Corte IV D-5322/2010/ {T 0/2} Sentenza d e l 2 9 luglio 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione di Hans Schürch, giudice; cancelliere Jean-Marie Meraldi. A._______, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 22 luglio 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-5322/2010 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del (...) (di seguito: verbale 1) e del (...) (di seguito: verbale 2), il verbale della decisione dell'UFM del 22 luglio 2010, notificata oralmente all'interessato il giorno stesso (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 23 luglio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato) e, contestualmente, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, l'incarto dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale, in copia, via fax in data 26 luglio 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato : che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), Pagina 2
D-5322/2010 che il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere di origine algerina con ultimo domicilio a B._______, che l'interessato sarebbe stato testimone di un accoltellamento in cui sarebbero stati coinvolti tre, rispettivamente quattro suoi amici; che, a seguito di detto accoltellamento, avrebbero cominciato ad accusarsi vicendevolmente e sarebbero stati tutti e tre arrestati, benché il colpevole sarebbe uno solo; che l'interessato, per sfuggire al proprio arresto, si sarebbe nascosto per diversi giorni e avrebbe in seguito, su consiglio di diverse persone, deciso di espatriare, che si sarebbe, in un primo tempo, recato ad C._______ (Algeria) e, in un secondo tempo, a D._______ (Tunisia), dove si sarebbe fermato per una decina di giorni; che da D._______ si sarebbe in seguito recato in aereo fino ad E._______ (Turchia), da dove sarebbe partito alla volta di una località in Grecia, non meglio definita, nascosto in un TIR o, rispettivamente, alla volta di F._______ (Grecia), via mare, a bordo di una piccola imbarcazione; che dalla Grecia si sarebbe in seguito recato in Sicilia (Italia), nascosto in un TIR, da dove avrebbe raggiunto la Svizzera in treno, passando per G._______ (Italia), che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, Pagina 3
D-5322/2010 che, nella decisione del 22 luglio 2010, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio validi entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente fa valere che la procedura relativa alla sua domanda d'asilo sarebbe stata contraddistinta da grossi problemi di comprensione linguistica tra lui e l'interprete; che non sarebbe stato in grado di capire al meglio le domande a lui poste, che le sue rimostranze non sarebbero state accolte e che, inoltre, le sue risposte sarebbero state a priori considerate irrilevanti; che, peraltro, afferma di non aver potuto consegnare alcun documento, non per una sua mancanza di volontà, bensì per una situazione di oggettiva impossibilità, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, preliminarmente, i problemi di comprensione con l'interprete, allegati sia in sede di procedura che di ricorso, non soccorrono il ricorrente; che, infatti, queste affermazioni sono contrarie a quanto affermato nel corso delle audizioni (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 D2); che, inoltre, i verbali d'audizione sono stati riletti e tradotti in lingua araba al ricorrente, che li ha dichiarati conformi alle proprie dichiarazioni (cfr. verbale 1 pag. 9 e verbale 2 pag. 9); che il ricorrente ha sollevato i detti problemi di comprensione unicamente quando si è visto posto di fronte alle sue palesi contraddizioni, ma mai nel corso delle audizioni, per cui vi è luogo di ritenere tale censura come pretestuosa (cfr. verbale 2 D 14 ed allegato del rappresentante dell'opera assistenziale (ROA) secondo l'art. 30 cpv. 4 LAsi), Pagina 4
D-5322/2010 che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, in sede di procedura, il ricorrente ha affermato che avrebbe perso i propri documenti in Grecia mentre era nascosto in un TIR o, rispettivamente, durante il viaggio via mare da E._______ ad F._______; che, inoltre, gli sarebbe impossibile procurarsi nuovi documenti a causa dei problemi legali che egli avrebbe in Patria, che non soccorre l'insorgente l'asserita giustificazione secondo cui non sarebbe più in possesso dei propri documenti; che, infatti; egli si è palesemente contraddetto sul mezzo di trasporto usato per rendersi da E._______ ad F._______ e quindi, conseguentemente, sulle circostanze relative alla perdita dei propri documenti (cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale 2 D 10), che, d'altronde, non può corrispondere alla realtà dei fatti che l'interessato abbia intrapreso parte del suo viaggio d'espatrio senza Pagina 5
D-5322/2010 documenti, e, a seconda della versione, addirittura entrando nello spazio Schengen (cfr. verbale 2 D 10), che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, Pagina 6
D-5322/2010 che, segnatamente, l'insorgente ha reso dichiarazioni contraddittorie, nonché inattendibili su punti essenziali del suo racconto; che, in particolare, non è stato in grado di rendere verosimile l'episodio dell'accoltellamento al quale risalirebbero i suoi problemi in Patria; che, infatti, egli ha in un primo tempo affermato che, con lui compreso, le persone presenti fossero cinque, omettendone poi una dalle sue dichiarazioni rese nel corso della seguente audizione (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 D 39); che, inoltre, egli si è contraddetto, nel corso dell'audizione del (...), riguardo all'identità dell'assassino, affermando, in un primo tempo, che si sarebbe trattato di un avventore non meglio identificato, per affermare in seguito, che l'assassino sarebbe stato uno dei presenti, conformemente alla versione resa nel corso dell'audizione del (...) (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 D 37-43), che è inoltre di rilievo il fatto che il ricorrente non sia stato in grado di produrre nessun documento al fine di provare di essere ricercato dalle autorità algerine e che, anzi, si sia contraddetto circa l'esistenza di tale documento (cfr. verbale 2 D 72-74), che, pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, v'è ragione di concludere all'assoluta inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi inconsistenti del racconto reso, che, in tale contesto, non v'é motivo di ritenere che l'insorgente non possa beneficiare, in Patria, di un equo processo in relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5, 6, 5-5.7 pag. 90 e segg. e DTAF 2009/50 consid. 5-8 pagg. 725-733), Pagina 7
D-5322/2010 che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n.21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, Pagina 8
D-5322/2010 che, quanto alla situazione personale egli è giovane, gode di una formazione scolastica di base e di un'esperienza professionale nel campo dell'(...) (cfr. verbale 1 pag. 2); che, inoltre, dispone in Patria di una rete famigliare, ovvero (...), che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatr io; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9
D-5322/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 3. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di H._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Centro di registrazione e di procedura di H._______ (via fax, per l'incarto N (...), con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - I._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Jean-Marie Meraldi Data di spedizione: Pagina 10