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Bundesverwaltungsgericht 22.10.2012 D-5316/2012

22. Oktober 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,451 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito / safe country) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 27 settembre 2012

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-5316/2012

Sentenza d e l 2 2 ottobre 2012 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice François Badoud; cancelliera Zoe Cometti.

Parti

A._______, nata il (…), Italia, rappresentata dal signor Rosario Mastrosimone, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 27 settembre 2012 / N […].

D-5316/2012 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che A._______, di nazionalità italiana e seconda cittadinanza nigeriana, ha presentato congiuntamente alla madre ed alla sorella, ambedue di nazionalità nigeriana, in data 29 giugno 2012 in Svizzera (cfr. A 1/3 oppure secondo la registrazione del sistema d'informazione centrale sulla migrazione [SIMIC] il 28 giugno 2012); i verbali di audizione del 13 luglio 2012 (audizione sommaria: verbale 1, audizione federale: verbale 2); la decisione del 27 settembre 2012 dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) relativa a A._______, notificata al rappresentante della stessa il 3 ottobre 2012 (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo dell'interessata in applicazione dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura siccome lecita, esigibile e possibile; il ricorso del 10 ottobre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 11 ottobre 2012); l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 12 ottobre 2012; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;

e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);

D-5316/2012 Pagina 3 che, fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che la ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), ed è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda di asilo (art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3); che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell'ambito delle audizioni, la richiedente ha indicato di essere cittadina italiana e nigeriana, nata e con ultimo domicilio a B._______ (Italia) e di essere espatriata in quanto temerebbe che gli assistenti sociali la separerebbero da sua madre poiché quest'ultima avrebbe perso il lavoro (cfr. verbale 1, pagg. 1e4e verbale 2, pag. 2); che, nella decisione, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito, con decreto del 25 giugno 2003, l'Italia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro lato, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dalla ricorrente sarebbero irrilevanti; che, pertanto, non emergerebbero

D-5316/2012 Pagina 4 dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'insorgente a persecuzioni in caso di rientro in patria; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento della ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato il procedere dell'UFM separando la procedura della ricorrente da quella della madre e della sorella; che oltre ai motivi d'asilo fatti valere in sede di audizione, la ricorrente ha aggiunto che temerebbe una vendetta da parte del padre qualora dovesse uscire di prigione, poiché quest'ultimo avrebbe commesso delle violenze contro la stessa e per tale motivo starebbe scontando una pena privativa di libertà; che inoltre, sotto il profilo dell'esecuzione dell'allontanamento, ella ha indicato che qualora i servizi sociali la separassero effettivamente dalla madre andrebbe incontro ad un rischio concreto per la sua vita, per il che dovrebbe esserle concessa l'ammissione provvisoria; che a sostegno dell'atto di ricorsuale, l'insorgente ha allegato una sentenza del Tribunale per i minorenni di C._______ del 14 aprile 2010 nonché un articolo di giornale del 29 agosto 2007; che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in ordine, la congiunzione della causa con quella della madre e della sorella, come pure, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo a copertura delle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili; che, preliminarmente, è respinta la conclusione ricorsuale tendente alla congiunzione della presente procedura con quella relativa alla madre ed alla sorella; che infatti, i ricorsi in atti separati inoltrati dalle ricorrenti e le due decisioni avversate non concernono fatti di uguale o simile natura e non pongono gli stessi o simili termini di diritto, di modo che non si giustifica la congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza per un motivo di economia processuale (cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, pagg. 115 seg., n. 3.17);

D-5316/2012 Pagina 5 che, a prescindere da ciò, come già indicato nella decisione impugnata, l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Italia della ricorrente minorenne dovrà essere coordinata con il trasferimento della madre e della sorella (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-5304/2012 del 22 ottobre 2012) verso l'Italia; che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito d'una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione; che, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale; che, peraltro, la nozione di indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi corrisponde a quella dell'art. 18 LAsi e comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 5 consid. 4c.aa, GICRA 2003 n. 20 consid. 3c, GICRA 2003 n. 19 consid. 3c, GICRA 2003 n. 18); che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2); che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, dal 1° agosto 2003, l'Italia nel novero dei paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese; che, nella fattispecie, l'insorgente non è riuscita ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, la ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia d'asilo sono irrilevanti in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso cui può essere rimandato;

D-5316/2012 Pagina 6 che, quo al timore di essere separata dalla madre per decisione dei servizi sociali, il Tribunale osserva che le autorità italiane, come giustamente indicato dall'UFM, sono legalmente autorizzate a statuire in merito alla tutela di un minore nel rispetto del sistema giuridico nazionale, nonché degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia come per esempio la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107); che quo al timore di subire delle rappresaglie da parte del padre, non v'è motivo di ritenere che la ricorrente non possa ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti; che, in aggiunta, non ha fornito alcun dettaglio concreto nell'atto ricorsuale atto a provare la rilevanza dei suoi motivi d'asilo; che, inoltre, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Italia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre gli insorgenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Italia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;

D-5316/2012 Pagina 7 che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9); che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dell'insorgente; che, tenuto conto dell'interesse superiore del fanciullo giusta l'art. 3 CDF (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6), quest'ultima è allontanata in Italia dove risiedono i familiari dalla parte del padre e verrà allontanata congiuntamente alla madre ed alla sorella, destinatarie di una decisione negativa in procedura Dublino con trasferimento verso l'Italia (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo D-5304/2011 del 22 ottobre 2012); che, in aggiunta, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità d'una permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2); che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento; che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata; che l'UFM e l'autorità cantonale dovranno organizzare l'allontanamento della ricorrente congiuntamente al trasferimento delle di lei madre e sorella verso l'Italia; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;

D-5316/2012 Pagina 8 che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, vista la particolarità del caso, non si prelevano spese processuali (cfr. art. 63 cpv. 1 e 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva;

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5316/2012 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. L'UFM e l'autorità cantonale competente per eseguire la decisione di allontanamento dovrà coordinare l'allontanamento della ricorrente con il trasferimento verso l'Italia di D._______ e E._______. 4. La presente sentenza, contemporaneamente a quella della madre e figlia di cui al numero D-5304/2012, è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Zoe Cometti

Data di spedizione:

D-5316/2012 — Bundesverwaltungsgericht 22.10.2012 D-5316/2012 — Swissrulings