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Bundesverwaltungsgericht 27.01.2011 D-5449/2010

27. Januar 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,853 Wörter·~19 min·3

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito / nuova procedura d'asilo per la Svizzera) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 23 luglio 2010

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5449/2010 Sentenza del 27 gennaio 2011 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Gérard Scherrer e Fulvio Haefeli; cancelliera Lydia Lazar Köhli. Parti A._______, nato il (…), Algeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 23 luglio 2010 / N (…).

D-5449/2010 Pagina 2 Fatti: A. Il (…), l'interessato, un cittadino algerino originario di B._______ e di etnia araba, ha presentato una prima domanda di asilo in Svizzera. Con decisione del 7 ottobre 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo. Tramite sentenza del 4 novembre 2008, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato dall'interessato l'8 ottobre 2008. In data 9 dicembre 2008, quest'ultimo ha lasciato la Svizzera sotto controllo delle autorità di polizia elvetiche (cfr. act. A34/9). B. Il 13 agosto 2009, l'interessato ha inoltrato una seconda domanda di asilo. In ragione della sua scomparsa dal Centro di registrazione e procedura di Chiasso, l'UFM, con decisione del 28 settembre 2009, ha stralciato dai ruoli la sua domanda di asilo. C. Il 25 giugno 2010, il richiedente ha inoltrato una terza domanda di asilo, dichiarando di non avere fatto rientro nel suo Paese d'origine tra la prima e la terza procedura di asilo avviata nei suoi confronti e, su esplicita domanda, di non invocare motivi nuovi rispetto a quelli fatti valere in sede di prima procedura (cfr. verbale di audizione del 16 luglio 2010 [di seguito: verbale] pag. 5). D. Il 16 luglio 2010, l'autorità inferiore ha concesso al richiedente il diritto di essere sentito in merito all'intenzione di non entrare nel merito della sua domanda di asilo in applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi. E. Con decisione del 23 luglio 2010, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, pronunciando nel contempo l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso l'Algeria in quanto lecita, esigibile e possibile, ed ordinando il pagamento di un emolumento di CHF 600.- ai sensi dell'art. 7c cpv. 1 dell'Ordinanza 1

D-5449/2010 Pagina 3 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). F. Il 29 luglio 2010, l'interessato ha inoltrato uno scritto al Tribunale, nel quale ha espresso il suo disaccordo circa la decisione menzionata ed ha allegato di rischiare per la vita in caso di rientro in Algeria e, altresì, di essere alla ricerca di un patrocinatore. G. In data 30 luglio 2010, il ricorrente, per il tramite del suo patrocinatore, ha regolarizzato l'atto inviato in precedenza, inoltrando al Tribunale un atto formale di ricorso. Ha preteso l'accesso integrale agli atti a lui inerenti, inclusi quelli delle due prime procedure di asilo avviate nei suoi confronti, riservandosi di completare ulteriormente l'atto ricorsuale. Inoltre, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, in via subordinata la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per un nuovo interrogatorio ed una nuova valutazione e, sussidiariamente, la concessione dell'ammissione provvisoria. H. Il Tribunale, con decisione incidentale del 4 agosto 2010, ha autorizzato l'insorgente a soggiornare in Svizzera sino a fine della procedura. I. Tramite decisione incidentale del 5 agosto 2010, il Tribunale ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. J. Tramite risposta dell'11 agosto 2010, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. K. Il Tribunale, con decisione incidentale del 22 settembre 2010, ha accordato all'insorgente l'accesso integrale agli atti in libera circolazione riguardanti le tre procedure di asilo avviate nei suoi confronti concedendogli, nel contempo, la facoltà di completare l'atto ricorsuale.

