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Bundesverwaltungsgericht 10.08.2010 D-5478/2010

10. August 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,150 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-5478/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 1 0 agosto 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice François Badoud; cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______, nato il (...), Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 30 luglio 2010 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-5478/2010 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera, la comunicazione del servizio sicurezza del 4 maggio 2010, secondo cui il richiedente è scomparso, rendendosi irreperibile (cfr. act. A5), la conseguente decisione dell'UFM del 28 maggio 2010 di stralcio dai ruoli della suddetta domanda d'asilo del richiedente, senza lo svolgimento di un'audizione sui motivi d'asilo (cfr. act. A8), l'ulteriore domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 1° giugno 2010, la decisione incidentale dell'UFM del 10 giugno 2010 (cfr. notificata al richiedente il medesimo giorno; cfr. risultanze processuali) mediante la quale detto Ufficio ha ripreso la procedura d'asilo precedente conformemente all'art. 35a cpv. 1 LAsi, il verbale d'audizione del 10 giugno 2010 (di seguito: verbale 1), l'esame LINGUA del 21 giugno 2010 ed il relativo rapporto del 1° luglio 2010 (di seguito: rapporto LINGUA) dell'esaminatore che l'ha effettuato (cfr. act. B13), il verbale d'audizione sui motivi d'asilo del 19 luglio 2010 (di seguito: verbale 2), in occasione del quale al richiedente è stato, tra l'altro, conferito il diritto di essere sentito sulle risultanze del rapporto LINGUA, la decisione dell'UFM del 30 luglio 2010 di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 35a cpv. 2 LAsi, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 30 luglio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto dell'UFM pervenuto via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 2 agosto 2010, Pagina 2

D-5478/2010 i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 35a cpv. 2 LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza può essere redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere d'etnia (...), di essere nato a B._______ e di avere vissuto a C._______ dall'infanzia all'(...), Pagina 3

D-5478/2010 che ha affermato di essere espatriato agli inizi di (...), poiché sarebbe stato minacciato di morte da persone a lui sconosciute (…) a causa della sua etnia; che, prima di lasciare il suo Paese si sarebbe rifugiato presso la sorella, sempre a C._______, per due, rispettivamente, secondo un'altra versione, per quasi tre mesi, che, nella decisione del 30 luglio 2010, l'UFM ha considerato, da un lato, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dal richiedente sono inverosimili – di modo che non vi sarebbero indizi propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria – e che dall'esame LINGUA emerge con certezza che egli non proverrebbe da C._______, bensì da un ambiente curdo e, con molta probabilità, dal nord dell'Iraq; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che né la situazione nelle tre province nord-irachene di Dohuk, Erbil e Sulaymanyia, né motivi legati alla persona del richiedente o dal punto di vista tecnico e pratico, si oppongono all'esecuzione del suo allontanamento in dette province, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 35a cpv. 2 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il nord dell'Irak siccome lecita, esigibile e possibile, che nel ricorso l'insorgente denuncia di non aver potuto avere l'accesso completo agli atti riguardanti l'esame LINGUA, chiedendo di poter visionare la trascrizione esatta del colloquio telefonico intercorso con l'esaminatore o i corrispettivi nastri di registrazione, i quali confermerebbero che le conclusioni dell'UFM in merito alla sua provenienza sarebbero errate; che egli lamenta che la decisione impugnata sia stata emanata in maniera frettolosa e superficiale, malgrado egli abbia collaborato con le autorità e benchè non si possa negare l'esistenza di indizi di persecuzione giustificanti la protezione da parte della Svizzera; che egli dichiara di voler far pervenire al Tribunale una documentazione che comprovi la sua provenienza da C._______; che, considerata la situazione in tale città, l'esecuzione del rinvio non sarebbe ragionevolmente esigibile, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, l'accesso completo alla Pagina 4

