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Bundesverwaltungsgericht 03.06.2010 D-5350/2006

3. Juni 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,521 Wörter·~18 min·2

Zusammenfassung

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 ...

Volltext

Corte IV D-5350/2006/gam {T 0/2} Sentenza d e l 3 giugno 2010 Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Christa Luterbacher e Robert Galliker, cancelliere Carlo Monti; A._______, alias B._______, Eritrea, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 ottobre 2006 / N (...) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-5350/2006 Fatti: A. L'interessato, cittadino eritreo con ultimo domicilio a C._______, presso D._______, ha deposto domanda d'asilo in Svizzera il (...). Sentito sui motivi d'asilo, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato poiché, in quanto testimone di Geova e dunque facente parte di una minoranza religiosa, egli sarebbe stato più volte discriminato e perseguitato. In particolare, lo Stato lo avrebbe privato dei propri diritti, non concedendogli di possedere dei documenti d'identità eritrei, poiché egli non avrebbe votato il referendum del 1993 per l'indipendenza dell'Eritrea. Inoltre, egli sarebbe stato licenziato dalla fabbrica di scarpe in cui avrebbe lavorato per trent'anni, dopo che il governo ne sarebbe diventato il proprietario ed egli, non avendo votato, avrebbe dimostrato di non riconoscere lo Stato. Egli ha dichiarato che il figlio maggiore, arruolato nel (...), sa rebbe stato ucciso l'(...), poiché rifiutatosi di svolgere il servizio militare durante la guerra. Il richiedente stesso sarebbe stato arrestato dai soldati ed imprigionato per otto giorni nel (...) e nel (...), rispettivamente per essersi rifiutato di arruolarsi e per aver, a loro dire, impedito ai propri figli di arruolarsi a loro volta. Durante gli arresti egli sarebbe stato percosso con il calcio del fucile e accusato di fare propaganda contro il governo ed ammonito a non continuare nelle proprie attività. Dopo la scarcerazione egli si sarebbe ammalato di gotta ma non avrebbe avuto la possibilità di curarsi non disponendo di una carta d'identità eritrea. Nel (...) l'interessato e la sua famiglia sarebbero poi stati cacciati dai militari dalla casa da loro affittata poiché testimoni di Geova. Non essendo più in grado di sopportare la situazione in Eritrea, il richiedente sarebbe espatriato il (...), recandosi in Sudan e ripartendo con un volo per l'Italia, giungendo infine in Svizzera il (...) B. Con decisione del 5 ottobre 2006, l'Ufficio Federale della Migrazione (in seguito: UFM, autorità inferiore) ha respinto la succitata domanda d'asilo; ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. Pagina 2

D-5350/2006 C. Il 6 novembre 2006 l'interessato ha inoltrato ricorso presso la già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA), chiedendo in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. D. Con decisione incidentale del 27 novembre 2006, la CRA ha comunicato al ricorrente la possibilità di soggiorno in Svizzera fino al termine della procedura ed ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi parti colari, a chiedere all'insorgente il versamento di un anticipo. E. Al momento dello scioglimento della CRA, il 31 dicembre 2006, l'incarto è stato trasmesso al Tribunale amministrativo federale (TAF). F. Con ordinanza del 15 febbraio 2010, il TAF ha invitato l'UFM ad inoltrare una sua eventuale risposta al ricorso. G. In data 25 febbraio 2010 l'UFM ha riesaminato la propria decisione del 5 ottobre 2006 ed ha concesso l'ammissione provvisoria al ricorrente dopo considerazione di tutte le circostanze del caso, poiché l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile. H. Con ordinanza del 5 marzo 2010, il TAF ha concesso al ricorrente un termine fino al 22 marzo 2010 per esprimersi sul mantenimento della propria domanda d'asilo. I. Con scritto del 22 marzo 2010 il ricorrente ha comunicato la propria volontà di mantenere il ricorso in materia d'asilo. J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Pagina 3

D-5350/2006 Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 lett. a PA) ed è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA e 108 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti e pure gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Dal 1° gennaio 2007, il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al momento dell'entrata in vigore della LTAF. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 3. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA; art. 106 LAsi). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche Pagina 4

