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Bundesverwaltungsgericht 07.10.2009 D-5668/2006

7. Oktober 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,832 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 10...

Volltext

Corte IV D-5668/2006 {T 0/2} Sentenza d e l 7 ottobre 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Maurice Brodard; cancelliere Carlo Monti. A._______, alias B._______, nato il 26 agosto 1969, Macedonia, C._______, nata il 4 agosto 1970, alias D._______, nata il 4 agosto 1970, Bosnia e Erzegovina, E._______, nato il 7 maggio 1993 e F._______, nata il 2 dicembre 1996, Macedonia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 10 maggio 2006 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-5668/2006 Fatti: A. Il 14 settembre 2005, gli interessati di etnia rom con ultimo domicilio a G._______ (Macedonia), hanno presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera. Con decisione del 6 ottobre 2005, l'UFM ha ordinato l'allontanamento preventivo dei richiedenti verso la Francia. Tale decisione è cresciuta in giudicato con l'Ordinanza della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) in data 20 ottobre 2005 nella quale è stato stralciato dai ruoli il ricorso interposto dagli interessati il 7 ottobre 2005 causa irreperibilità dei medesimi. B. Il 5 aprile 2006, gli interessati, hanno presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera. Nel mese di dicembre 2005 A._______ sarebbe stato riconosciuto al mercato di G._______ dagli stessi albanesi che l'avrebbero maltrattato in precedenza. Il 2 gennaio 2006, oppure una settimana dopo il capodanno del 2006, quest'ultimi sarebbero andati a casa degli interessati a chiedere loro del denaro. Nel momento in cui l'interessato avrebbe risposto di essere privo di mezzi finanziari, gli stessi avrebbero minacciato di ucciderlo e di violentare sua moglie. In seguito, avrebbe sporto denuncia e la polizia in loco avrebbe arrestato uno dei suddetti albanesi. Il 4 gennaio 2006, i richiedenti sarebbero nuovamente stati minacciati dagli stessi albanesi. Tale avvenimento li avrebbe indotti a nascondersi dapprima, per due settimane, a casa di amici e poi, per un mese, dalle sorelle del richiedente a H._______. Il 24 marzo 2006, sarebbero poi espatriati alla volta della Francia, dove avrebbero ricevuto una decisione di allontanamento in Svizzera. In data 3 aprile 2006 sarebbero quindi giunti in Svizzera. C. Tramite decisione del 10 maggio 2006 (notificata agli interessati il giorno medesimo; cfr. risultanze processuali), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. D. Il 30 maggio 2006, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della Pagina 2

D-5668/2006 decisione impugnata ed, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. E. Con decisione incidentale del 20 giugno 2006, la CRA ha considerato il gravame privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la surriferita domanda. Ha quindi invitato i ricorrenti a versare, entro il 5 luglio 2006, un anticipo di CHF 600.- (art. 63 cpv. 4 e cpv. 5 della legge sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]) a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso, in caso di mancato versamento di detto anticipo. F. Il 6 luglio 2006, i ricorrenti hanno tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.1 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 1.2 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. Pagina 3

D-5668/2006 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco ed il ricorso è stato presentato in italiano, di modo che la presente sentenza può essere redatta in italiano. 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il TAF può rinunciare allo scambio di scritti. 6. 6.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che i richiedenti avrebbero presentato dei motivi d'asilo concernenti dei pregiudizi subiti da parte di terzi. Inoltre, dagli atti di causa non vi sarebbero degli indizi di una partecipazione statale a tali azioni. Di conseguenza, gli interessati avrebbero potuto sporgere denuncia presso le autorità statali. Infatti, si sarebbero avvalsi di tale mezzo con successo, in quanto si sarebbero rivolti alla polizia dopo la prima visita dei albanesi. In siffatta occasione, l'autorità statale avrebbe fermato uno dei colpevoli che l'interessato avrebbe denunciato con il proprio nome per cui avrebbe dimostrato la sua volontà e capacità protettiva. Per tale ragione, sarebbe stato possibile ai richiedenti di presentarsi nuovamente innanzi la polizia dopo la seconda visita degli albanesi, in quanto non vi sarebbe stata ragione per cui la stessa non avrebbe dovuto venire loro incontro. Tuttavia, non si potrebbe rinfacciare al Paese d'origine dei richiedenti un'eventuale violazione della volontà e capacità protettiva, siccome non si potrebbe aspettarsi da uno Stato che intervenga preventivamente in qualsiasi momento. Di conseguen- Pagina 4