D-5478/2010 documentazione LINGUA e la possibilità di completare il ricorso, come pure la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che egli ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, a titolo preliminare, per quanto concerne la censura in merito allo svolgimento dell’esame LINGUA, la giurisprudenza ammette un interesse pubblico preponderante alla sua segretezza, rispettivamente alla segretezza delle integrali e precise informazioni che hanno permesso di stabilire l'infondatezza delle allegazioni del ricorrente, potendo queste essere, in futuro, utilizzate abusivamente da altri richiedenti l'asilo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 28 consid. 7 e GICRA 1998 n. 34 consid. 9); che il rispetto del diritto di essere sentito comporta tuttavia che il richiedente sia messo a conoscenza del contenuto essenziale del rapporto LINGUA, al fine che egli si possa esprimere in merito ed apportare eventuali mezzi di prova (cfr. GICRA 1998 n. 34 consid. 9); che, al fine di garantire il rispetto del principio dell'equo processo e quindi di garantire un corretto esercizio del diritto di difesa, in tale contesto è sufficiente la messa a disposizione al ricorrente di una relazione riassuntiva dei risultati acquisiti dall'esame LINGUA; che, in altre parole, tale relazione – che può essere comunicata oralmente o per iscritto – non deve essere una trascrizione completa degli stessi, bensì deve riportare il contenuto essenziale dell'esame LINGUA medesimo (cfr. art. 28 PA): segnatamente deve contenere le domande poste dal consulente, la sostanza delle risposte ottenute dal richiedente (quelle favorevoli, come pure quelle contrarie all'evocata provenienza), nonché l'indicazione precisa di ogni ulteriore elemento probatorio acquisito alle carte processuali per fondare l'apprezzamento cui giunge il consulente (GICRA 2003 n. 14, consid. 9), che, nella fattispecie, dalle carte processuali, risulta che – in occasione dell'audizione sui motivi d'asilo del 19 luglio 2010 – le risultanze del rapporto esame LINGUA sono state sottoposte oralmente al ricorrente, con particolare riferimento sia alle domande postegli, sia alle sue risposte nonché alle conclusioni dell'esaminatore, e, pertanto, del contenuto essenziale di tale rapporto, di cui egli ha pertanto potuto prendere conoscenza e sulle quali ha potuto esprimersi (cfr. verbale 2 pagg. 7-9); che ne discende che non vi è motivo di concludere all'esistenza di un vizio grave – quale la Pagina 5

D-5478/2010 violazione del diritto di essere sentito e del principio dell'equo processo – suscettibile di un intervento d'ufficio da parte del Tribunale medesimo, che, giusta l'art. 35a LAsi, la procedura d'asilo è ripresa se una persona, la cui domanda d'asilo è stata stralciata, presenta una nuova domanda d'asilo (cpv. 1); che l'UFM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di cui al capoverso 1, a meno che esistano indizi propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria (cpv. 2), che l'applicazione della suddetta norma presuppone un esame materiale, prima facie, della credibilità del richiedente, ovvero di tutti i fatti addotti dal medesimo suscettibili di costituire indizi propri a motivare la qualità di rifugiato, compresi quelli fatti valere in occasione della domanda d'asilo iniziale, prima dello stralcio della stessa, che, peraltro, secondo l'art. 36 cpv. 1 LAsi, l'UFM è tenuto a procedere ad un'audizione sui motivi d'asilo ai sensi degli art. 29 e 30 LAsi, se non ve ne è stata alcuna prima dello stralcio della domanda d'asilo, che, nell'ambito della valutazione dell'esistenza di indizi propri a motivare la qualità di rifugiato, il grado di prova è posto ad un livello relativamente basso, equivalente a quello stabilito dalla giurisprudenza relativa all'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2008/57 consid. 3-3.4 pag. 779 e segg. e relativi riferimenti; Sentenza del Tribunale- D- 1750/2008 del 25 marzo 2008 pagg. 2-3), che, in occasione della domanda d'asilo presentata il 26 aprile 2010 e successivamente stralciata dall'UFM, il ricorrente non è stato sottoposto ad un'audizione sui motivi d'asilo, che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente provveduto ad eseguire l'audizione del ricorrente in merito ai suoi motivi d'asilo secondo l'art. 29 e 30 LAsi, oltre ad una prima audizione sommaria, che, in siffatte circostanze, gli unici fatti addotti dal ricorrente suscettibili di essere oggetto dell'esame dell'esistenza di indizi propri a motivare la qualità di rifugiato, sono quelli presentati dal ricorrente in questa procedura, Pagina 6

