dell'8 febbraio 2010 e dopo il suo rientro in patria, nell'aprile del 2010 - sarebbero intervenuti fatti completamente nuovi rispetto a quelli posti a fondamento della prima procedura d'asilo in Svizzera; che tali fatti sono propri a motivare la sua qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della prote- Pagina 4
D-5697/2010 zione provvisoria, e per i quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto entra re nel merito della sua domanda d'asilo; che, inoltre, il ricorrente ha chiesto che sia verificato il carattere di inesigibilità dell'esecuzione del l'allontanamento, con la conseguente concessione dell'ammissione provvisoria; che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto, l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti di causa all'autorità in feriore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, subordinatamente, la concessione dell'ammissione provvisoria; che egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano in tervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la propria sentenza dell'8 febbraio 2010 (cfr. D-3376/2009) con la quale ha respinto il ricorso dell'interessato e confermato l'esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera; che, questo Tribunale ritiene che, nella presente come nella precedente procedura, il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi); che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo, s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato; che codesto Tribunale tiene a sottolineare che - sebbene il ricorrente sostiene che i motivi d'asilo addotti nella presente procedura si riferi scano ad avvenimenti accaduti dopo il suo rientro in patria nella prima metà del 2010 e sarebbero nuovi e completamente distinti da quelli Pagina 5
D-5697/2010 addotti nella prima procedura (cfr. ricorso pag. 2) - v'è ragione di ammettere che tali motivi sono manifestamente correlati a quelli della pri ma domanda d'asilo, ovvero delle minacce a sfondo razziale volte all'allontanamento del richiedente dalla sua proprietà come egli stesso ha dichiarato in sede di prima audizione confermando che si tratta degli stessi motivi, ma che ora sono aumentati (cfr. verbale d'audizione del 23 luglio 2010 pag. 6); che, alla luce dell'inverosimiglianza già determinata dei motivi d'asilo presentati nella prima procedura ed in considerazione della netta correlazione tra i motivi d'asilo addotti nelle due rispettive procedure, si può fin d'ora concludere all'inverosimiglianza dei motivi asseriti nella presente procedura, e ritenere - tra l'altro - che il gravame del ricorrente rasenta l'abuso processuale; che, comunque, a titolo d'esempio circa l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo della presente procedura, basti ancora rilevare che - come rettamente già evidenziato dall'autorità inferiore - il ricorrente ha riferito di aver subito minacce al proprio domicilio a partire dal giorno del suo rientro in Cossovo e che queste gli venivano perpetrate anche più volte al giorno da diverse persone; che tuttavia egli non conosce queste persone ed è riuscito soltanto a descriverle in maniera stereotipata senza aggiungere alcun dettaglio rilevante; che comunque il ricorrente non ha mai subito violenze fisiche; che inoltre il ricorrente ha detto che si sarebbe ri volto ad un avvocato in patria, incontrandolo persino in tre occasioni; che tuttavia non ricorda nemmeno il suo nome; che si rileva che mal grado le ripetute ed insistenti minacce di morte (che gli sarebbero sta te rivolte tutti i giorni, anche più volte al giorno) già a partire dal primo giorno, il ricorrente ha deciso di espatriare soltanto dopo due mesi; che, alla luce di quanto evocato, v'è, dunque, ragione di concludere che i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame sono, come facilmente riconoscibili, palesemente inverosimili; che, indipendente da ciò, in tutta evidenza, non costituiscono di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi del l'art. 3 LAsi, tanto meno determinante per la concessione della prote zione provvisoria; che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti nuovamente addotti dall'insorgente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; Pagina 6