D-5449/2010 Pagina 4 L. L'insorgente ha fatto uso di tale facoltà in data 8 ottobre 2010, inoltrando un complemento al ricorso. Ad esso, quale mezzo di prova, ha allegato uno scritto del 24 settembre 2010 dell'Ufficio centrale dello stato civile di Bellinzona. M. L'autorità inferiore si è espressa su detto complemento tramite lettera del 14 ottobre 2010, la quale è stata inviata per informazione al ricorrente il 18 ottobre 2010. Diritto: 1. 1.1. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2. Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti. 2. V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 108 cpv. 2 LAsi e 48 cpv. 1 e 52 PA. 3. 3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del

D-5449/2010 Pagina 5 provvedimento litigioso (v. Sentenza del Tribunale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. 5.1. Nel provvedimento impugnato, l'UFM ha dapprima rilevato che l'interessato non avrebbe invocato nuovi motivi di asilo rispetto a quelli già presentati in occasione della prima procedura avviata nei suoi confronti e che lo stesso avrebbe allegato di aver sempre soggiornato in Svizzera tra una procedura e l'altra, eccezion fatta per un periodo di alcune ore, trascorso in Italia. Secondariamente, detto Ufficio ha considerato che i fatti che il richiedente avrebbe dichiarato di aver vissuto dopo la conclusione della prima procedura l'asilo non sarebbero propri a motivare la qualità di rifugiato, rispettivamente determinanti per la concessione della protezione provvisoria. Di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della domanda di asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi ed ha, nel contempo, fissato un emolumento di CHF 600.- ai sensi dell'art. 17b cpv. 4 LAsi in relazione con l'art. 7c cpv. 1 OAsi 1. Infine, l'autorità inferiore ha ordinato l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato nel suo Paese d'origine in quanto ammissibile, esigibile e possibile. 5.2. Nell'atto ricorsuale l'insorgente ha dapprima ritenuto che l'UFM, durante l'audizione, non avrebbe ripercorso i motivi di asilo da lui invocati durante le pregresse procedure di asilo, rispettivamente le ragioni a monte del rigetto delle sue prime due domande di asilo e, così facendo, avrebbe violato il suo diritto di essere sentito ed il diritto a farsi rappresentare convenientemente da un legale, ritenuto che il suo patrocinatore non disporrebbe delle informazioni che starebbero alla base della decisione impugnata. In tale contesto, ha postulato, da una parte, l'accesso integrale agli atti delle tre procedure di asilo avviate nei suoi confronti, riservandosi di completare l'atto ricorsuale e, dall'altra parte, l'espletamento di un'ulteriore audizione. In aggiunta, egli ha esposto la sua opinione secondo cui l'auditore avrebbe omesso di porgli le domande corrette al fine di verificare l'applicabilità dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi nel suo caso. In particolare, la domanda "Si sono aggiunti nuovi motivi a quelli fatti valere nel 2008?" (cfr. verbale pag. 5) non rispetterebbe il tenore letterale dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, il quale, per l'entrata in materia della domanda di asilo, non esigerebbe l'esistenza di nuovi motivi di asilo, bensì la presenza di indizi che nel frattempo siano intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. Detta domanda, inoltre, sarebbe fuorviante, perché gli avrebbe impedito di sostanziare correttamente la sua

D-5449/2010 Pagina 6 domanda di asilo, segnatamente di presentare prove concrete in relazione ai motivi di asilo evocati nel 2008, al fine di far decadere il giudizio di inverosimiglianza alla base del respingimento della sua prima domanda di asilo, rispettivamente di apportare la prova della necessità di una protezione provvisoria. Pertanto, l'audizione si sarebbe svolta scorrettamente ed andrebbe annullata, come pure il provvedimento impugnato, essendo questo fondato unicamente sull'argomentazione secondo cui egli non avrebbe fatto valere nuovi motivi di asilo. Per quanto attiene all'esecuzione dell'allontanamento, l'insorgente ha invocato l'art. 5 cpv. 1 LAsi in ragione del pericolo concreto che correrebbe in caso di rientro nel suo Paese d'origine. Ha indicato, inoltre, di aver avviato le pratiche necessarie per convolare a nozze con la cittadina svizzera C._______ e che la procedura di matrimonio si concluderebbe a breve termine. In dette circostanze, ritenuto che egli adempirebbe senz'altro le condizioni per essere ammesso in Svizzera, previste all'art. 17 cpv. 2 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) e che, a matrimonio contratto, disporrebbe di un diritto certo a risiedere in Svizzera, la pronuncia del rinvio costituirebbe un formalismo eccessivo, perché complicherebbe inutilmente l'applicazione di detta disposizione e delle norme relative al ricongiungimento familiare. 5.3. Nelle sue osservazioni dell'11 agosto 2010, l'autorità inferiore ha sottolineato l'assenza di fatti o mezzi di prova nuovi atti a modificare le sue conclusioni. 5.4. Nel complemento al ricorso, il ricorrente ha ribadito quanto già addotto nell'atto ricorsuale. Ha altresì indicato la difficoltà a reperire una parte dei documenti necessari per il completamento della procedura matrimoniale. 5.5. Nelle osservazioni del 14 ottobre 2010, l'UFM ha ribadito l'assenza di fatti o mezzi di prova nuovi rilevanti, ha dichiarato, per quanto attiene all'allegata procedura di matrimonio avviata dall'insorgente, di non reputarsi competente per esprimersi in merito alla documentazione richiesta dagli Uffici cantonali e, infine, ha confermato appieno i considerandi del provvedimento impugnato. 6.

