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Bundesverwaltungsgericht 09.12.2022 D-5546/2022

9. Dezember 2022·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,358 Wörter·~17 min·3

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 24 novembre 2022

Volltext

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Corte IV D-5546/2022

Sentenza d e l 9 dicembre 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione del giudice Simon Thurnheer; cancelliere Demis Mirarchi.

Parti A._______, nato il (…), Afghanistan, patrocinato dal signor Paolo Guidone, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro [Francia] - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 24 novembre 2022 / N (…).

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Visto: la domanda d’asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera il (…) agosto 2022, i riscontri dattiloscopici nell’unità centrale del sistema europeo «EURODAC», dai quali risulta che l’interessato aveva già depositato una domanda d’asilo in Austria il (…) novembre 2015 e il (…) aprile 2021 e in Francia l’(…) settembre 2019 e il (…) luglio 2021, il verbale del colloquio personale Dublino del (…) settembre 2022, le verifiche della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) che hanno consentito di determinare che il richiedente è beneficiario della protezione sussidiaria in Francia (cfr. atto SEM n. [{…}]-37/1), lo scritto del (…) ottobre 2022 per mezzo del quale la SEM ha concesso al richiedente il diritto di essere sentito circa l’eventuale applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed il relativo allontanamento verso la Francia, la richiesta di riammissione del (…) ottobre 2022 presentata dalla SEM alle competenti autorità francesi conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ed all’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla riammissione delle persone in situazione irregolare (RS 0.142.113.499), lo scritto del (…) ottobre 2022 per mezzo del quale l’interessato ha esercitato il suo diritto di essere sentito in merito all’applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed al suo allontanamento in Francia, l’accettazione della richiesta di riammissione da parte delle autorità francesi del (…) novembre 2022, i documenti inerenti le visite mediche dell’interessato, la decisione della SEM del (…) novembre 2022, notificata il (…) novembre 2022 (cfr. atto SEM n. 66/1), tramite la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda di asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi,

D-5546/2022 Pagina 3 ha pronunciato l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera verso la Francia ed ha ritenuto l’esecuzione della misura ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del primo dicembre 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 2 dicembre 2022), inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM mediante il quale il ricorrente ha chiesto l’accoglimento della decisione impugnata e la restituzione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni e per complemento istruttorio; in subordine, il medesimo ha domandato la concessione dell’ammissione provvisoria; contestualmente, egli ha proposto istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, il tutto con protestate tasse e spese,

e considerato: che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che nel contesto del colloquio personale Dublino il ricorrente ha affermato di non voler tornare in Francia, ove egli non avrebbe avuto un alloggio e non avrebbe ottenuto le cure necessarie; che l’interessato ha dichiarato di

D-5546/2022 Pagina 4 aver sviluppato per questa ragione dei problemi psicologici e che in Svizzera potrebbe condurre una vita migliore, che in sede di diritto di essere sentito, l’interessato ha espresso la sua angoscia all’idea di un trasferimento in Francia; che egli ha reagito in maniera sorpresa alla comunicazione della SEM, in cui essa gli comunica che egli sarebbe beneficiario della protezione sussidiaria nel succitato Paese; che, infatti, l’interessato non ne sarebbe stato al corrente, che in seguito, il richiedente ha posto l’attenzione sulla sua situazione medica, in particolare sulla sua salute psichica; che il quadro clinico non sarebbe ancora chiaro; che pertanto, risulterebbe imprescindibile la produzione di un rapporto medico completo e dettagliato (F4); che il ricorrente ha ribadito che in Francia non avrebbe ottenuto l’assistenza medica di cui avrebbe avuto bisogno; che l’insorgente avrebbe, in Francia, manifestato intenti suicidali, procurandosi delle profonde ferite ai polsi; che, infine, il quadro medico dell’interessato sarebbe migliorato da quando egli è in Svizzera, che nella decisione impugnata la SEM ha constatato che il Consiglio federale ha designato la Francia come Stato terzo sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi e che le autorità francesi hanno dato il loro consenso alla riammissione dell’interessato sul loro territorio, che per quanto riguarda l’asserita mancanza di un’istruttoria medica completa, l’autorità inferiore ha precisato che dai referti psichiatrici emergerebbero chiaramente la diagnosi ed il conseguente trattamento farmacologico; che il suo stato di salute sarebbe sufficientemente chiaro, che per quanto concerne l’alloggio e l’assistenza sanitaria la SEM ha ribadito che la Francia è vincolata in particolare dalla direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (di seguito: direttiva qualifiche); che, pertanto, il succitato Stato è tenuto a garantire l’accesso al sistema sanitario e all’alloggio, che, visto quanto precede, l’autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente ed ha pronunciato il suo allontanamento,