D-5697/2010 che, oltretutto, in virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazionale per rapporto alla protezione nazionale, si deve poter esigere da un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibilità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella di uno Stato terzo; che infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli, non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e che può essere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo sistema di protezione interna (cfr. decisione del TAF D-7847/2006 del 18 agosto 2009; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 18 pagg. 180 e segg.; GICRA 2000 n. 15 pagg. 107 e segg.); che, lo scrivente Tribunale rileva come in Cossovo, le forze di sicurezza internazionali costituite dall'Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK) e dalla forza per il Cossovo (KFOR) avevano la volontà e la capacità di proteggere le minoranze etniche, le quali non erano oggetto di persecuzioni sistematiche; che questa situazione non è mutata dopo la dichiarazione unilaterale di indipendenza del Cossovo del 17 febbraio 2008 ed il dispiegamento della missione EULEX (Missione Stato di diritto dell'UE in Cossovo) in dicembre 2008, la quale ha rimpiazzato l'UNMIK assumendo la competenza in ambito di giustizia, polizia e dogane; che pertanto, se è innegabile che i membri delle minoranze etniche possono costituire il bersaglio di atti di inciviltà o di violenza da parte della popolazione albanese, la volontà e la capacità delle autorità di polizia e di giustizia della nuova Repubblica di prevenire l'insorgere di persecuzioni non possono essere contestate; che le predette autorità non rinunciano a perseguire gli autori di atti penalmente reprensibili – quali le violenze fisiche e le minacce – e offrono dunque, in principio, una protezione appropriata al fine di impedire la perpetrazione di tali atti illeciti, qualsiasi sia l'appartenenza etnica degli autori rispettivamente delle vittime di questi soprusi (cfr. UK Home Office, Operational Guidance Note: Kosovo, 22 luglio 2008, paragrafi da 3.11.10 a 3.11.12 e citazioni); che, pertanto, posto che la capacità e la volontà delle autorità a prevenire l'avverarsi di molestie come quelle allegate dal ricorrente non può essere messa in discussione, nulla indica che egli non avrebbe potuto richiedere la protezione delle autorità locali per premunirsi contro le azioni delle quali sarebbe stato vittima; che non avendo fatto capo alle autorità locali o avendolo fatto soltanto senza la Pagina 7 http://www.unmikonline.org/ http://www.unmikonline.org/ http://www.unmikonline.org/
D-5697/2010 necessaria insistenza e, oltretutto, disinteressandosi successivamente circa il prosieguo della propria segnalazione, il ricorrente non può prevalersi della loro inefficacia o passività; che, inoltre, il ricorrente non ha fornito alcun indizio concreto dal quale si possa evincere un'incapacità o un rifiuto da parte delle autorità ufficiali del Cossovo di fornirgli una protezione adeguata; che stando alle dichiarazioni addotte dal richiedente, egli, si è rivolto svariate volte allo sportello della polizia di B._______, dove sarebbe stato ricevuto da agenti diversi ogni volta, ma che tutti gli avrebbero ri chiesto di fornire i nomi degli autori delle minacce, altrimenti non avrebbero potuto aiutarlo (cfr. verbale d'audizione del 5 agosto 2010, pagg. 4 e 5); che, inoltre, una volta si sarebbe presentato anche alla polizia UNMiK, dove avrebbe compilato un formulario per ottenere un appuntamento, al quale però non sarebbe mai stato chiamato (cfr. verbale d'audizione del 5 agosto 2010, pag. 6); che tuttavia, egli non si è interessato sugli ulteriori sviluppi delle proprie lagnanze e non ha insistito presso le autorità, rivolgendosi per esempio ai capi della polizia od istanze superiori; che pertanto non si può ritenere che, nel caso in rassegna, le forze dell'ordine abbiano rinunciato a proteggerlo o siano state impossibilitate a farlo; che quindi si deve ritenere che il ricorrente non ha intrapreso tutte le procedure che ci si poteva attendere da lui al fine di far valere i propri diritti presso le autorità competenti; che non vi è ragione di ritenere che egli non possa ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti; che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); Pagina 8
