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Bundesverwaltungsgericht 01.09.2008 D-5342/2008

1. September 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,041 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-5342/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 1 ° settembre 2008 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Emilia Antonioni, cancelliere Carlo Monti. A._______, Georgia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 13 agosto 2008 / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-5342/2008 Fatti: A. Il 27 giugno 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, d'essere espatriato verso la fine del 2007 verso la Spagna. Dopo essere stato rimandato dalla Svizzera verso la Francia il 26 giugno 2008, il giorno seguente, l'interessato è entrato illegalmente in Svizzera. Avrebbe lasciato la Georgia dopo aver lavorato per il B._______ come capo-guardia e poi nell'ambito sociale. Essendo stato testimone di una vendita di rottami, a scopo di sovvenzionare la costruzione d'un carcere, ed essendosi rifiutato di aderire al partito nazionalista, sarebbe stato minacciato di morte a più riprese da parte di membri del governo, nel caso in cui non avesse lasciato il Paese. B. Il 13 agosto 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso la Francia siccome lecita, esigibile e possibile (v. accordo di riammissione Franco-Svizzero del 28 luglio 2008). C. Il 19 agosto 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento litigioso e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, dell'ammissione provvisoria. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Pagina 2

D-5342/2008 2. 2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa. 2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che la Francia è stata designata dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro, dove sussiste la presunzione del rispetto del principio di divieto di respingimento. Detto Ufficio constata che l'insorgente sarebbe stato oggetto di un respingimento dalla Svizzera verso la Francia il 26 giugno 2008, il giorno precedente a quello in cui, dopo l'entrata in territorio elvetico, ha depositato la sua richiesta d'asilo. Peraltro, la Francia si sarebbe già dichiarata disposta a riammettere il ricorrente sul suo territorio. Inoltre, l'insorgente non avrebbe presentato alcun elemento convincente a sfavore di un rinvio verso la Francia. Infatti, il ricorrente avrebbe semplicemente scartato l'idea d'essere espulso verso detto Paese. Egli allega, altresì, che in Francia risiederebbero certi elementi criminali potenzialmente pericolosi per la sua incolumità. In tale evidenza, l'UFM, ha rilevato che l'insorgente avrebbe la possibilità di rivolgersi alle autorità francesi per ottenere un'adeguata protezione contro un'eventuale agire illegittimo di terzi nei suoi confronti. In più, il ricorrente si sarebbe contraddetto sul suo impiego e Pagina 3

D-5342/2008 non sarebbe stato in grado né di quantificare né di datare le minacce ricevute via telefono oppure SMS. Infine, egli avrebbe fornito un racconto insensato nonché contraddittorio in quanto all'episodio avvenuto nei pressi d'un benzinaio in cui sarebbe stato minacciato. Pertanto, l'UFM ha ritenuto inverosimili le allegazioni del ricorrente. 5. Nel gravame, l'insorgente fa valere, in sostanza, che avrebbe lavorato per il C._______ georgiano, dove avrebbe avuto dei problemi, subendo molte minacce, come avrebbe già spiegato nel corso delle audizioni di prima istanza. Inoltre, avrebbe attraversato la Francia al solo scopo d'entrare in Svizzera, dove avrebbe presentato l'unica sua domanda d'asilo. Egli contesta, quindi, l'applicazione del art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi nella fattispecie. 6. 6.1 Secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, in vigore dal 1° gennaio 2008, il Consiglio federale designa gli Stati terzi sicuri in cui, secondo i suoi accertamenti, v'è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. 6.2 Giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Giusta l'art. 34 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 non si applica se in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti stretti o suoi parenti stretti (lett. a), se il richiedente adempie manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi (lett. b), o se vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (lett. c). 7. 7.1 Le condizioni d'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi sono manifestamente realizzate, essendo incontestato che l'insorgente ha soggiornato in Francia dal 26 al 27 giugno 2008. Inoltre, la durata del soggiorno nello Stato terzo sicuro antecedente l'entrata del ricorrente in Svizzera non è decisiva per l'allontanamento verso tale Stato (v. FF 2002 6125; Decisione del TAF E-2001/2008 del 4 aprile 2008). Infine, la Francia – designata come Stato terzo sicuro dal Consiglio federale il 14 dicembre 2007 – ha dato il suo accordo alla Pagina 4

D-5342/2008 riammissione dell'insorgente, in applicazione dell'Accordo del 28 ottobre 1998 tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica francese sulla riammissione delle persone in situazione irregolare (RS 0.142.113.499), in data 28 luglio 2008. 7.2 Questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non emergono elementi da cui si possa desumere che in Svizzera si trovino persone con cui il ricorrente intrattenga rapporti stretti o siano suoi parenti prossimi. Da quanto esposto, discende che, nel caso concreto, non sono dati i presupposti dell'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi. 7.3 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, l'insorgente non è manifestamente riuscito a comprovare la propria qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente in corso di procedura non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti rilevare che il ricorrente in sede di ricorso ha evocato in maniera estremamente vaga i suoi motivi d'asilo e le ragioni per cui avrebbe la qualità di rifugiato, nonostante le contraddizioni evidenziate dall'UFM nella sua decisione, rimandando solamente a quanto da lui esposto nel corso della procedura di prima istanza. Ciò non può che comprovare la conclusione dell'UFM circa l'inverosimiglianza delle allegazioni del ricorrente. In virtù di quanto precede, nel caso di specie, l'eccezione prevista dall'art. 34 cpv. 3 lett. b LAsi non è applicabile. 7.4 Dato che la Francia è considerata uno Stato terzo sicuro, incombe all'insorgente invalidare la presunzione di protezione effettiva dal respingimento. Nella fattispecie, il ricorrente non è manifestamente riuscito in tale intento. Infatti, nell'incartamento non vi sono indizi secondo cui le autorità francesi, confrontate ad elementi e prove suscettibili ad attestare la qualità di rifugiato, non accorderebbero un'appropriata protezione. Pertanto, l'art. 34 cpv. 3 lett. c LAsi non trova applicazione nella fattispecie. 8. Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito, Pagina 5

D-5342/2008 destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 10. 10.1 Non emerge dalle carte processuali alcun serio indizio da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Francia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre l'insorgente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. Tortura, RS 0.105). 10.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva che né la nota situazione generale esistente in Francia, che non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, né altri motivi deducibili dalle carte processuali conducono a pensare che, in caso d'allontanamento in questo Paese, vi sia una messa in pericolo concreta del ricorrente. 10.3 Inoltre, l'insorgente è giovane, ha una certa esperienza professionale e non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza del ricorrente in Svizzera per motivi medici. Pagina 6

D-5342/2008 10.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Le autorità francesi si sono dichiarate disposte a riammettere l'insorgente sul loro territorio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 11. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 12. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 7

D-5342/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ) - D._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 8

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