D-5478/2010 che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 35a cpv. 2 LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, l'insorgente ha dichiarato di ignorare l'identità di coloro che l'avrebbero minacciato, adducendo in maniera stereotipata che si tratterebbe di un gruppo di terroristi, rispettivamente di delinquenti che non temono nulla (cfr. verbale 2 pag. 4/D27 e pag. 5/D47); che, come ha indicato l'UFM, non risulta logico che egli abbia optato per la decisione dell'espatrio, senza neppure sapere da chi provenissero le minacce subite, rispettivamente senza intraprendere nulla al fine di identificarne gli autori; che il suo espatrio risulta ancor meno comprensibile alla luce del fatto che egli, dopo la seconda minaccia ricevuta per via epistolare agli inizi di (...), durante i mesi trascorsi al domicilio della sorella non avrebbe subito altre minacce, rispettivamente non sarebbe più stato contattato personalmente dalle persone che lo avrebbero antecedentemente importunato; che la tesi secondo cui il fatto che, dalla sua partenza ad oggi, la sua famiglia non abbia ricevuto minacce sarebbe da riportare alla diffusione della notizia del suo espatrio (cfr. ibidem pag. 6/D54) risulta anch'essa essere una mera supposizione di parte, per nulla corroborata; che l'insorgente non ha mai denunciato i fatti accaduti alle autorità (cfr. ibidem pag. 4/D30 e pag. 5/D40), giustificando tale comportamento con il fatto che in ogni caso le persone che lo avrebbero minacciato sarebbero comunque ritornate da lui con pretese ancora maggiori (cfr. ibidem pag. 5/D41), che, d'altronde, il ricorrente in sede di ricorso non ha apportato alcun chiarimento alle suesposte dichiarazioni incongruenti e vaghe, vertenti proprio su punti essenziali a fondamento della sua domanda d'asilo, le quali erano già state evidenziate dall'UFM nella decisione impugnata, che, visto quanto sopra, v'è ragione di ritenere che l'intero racconto del ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo è manifestamente inverosimile, così come è incredibile che egli abbia realmente e Pagina 7

D-5478/2010 personalmente vissuto i fatti addotti, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi inconsistenti e incoerenti del racconto reso, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti addotti dal ricorrente sono inverosimili e non contengono indizi propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, che, quindi, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. GICRA 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, nel caso concreto, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel nord dell'Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, nelle tre province nord-irachene di Dohuk, Erbil e Suleimaniya non vige, al Pagina 8

D-5478/2010 momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile; che, segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese e che la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq, che, in particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8), che, in base alle risultanze dell'esame LINGUA effettuato il 21 giugno 2009, l'UFM ha escluso con certezza la provenienza del ricorrente da C._______, rispettivamente ritenuto con certezza la sua provenienza da un ambiente curdo, e, con molta probabilità, dall'Iraq del Nord, che, del resto, il ricorrente – in occasione del diritto di essere sentito ed in sede di ricorso – non ha apportato argomenti validi atti a confutare la fondatezza dell'esame LINGUA, rispettivamente le conclusioni dell'autorità inferiore circa la sua provenienza, che, inoltre, il ricorrente è nato a B._______ (provincia di Dohuk), dove detiene tuttora il suo "stato civile" (cfr. verbale 1 pag. 4), che, pertanto, vi è ragione di ritenere il ricorrente come originario di una delle province sopraccitate, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, celibe e gode di un'esperienza professionale pluriennale come (...) (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 pag. 3/D20-21); che, inoltre, dispone in Patria di una rete famigliare, ovvero i genitori, la sorella e cugini del padre (cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 pag. 2/D9-10), che, infine, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio Pagina 9

D-5478/2010 degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, visto quanto sopra, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura e ritenuta la temerarietà della stessa, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-5478/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Centro di registrazione e di procedura di Chiasso con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale (in copia, anticipata via fax; allegato: incarto [...]) - D._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 11

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