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Bundesverwaltungsgericht 03.10.2014 D-5507/2014

3. Oktober 2014·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,230 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 2 settembre 2014

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-5507/2014

Sentenza d e l 3 ottobre 2014 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice William Waeber; cancelliere Gilles Fasola.

Parti

A._______, nato il (…), Nigeria, c/o Ufficio federale della migrazione, Centro di registrazione e di procedura, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 2 settembre 2014 / N (…).

D-5507/2014 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 14 agosto 2014; i verbali d'audizione del 21 agosto 2014 (di seguito: verbale 1) e del 27 agosto 2014 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 2 settembre 2014, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. Atto A13/1); il ricorso del 26 settembre 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 29 settembre 2014); ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;

e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi);

D-5507/2014 Pagina 3 che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed. 2011, n. 2.2.6.5, pagg. 300 seg.); che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia igbo; che egli sarebbe nato e cresciuto a B._______ (Nigeria); che il medesimo avrebbe vissuto dal 2011 sino al suo espatrio a Lagos (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 4); che il richiedente sarebbe stato scelto per diventare il sacerdote del suo villaggio; che, tuttavia, egli non avrebbe voluto assumere tale carica di modo che sarebbe fuggito a Lagos; che a Lagos avrebbe tentato di bruciare la caserma della polizia per vendetta a seguito della morte di un suo amico; che, a seguito di tale circostanza avrebbe lasciato la Nigeria (cfr. verbale 1 pagg. 7e8e verbale 2, D41, pag. 5); che nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili le dichiarazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo; che, in particolare, le allegazioni in merito alla tempistica degli avvenimenti narrati sarebbero divergenti; che, in aggiunta, i fatti descritti non sarebbero sufficientemente motivati; che, pertanto, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile; che nel ricorso l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM; che, segnatamente, egli non otterrebbe in patria alcuna protezione in quanto egli sarebbe ricercato proprio dalle autorità del suo paese; che, inoltre, le cicatrici sul suo corpo proverebbero i riti subiti a causa del suo status di prescelto; che, infine, la situazione di violenza che sarebbe presente in Nigeria, e particolarmente nella sua regione d'appartenenza, renderebbe inesigibile il suo allontanamento; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale l'annullamento della decisione dell'UFM del 2 settembre 2014 ed il riconoscimento della qualità di rifugiato nonché la concessione dell'asilo; che, in via subordinata, ha chiesto la restituzione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito; che, in subordine, ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera; che egli ha altresì presentato una domanda

D-5507/2014 Pagina 4 di esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presunte spese giudiziali con protestate spese e ripetibili; che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che, in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria; che le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi; che, peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferimenti ivi citati); che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dal ricorrente in

D-5507/2014 Pagina 5 corso di procedura sono inverosimili, giacché contraddittorie, lacunose, superficiali e non corroborate da elementi consistenti, limitandosi, quo ai fatti evocati, ad esprimere affermazioni generiche non fondate su alcun dettaglio concreto; che, a titolo d'esempio, il ricorrente ha dapprima sostenuto di essere stato scelto come futuro sacerdote in seguito ad un tiraggio a sorte (verbale 1, pag. 7); che, tuttavia, nel corso della seconda audizione, ha affermato di non conoscere il motivo per cui sarebbe stato scelto, negando esplicitamente il tiraggio a sorte (cfr. verbale 2, D52-56, pag. 6); che, per quanto concerne i problemi che avrebbe avuto con la polizia a Lagos, l'insorgente ha dapprima sostenuto che a progettare l'incendio alla stazione di polizia sarebbero stati in pochi (cfr. verbale 2, D86, pag. 8) allorché, interpellato su quanti fossero di preciso, ha risposto di non saperlo in quanto sarebbero stati tanti (cfr. verbale 2, D87, pag. 8) per poi nuovamente affermare che sarebbero stati in pochi (cfr. verbale 2, D88, pag. 8); che, tuttavia, egli ha nuovamente cambiato versione sostenendo di non sapere i nomi di coloro che avrebbero progettato l'incendio in quanto sarebbero stati tanti (cfr. verbale 2, D90, pag. 9); che egli non ha nemmeno saputo indicare per quando sarebbe stato progettato l'incendio (cfr. verbale 2, D93, pag. 9); che, infine, nella prima audizione l'insorgente ha affermato che la polizia avrebbe iniziato ad arrestare i ragazzi della sua via (cfr. verbale 1, pag. 8), allorché nella seconda audizione ha indicato di non essere in grado di affermare se la polizia avesse arrestato qualcuno (cfr. verbale 2, D102, pag. 9); che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1);

D-5507/2014 Pagina 6 che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento; che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30); che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che egli è giovane, ha frequentato sei anni di scuola ed ha esperienza quale venditore di abbigliamento in strada (fr. verbale 1, pag. 4); che in patria ha una rete sociale ritenuto che vi vivono la madre, lo zio materno con cui è cresciuto, un fratello, una sorella e diversi zii e cugini (cfr. verbale 1, pag. 5); che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 e relativi riferimenti); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);

D-5507/2014 Pagina 7 che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, pertanto, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5507/2014 Pagina 8 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Gilles Fasola

Data di spedizione:

D-5507/2014 — Bundesverwaltungsgericht 03.10.2014 D-5507/2014 — Swissrulings