D-5546/2022 Pagina 5 che, quo all’esecuzione dell’allontanamento, la SEM ha ritenuto che la stessa sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che in sede ricorsuale, l’insorgente censura un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti; che non si conoscerebbero le reali e attuali condizioni psichiche del ricorrente; che la SEM non avrebbe infatti atteso la lettera di dismissione relativa ad un ricovero presso (…) avvenuto tra il (…) e il (…) e neppure i risultati delle visite psichiatriche che erano previste il (…) e il (…); che l’autorità inferiore non avrebbe ordinato di disporre un rapporto medico F4 attestante in maniera chiara e aggiornata le diagnosi, le terapie e le prognosi; che pertanto, non si potrebbe in alcun modo sapere e/o prevedere quali potrebbero essere le conseguenze sulla salute del ricorrente in caso di un’interruzione del trattamento farmacologico in corso; che un tale referto sarebbe stato necessario anche per effettivamente accertarsi che un trasferimento sia conforme agli art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (di seguito: CartaUE) e art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), che quand’anche un controllo specialistico dovesse confermare la diagnosi iniziale senza ulteriori aggravamenti, sarebbe accertato che il soggetto sarebbe comunque affetto da disturbi psichiatrici non trascurabili che necessiterebbero non soltanto di una cura farmacologica e psicoterapica ma anche di un ambiente sociale costante e di un supporto di consulenza sociale per la stabilizzazione psicologica; che in tali circostanze, allontanarlo proprio verso la Francia, luogo da cui lui sarebbe fuggito poiché avrebbe ritenuto di esservi in grave pericolo o comunque di subire una insopportabile pressione emotiva e psicologica e ove egli avrebbe tentato il suicidio, potrebbe tramutarsi in una involontaria ed indiretta forma di «violenza» verso un soggetto già evidentemente fragile e vulnerabile, che inoltre, pur in presenza di una costellazione di grave rischio, non risulterebbe agli atti che l’autorità inferiore abbia comunicato alle autorità francese l’eccezionale vulnerabilità del ricorrente, né che abbia sollecitato o investigato le effettive e concrete condizioni d’accoglienza dopo il trasferimento o ottenuto delle garanzie sufficienti in merito alla continuità delle cure mediche necessarie e all’immediata accessibilità di un alloggio adeguato, che, giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno stato terzo si-

D-5546/2022 Pagina 6 curo secondo l’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente; che si tratta di paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del divieto di «non-refoulement» ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché dell’art. 3 CEDU e delle disposizioni equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2), che il Consiglio federale ha effettivamente inserito la Francia come altri paesi dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli stati terzi sicuri ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi; che per questi stati esiste una presunzione di rispetto del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), che il ricorrente è beneficiario della protezione sussidiaria in Francia, che la Francia, in data (…) novembre 2022, ha dichiarato di riaccettare il medesimo sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 50/1), per il che le condizioni dell’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi sono soddisfatte, che, di conseguenza, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo secondo l’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, all’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l’esecuzione dell’allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che, a norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/a9c93e17-07c7-4ad9-ac08-f9da47f8f369/3572bcc7-d292-44fd-99ab-e2d1f3eca9a5?source=document-link&SP=5|zpixhk