D-5449/2010 Pagina 7 6.1. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura di asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. 6.2. Una delle due condizioni alternative per la non entrata nel merito di una domanda di asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, ossia l'esistenza di un procedimento antecedente a quello in disamina terminato con decisione negativa, è incontestabilmente adempiuta nel caso di specie (cfr. punto A). 6.3. 6.3.1. La censura del ricorrente secondo cui vi sarebbe un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, non può essere condivisa. In effetti, considerato che i fatti allegati dal medesimo durante la prima procedura di asilo nel 2008 erano stati considerati inverosimili e che, quindi, egli non disponeva, in detta procedura, di alcun motivo rilevante in materia di asilo, egli non poteva capire ciò che l'auditore ha nominato "nuovi motivi" che nel senso di fatti o mezzi di prova intervenuti nel frattempo e potenzialmente rilevanti per la sua terza domanda di asilo, come richiesti dall'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi. In altre parole, chiedere, in una tale costellazione, se siano intervenuti motivi nuovi rispetto a quelli già fatti valere in passato, non corrisponde a niente altro che domandare se, da allora, sia successo qualcosa di rilevante ai fini della procedura in corso. Del resto, le risposte stesse fornite dal ricorrente mostrano che egli ha perfettamente capito il senso e la portata della domanda postagli, a differenza di quanto vorrebbe far credere in sede ricorsuale: difatti, egli non solo ha menzionato spontaneamente di avere un mezzo di prova nuovo (vale a dire la copia del suo passaporto, cfr. verbale pag. 5), ma ha successivamente ed espressamente riportato il motivo della terza domanda di asilo agli eventi fatti valere in passato, precisando esplicitamente che le persone che l'avrebbero perseguitato già nel 2008 lo starebbero nuovamente cercando (cfr. verbale pag. 6). Ad ogni modo, non solo l'insorgente avrebbe avuto la possibilità, ad ogni momento, di chiedere delucidazioni in merito a quanto chiestogli in caso di dubbi, ma sarebbe stato tenuto a menzionare di suo iniziativa tutti quei fatti e/o mezzi di prova intervenuti nel frattempo e potenzialmente rilevanti per l'esame della sua domanda di asilo in ragione dell'obbligo di collaborare

