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Bundesverwaltungsgericht 09.09.2008 D-5586/2008

9. September 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,354 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | N 511 195

Volltext

Corte IV D-5586/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 9 settembre 2008 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Christa Luterbacher, cancelliera Chiara Piras. A._______, Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 27 agosto 2008 / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-5586/2008 Fatti: A. Il 19 luglio 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 30 luglio 2008 e del 20 agosto 2008), d'essere espatriato per paura d'essere ucciso dai B._______ o da membri della forza C._______. Gli uni o gli altri avrebbero infatti ucciso sia il fornitore sia il proprietario del negozio di superalcolici a D._______, nel quale l'interessato aveva cominciato a lavorare nel giugno 2008. Per timore d'essere la prossima vittima, l'interessato avrebbe lasciato il Paese per recarsi prima in Turchia, dove è rimasto per alcuni giorni, per proseguire il proprio viaggio in camion per l'Italia. Il [...], ha cercato, una prima volta, di entrare in Svizzera. Fermato dalle guardie di confine elvetiche, il [...], è stato respinto in Italia, dove è rimasto per alcuni giorni prima di entrare una seconda volta in Svizzera. B. Il 27 agosto 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Italia siccome lecita, esigibile e possibile (v. Accordo di riammissione Italo-Svizzero del [...]). C. Il 2 settembre 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento litigioso e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in Pagina 2

D-5586/2008 materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il 14 dicembre 2007, l'Italia è stata designata dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro, dove sussiste la presunzione del rispetto del principio di divieto di respingimento. Detto Ufficio constata che l'insorgente ha dichiarato lui stesso di avere soggiornato in Italia prima di entrare in Svizzera e di non avere, altresì, presentato dei motivi per invalidare la summenzionata presunzione. Avrebbe, infatti, semplicemente dichiarato di non volere rientrare in Italia poiché le autorità italiane non avrebbero provveduto alla sua sicurezza. L'UFM ha sottolineato che le autorità italiane, in data [...], si sono dichiarate disposte a riammettere l'interessato sul loro territorio. Inoltre, in Svizzera, non vivrebbero persone con le quali il ricorrente intratterrebbe rapporti stretti o suoi parenti prossimi. Peraltro, l'autorità inferiore ha ritenuto siccome inverosimili le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente, visto che avrebbe reso dichiarazioni divergenti sull'uccisione del fornitore del negozio e sulle modalità del suo espatrio. Infine, la situazione generale vigente in Iraq non costituirebbe una persecuzione determinante ai sensi della legge sull'asilo. Pagina 3

D-5586/2008 5. Nel ricorso, l'insorgente sostiene di non avere alcun legame con l'Italia, ma di essersi trattenuto in tale paese poco prima di entrare una prima volta in Svizzera e in seguito a causa del proprio rinvio da parte delle autorità elvetiche. Inoltre, asserisce che, a causa di un'errore da parte dell'UFM riguardo al suo nome di battesimo, una lettera contenente la propria carta d'identità mandatagli dai familiari sarebbe stata respinta al Centro di registrazione e di procedura e rinviata al mittente. Peraltro, a causa della propria attività nel negozio di superalcolici, tornando in patria correrebbe un serio pericolo di essere ucciso, come il fornitore ed il proprietario del negozio. 6. 6.1 Secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, in vigore dal 1° gennaio 2008, il Consiglio federale designa gli Stati terzi sicuri in cui, secondo i suoi accertamenti, v'è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. 6.2 Giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Giusta l'art. 34 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 non si applica se in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti stretti o suoi parenti stretti (lett. a), se il richiedente adempie manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi (lett. b), o se vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (lett. c). 7. 7.1 Le condizioni d'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi sono manifestamente realizzate, essendo incontestato che l'insorgente ha soggiornato in Italia prima di entrare una prima volta nel territorio elvetico il [...] e poi dal [...] al [...], prima di presentare la sua domanda d'asilo in Svizzera. A tal proposito vale rilevare, che la durata del soggiorno nello Stato terzo sicuro antecedente l'entrata del ricorrente in Svizzera non è decisiva per l'allontanamento verso tale Stato (v. FF 2002 6125; Decisione del TAF E-2001/2008 del 4 aprile 2008). Infine, l'Italia – designata come Stato terzo sicuro dal Consiglio federale il 14 dicembre 2007 – ha dato il suo accordo alla riammissione dell'insorgente, in applicazione dell'Accordo del 10 Pagina 4

