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Bundesverwaltungsgericht 07.06.2023 D-5577/2021

7. Juni 2023·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,314 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 19 novembre 2021

Volltext

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Corte IV D-5577/2021

Sentenza d e l 7 giugno 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione del giudice David R. Wenger; cancelliere Demis Mirarchi.

Parti A._______, nato il (…), Iran, patrocinato dalla Signora MLaw Elisabetta Luda, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento); decisione della SEM del 19 novembre 2021 / N (…).

D-5577/2021 Pagina 2

Visto: la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il 1° agosto 2021, il verbale del 20 settembre 2021 relativo all’audizione sui motivi d’asilo (cfr. atto SEM n. [1104295]-32/11), il verbale del 27 settembre 2021 relativo all’audizione approfondita sui motivi d’asilo (cfr. atto SEM n. 35/19), la decisione di assegnazione alla procedura ampliata del 29 settembre 2021 (cfr. atto SEM n. 37/2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 19 novembre 2021, notificata il 22 novembre 2021 (cfr. atto SEM n. 56/1), per mezzo della quale tale autorità ha negato al ricorrente la qualità di rifugiato e ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera, salvo però ammetterlo provvisoriamente per causa d’inesigibilità dell’esecuzione dello stesso, il ricorso del 21 dicembre 2021 (cfr. timbro sul plico raccomandato; data d’entrata: 23 dicembre 2021), con il quale il ricorrente è insorto contro tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo all’accoglimento dell’impugnativa, all’annullamento della decisione avversata e alla concessione dell’asilo in Svizzera; in subordine, secondo il senso, alla conferma della concessione dell’ammissione provvisoria per inammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; contestualmente, l’insorgente ha presentato istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese anticipate di giustizia, il tutto con protesta di spese e ripetibili, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

D-5577/2021 Pagina 3 e considerato: che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA (RS 172.021), dalla LTAF (RS 173.32) e dalla LTF (RS 173.110), in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31–33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice unico con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che questionato in merito ai suoi motivi d’asilo, il richiedente, cittadino iraniano, ha riferito che, in sostanza e per quanto qui di rilievo, a seguito di una manifestazione contro l’aumento del prezzo della benzina a cui avrebbe partecipato, egli sarebbe perseguitato dalle autorità; che egli sarebbe stato vittima, a seguito di due arresti, di trattamenti inumani e degradanti, che nella decisione impugnata la SEM ha innanzitutto considerato inverosimili le allegazioni dell’interessato; che proseguendo nella sua disamina, l’autorità inferiore ha osservato come i motivi d’asilo invocati dal richiedente fossero irrilevanti ex art. 3 LAsi; che, infine, la SEM ha pronunciato l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera, rinunciando tuttavia all’esecuzione dello stesso provvedimento per inesigibilità,

D-5577/2021 Pagina 4 che con il suo ricorso, l’insorgente avversa le valutazioni di cui al provvedimento impugnato, che ciò posto, oggetto d’esame qui a seguire è il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato e la mancata concessione dell’asilo, che ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LAsi la Svizzera accorda in principio asilo ai rifugiati; che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che chi domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante; che inverosimili sono le dichiarazioni le quali risultano contraddittorie in punti essenziali, che sono incongrue ai fatti o che si fondano su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 LAsi; cfr. sul tema della verosimiglianza DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 e relativi riferimenti), che il ricorrente ha dichiarato espressamente che la persecuzione sarebbe unicamente da ricondurre ad una sua partecipazione ad una manifestazione contro l’aumento del prezzo della benzina (cfr. atto SEM n. 35/19 D75 e D151), che quindi, nel caso in rassegna, il Tribunale sottoscrive l’apprezzamento dell’autorità inferiore, ossia che i motivi d’asilo del ricorrente sono irrilevanti ex art. 3 LAsi, che a giusto titolo l’autorità inferiore non ha quindi riconosciuto la qualità di rifugiato e negato la concessione dell’asilo al ricorrente, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né ha abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il ricorso va quindi respinto,

D-5577/2021 Pagina 5 che, avendo il Tribunale statuito nel merito dell’impugnativa, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l’esito della procedura, le spese giudiziarie che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5577/2021 Pagina 6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Demis Mirarchi

Data di spedizione:

D-5577/2021 — Bundesverwaltungsgericht 07.06.2023 D-5577/2021 — Swissrulings