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Bundesverwaltungsgericht 23.10.2014 D-559/2014

23. Oktober 2014·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,972 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Asilo (senza allontanamento) | Asilo (senza allontanamento); decisione dell'UFM del 31 dicembre 2013

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-559/2014

Sentenza d e l 2 3 ottobre 2014 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yanick Felley; cancelliere Gilles Fasola.

Parti

A._______, nato il (…), Eritrea, patrocinato dal lic. iur. Mario Amato, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (senza allontanamento); decisione dell'UFM del 31 dicembre 2013 / (…).

D-559/2014 Pagina 2

Visto la domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data 7 ottobre 2012, i verbali d'audizione del 22 ottobre 2012 (di seguito: verbale 1) e del 28 novembre 2013 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'UFM del 31 dicembre 2013, notificata all'interessato il 2 gennaio 2014 (cfr. Atto A/A), con cui tale Ufficio ha respinto la domanda d'asilo del richiedente riconoscendogli tuttavia la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi e ponendo il medesimo al beneficio dell'ammissione provvisoria; il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 3 febbraio 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 4 febbraio 2014) con cui l'insorgente ha postulato l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo; che, in subordine, ha chiesto la trasmissione degli atti all'UFM per un nuovo esame delle allegazioni; che, in aggiunta, ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento di un anticipo a copertura delle presunte spese giudiziarie con protestate spese e ripetibili; l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 7 febbraio 2014; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un

D-559/2014 Pagina 3 secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed. 2011, n. 2.2.6.5, pagg. 300 seg.); che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di essere cittadino eritreo nato e cresciuto a B._______ (Eritrea); che, quanto ai motivi d'asilo, egli ha sostenuto di essere un insegnante in patria; che, tuttavia, non riuscendo a mantenersi con il proprio stipendio di insegnante, avrebbe lavorato nel fine settimana come venditore di pellame e legna; che i propri superiori sarebbero stati contrari a tale attività accessoria anche perché, con il passare del tempo, egli avrebbe cominciato ad assentarsi dal proprio lavoro di insegnante; che il richiedente avrebbe quindi deciso di lasciare quest'ultima attività; che il governo lo avrebbe allora accusato di essere un passatore; che, di conseguenza, alcuni militari si sarebbero diretti verso la sua abitazione per arrestarlo ma, non trovandolo, avrebbero arrestato il padre; che, per evitare di essere incarcerato, egli è espatriato giungendo in Svizzera; che nella decisione impugnata l'UFM ha considerato inverosimili, ai sensi dell'art. 7 LAsi, le dichiarazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo; che, in particolare, il richiedente avrebbe reso versioni dei fatti contraddittorie; che, in aggiunta, le allegazioni sarebbero incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire; che, ciò nonostante, l'autorità inferiore ha considerato che, avendo il richiedente lasciato illegalmente l'Eritrea, vi sarebbero timori di subire seri pregiudizi in patria in caso di rimpatrio; che, pertanto, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo in oggetto riconoscendo, tuttavia, la qualità di rifugiato al richiedente per motivi insorti dopo la fuga; che, ritenuta l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento del richiedente verso l'Eritrea, ha concesso al medesimo l'ammissione provvisoria in Svizzera;

D-559/2014 Pagina 4 che nel ricorso il ricorrente ha chiesto sostanzialmente l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo; che, in particolare, egli ha innanzitutto osservato che non vi sarebbero state contraddizioni tra le due audizioni, bensì egli avrebbe approfondito quanto descritto nell'audizione sulle generalità; che, per quanto concerne l'asserita contraddizione circa l'autorità che lo avrebbe cercato a casa, egli precisa che si sarebbe trattato di militari in quanto nel suo villaggio non sarebbe presente la polizia; che, per quanto attiene alle modalità con cui sarebbe venuto a conoscenza dell'accusa rivoltagli, l'insorgente sostiene di avere riferito già nel corso della prima audizione di non essere venuto a conoscenza di tale accusa personalmente; che, infine, il suo comportamento non sarebbe illogico in quanto, sebbene cosciente dei rischi, si sarebbe assunto la responsabilità di quello che gli sarebbe potuto accadere; che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che, in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria; che le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o

D-559/2014 Pagina 5 elementi certi; che, peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferimenti ivi citati); che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dal ricorrente in corso di procedura sono inverosimili, giacché contraddittorie, lacunose, superficiali e non corroborate da elementi consistenti, limitandosi, quo ai fatti evocati, ad esprimere affermazioni generiche non fondate su alcun dettaglio concreto; che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la versione esposta nella seconda audizione non risulta essere un semplice approfondimento di quanto dichiarato nell'audizione sulle generalità; che, infatti, nel corso di quest'ultima audizione, ha indicato di essere entrato in conflitto con il direttore della scuola ed il responsabile del "C._______" (cfr. verbale 1, pag. 9); che, tuttavia, tali soggetti non sono più stati evocati nel corso della seconda audizione, se non su esplicita domanda da parte della persona incaricata dell'audizione (cfr. verbale 2, D36, pag. 5); che, oltretutto, in precedenza il ricorrente ha negato di avere avuto contatti personali con le autorità, sostenendo invece di avere unicamente ricevuto due lettere dal ministero dell'educazione (cfr. verbale 2, D11, pag. 3, D28-29 pag. 4 e D32, pag. 4); che, in questo senso, si fa notare che nel corso della prima audizione l'insorgente non ha mai citato alcuna lettera; che, in aggiunta, si osserva che il ricorrente, nel corso della seconda audizione, non ha saputo indicare chi lo avrebbe accusato di essere un passatore (cfr. verbale 2, D56, pag. 6), allorché in precedenza aveva indicato chiaramente che sarebbe stato il responsabile del "C._______" ad accusarlo (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2, D56, pag. 6); che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato, per motivi insorti antecedentemente alla fuga, e di concessione dell'asilo, destituito di ogni fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina

D-559/2014 Pagina 6 l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1); che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento; che con la sua decisione del 31 dicembre 2013, l'UFM ha considerato non esigibile l'esecuzione dell'allontanamento sostituendo tale misura con la concessione dell'ammissione provvisoria all'interessato; che il Tribunale prende atto di tale misura ordinata dall'autorità di prima istanza; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto; che, pertanto, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);

(dispositivo alla pagina seguente)

D-559/2014 Pagina 7 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Gilles Fasola

Data di spedizione:

D-559/2014 — Bundesverwaltungsgericht 23.10.2014 D-559/2014 — Swissrulings