D-5586/2008 settembre 1998 tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare (RS 0.142.114.549), in data [...]. Giusta l'art. 6 n. 3 del succitato Accordo, l'autorizzazione di riammissione ha la validità di un mese dalla data della sua notifica e tale termine può essere prorogato su domanda della Parte contraente. Nel caso concreto è da considerare ancora valida la riammissione in quanto può essere ancora chiesta una proroga del termine di validità. 7.2 Questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non emergono elementi da cui si possa desumere che in Svizzera si trovino persone con le quali il ricorrente intrattenga rapporti stretti o siano suoi parenti prossimi. Da quanto esposto, discende che, nel caso concreto, non sono dati i presupposti dell'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi. 7.3 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, l'insorgente non è manifestamente riuscito a comprovare la propria qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente in corso di procedura non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti rilevare che il ricorrente ha evocato in maniera molto vaga le ragioni per le quali rischierebbe di essere vittima delle persone che avrebbero già ucciso il fornitore ed il proprietario del negozio. A tal proposito l'insorgente ha dichiarato di avere lavorato solo per tre o quattro giorni (cfr. verbale d'audizione del 20 agosto 2008 pag. 3) nel negozio in questione. Sembrerebbe quindi discutibile affermare che la sua breve attività in tale ambito possa costituire un pericolo concreto in caso di rientro in patria. Inoltre, il ricorrente ha in più occasioni rilevato di avere lasciato il suo paese d'origine per potersi costruire un futuro (cfr. verbale d'audizione del 20 agosto 2008 pag. 4) e di voler vivere in pace ed in sicurezza essendo “stanco di vivere con quella tensione e quella paura” (ibidem pag. 7). In virtù di quanto precede, nel caso di specie, l'eccezione prevista dall'art. 34 cpv. 3 lett. b LAsi non è applicabile. Pagina 5

D-5586/2008 7.4 Dato che l'Italia è considerata uno Stato terzo sicuro, incombe all'insorgente invalidare la presunzione di protezione effettiva dal respingimento. Nella fattispecie, il ricorrente non è manifestamente riuscito in tale intento. A tal proposito non soccorre il ricorrente la vaga affermazione secondo la quale la situazione degli iracheni in Italia sarebbe difficile e che quindi avrebbe paura di finire per strada senza fare niente (cfr. verbale d'audizione del 30 luglio 2008 pag. 6). Infatti, nell'incarto non vi sono indizi secondo cui le autorità italiane, confrontate ad elementi e prove suscettibili ad attestare la qualità di rifugiato, non accorderebbero un'appropriata protezione. Le affermazioni dell'insorgente secondo le quali l'Italia non sosterebbe adeguatamente i rifugiati, non gli accorderebbe un'assistenza e non sarebbe organizzata come la Svizzera sono perciò irrilevanti. Pertanto, l'art. 34 cpv. 3 lett. c LAsi non trova applicazione nella fattispecie. 8. Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 10. 10.1 Non emerge dalle carte processuali alcun serio indizio da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Italia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre l'insorgente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. Tortura, RS 0.105). Pagina 6

D-5586/2008 10.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva che né la nota situazione generale esistente in Italia, che non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, né altri motivi deducibili dalle carte processuali conducono a pensare che, in caso d'allontanamento in questo Paese, vi sia una messa in pericolo concreta del ricorrente. 10.3 Inoltre, l'insorgente è giovane, ha una certa esperienza professionale come orologiaio (cfr. verbale d'audizione del 20 agosto 2008 pag. 3) e non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza del ricorrente in Svizzera per motivi medici. 10.4 Per di più, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Le autorità italiane si sono dichiarate disposte a riammettere l'insorgente sul loro territorio (v. Accordo di riammissione Italo-Svizzero del [...]). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10.5 Infine, questo Tribunale constata che, nella decisione impugnata, è stato scorrettamente ritenuto ammissibile un eventuale ritorno del ricorrente nel proprio paese (provvedimento litigioso pag. 3). 11. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è da ritenere ammissibile, esigibile e possibile, per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio, esclusivamente se effettuata verso l'Italia. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento verso l'Italia il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. L'esecuzione verso un altro Paese – in particolare verso l'Iraq – è, a questo punto, da escludere. 12. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Pagina 7

D-5586/2008 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8

D-5586/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. L'esecuzione dell'allontanamento dev'essere effettuata unicamente verso l'Italia, all'esclusione di qualsiasi altro Paese, in particolare l'Iraq. 3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM; Divisione dimora ed aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ) - E._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 9

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