D-5546/2022 Pagina 7 che giusta l’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del divieto di non respingimento ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAsi così come del divieto della tortura sancito dall’art. 3 CEDU e dall’art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che appartiene all’interessato sovvertire tale presunzione, che essendo decisivo e vista la doglianza in tal senso, occorre a questo punto chiedersi se l’accertamento dei fatti operato dall’autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffre il ricorrente sia stato o meno esaustivo, che alla luce dell’applicazione del principio inquisitorio l’autorità competente deve infatti procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (DTAF 2019 I/6 consid. 5.1 per ulteriori riferimenti completi), che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche, costituisce una violazione dell’art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell’interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [Corte EDU] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.), che ferme queste premesse, è ora necessario valutare se l’accertamento dei fatti svolto dalla SEM sia conforme ai principi sopra esposti,

D-5546/2022 Pagina 8 che al momento dell’emissione della decisione impugnata l’incarto dell’autorità inferiore conteneva diversi mezzi di prova riguardanti la situazione valetudinaria del ricorrente, che da un esame dei referti medici emerge che il ricorrente soffre di un disturbo post-traumatico da stress (cfr. atti SEM n. 20/2, 28/2, 38/2, 46/2, 59/2 e 60/2); che questa diagnosi è restata, nel tempo, invariata; che dalla documentazione medica versata agli atti non si ravvisa un rischio di suicidalità attiva, che nel contesto del colloquio personale Dublino il ricorrente ha affermato di stare bene dal punto di vista fisico (cfr. atto SEM n. 22/2), che l’insorgente è stato dimesso (…) in data (…) e che, quindi, ciò fa dedurre, anche in assenza di una lettera di dimissione e tenendo conto che sono passati circa (…) dall’ultimo giorno del periodo di ricovero, che il suo stato di salute non sia di una gravità tale da dover attendere informazioni maggiormente circostanziate, che nei certificati medici versati agli atti non vi sono dipoi indicazioni quanto a sospetti di patologie gravi da identificare ulteriormente; che, per questa ragione, non vi era motivo di attendere i risultati dei consulti fissati il (…) novembre e il (…) dicembre 2022, che lo stato di salute dell’insorgente risulta dunque, anche in assenza di un rapporto medico F4, sufficientemente acclarato e non ostativo all’esecuzione del trasferimento; che invero, è indubbio che nel caso in narrativa il substrato fattuale non contenesse indicatori quanto all’esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale; che allo stesso modo, non vi erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento, che in seguito, per quanto riguarda l’accesso alle cure, come da prassi del Tribunale e come a giusto titolo rilevato dalla SEM nella decisione impugnata, la Francia dispone di un’infrastruttura medica sufficiente, che i rifugiati riconosciuti, possono inoltre contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva qualifiche; che gli obblighi della Francia, derivanti dal diritto

D-5546/2022 Pagina 9 europeo nei confronti dei beneficiari di protezione, sono la non discriminazione nell’accesso all’occupazione, all’istruzione, all’assistenza sociale, all’assistenza sanitaria, all’accesso all’alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualifiche), che spetta dunque all’insorgente rivolgersi alle autorità per fare valere il suo diritto ad avere accesso alle prestazioni mediche (cfr. art. 30 direttiva qualifiche), che inoltre, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l’insorgente potrà adire i tribunali francesi, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU), che, di conseguenza, l’esecuzione dell’allontanamento in Francia è ammissibile, che giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che ai sensi dell’art. 83 cpv. 5 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l’interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9), che non vi sono elementi per ritenere che il ricorrente si ritroverebbe in una situazione esistenziale di concreto pericolo in seguito al suo trasferimento in Francia, che per quanto riguarda la necessità di avere un alloggio adeguato, si rileva che conformemente all’art. 32 direttiva qualifiche, il ricorrente ha il diritto ad un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle previste per altri cittadini terzi soggiornanti in Francia, che per i motivi di cui sopra, egli non soffre di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti),

D-5546/2022 Pagina 10 che, pertanto, la misura è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 44 LAsi in relazione all’art. 83 cpv. 2 LStrI); che le autorità francesi hanno dato il loro benestare alla riammissione del medesimo; che l’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure possibile, che, in sunto, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che pertanto, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che quindi il ricorso va respinto, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l’esito della procedura le spese processuali che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5546/2022 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Demis Mirarchi

Data di spedizione:

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