D-5697/2010 che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2008; che, giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, quo alla liceità, dalle carte processuali, non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Cossovo possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immedia to di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguar dia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, infatti, il ricorrente non ha fatto valere alcunché in tal senso; che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile; che codesto Tribunale non può ammettere che la situazione attuale prevalente in Cossovo è in sé costitutiva di un impedimento alla reinte grazione del ricorrente; che, infatti, è notorio che questo paese, di cui è stata riconosciuta l'indipendenza dalla Svizzera il 27 febbraio 2008, non conosce una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è ancora relativamente giovane, dispone di una buona formazione avendo frequentato le scuole dell'obbligo ed un apprendistato di falegname; che ha altresì una buona esperienza lavorativa avendo egli svolto diversi lavori sia come falegname che nell'edilizia (cfr. verbale d'audizione del 23 luglio 2010, pag. 2); che non emergono dagli atti elementi che possano fare escludere che il ricorrente non disponga in patria di una rete sociale; Pagina 9
D-5697/2010 che, a questo riguardo, stando a quanto riferito, oltre alla moglie, il ri corrente ha anche tre figli nonché i suoceri in patria e, oltre a ciò, ha vissuto tutta la vita a B._______ (cfr. verbale d'audizione del 23 luglio 2010, pag. 1); che, l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici; che infatti, per quanto concerne i disturbi allegati nel corso della seconda audizione da parte del ricorrente (asma, problemi di cuore, stanchezza, cfr. verbale d'audizione del 5 agosto 2010 pag. 2), giova rilevare che, di principio, incombe al ricorrente medesimo di dimostrare l'esistenza dei presupposti per la pronuncia di un'ammissione provvisoria in Svizzera, fermo restando che non compete all'autorità di ricor so d'assumere d'ufficio quegli elementi, come fra l'altro un certificato medico, che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, avrebbe potuto e dovuto produrre di moto proprio (GICRA 1995 n. 23); che, tuttavia, ove non vi siano ancora rapporti medici di un richiedente l'asilo che fa valere problemi di salute, quest'ultimo deve, su richiesta dell'autorità competente, adoperarsi per procurarsi i relativi mezzi di prova entro un termine adeguato (cfr. DTAF 2009/50 consid. 10.2); che, pertanto, nel caso concreto, applicando strettamente il precetto giurisprudenziale citato, vista l'assenza di documenti a conforto delle condizioni di salute del ricorrente, l'UFM avrebbe dovuto comminargli un termine per fornire la necessaria documentazione; che, nondimeno, occorre rilevare che detti motivi di salute sarebbero già presenti a partire dal 2000 (cfr. verbale d'audizione del 5 agosto 2010, pag. 2); che il ricorrente non li ha fatti valere – ma neppure li ha menzionati – nel corso della precedente procedura; che pure nella presente vertenza, egli si è limitato a citarli nel corso dell'audizione federale, non a sostegno della propria domanda di asilo quanto piuttosto, rispondendo ad una domanda relativa alla sua odierna situazione lavorativa; che neppure ne ha fatto menzione in sede di ricorso, ove peraltro non ha contestato quanto ritenuto in proposito dall'UFM nella sua decisione del 5 agosto 2010; Pagina 10
D-5697/2010 che, sia come sia, i problemi di salute emersi dall'audizione federale del ricorrente non appaiono suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'e secuzione dell'allontanamento; che, non v'è, altresì, ragione di ritenere che, se del caso, il ricorrente non possa ottenere in patria le cure ed i medicamenti eventualmente a lui occorrenti; che, se del caso e date le condizioni, esiste la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi; che sulla base di queste considerazioni, l'esecuzione dell'allontanamento è anche ragionevolmente esigibile; che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ri corrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); Pagina 11
D-5697/2010 che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 12
D-5697/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di (...) (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento); - all'UFM, Centro di registrazione e di procedura di (...) con ordine di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevi mento allegato al Tribunale amministrativo federale (allegati: incarto N [...] e copia del ricorso del 11 agosto 2010, per corriere interno; in copia); - I._______, Zug (in copia). Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Federico Pestoni Data di spedizione: Pagina 13