D-5668/2006 za, non adempirebbero ai requisiti della qualità di rifugiato prevista dall'art. 3 LAsi i motivi presentati dagli interessati. 6.2 Nel gravame, gli insorgenti hanno segnalato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che dopo il loro rientro in Macedonia, non avrebbero avuto l'intenzione di ritornare in Svizzera. Inoltre, i fatti da loro presentati non sarebbero stati contestati dall'UFM e sarebbero quindi da ritenere verosimili. Peraltro, vi sarebbero la denuncia sporta presso la polizia in loco nonché l'abbandono in Macedonia dell'attrezzatura e della merce appena comperata, per la vendita ambulante con conseguente perdita economica, a riprova della buona fede dei ricorrenti. Per di più, l'autorità di prime cure avrebbe valutato la storia dei ricorrenti in maniera piuttosto superficiale, limitandosi a ritenerli vittime di semplice criminalità, non attribuibile alla responsabilità dello Stato. In aggiunta, sarebbero evidenti le coperture di cui goderebbero le bande criminali organizzate albanesi che operano in Macedonia. Infine, di fronte agli albanesi che sarebbero tornati a minacciarli dopo la denuncia sporta contro un componente minore della banda nonché al fatto che i ricorrenti si sarebbero sentiti abbandonati dalle forze di polizia e dall'intero vicinato di origine albanese – a cui non sarebbe stato possibile chiedere aiuto, in quanto nemici durante la guerra -, essi non avrebbero potuto fare altro che espatriare nuovamente. 7. 7.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 7.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso Pagina 5

D-5668/2006 in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (GICRA 1995 n. 23). 7.3 Secondo la teoria della protezione (Schutztheorie), una persecuzione, di cui gli autori non sono né lo Stato, né uno dei suoi organi, né un'entità quasi statale, è determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato, se la vittima non può ottenere una protezione adeguata dal suo Paese d'origine (principio della sussidiarietà della protezione internazionale). Lo Stato non è tenuto a garantire una protezione assoluta e durevole a tutti i cittadini in ogni luogo (GICRA 1996 n. 18). Tuttavia, tale protezione deve assumere un carattere effettivo e ragionevole. Lo Stato non può prevenire ogni tipo di attacchi, ma può proibirli e sanzionarli. Se i comportamenti illegittimi di terzi sono oggetto di inchieste e sanzioni sistematiche, lo Stato adempie in generale al suo obbligo di protezione. Inoltre, un richiedente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti (GICRA 2006 n. 18). 8. 8.1 Il TAF osserva che, nella fattispecie, i motivi d'asilo presentati dai ricorrenti si basano unicamente a delle persecuzioni da parte di terzi, le quali sono, come facilmente riconoscibile, palesemente irrilevanti e non costituiscono, di per sé, un indizio proprio a giustificare né la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, né, tanto meno, la concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e segg. LAsi (che presuppone una decisione di principio del Consiglio federale che non è notoriamente data nel caso concreto). Peraltro, i ricorrenti non sono riusciti a corroborare l'allegata incapacità delle autorità macedoni di accordare loro un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei loro confronti. Difatti, gli autori del gravame Pagina 6

D-5668/2006 stessi hanno dichiarato che le forze dell'ordine sono intervenute in seguito alla denuncia sporta ed hanno fermato uno dei cinque albanesi (cfr. verbali d'audizione del 12 aprile 2006 pag. 5 [C._______ e A._______], del 24 aprile 2006 pagg. 3 [C._______ e A._______] e 4 [C._______] e del 26 aprile 2006 pag. 2 [C._______ e A._______]). Per di più, va rilevato che, avendo rinunciato a segnalare alle autorità ln loco le minacce successive del 4 gennaio 2006, i ricorrenti stessi hanno impedito alle autorità di proteggerli (cfr. audizione del 24 aprile 2006 pagg. 4 [C._______] e 5 [A._______]). Di conseguenza, non sono stati in grado di dimostrare che quest'ultime, se opportunamente sollecitate, non avrebbero accordato a loro una protezione adeguata anche in tale occasione, oppure in una futura. Visto quanto precede, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dai ricorrenti come non realizzanti le condizioni della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi. 8.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 10. 10.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). 10.2 10.2.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 8.1 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Macedonia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 Pagina 7

D-5668/2006 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui i ricorrenti possano essere esposti in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, quest'ultimi non hanno saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. 10.2.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 10.3 10.3.1 Inoltre, il TAF osserva nondimeno che in Macedonia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 10.3.2 Quanto alla situazione personale degli insorgenti, i medesimi sono giovani ed A._______ ha una certa esperienza profes-sionale quale manovale. Inoltre, dispongono di una rete sociale in patria, segnatamente i genitori, due fratelli (a G._______), nonché tre sorelle (due a H._______ ed una a I._______) di A._______ (cfr. audizioni del 21 settembre 2005 pag. 3 [A._______] e del 12 aprile 2006 pag. 3 Pagina 8

D-5668/2006 [A._______]). Non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza degli autori del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per gli stessi di un adeguato reinserimento sociale nel loro Paese d'origine. 10.3.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie. 10.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 11. In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 12. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico degli insorgenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dai ricorrenti il 6 luglio 2006. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-5668/2006 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. L'anticipo, di CHF 600.-, versato il 6 luglio 2006, è computato con le spese processuali. 3. Comunicazione a: - rappresentante dei ricorrenti (plico raccomandato) - UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - J._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 10

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