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Bundesverwaltungsgericht 15.09.2008 D-5446/2008

15. September 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,698 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-5446/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 1 5 settembre 2008 Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Regula Schenker Senn e Fulvio Haefeli, cancelliere Carlo Monti. A._______, Algeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 15 agosto 2008 / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-5446/2008 Fatti: A. Il 15 aprile 2002, l'interessato ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera. Il 4 febbraio 2003, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attuale UFM) ha respinto la citata domanda. Il 24 ottobre 2003, la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) ha respinto il ricorso inoltrato dall'interessato il 5 marzo 2003. B. Il 10 luglio 2008, l'interessato ha presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza, di non essere rientrato in patria dopo la conclusione infruttuosa della sua prima procedura d'asilo in Svizzera. Ha allegato, inoltre, d'avere fornito indicazioni false sui motivi d'asilo e sulla sua identità nel corso della prima procedura, perché così a lui consigliato e per il timore d'essere rimpatriato (cfr. verbale d'audizione del 23 luglio 2008 pag. 2). Perciò non avrebbe presentato un documento che comproverebbe la sua vera identità. Infine, sarebbe espatriato a causa della sua appartenenza al B._______, per il quale avrebbe fatto il corriere e quindi sarebbe stato ricercato dalle autorità algerine. C. Il 15 agosto 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi. L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome ammissibile, esigibile e possibile. D. Il 25 agosto 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). Ha chiesto che il provvedimento impugnato sia annullato e che gli atti di causa siano trasmessi all'UFM per una decisione nel merito. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Diritto: 1. Il Tribunale amministrativo federale giudica definitivamente i ricorsi Pagina 2

D-5446/2008 contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è pertanto motivo d’entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021). 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in francese ma il ricorso è stato presentato in italiano, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 25 luglio 2007 D-6735/2006 consid. 4 e relativo riferimento). In altri termini, il ricorso può essere accolto per ragioni che il ricorrente non ha addotto o respinto in base ad argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (ibidem). 5. Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che il ricorrente ha chiesto nuovamente l'asilo senza essere rientrato in patria nel periodo intercorso tra le due procedure. Ha ritenuto come manifestamente infondato il nuovo motivo d'asilo presentato dall'insorgente, siccome il documento da egli prodotto non sarebbe idoneo a comprovare la sua identità e non sarebbe convincente la spiegazione, secondo la quale egli non avrebbe avuto alcunché per dimostrare la sua identità al momento della sua entrata in Svizzera nel 2002. Il ricorrente avrebbe Pagina 3

D-5446/2008 pertanto fornito un'identità falsa come pure fatto valere altri motivi d'asilo. L'UFM ha altresì rilevato che l'insorgente non avrebbe presentato la minima prova relativa ai problemi asseriti, nonostante siano passati parecchi anni dai presunti avvenimenti. Inoltre, l'UFM ha considerato i fatti allegati come impropri a motivare la qualità di rifugiato o non determinanti per la concessione della protezione provvisoria. Secondo l'autorità inferiore nulla s'opporrebbe infine all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso il suo Paese d'origine, la stessa essendo ammissibile, esigibile e possibile. 6. Nel gravame, il ricorrente ribadisce di non avere fornito le sue generalità veritiere, in quanto sarebbe stato mal consigliato da altri richiedenti l'asilo e, perciò, non avrebbe presentato alcun documento relativo ai suoi problemi in Algeria. Ora, invece, avrebbe potuto consegnare un documento che metterebbe in relazione la sua domanda d'asilo con elementi nuovi che non potevano emergere durante la prima procedura d'asilo. Infine, ribadisce d'avere fatto il corriere per il B._______, con il quale sarebbe entrato in contatto attraverso i suoi cugini e, in seguito, sarebbe stato ricercato dalla polizia algerina. 7. 7.1 Giusta l'art. 36 cpv. 2 LAsi, nel caso di cui all'articolo 32 cpv. 2 lett. e LAsi, è concesso al richiedente il diritto di essere sentito, se lo stesso non è rientrato in Svizzera dal Paese d'origine o di provenienza, dopo la conclusione di una procedura d'asilo precedente. 7.2 Questo Tribunale constata che l'art. 36 cpv. 2 LAsi trova applicazione nella fattispecie, essendo incontestato che l'insorgente è rimasto clandestinamente sul territorio svizzero dopo la chiusura con esito negativo della sua prima procedura d'asilo. Per conseguenza, l'UFM avrebbe dovuto concedere al ricorrente il diritto d'essere sentito prima dell'evasione della decisione del 15 agosto 2008 giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi. Ciò non è avvenuto nel caso di specie. 7.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di essere sentito è di natura formale. Tale diritto esiste infatti indipendentemente dal suo grado d'influenza sul risultato della decisione. Pertanto, il suo mancato rispetto conduce di principio all'annullamento della decisione impugnata, quand'anche il contenuto Pagina 4