D-5350/2006 della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2a ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5). 4. Preliminarmente il TAF osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria con il riesame parziale da parte dell'UFM della decisione impugnata del 5 ottobre 2006, oggetto del litigio in questa sede risultano pertanto essere esclusivamente la deci sione riguardante il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato dell'insorgente, il conseguente rifiuto della sua domanda d'asilo, nonché la pronuncia dell'allontanamento. Per contro, la conclusione sul punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento è divenuta senza oggetto. 5. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi zioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, apparte nenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politi che, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere Pagina 5

D-5350/2006 attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza de v'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 6. 6.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto le allegazioni del ri corrente non sufficientemente verosimili e plausibili. L'autorità inferiore rileva in particolare le divergenze riguardanti le incarcerazioni subite, la morte del figlio e l'espulsione dalla propria casa. Il ricorrente avrebbe infatti dichiarato, nelle prime due audizioni, presso il centro di registrazione e procedura e presso le autorità cantonali, di essere stato arrestato due volte, nel (...) e nel (...), tuttavia, durante la terza audizione, presso le autorità federali, egli avrebbe dichiarato di essere stato arrestato numerose volte dal (...) al proprio espatrio. Egli avrebbe dichiarato in un primo tempo di essere stato cacciato da casa propria ma successivamente avrebbe invece asserito che la propria famiglia si sarebbe trasferita in un altro quartiere nel (...) poiché il costo dell'affitto risultava meno gravoso. Egli avrebbe poi allegato che il figlio sarebbe stato ucciso in seguito al suo rifiuto di prestare il servizio militare, contraddicendosi però con l'affermazione che il figlio sarebbe morto in guerra. L'autorità inferiore osserva inoltre l'assenza del nesso di causalità tra la persecuzione e la fuga, in virtù dell'espatrio dell'insorgente avvenuto un anno dopo la detenzione, concludendo che i motivi invocati dall'interessato non sarebbero determinanti. L'autorità inferiore ha poi ritenuto che, nel caso di un rientro in patria, il richiedente non rischierebbe di essere esposto concretamente ad una pena o ad un trattamento contrario all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Quanto al problema di salute del ricorrente l'UFM ha ritenuto che i medicinali per la cura degli allegati disturbi sarebbero reperibili anche in Eritrea. Pertanto, Pagina 6

D-5350/2006 l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile. 6.2 Nel gravame, l'insorgente ha ribadito i fatti descritti nelle audizioni e le persecuzioni dovute alla propria appartenenza religiosa. Egli ha dichiarato che, poiché l'UFM non contesta l'appartenenza al ricorrente ai testimoni di Geova ed essendo nota l'avversione di costoro per il servizio militare e le conseguenti pene, sarebbe da considerarsi altamente verosimile che egli abbia subito molteplici arresti arbitrari dovuti alla propria appartenenza religiosa. Egli contesta anche la contraddizione sul cambiamento di domicilio della propria famiglia, allegando che egli non avrebbe specificato quando sarebbe stato obbligato a lasciare la propria dimora, collocando tale momento tra il (...) ed il (...) Il cambiamento di domicilio per motivi economici sarebbe dunque avvenuto in seguito, esattamente nel (...) e riguarderebbe unicamente i famigliari. Per ciò che concerne la morte del figlio egli ritiene che non vi sarebbero contraddizioni, infatti il figlio non avrebbe voluto prestare il servizio militare, ma essendo questo obbligatorio, egli sarebbe stato obbligato a seguire i militari, morendo in guerra. Egli allega al ricorso le fotografie del figlio in divisa militare ed una dichiarazione che ne confermerebbe il decesso. Egli conclude affermando che il rimpatrio lo esporrebbe ad un trattamento inumano e degradante, ed allegando un estratto del rapporto del 2005 dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) descrivente la situazione dei testimoni di Geova in Eritrea. Di conseguenza l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe possibile, né ammissibile né tanto meno ragionevolmente esigibile. 7. 7.1 Questo Tribunale osserva in maniera generale che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dal ricorrente s'esauri scono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. L'autorità inferiore fa innanzitutto osservare che l'insorgente si è ripetutamente contraddetto a riguardo del periodo di prigionia, delle modalità e dei motivi degli arresti e soprattutto delle date in cui egli sarebbe stato detenuto. Egli ha affermato che nel (...) sarebbe stato arrestato con sette persone ed incarcerato per otto giorni poiché sospettato di propaganda contro il governo, e di essere stato rilasciato dopo aver Pagina 7

D-5350/2006 firmato un foglio dichiarante il proprio impegno a non prendere più parte alle riunioni religiose né a svolgere propaganda (cfr. verbale d'audizione del 28 maggio 2004, pagg. 4 e 5). Durante la seconda audizione, il ricorrente ha asserito di essere stato incarcerato nel (...) per non aver prestato servizio militare e nel (...) con l'accusa di aver impedito ai giovani di rispondere alla leva (cfr. verbale d'audizione del 23 giugno 2004, pag. 7), contraddicendosi peraltro sui capi d'accusa allegati in precedenza. Egli ha inoltre allegato che il secondo arresto sarebbe avvenuto il (...) mentre egli presenziava ad una riunione in una casa privata, e di essere stato arrestato con sette persone, trasportate anch'esse nelle carceri della stazione di polizia chiamata E._______ (cfr. ibidem), con l'accusa di "non mandare i figli in servizio militare. Ci hanno anche accusato di aver parlato contro il governo" (cfr. ibidem, pag. 8). Durante la terza audizione egli ha dichiarato di essere stato imprigionato la prima volta nel (...) e la seconda nel (...), senza fare alcun accenno all'arresto del (...) (cfr. verbale d'audizione del 21 giugno 2006, pag. 6). Nel mese di (...) egli sarebbe stato arrestato congiuntamente a cinque persone e dunque trasportato nella prigione di F._______, ove sarebbe stato detenuto per ben dieci giorni con altre 148 persone della sua stessa fede religiosa, mentre nel (…) egli sarebbe stato prelevato dal proprio domicilio e condotto alla prigione di G._______, ove sarebbe stato trattenuto per sedici giorni (cfr. ibidem, pagg. 6-8). Quando confrontato con il conflitto tra le date da lui indicate, il ricorrente si è limitato a rispondere di essere effettivamente stato arrestato nel (...), ma di essere stato arrestato così tante volte da non poterle elencare tutte ed ha aggiunto di non avere infatti neppure raccontato del proprio arresto avvenuto nel (...) in seguito al referendum (cfr. ibidem, pag. 13). A mente di questo Tribunale risulta inverosimile e contro ogni logica che il ricorrente, durante le audizioni del 28 maggio e del 23 giugno 2004, si limiti a descrivere unicamente i due arresti avvenuti nel (...) e nel (...), contraddicendosi peraltro a riguardo della durata ed alla modalità delle detenzioni, senza alludere minimamente ad altri fermi o ad ulteriori periodi di prigionia. Tuttavia, durante la terza audizione, egli ha dichiarato di essere stato arrestato nel (...) e nel (...), senza poi accennare all'arresto del (…) descritto nelle due audizioni precedenti. La spiegazione dell'insorgente, ovvero che egli sarebbe stato arrestato così tante volte da non poterle elencare tutte risulta vaga e stereotipata e non soccorre l'insorgente. Sarebbe verosimilmente stato logico attendersi che egli avesse fatto valere tutte le persecuzioni Pagina 8