D-5449/2010 Pagina 8 sancito all'art. 8 cpv. 1 lett. c e d LAsi. Da ultimo, il Tribunale evidenzia come l'autore del gravame non abbia comunque, fino ad oggi, indicato in cosa consisterebbero gli indizi che, dal 2008, siano intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'asilo e che egli sostiene non aver potuto elencare correttamente durante l'audizione. Pertanto, benché la domanda dell'auditore in questione non coincida col verbum dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, essa, ritenuto il contesto in cui è stata posta, non può essere considerata come fuorviante, rispettivamente non poteva che essere capita dall'insorgente nel suo senso corretto e non gli ha impedito di esporre adeguatamente eventuali nuovi elementi fattuali rilevanti ai fini della sua terza domanda di asilo. La censura di accertamento incompleto dei fatti risulta essere infondata ed è da qualificarsi quale tentativo artificioso e pretestuoso di appigliarsi alle singole parole poste al ricorrente, senza ritenerne il contesto. Ne consegue che non si giustifica l'espletamento di un'ulteriore audizione dell'insorgente. 6.3.2. Peraltro, né le risposte rese dal medesimo durante l'audizione (cfr. verbale pagg. 5-6), né il mezzo di prova inoltrato (ovvero la copia del suo passaporto), permettono di ammettere l'esistenza di indizi che dal termine della prima procedura di asilo fino ad oggi siano intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. In particolare, egli stesso ha dichiarato che il problema per cui non potrebbe tornare in Algeria corrisponderebbe alla stessa vicenda già fatta valere nel 2008 e che sarebbe ricercato dalle stesse persone che l'avrebbero allora perseguitato. Inoltre, l'atto ricorsuale non contiene alcun elemento fattuale atto a confutare tale conclusione. Ne discende che l'autorità inferiore rettamente non è entrata nel merito della terza domanda dell'insorgente ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi. 6.4. Di conseguenza, in materia di non entrata nel merito il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. 7.1. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione. Tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi).

D-5449/2010 Pagina 9 7.2. 7.2.1. Il formalismo eccessivo, costitutivo di un diniego di giustizia formale, si realizza quando la rigida applicazione di regole procedurali non appaia giustificata da un interesse degno di protezione, sia fine a sé stessa ed impedisca, rispettivamente ostacoli in modo insostenibile l'attuazione del diritto materiale o l'accesso ai tribunali (cfr. Decisione del Tribunale federale svizzero [DTF] 130 V 177 consid. 5.4.1, 128 II 139 consid. 2a e 127 I 31 consid. 2a/bb). 7.2.2. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LStr, invocato dall'autore del gravame, se è manifesto che le condizioni di ammissione saranno adempite, spetta al Cantone autorizzare lo straniero a rimanere in Svizzera durante la procedura, se le ritiene opportuno. Pertanto, l'eventuale concessione di un permesso in una tale costellazione esula dall'ambito procedurale del caso di specie, rispettivamente dalla competenza del Tribunale. Già solo per questo la censura ricorsuale secondo cui la pronuncia dell'allontanamento cosituirebbe un formalismo eccessivo in ragione dell'allegato imminente matrimonio con la cittadina C._______ non può essere condivisa. A ciò si aggiunge, da un lato, che dalle informazioni raccolte dal Tribunale non emerge che il ricorrente abbia mai fatto domanda alle autorità cantonali competenti per un permesso temporaneo di tipo L in previsione del suo matrimonio con C._______, e, dall'altro lato, che detto matrimonio non ha potuto ancora essere celebrato. In siffatte circostanze, nessuna delle condizioni per ottenere un permesso di soggiorno in Svizzera da parte delle autorità cantonali in previsione o in ragione delle nozze con una cittadina svizzera è adempiuta nel caso di specie. Anche per tale motivo la censura ricorsuale secondo cui la pronuncia del rinvio complicherebbe inutilmente l'applicazione del diritto materiale si avvera infondata e va respinta. 7.3. 7.3.1. In aggiunta, il diritto di soggiorno in base al principio dell'unità della famiglia espresso all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) presuppone, secondo la giurisprudenza, un legame familiare vissuto ed intatto con un membro della famiglia presente in Svizzera, il

