Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte IV D5290/2011 Sen tenza d e l 2 9 sett emb r e 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer; cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), alias C._______, nato il (…), Libia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione dell'UFM del 14 settembre 2011 / N […].
D5290/2011 Pagina 2 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 4 maggio 2011; il confronto effettuato con il registro EURODAC in data 5 maggio 2011 risultato negativo (cfr. act. A 3/1); il verbale d'audizione del 16 maggio 2011 (di seguito: verbale), in occasione della quale è stato concesso il diritto di essere sentito in merito alla domanda d'asilo e circa ad un'eventuale evasione della sua domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) con il relativo allontanamento verso l'Italia; la richiesta di presa in carico dell'interessato dell'8 luglio 2011 inoltrata alle autorità italiane dall'UFM giusta l'art. 10 cpv. 2 del Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50 del 25.2.2003, di seguito: Regolamento Dublino); la mancata delibera da parte delle autorità italiane entro i due mesi di termine legale a decorrere dalla data della richiesta delle autorità svizzere; la decisione dell'UFM del 14 settembre 2011 (notificata all'interessato il 19 settembre 2011; cfr. avviso di ricevimento) di non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, con contestuale pronuncia dell'allontanamento dell'interessato in Italia, ordinando l'esecuzione immediata ed indicando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi; la medesima decisione nella quale l'UFM ha considerato l'esecuzione del rinvio dell'interessato verso l'Italia come lecita, ragionevolmente esigibile e possibile, posto che, da un lato, l'Italia rispetterebbe il principio del divieto di respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e, dall'altro lato, non sussisterebbero indizi fondati di violazione in detto Stato dei diritti garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e segnatamente del relativo art. 3;
D5290/2011 Pagina 3 il ricorso pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) via fax il 23 settembre 2011 (timbro del plico raccomandato dell'originale del ricorso: 23 settembre 2009; data d'entrata: 26 settembre 2011) con il quale il ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, alla concessione dell'asilo e sussidiariamente alla concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, concluso alla concessione dell'effetto sospensivo ed ha presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo; le misure supercautelari del 23 settembre 2011 ordinate dal Tribunale volte a sospendere l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente; l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 26 settembre 2011; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
D5290/2011 Pagina 4 che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, nell'ambito di ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa; che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile; che la competenza d'esame dell'istanza ricorsuale si limita alla questione se l'autorità inferiore ha rettamente deciso la non entrata nel merito di una domanda d'asilo; che, ritenuta illegittima la decisione di non entrata nel merito, il Tribunale si esime dall'entrare in merito, annulla la decisione impugnata e rimanda l'affare per nuova decisione all'autorità inferiore (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA 2004] n. 34 consid. 2.1); che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua; che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco ed il ricorso è stato presentato in italiano; che, pertanto, la presente sentenza può essere redatta in italiano; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, in applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti; che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento;
D5290/2011 Pagina 5 che nel Regolamento Dublino – al quale la Svizzera ha aderito il 12 dicembre 2008 (cfr. Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera [ADD, RS 0.142.392.68]) – sono contenute le norme legali applicabili in relazione all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi; che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confuso con la procedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima dovendo essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta presso uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 del Regolamento Dublino); che, conformemente all'art. 3 cpv. 1 del Regolamento Dublino, gli Stati membri esaminano la domanda d'asilo di un cittadino di un Paese terzo presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio; che una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III; che in deroga all'art. 3 cpv. 1, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti (cfr. clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato regolamento, nonché l'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); che, giusta l'art. 10 cpv. 1 del Regolamento Dublino, quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'art. 18 cpv. 3, inclusi i dati di cui al capo III del Regolamento CE n. 2725/2000, che il richiedente asilo ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un Paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda d'asilo; che questa responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera;