D-5350/2006 rilevanti subite o che ve ne avesse accennato. Inoltre, il ricorrente si è contraddetto anche riguardo ai motivi e alla durata degli arresti e per ciò che concerne luoghi di detenzione. Pure il racconto in merito al suo licenziamento risulta incongruente. Egli ha infatti asserito di avere lavorato in una fabbrica di scarpe appartenente prima ad un certo signor H._______ e successivamente confiscata dallo Stato nel (...), e di essere stato licenziato nel (...) poiché testimone di Geova (cfr. verbale d'audizione del 23 giugno 2004, pag. 5). Tuttavia, l'insorgente ha in seguito dichiarato che il signor H._______ avrebbe lasciato la propria ditta al governo nel (…) e che il ricorrente sarebbe poi stato licenziato nel (...) per non aver votato il referendum d'indipendenza dello stesso anno (cfr. verbale d'audizione del 21 giugno 2006, pagg. 2, 3 e 12). Il ricorrente ha inoltre in un primo tempo dichiarato che i militari l'a vrebbero cacciato dall'abitazione in cui egli avrebbe vissuto in affitto (cfr. verbale d'audizione del 23 giugno 2004, pag. 11), mentre durante la terza audizione egli ha asserito che la propria famiglia si sarebbe trasferita nel (...) poiché l'affitto sarebbe stato troppo costoso (cfr. verbale d'audizione del 21 giugno 2006, pag.12), senza però menzionare quanto allegato durante la precedente audizione. Questo Tribunale ritiene che la spiegazione del ricorrente a tal proposito, ossia che si tratterebbe di due momenti distinti e che detto cambiamento di domicilio per motivi economici "si riferisce (…) ai famigliari, e non comprende se stesso" (cfr. ricorso, pag. 3), risulta lacunosa ed in contrasto con quanto dichiarato durante l'audizione federale del 21 giugno 2006, ove egli ha allegato che la famiglia avrebbe traslocato quando egli si trovava ancora in Eritrea, ed alla domanda "donc, pour raison de loyer trop cher vous avez déménagé dans un autre quartier?" egli ha risposto affermativamente (cfr. verbale d'audizione del 21 giugno 2006, pag.12), includendosi in tale trasloco e non accennando affatto ad un cambiamento forzato di residenza. L'insorgente ha inoltre dichiarato di aver avuto un figlio ucciso l'(...), allegando che "l'hanno portato via per addestrarlo al servizio militare. Lui si è rifiutato. E l'hanno ucciso" (cfr. verbale d'audizione del 28 maggio 2004, pag. 3). In un'altra versione avrebbe invece dichiarato che suo figlio sarebbe morto durante la guerra, nel (...) (cfr. verbale d'audizione del 21 giugno 2006, pag. 4), ed ha, in sede di ricorso, allegato alcune fotografie del figlio nonché una dichiarazione della sua Pagina 9

D-5350/2006 morte, redatta dal ministero della difesa dello Stato dell'Eri trea, secondo la quale questi sarebbe stato ucciso durante il suo quarto anno di servizio militare. Non soccorre l'insorgente la dichiarazione in sede ricorsuale secondo la quale l'UFM avrebbe dovuto accertare con maggior correttezza i fatti, poiché il figlio non avrebbe effettivamente desiderato prestare il servizio militare, ma che, essendovi obbligato, egli l'avrebbe svolto comunque, morendo poi in guerra. È inoltre da osservare, a titolo abbondanziale, che la morte del figlio, avvenuta mentre egli svolgeva il proprio ruolo di soldato durante la guerra, dunque in una situazione di violenza generalizzata vigente in quello specifico momento temporale, non può essere ritenuta rilevante per lo statuto di rifugiato dell'insorgente ai sensi dell'art. 3 LAsi. 7.2 Da quanto esposto, questo Tribunale ritiene che l'autorità inferiore ha rettamente considerato, nel suo insieme, le dichiarazioni del ricorrente come non realizzanti le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avreb be dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Or dinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Pertanto, anche sul punto di questione dell'al lontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il di ritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso, nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto, va respinto. 10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, ma che sono ridotte in conseguenza dell'esito favorevole in materia d'esecuzione dell'allontanamento (riesame della decisione da parte dell'UFM), sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 Pagina 10

D-5350/2006 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 11. Considerato inoltre che l'insorgente è rappresentato in questa sede, si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA ed art. 7 e segg. TS-TAF.) le quali, in assenza di una nota dettagliata, sono fissate d'ufficio in CHF 400.-, conto tenuto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite e sulla base degli atti di causa per il lavoro effettivo ed utile, svolto dal rappresentante del ricorrente (art. 15 in combinato disposto con art. 5 seconda frase TS-TAF ed art. 14 cpv. 2 TS-TAF). 12. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Pagina 11

D-5350/2006 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 300.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale ammini strativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 400.- a titolo di spese ripetibili di questa sede. 4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere interno; in copia) - I._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 12

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