D-5446/2008 di quest'ultima sarebbe stato identico, se il diritto di essere sentito fosse stato concesso (v. DTF 122 II 464 consid. 4a, pag. 469 e GICRA 2006 n. 20 consid. 3.2, pag. 215). Tuttavia, è possibile rinunciare all'annullamento della decisione, se tale lacuna può venire riparata in sede di ricorso e se lo scopo di questa garanzia procedurale può essere così realizzato successivamente, senza che la parte interessata ne sia seriamente lesa. Tale riparazione presuppone comunque che l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere cognitivo dell'autorità di prima istanza sui punti litigiosi, come nel caso del TAF. In tale circostanza, l'interessato può infatti far valere in sede di ricorso i suoi argomenti con la medesima efficacia. Ciò, è solitamente il caso in materia di ricorso nell'ambito del diritto amministrativo (v. DTF 124 II 132 consid. 2d, pag. 138 e seg.). Tuttavia, anche se, di caso in caso, la riparazione può essere ammessa, in particolare per motivi d'economia procedurale, questa pratica deve rimanere l'eccezione e dev'essere applicata di modo ristrettivo, ritenuto altresì che la stessa non va intesa come un'autorizzazione per l'autorità inferiore di disconoscere i diritti procedurali delle parti (v. DTF 124 II 132 consid. 2d, pag. 138 e seg.). In materia d'asilo, la pratica della CRA (attualmente TAF) era di non procedere alla riparazione nei casi in cui la violazione del diritto di essere sentito costituiva un vizio grave di procedura (v. GICRA 1994 n. 1). 7.4 Nel caso di specie, la violazione del diritto di essere sentito nel corso della procedura di prima istanza costituisce un vizio di carattere formale grave, non essendo stata data in nessuna maniera la possibilità al ricorrente di esprimersi segnatamente sulle consequenze che la decisione, che l'UFM si apprestava ad emanare, avrebbe potuto arrecare in relazione alla sua situazione personale. Infatti, soltanto permettendo al richiedente di esercitare il proprio diritto di essere sentito in merito, da un lato, sarebbe stato garantito a quest'ultimo uno svolgimento corretto, dal punto di vista dei suoi diritti fondamentali, della procedura d'asilo in sede di prima istanza e, dall'altro lato, l'UFM avrebbe avuto a disposizione tutti gli elementi determinanti per potere decidere. Gli atti di causa sono pertanto da ritenersi incompleti e delle misure d'istruzione complementari s'impongono. 7.5 In considerazione di quanto precede, la decisione impugnata incorre nell'annullamento e gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'accertamento dei fatti determinanti e a Pagina 5

D-5446/2008 pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza (art. 61 cpv. 1 PA; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418). 8. Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Considerato che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e che non risulta, comunque, che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso in esame, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA ed art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS- TAF,RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 6

D-5446/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. 2. Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una decisione ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali, né si attribuiscono ripetibili. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato) - UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM) - C._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 7

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