D-5449/2010 Pagina 10 quale, inoltre, dev'essere titolare di un diritto di residenza certo in Svizzera ("ein gefestigtes Anwesenheitsrecht"), ovvero in caso di cittadinanza svizzera o di un permesso di domicilio (cfr. Sentenza del Tribunale D-3484/2008 del 5 novembre 2010 consid. 8.2 con relativi riferimenti). Alla protezione giusta l'art. 8 CEDU possono appellarsi i membri del nucleo familiare, il coniuge ed i figli minorenni. Secondo la giurisprudenza, anche il concubino che forma con il richiedente una comunità durevole analoga al matrimonio può, in presenza di circostanze particolari che lo giustifichino, beneficiare di tale protezione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 24). Segnatamente, i concubini possono appellarsi all'art. 8 CEDU se, da tempo, intrattengono delle relazioni strette ed effettivamente vissute o se sussistono indizi concreti circa la celebrazione imminente di un matrimonio seriamente voluto, quale, come prassi valida fino alla modifica del Codice civile svizzero del 26 giugno 1998, la pubblicazione del bando (cfr. Sentenza del Tribunale federale svizzero 2C_97/2010 del 4 novembre 2010 consid. 3.1 e relativi riferimenti). In maniera generale, per beneficiare della protezione offerta dalla disposizione citata è necessario che il rapporto tra concubini possa essere considerato come un'unione coniugale in ragione della sua natura e stabilità. In tale contesto, la durata della vita in comune rappresenta un criterio oggettivo importante da valutare (cfr. ibidem consid. 3.2). Il Tribunale federale ha ritenuto una coabitazione di un anno e mezzo come insufficiente per giustificare un tale diritto (cfr. Sentenza del Tribunale federale 2C_225/2010 del 4 ottobre 2010 consid. 2.2). In una recente sentenza, la Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU) ha ritenuto che, per determinare se una relazione possa essere assimilata a "vita familiare", sono da considerare diversi elementi, quali se la coppia vive congiuntamente, da quanto tempo, e l'eventuale presenza di figli comuni (cfr. Sentenza della CorteEDU del 20 gennaio 2009 nella causa Şerife Yiğit contro Turchia, n. 3976/05, cifre 25-26). In siffatte circostanze, il concubino che non prevede di unirsi in matrimonio non può invocare l'art. 8 CEDU per farsi rilasciare un'autorizzazione di soggiorno, a meno che non sussistano circostanze particolari che comprovino la stabilità ed l'intensità del suo rapporto, quali l'esistenza di figli comuni o una vita in comune vissuta da lungo tempo (cfr. Sentenza del Tribunale federale 2C_97/2010 del 4 novembre 2010 consid. 3.2). 7.3.2. Nella fattispecie, fino ad oggi, l'autore del gravame non ha presentato alcun elemento a comprova dell'esistenza di una relazione di coppia vissuta e stabile con C._______. Difatti, come emerge dagli atti di causa e dalle informazioni a disposizione del Tribunale, C._______

D-5449/2010 Pagina 11 risiede a D._______, mentre che l'insorgente dall'(…)fino all'inoltro della terza domanda di asilo ha vissuto a E._______ presso amici (cfr. act. B14), rispettivamente, dal (…) fino al (…), presso il CRP di F._______ ed attualmente soggiorna presso il G._______a seguito dell'attribuzione al Canton H._______ pronunciata ad inizio (…). L'assenza di una convivenza stabile, unitamente all'assenza di un figlio comune, non permette di considerare che la sua relazione con C._______ abbia raggiunto un grado di stabilità ed intensità tale da poter essere assimilata ad una relazione coniugale. Ne discende che le condizioni poste all'applicazione dell'art. 8 CEDU non sono adempiute nel caso di specie. Di conseguenza, la pronuncia dell'allontanamento nei confronti dell'insorgente da parte dell'UFM, non è lesivo del principio dell'unità della famiglia espresso all'art. 44 cpv. 1 LAsi. 7.4. Da quanto esposto, discende che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali si giustifica l'astensione dalla pronuncia dell'allontanamento dalla Svizzera (artt. 44 cpv. 1 LAsi e 32 OAsi 1; cfr. GICRA 2001 n. 21). 7.5. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). Per l'esame della possibilità, dell'ammissibilità e dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento è determinante la situazione al momento della presa di decisione. 7.6. Dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso l'Algeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile. 7.7. In merito all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in Algeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio nazionale.

D-5449/2010 Pagina 12 Quanto alla situazione personale del ricorrente, dagli atti risulta che è I._______, celibe e senza figli (cfr. verbale pagg. 1-2). Ha lavorato in veste di L._______ per diversi anni e dispone di buone conoscenze del M._______, oltre che dell'arabo (cfr. ibidem pag. 2). In Patria dispone di una rete familiare, in quanto ad B._______ vivono tre fratelli e due sorelle (cfr. verbale pag. 3). Inoltre, non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento si avvera essere ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr). 7.8. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, l'insorgente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 7.9. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la decisione querelata confermata. 8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

D-5449/2010 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione:

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