D5290/2011 Pagina 6 che, l'art. 10 cpv. 2 del Regolamento Dublino, indica che quando uno Stato membro non può più essere ritenuto responsabile ai sensi del cpv. 1 e quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'art. 18 cpv. 3 che il richiedente asilo – entrato illegalmente nei territori degli Stati membri o del quale non si possano accertare le circostanze dell'ingresso – all'atto della presentazione della domanda ha soggiornato in precedenza per un periodo continuato di almeno cinque mesi in uno Stato membro, detto Stato membro è competente per l'esame della domanda d'asilo; che, secondo l'art. 17 cpv. 1 del Regolamento Dublino, lo Stato membro che ha ricevuto una domanda d'asilo e ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa può interpellare tale Stato membro affinché prenda in carico il richiedente l'asilo quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 4 cpv. 2; che, se la richiesta di prendere in carico il richiedente l'asilo non è formulata entro tre mesi, la competenza dell'esame della domanda d'asilo spetta allo Stato membro al quale la domanda è stata presentata; che, l'art. 18 cpv. 1 del Regolamento Dublino, indica che lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie, in particolare nei suoi archivi, e delibererà sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro due mesi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta; che, giusta l'art. 18 cpv. 7 del Regolamento Dublino, la mancata risposta entro la scadenza del termine di due mesi citato al cpv. 1 equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona, comprese la disposizioni appropriate all'arrivo della stessa; che, ai sensi dell'art. 29a cpv. 1 dell'OAsi 1, l'UFM esamina la competenza per il trattamento della domanda d’asilo giusta i criteri previsti dal Regolamento Dublino; che, se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d’asilo compete ad un altro Stato, l’UFM emana una decisione di non entrata nel merito, dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l’asilo (art. 29a cpv. 2 OAsi 1); che, per contro, se motivi umanitari lo giustificano, l’UFM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall’esame risulti che il trattamento della domanda d’asilo compete a un altro Stato (art. 29a cpv. 3 OAsi 1);
D5290/2011 Pagina 7 che, nella fattispecie, l'UFM non ha intravisto motivi per dover trattare direttamente la domanda d'asilo degli interessati ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, bensì ha reso una decisione di non entrata nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi; che il Tribunale ricorda che l'Italia ha aderito – come la Svizzera – al Regolamento Dublino; che, inoltre, l'UFM ha interpellato l'Italia, affinché prenda in carico il richiedente l'asilo, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 17 del Regolamento Dublino; che la mancata risposta dell'Italia entro i due mesi dalla richiesta di presa in carico del richiedente equivale all'accettazione tacita di detta richiesta; che codesto Tribunale osserva che, sulla base dei disposti del Regolamento di Dublino illustrati poc'anzi, l'Italia è competente nel caso in disamina; che, inoltre, giova ricordare che l'Italia, vincolata dall’Accordo d’associazione alla normativa di Dublino, è firmataria della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30) e della CEDU e ne applica le disposizioni; che lo Stato così designato – responsabile dell'esame di una domanda d'asilo – è tenuto a condurre la procedura d’asilo nel rispetto delle disposizioni della Conv. e della CEDU (cfr. Messaggio sugli accordi bilaterali II, FF 2004 5331; cfr. ugualmente i considerandi introduttivi n. 2, 12 e 15 del Regolamento Dublino); che, in caso di trasferimento in Italia, le autorità elvetiche possono partire dal principio che le regole imperative imposte dalle precitate convenzioni, in particolare il principio di divieto di respingimento consacrato all'art. 33 Conv. e all'art. 5 LAsi, così come il divieto di trattamenti inumani ai sensi dell'art. 3 CEDU, sono rispettate; che incombe di conseguenza al richiedente l'asilo d'invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale; che nel caso in disamina le dichiarazioni del ricorrente si limitano a semplici affermazioni non comprovate da alcun elemento di seria consistenza; che al richiedente è stata data la possibilità di esprimersi circa l'intenzione della Svizzera di rinviarlo in Italia (cfr. verbale, pag. 9);
D5290/2011 Pagina 8 che, nell'atto di ricorso, l'insorgente ha asserito che in Italia sarebbe stato incarcerato per un periodo di 18 mesi per mancanza di documenti di identità; che avrebbe ricevuto l'ordine di espulsione con la comminatoria che, decorso infruttuoso il termine, egli avrebbe dovuto scontare quattro anni di carcere; che, di conseguenza, rientrare su suolo italiano significherebbe subire un'incarcerazione illecita; che, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale, in Italia, oltre a strutture statali che garantiscono un alloggio ai richiedenti l'asilo, vi sono altresì organizzazioni caritative che si occupano dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati; che, come rettamente rilevato dall'UFM, l'Italia ha ratificato la CEDU, per il che il ricorrente potrà interporre ricorso alle autorità giudiziarie italiane competenti nel caso in cui subisse una violazione dei suoi diritti e delle sue libertà per il mezzo di un'incarcerazione illecita; che, pertanto, l'insorgente non ha fornito alcun indizio concreto secondo cui le autorità italiane non rispetterebbero gli obblighi internazionali precitati; che, alla luce di quanto precede, il trasferimento verso l'Italia del ricorrente è lecito ed esigibile e non esistono neppure motivi umanitari giusta l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 che permetterebbero di rinunciare al rinvio del ricorrente in detto Paese; che, pertanto, non v'è motivo di applicare la clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino; che l'UFM ha rettamente ritenuto competente l'Italia per l'esame della domanda d'asilo dell'insorgente; che, in considerazione di tutto quanto suesposto, ne discende che rettamente l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo del ricorrente ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento dell'insorgente verso l'Italia ex art. 44 cpv. 1 LAsi, non essendo realizzate in casu le eccezioni previste all'art. 32 OAsi; che in siffatte condizioni non v'è spazio per i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 44 cpv. 2 LAsi in combinazione con l'art. 83 cpv. 1 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), poiché l'esame delle questioni relative all'esistenza d'eventuali impedimenti al rinvio secondo le ragioni di detti disposti sono inscindibili
D5290/2011 Pagina 9 dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E5644/2009 del 31 agosto 2010 consid. 10); che, di conseguenza, il ricorso va respinto; che le misure supercautelari concesse in data 23 settembre 2011 cessano di avere effetto con la pronuncia della presente sentenza; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
D5290/2011 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: